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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 05/06/2025, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n.6889/2019
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
AREA 3 - CONTRATTUALE CIVILE
Il Tribunale, Sezione Civile – Area Contenzioso, nella persona del Giudice, Maria Teresa Moscatelli, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 6889/2019 R.G., avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
quale titolare dell'impresa individuale GA di UC RA, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Danilo Ponzetta come da procura in atti
- opponente
E
, in persona del curatore, Controparte_1
dott. rappresentata e difesa come da procura in atti dall'avv. Stefania Lops Persona_1
- opposta
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, GA di UC RA conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale
Curatela del Fallimento della proponendo opposizione avverso il decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 1877/2019 emesso il 15.11.2019 da questo Tribunale nel procedimento R.G. n. 5369/2019, con cui è stato ingiunto a GA di UC RA di pagare, entro quaranta giorni dalla notifica del decreto, la somma di € 57.799,79
interessi come da domanda, oltre competenze di lite liquidate in € 2.135,00 per onorari, in € 406,50 per esborsi, oltre rimborso per spese generali, i.v.a. e c.p.a.
L'opposta aveva agito in sede monitoria assumendo di essere creditrice della somma ingiunta a titolo di fornitura di gas
GPL, come da fatture allegate al ricorso monitorio.
1 Con l'atto di opposizione, GA di UC RA chiedeva, in via preliminare, il rigetto dell'eventuale istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, che fosse revocato il decreto ingiuntivo opposto, avendo interamente pagato la somma oggetto di ingiunzione;
nella denegata ipotesi di accoglimento,
anche parziale della domanda, di contenere la stessa nei limiti del dovuto, nonché la condanna alle spese e competenze di lite in favore del procuratore antistatario, oltre che ex art. 96 c.p.c.
Evidenziava, in particolare di aver pagato puntualmente gli importi di cui alle fatture richiamate nel ricorso per decreto ingiuntivo sia in contanti, con pagamenti regolarmente quietanzati, sia attraverso assegni, anche questi negoziati ed incassati dall'odierna opposta;
che tra le società intercorrevano rapporti commerciali, consolidatisi nel tempo che prevedevano il pagamento allo scarico della merce, attraverso plurimi versamenti a fronte dei quali veniva emessa,
successivamente, dalla regolare fattura;
la prassi commerciale adottata tra le due società Controparte_1
prevedeva una esposizione debitoria massima non superiore ad € 2.000,00, circostanza disattesa solo in riferimento all'importo di € 5.111,40, non contestato, e pagato dalla odierna opponente;
che la circostanza relativa al pagamento degli importi oggetto dele fatture si evince in maniera incontrovertibile dalle quietanze di pagamento e dagli estratti conto in atti, riportati puntualmente nel mastrino che si deposita dal quale è possibile dimostrare l'esatto collegamento tra i pagamenti e le fatture richiamate;
che dalla documentazione contabile in atti si ricava che nel periodo commerciale in oggetto (luglio 2016/ ottobre 2016), a fronte di debiti portati da fatture per complessivi € 57.799,79, corrispondeva l'importo di € 61.628,26; che la contabilità dell'opponente appare genuina e puntuale, diversamente la documentazione contabile dell'opposta appare approssimativa, in quanto compaiono anche crediti inesistenti, per omessa e/o errata registrazione incasso, come acclarato dal Curatore, Dott. nella relazione ex art. 33 L.F. in atti. Per_1
Con comparsa di costituzione e risposta del 15.4.2020 si costituiva in giudizio la Controparte_1
, in persona del Curatore (avv. , che chiedeva la concessione della provvisoria
[...] CP_2
esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, con rigetto dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo, oltre alla vittoria di spese e onorari di lite.
Sosteneva l'infondatezza dell'opposizione in ragione dell'assenza di documentazione comprovante l'avvenuto pagamento degli importi indicati in fattura, evidenziando che i pagamenti ricevuti dall'opponente si riferiscono a forniture pregresse rispetto a quelle oggetto delle fatture poste alla base del ricorso monitorio. Evidenziava, inoltre, quanto alle omesse o errate registrazioni di incasso, riferite a poche posizioni, come registrate nella relazione ex art. 33 F.L., che
2 hanno trovato riscontro documentale a seguito di idonea documentazione prodotta dai clienti.
All'udienza di prima comparizione del 17.11.2020, rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, venivano concessi su richiesta i termini ex art. 183, co.6, c.p.c., rinviando la causa all'udienza del 17.3.2022 per la decisione sui mezzi di prova eventualmente richiesti dalle parti. A seguito di una serie di rinvii disposti dal precedente titolare del ruolo, con ordinanza del 5.9.2023 veniva disposta c.t.u. contabile, poi espletata a mezzo del dott.
commercialista Con ordinanza del 14.11.2024, rigettate le richieste di prova formulate da parte Persona_2
opponente, veniva formulata proposta ex art. 185 bis c.p.c. All'udienza del 20.2.2025, parte attrice reiterava le richieste istruttorie formulate in atti e manifestava mancata adesione alla proposta, cui, invece, aderiva la parte convenuta;
la causa veniva rinviata all'odierna udienza del 5.6.2025 per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. con assegnazione di termine fino a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusive che entrambe le parti depositavano,
insistendo per l'accoglimento delle richieste in precedenza formulate.
La domanda proposta in via monitoria merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. civ., Sez. 3, n. 826 del 20/01/2015; Sez. 1, n. 15659 del
15/07/2011; Sez. L, n. 6205 del 15/03/2010; Sez. U, n. 13533 del 30/10/2001).
Ciò posto, la resistente non disconosceva l'esistenza del credito, per cui è deposito delle fatture emesse a seguito della fornitura di gas GPL, erogate in ragione dell'esistenza di un rapporto commerciale tra le parti, non disconosciuto dalla controparte;
a fronte di ciò l'opponente non ha contestato la documentazione fornita dalla ricorrente a supporto del credito,
né la sussistenza di un pluriennale rapporto commerciale eccependo l'intervenuto pagamento delle somme indicate nelle fatture.
Sul punto, l'opposta ha, invece, sostenuto che i pagamenti effettuati dall'opponente non sarebbero invece riferibili al corrispettivo dovuto per le forniture oggetto delle fatture, ma a pregresse forniture il cui pagamento sarebbe avvenuto,
come da prassi commerciale intercorrente tra le parti, a distanza di qualche tempo.
Viene a questo punto in rilievo, l'accertamento contabile effettuato dal c.t.u. nominato, dott. il quale Persona_2
3 chiamato a verificare la sussistenza di un'eventuale situazione debitoria dell'opponente esaminando le fatture prodotte dall'opposta con la documentazione relativa ai pagamenti effettuati prodotta dall'opponente, ha concluso: “[…] si può
affermare, che la debenza debitoria dell'opponente, in relazione alla fornitura di gas gpl in bombole effettuata dalla
in bonis nei confronti della ditta individuale GA di RA UC, nel periodo 31.07.2016 Controparte_1
al 27.10.2016, sulla base dell'analisi delle fatture emesse confrontate con i relativi pagamenti eseguiti ammonta,
complessivamente, a 54.376,49 euro […]”.
Spettando, dunque, alla parte opposta un importo inferiore (euro 54.376,49), anche se di poco, rispetto a quello oggetto di ingiunzione (euro 57.799,79), va revocato il decreto ingiuntivo opposto e l'opponente va condannata, al pagamento della minor somma (cfr. Cass. civ. Sez. III, 27/01/2009, n. 1954; cfr. anche Cass. civ. Sez. II, 27/09/2013, n. 22281) di euro 57.799,79, oltre interessi moratori al tasso legale in ragione d'anno su tale somma con decorrenza dalla data
(18.11.2019) della domanda (data del perfezionamento della notifica del ricorso per ingiunzione e del decreto ingiuntivo opposto) sino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione del d.m. n. 55/2014 come modificato con d.m. n. 147/2022, in ragione del decisum.
Le spese di c.t.u. come liquidate con separato decreto vengono poste definitivamente a carico di GA di UC
RA.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, - in persona del Giudice Maria Teresa Moscatelli - definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 6889/2019 del Ruolo Generale, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 1877/2019 emesso il 15.11.2019 da questo Tribunale nel procedimento R.G. n.
5369/2019;
2) dichiara tenuto e condanna UC RA, quale titolare dell'impresa individuale GA di UC RA, al pagamento in favore di della somma di € Controparte_1
54.376,49, oltre interessi moratori al tasso legale in ragione d'anno su tale somma con decorrenza dal 18.11.2019
sino all'effettivo soddisfo;
3) dichiara tenuto e condanna UC RA, quale titolare dell'impresa individuale GA di UC RA, al pagamento in favore di in liquidazione delle competenze di lite Controparte_1
che, in relazione al valore del decisum controvers, liquida in euro 8.720,50 (fase di studio della controversia,
4 fase introduttiva del giudizio, fase istruttoria e fase decisoria – con riduzione quanto a questa fase del 50% in ragione della decisione in forma semplificata) cui aggiungere il rimborso forfettario del 15%, Iva e Cassa come per legge;
4) pone definitivamente le spese di c.t.u. come liquidate con separato decreto a carico di UC RA, quale titolare dell'impresa individuale GA di UC RA.
Trani, 5.6.2025
Il Giudice
Maria Teresa Moscatelli
5
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
AREA 3 - CONTRATTUALE CIVILE
Il Tribunale, Sezione Civile – Area Contenzioso, nella persona del Giudice, Maria Teresa Moscatelli, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 6889/2019 R.G., avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
quale titolare dell'impresa individuale GA di UC RA, rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Danilo Ponzetta come da procura in atti
- opponente
E
, in persona del curatore, Controparte_1
dott. rappresentata e difesa come da procura in atti dall'avv. Stefania Lops Persona_1
- opposta
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, GA di UC RA conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale
Curatela del Fallimento della proponendo opposizione avverso il decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 1877/2019 emesso il 15.11.2019 da questo Tribunale nel procedimento R.G. n. 5369/2019, con cui è stato ingiunto a GA di UC RA di pagare, entro quaranta giorni dalla notifica del decreto, la somma di € 57.799,79
interessi come da domanda, oltre competenze di lite liquidate in € 2.135,00 per onorari, in € 406,50 per esborsi, oltre rimborso per spese generali, i.v.a. e c.p.a.
L'opposta aveva agito in sede monitoria assumendo di essere creditrice della somma ingiunta a titolo di fornitura di gas
GPL, come da fatture allegate al ricorso monitorio.
1 Con l'atto di opposizione, GA di UC RA chiedeva, in via preliminare, il rigetto dell'eventuale istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, che fosse revocato il decreto ingiuntivo opposto, avendo interamente pagato la somma oggetto di ingiunzione;
nella denegata ipotesi di accoglimento,
anche parziale della domanda, di contenere la stessa nei limiti del dovuto, nonché la condanna alle spese e competenze di lite in favore del procuratore antistatario, oltre che ex art. 96 c.p.c.
Evidenziava, in particolare di aver pagato puntualmente gli importi di cui alle fatture richiamate nel ricorso per decreto ingiuntivo sia in contanti, con pagamenti regolarmente quietanzati, sia attraverso assegni, anche questi negoziati ed incassati dall'odierna opposta;
che tra le società intercorrevano rapporti commerciali, consolidatisi nel tempo che prevedevano il pagamento allo scarico della merce, attraverso plurimi versamenti a fronte dei quali veniva emessa,
successivamente, dalla regolare fattura;
la prassi commerciale adottata tra le due società Controparte_1
prevedeva una esposizione debitoria massima non superiore ad € 2.000,00, circostanza disattesa solo in riferimento all'importo di € 5.111,40, non contestato, e pagato dalla odierna opponente;
che la circostanza relativa al pagamento degli importi oggetto dele fatture si evince in maniera incontrovertibile dalle quietanze di pagamento e dagli estratti conto in atti, riportati puntualmente nel mastrino che si deposita dal quale è possibile dimostrare l'esatto collegamento tra i pagamenti e le fatture richiamate;
che dalla documentazione contabile in atti si ricava che nel periodo commerciale in oggetto (luglio 2016/ ottobre 2016), a fronte di debiti portati da fatture per complessivi € 57.799,79, corrispondeva l'importo di € 61.628,26; che la contabilità dell'opponente appare genuina e puntuale, diversamente la documentazione contabile dell'opposta appare approssimativa, in quanto compaiono anche crediti inesistenti, per omessa e/o errata registrazione incasso, come acclarato dal Curatore, Dott. nella relazione ex art. 33 L.F. in atti. Per_1
Con comparsa di costituzione e risposta del 15.4.2020 si costituiva in giudizio la Controparte_1
, in persona del Curatore (avv. , che chiedeva la concessione della provvisoria
[...] CP_2
esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, con rigetto dell'opposizione e conferma del decreto ingiuntivo, oltre alla vittoria di spese e onorari di lite.
Sosteneva l'infondatezza dell'opposizione in ragione dell'assenza di documentazione comprovante l'avvenuto pagamento degli importi indicati in fattura, evidenziando che i pagamenti ricevuti dall'opponente si riferiscono a forniture pregresse rispetto a quelle oggetto delle fatture poste alla base del ricorso monitorio. Evidenziava, inoltre, quanto alle omesse o errate registrazioni di incasso, riferite a poche posizioni, come registrate nella relazione ex art. 33 F.L., che
2 hanno trovato riscontro documentale a seguito di idonea documentazione prodotta dai clienti.
All'udienza di prima comparizione del 17.11.2020, rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, venivano concessi su richiesta i termini ex art. 183, co.6, c.p.c., rinviando la causa all'udienza del 17.3.2022 per la decisione sui mezzi di prova eventualmente richiesti dalle parti. A seguito di una serie di rinvii disposti dal precedente titolare del ruolo, con ordinanza del 5.9.2023 veniva disposta c.t.u. contabile, poi espletata a mezzo del dott.
commercialista Con ordinanza del 14.11.2024, rigettate le richieste di prova formulate da parte Persona_2
opponente, veniva formulata proposta ex art. 185 bis c.p.c. All'udienza del 20.2.2025, parte attrice reiterava le richieste istruttorie formulate in atti e manifestava mancata adesione alla proposta, cui, invece, aderiva la parte convenuta;
la causa veniva rinviata all'odierna udienza del 5.6.2025 per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. con assegnazione di termine fino a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusive che entrambe le parti depositavano,
insistendo per l'accoglimento delle richieste in precedenza formulate.
La domanda proposta in via monitoria merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. civ., Sez. 3, n. 826 del 20/01/2015; Sez. 1, n. 15659 del
15/07/2011; Sez. L, n. 6205 del 15/03/2010; Sez. U, n. 13533 del 30/10/2001).
Ciò posto, la resistente non disconosceva l'esistenza del credito, per cui è deposito delle fatture emesse a seguito della fornitura di gas GPL, erogate in ragione dell'esistenza di un rapporto commerciale tra le parti, non disconosciuto dalla controparte;
a fronte di ciò l'opponente non ha contestato la documentazione fornita dalla ricorrente a supporto del credito,
né la sussistenza di un pluriennale rapporto commerciale eccependo l'intervenuto pagamento delle somme indicate nelle fatture.
Sul punto, l'opposta ha, invece, sostenuto che i pagamenti effettuati dall'opponente non sarebbero invece riferibili al corrispettivo dovuto per le forniture oggetto delle fatture, ma a pregresse forniture il cui pagamento sarebbe avvenuto,
come da prassi commerciale intercorrente tra le parti, a distanza di qualche tempo.
Viene a questo punto in rilievo, l'accertamento contabile effettuato dal c.t.u. nominato, dott. il quale Persona_2
3 chiamato a verificare la sussistenza di un'eventuale situazione debitoria dell'opponente esaminando le fatture prodotte dall'opposta con la documentazione relativa ai pagamenti effettuati prodotta dall'opponente, ha concluso: “[…] si può
affermare, che la debenza debitoria dell'opponente, in relazione alla fornitura di gas gpl in bombole effettuata dalla
in bonis nei confronti della ditta individuale GA di RA UC, nel periodo 31.07.2016 Controparte_1
al 27.10.2016, sulla base dell'analisi delle fatture emesse confrontate con i relativi pagamenti eseguiti ammonta,
complessivamente, a 54.376,49 euro […]”.
Spettando, dunque, alla parte opposta un importo inferiore (euro 54.376,49), anche se di poco, rispetto a quello oggetto di ingiunzione (euro 57.799,79), va revocato il decreto ingiuntivo opposto e l'opponente va condannata, al pagamento della minor somma (cfr. Cass. civ. Sez. III, 27/01/2009, n. 1954; cfr. anche Cass. civ. Sez. II, 27/09/2013, n. 22281) di euro 57.799,79, oltre interessi moratori al tasso legale in ragione d'anno su tale somma con decorrenza dalla data
(18.11.2019) della domanda (data del perfezionamento della notifica del ricorso per ingiunzione e del decreto ingiuntivo opposto) sino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in applicazione del d.m. n. 55/2014 come modificato con d.m. n. 147/2022, in ragione del decisum.
Le spese di c.t.u. come liquidate con separato decreto vengono poste definitivamente a carico di GA di UC
RA.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, - in persona del Giudice Maria Teresa Moscatelli - definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 6889/2019 del Ruolo Generale, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 1877/2019 emesso il 15.11.2019 da questo Tribunale nel procedimento R.G. n.
5369/2019;
2) dichiara tenuto e condanna UC RA, quale titolare dell'impresa individuale GA di UC RA, al pagamento in favore di della somma di € Controparte_1
54.376,49, oltre interessi moratori al tasso legale in ragione d'anno su tale somma con decorrenza dal 18.11.2019
sino all'effettivo soddisfo;
3) dichiara tenuto e condanna UC RA, quale titolare dell'impresa individuale GA di UC RA, al pagamento in favore di in liquidazione delle competenze di lite Controparte_1
che, in relazione al valore del decisum controvers, liquida in euro 8.720,50 (fase di studio della controversia,
4 fase introduttiva del giudizio, fase istruttoria e fase decisoria – con riduzione quanto a questa fase del 50% in ragione della decisione in forma semplificata) cui aggiungere il rimborso forfettario del 15%, Iva e Cassa come per legge;
4) pone definitivamente le spese di c.t.u. come liquidate con separato decreto a carico di UC RA, quale titolare dell'impresa individuale GA di UC RA.
Trani, 5.6.2025
Il Giudice
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