Sentenza 4 luglio 2014
Massime • 1
La querela per il reato di falsità in scrittura privata può essere proposta anche dal curatore fallimentare quando il fatto ha arrecato, nell'ambito della procedura concorsuale, un danno all'interesse del ceto creditorio, poiché la persona offesa del reato previsto dall'art. 485 cod. pen., come tale titolare del diritto di querela, è ogni soggetto che in concreto abbia ricevuto un danno per l'uso della scrittura privata. (In applicazione del principio, la Corte ha riconosciuto la legittimazione del curatore fallimentare a proporre querela in relazione alla falsificazione dei verbali di assemblea della società fallita, finalizzata a far emergere un errore di intestazione di azioni, in realtà nella titolarità di quest'ultima, al fine di sottrarle alla garanzia dei creditori).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/07/2014, n. 52410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52410 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOMBARDI Alfredo - Presidente - del 07/07/2014
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 2249
Dott. GUARDIANO A. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo - Consigliere - N. 28146/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR NC, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza pronunciata dalla corte di appello di Catanzaro il 20.1.2011;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udito il Pubblico Ministero nella persona del sostituto procuratore generale Dott. Spinaci Sante, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito per l'imputato, il difensore di fiducia, avv. Baffa Costantino NC, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza pronunciata il 20.1.2011 la corte di appello di Catanzaro, in riforma della sentenza con cui il tribunale di Cosenza, in data 20.5.2008, aveva condannato AR NC, in qualità di amministratore di fatto e di diritto della società "Re Mida s.r.l.", dichiarata fallita con sentenza del 22-24 ottobre 2003 del tribunale di Cosenza, alle pene, principali ed accessorie ritenute di giustizia, in relazione ai reati di cui alla L. Fall., art. 216, comma 1, n. 2), art. 223, (capo A); L. Fall., art. 216, comma 2, L.
Fall., art. 223, (capo B); artt. 110 e 485, c.p. (capo C), oltre al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, assolveva il AR dal reato di cui al capo B), con la formula perché il fatto non sussiste", con conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio in senso più favorevole al reo, confermando nel resto la sentenza di primo grado in relazione alla condanna per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e di falsificazione del libro dei verbali delle assemblee della società fallita.
2. Avverso la decisione della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del suo difensore di fiducia, l'imputato, che lamenta vizio di motivazione e violazione di legge sotto molteplici aspetti, rilevando come la sentenza di secondo grado abbia sostanzialmente riprodotto la motivazione di quella di primo grado, omettendo di fornire adeguata risposta alle doglianze difensive, che riguardavano: 1) l'impossibilità di configurare a carico del ricorrente il ruolo di amministratore di fatto della società fallita, in assenza di concreti atti di gestione posti in essere da quest'ultimo, ruolo che i giudici di merito deducono da circostanze meramente formali;
peraltro la circostanza che le scritture contabili sarebbero state detenute dal AR pur dopo le sue formali dimissioni dalla carica di amministratore, non assume valore decisivo, ad avviso del ricorrente, ai fini dell'assunto accusatorio, in quanto, il curatore fallimentare ricevette i libri della società (in particolare il libro dei verbali delle assemblee) dalla segretaria del AR, che agì su richiesta della signora IS, madre dell'imputato, divenuta amministratrice della società a partire dal 15.2.2001; 2) l'insussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, in quanto il registro dei cespiti ammortizzabili di cui si contesta l'omessa tenuta non rientra tra quelli qualificati come obbligatori dal codice civile, in relazione alla natura e dimensioni della società fallita, avente ad oggetto la locazione degli immobili appartenenti alla famiglia AR ubicati in Roma, Cosenza e Camigliatello Silano;
3) la mancata dimostrazione della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, non essendovi la prova che il AR abbia agito con l'intenzione di impedire la conoscenza relativa al patrimonio ed al movimento di affari della società, senza considerare che l'avv. AR aveva denunciato tra il 1998 ed il 2004, una serie di furti riguardanti anche parte della documentazione contabile della società, che quindi non è stata prodotta per ragioni di forza maggiore;
4) l'impossibilità di procedere per il delitto di cui agli artt. 485 e 493 c.p., di cui al capo C); in mancanza di una valida querela, non potendosi ritenere tale la denunzia presentata dal curatore fallimentare, peraltro privo del relativo potere non essendo egli la persona offesa del reato di cui all'art. 485 c.p.; il ricorrente, inoltre, contesta la ritenuta idoneità della copia autentica del libro dei verbali di assemblea, consegnata dal socio Paese al curatore fallimentare, che presentava delle pagine bianche non presenti nel documento originale, in cui erano riportati alcuni verbali manoscritti ritenuti falsi, a dimostrare la falsità del libro dei verbali che si vuole detenuto dal AR (ma anche questa circostanza di fatto è contestata dal ricorrente), essendo avvenuta, l'autenticazione della suddetta copia, in violazione di quanto previsto dal D.P.R. n. 445 del 2000, art. 18, per cui, in mancanza di ogni ulteriore elemento di prova, non si può ritenere dimostrata in capo al AR la suddetta falsificazione, non esistendo peraltro, come dimostrato dalla difesa, presso il comune di Spezzano della Sila, nessuna copia del libro dei verbali delle assemblee, che sia stata collazionata nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge.
3. In via preliminare va rilevato che il termine di prescrizione del reato di cui al capo C), corrispondente, nella sua massima estensione, tenuto conto, cioè, degli atti interruttivi intervenuti e della mancanza di periodi di sospensione del relativo decorso, a sette anni e sei mesi, commesso "in epoca compresa tra il 27.10.2003 ed il 24.5.2004", risulta sicuramente perento alla data del 24.9.2011.
Si è pertanto verificata, dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado, una causa di estinzione del reato, che compete a questa Corte di Cassazione rilevare, non potendosi considerare completamente inammissibile il ricorso presentato dall'imputato con riferimento al delitto di cui al capo C), essendo in gran parte incentrato su questioni di diritto non manifestamente infondate. Come è noto, infatti, il principio della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità, sancito dall'art. 129 c.p.p., comma 2, opera anche con riferimento alle cause estintive del reato,
quale è la prescrizione, rilevabili nel giudizio di cassazione (cfr., ex plurimis, Cass., sez. 3, 01/12/2010, n. 1550, rv. 249428;
Cass., sez. un., 27/02/2002, n. 17179, Conti). Logico corollario di tale affermazione sulla piena operatività dell'art. 129 c.p.p., è che anche nel giudizio di legittimità sussiste l'obbligo di dichiarare una più favorevole causa di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., comma 2, pur ove risulti l'esistenza della causa estintiva della prescrizione, obbligo che, tuttavia, in considerazione dei caratteri tipici del giudizio innanzi la Corte di Cassazione, sussiste nei limiti del controllo del provvedimento impugnato, in relazione alla natura dei vizi denunciati (cfr. Cass., sez. 1, 18/04/2012, n. 35627, rv. 253458). Il sindacato di legittimità che, pertanto, si richiede alla corte in questo caso deve essere circoscritto all'accertamento della ricorrenza delle condizioni per addivenire a una pronuncia di proscioglimento nel merito con una delle formule prescritte dall'art. 129 c.p.p., comma 2: la conclusione può essere favorevole al giudicabile solo se la prova dell'insussistenza del fatto o dell'estraneità a esso dell'imputato risulti evidente sulla base degli stessi elementi e delle medesime valutazioni posti a fondamento della sentenza impugnata, senza possibilità di nuove indagini e ulteriori accertamenti che sarebbero incompatibili con il principio secondo cui l'operatività della causa estintiva, determinando il congelamento della situazione processuale esistente nel momento in cui è intervenuta, non può essere ritardata. Pertanto, qualora il contenuto complessivo della sentenza non prospetti, nei limiti e con i caratteri richiesti dall'art. 129 c.p.p., l'esistenza di una causa di non punibilità più favorevole all'imputato, deve prevalere l'esigenza della definizione immediata del processo (cfr. Cass., sez. 4, 05/11/2009, n. 43958, F.) In presenza di una causa di estinzione del reato, infatti, la formula di proscioglimento nel merito (art. 129 c.p.p., comma 2) può essere adottata solo quando dagli atti risulti "evidente" la prova dell'innocenza dell'imputato, sicché la valutazione che in proposito deve essere compiuta appartiene più al concetto di "constatazione" che di "apprezzamento" (cfr. Cass., sez. 2, 11/03/2009, n. 24495, G.), circostanza che, come risulta dalla stessa articolata esposizione dei motivi di ricorso relativi al delitto di cui al capo C), non può ritenersi sussistente nel caso in esame. Peraltro, tenuto conto che il proscioglimento per mancanza di querela è più favorevole della declaratoria di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione, appare opportuno ribadire in questa sede di legittimità che, ai fini della perseguibilità del delitto di cui all'art. 485 c.p., contestato nel capo C) dell'imputazione, deve ritenersi del tutto legittima la denunzia-querela presentata dal curatore fallimentare.
Al riguardo si osserva che da tempo la giurisprudenza di legittimità si è attestata sul condivisibile orientamento, secondo cui il delitto di falso in scrittura privata, previsto dall'art. 485 c.p., richiede per la sua consumazione non soltanto l'attività di formazione di una scrittura privata falsa o di alterazione di una scrittura vera, ma anche il successivo uso della scrittura falsificata.
Ne deriva che persona offesa, come tale legittimata alla presentazione della querela, è ogni soggetto che abbia ricevuto danno per l'uso che in concreto sia stato fatto della scrittura (cfr. Cass., sez. 5, 26/11/1997, n. 5414; Cass, sez. 2, 21/06/2007, n. 24951, Cass., sez. 5, 26.3.2010, n. 22690, rv. 247961). Tanto premesso, non è revocabile in dubbio che, nel caso in esame, la massa dei creditori della società fallita abbia ricevuto un danno dalla falsificazione dei verbali di assemblea inseriti nel relativo libro, finalizzata, come bene ha evidenziato la corte territoriale, a sottrarre alla garanzia dei creditori azioni ordinarie San Paolo IMI, per un valore di circa 40.000,00 Euro, obiettivo che l'imputato ha inteso perseguire, facendo emergere, attraverso tale falsificazione, un errore di intestazione delle azioni in questione alla società, anziché al AR personalmente, da addebitare all'istituto di credito.
Tale falsificazione, infatti, come ha precisato la corte territoriale, ha determinato, per i creditori della società una falsa rappresentazione della realtà economica della "Re Mida", nonché un ritardo nella rappresentazione contabile e patrimoniale della suddetta società, che la curatrice CI riusciva a ricostruire, con riferimento ai menzionati titoli azionari, solo all'esito di proprie ricerche personali, attivate dalle rivelazioni del Paese, socio della "Re Mida", grazie alle quali la CI aveva scoperto la falsificazione dei verbali assembleare. Tale condotta si è aggiunta a quella contestata nel capo A) dell'imputazione, in relazione alla quale, come evidenziato dalla corte territoriale, l'assenza dei libri contabili ivi indicati, ha reso impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società fallita, integrando il delitto di bancarotta fraudolenta documentale.
Il curatore fallimentare, del resto, organo della procedura istituzionalmente preposta ad assicurare il ristoro delle ragioni creditorie nell'ambito del fallimento, costituisce espressione diretta degli interessi delle persone offese dai reati consumati in tale ambito, in quanto la L. Fall., art. 240, prevede espressamente la costituzione di parte civile del curatore fallimentare (nonché del commissario giudiziale e del commissario liquidatore) nei procedimenti penali relativi ai reati in materia fallimentare, costituzione che, nel caso dei reati di bancarotta, addirittura preclude quella dei creditori "uti singuli", salvo che questi intendano far valere un titolo di azione propria personale (cfr., ex plurimis, Cass., sez. 5, 03/10/2007, n. 43101, rv 238498). Ne consegue che, in relazione ai reati che, pur tutelando beni giuridici diversi da quelli che formano oggetto dei reati fallimentari, hanno arrecato, nell'ambito di una procedura fallimentare, un danno all'interesse del ceto creditorio, deve riconoscersi anche in capo al curatore fallimentare, che nell'ambito di tale procedura svolge un ruolo di "rappresentanza", per certi versi privilegiata, degli interessi dei creditori, la titolarità del diritto di proporre querela, che l'art. 120 c.p., riconosce ad ogni persona offesa da un reato per cui non debba procedersi d'ufficio o dietro richiesta o istanza.
Generica, infine, ed in quanto tale inammissibile, deve ritenersi la censura difensiva sulla inidoneità della denuncia presentata dalla curatrice fallimentare a manifestare la volontà di perseguire penalmente il responsabile della falsificazione dei verbali di assemblea innanzi indicati.
Con riferimento al solo reato di cui al capo C), pertanto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, perché estinto per prescrizione, con conseguente eliminazione della relativa pena, pari ad un mese di reclusione.
4. Il ricorso va, invece, rigettato in relazione agli altri motivi.
5. Quanto al primo motivo di ricorso, va rilevato che, come affermato da tempo nella giurisprudenza di legittimità, in tema di reati fallimentari, il soggetto che, ai sensi della disciplina dettata dall'art. 2639 c.c. assume la qualifica di amministratore "di fatto" della società fallita è da ritenere gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore "di diritto", per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili (come i fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale), tra i quali vanno ricomprese le condotte dell'amministratore "di diritto", anche nel caso di colpevole e consapevole inerzia a fronte di tali condotte, in applicazione della regola di cui all'art. 40 c.p., comma 2, (cfr. Cass., sez. 5, 20/05/2011, n. 39593, rv 250844; Cass., sez. 5, 2/3/2011, n. 15065, rv. 250094).
Consolidato appare all'interno della giurisprudenza di legittimità anche l'orientamento secondo cui la nozione di amministratore di fatto, introdotta dall'art. 2639 c.c., postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione, anche se "significatività" e "continuità" non comportano necessariamente l'esercizio di "tutti" i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiedono l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico od occasionale.
La posizione dell'amministratore di fatto, destinatario delle norme incriminatrici della bancarotta fraudolenta, dunque, va determinata con riferimento alle disposizioni civilistiche che, regolando l'attribuzione della qualifica di imprenditore e di amministratore di diritto, costituiscono la parte precettiva di norme che sono sanzionate dalla legge penale. La disciplina sostanziale si traduce, in via processuale, nell'accertamento di elementi sintomatici di gestione o cogestione della società, risultanti dall'organico inserimento del soggetto, quale "intraneus" che svolge funzioni gerarchiche e direttive, in qualsiasi momento dell'"iter" di organizzazione, produzione e commercializzazione dei beni e servizi - rapporti di lavoro con i dipendenti, rapporti materiali e negoziali con i finanziatori, fornitori e clienti - in qualsiasi branca aziendale, produttiva, amministrativa, contrattuale, disciplinare. Peraltro l'accertamento degli elementi sintomatici di tale gestione o cogestione societaria costituisce oggetto di apprezzamento di fatto che è insindacabile in sede di legittimità, se sostenuto da motivazione congrua e logica (cfr. Cass., sez. 5, 14.4.2003, n. 22413, Sidoli, rv. 224948; Cass., sez. 1, 12.5.2006, n. 18464, Ponciroli, rv. 234254).
In conclusione può dunque affermarsi che in tema di bancarotta fraudolenta, i destinatari delle norme di cui agli artt. 216 e 223 L. Fall., vanno individuati sulla base delle concrete funzioni esercitate, non già rapportandosi alle mere qualifiche formali ovvero alla rilevanza degli atti posti in essere in adempimento della qualifica ricoperta (cfr. Cass., sez. 5, 13.4.2006, n. 19145, Binda e altro, rv. 234428).
Orbene la corte di appello di Catanzaro, con motivazione articolata, esauriente ed immune da vizi, si è mossa nel solco interpretativo tracciato dalla giurisprudenza di legittimità. La corte territoriale, infatti, attraverso il puntuale esame delle risultanze processuali, ha individuato una pluralità di indici di assoluto valore sintomatico della qualifica di "amministratore di fatto" rivestita dal AR, vero dominus della società fallita, formalmente amministrata a partire dal 15.2.2001, dopo le sue dimissioni, dalla madre novantenne, evidenziando come, nel periodo preso in considerazione, l'imputato risultasse, dalle dichiarazioni fiscali per gli anni d'imposta 2002-2001, amministratore della società fallita;
fosse l'unico interlocutore dei terzi che avevano rapporti con la "Re Mida"; avesse detenuto, anche dopo le dimissioni, verbali di assemblee e scritture contabili, in concomitanza con le vicende societarie, caratterizzate dagli indebitamenti della società e dalle alterazioni dei verbali di assemblea indicati nel capo B) dell'imputazione (cfr. pp.
7-9 dell'impugnata sentenza). Appare, dunque, evidente, come affermato dalla corte territoriale, che, contrariamente a quanto preteso dalla difesa, il AR deve qualificarsi come il reale gestore della società stessa, consistendo i rilievi difensivi articolati al riguardo in censure, peraltro genericamente formulate, di "fatto", inidonee a scardinare il logico percorso motivazionale della corte territoriale, non consentite in sede di legittimità.
Infondato appare il rilievo difensivo sulla insussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta documentale.
Come è noto, infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, sussiste il reato di bancarotta fraudolenta documentale non solo quando la ricostruzione del patrimonio si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza (cfr., ex plurimis, Cass., sez. 5, 19/04/2010, n. 21588, rv. 247965). Ai fini della sussistenza del reato di bancarotta documentale, infatti, l'impossibilità di ricostruzione del patrimonio aziendale non deve essere necessariamente assoluta, ma può anche essere relativa:
rileva pertanto anche una ricostruzione parziale operata con grande difficoltà (cfr. Cass., sez. 5, 21/11/2012, n. 9332). Ciò è quanto accaduto nel caso in esame, in cui, come correttamente evidenziato dalla corte territoriale, la mancata consegna del libro dei cespiti ammortizzabili e del partitario clienti non ha consentito agli organi della procedura concorsuale di valutare appieno il patrimonio ed il movimento degli affari, in quanto, come dichiarato dalla curatrice fallimentare, quest'ultima non è stata in grado di valutare la situazione aziendale complessiva o le vicende societarie, ne' di individuare le cause e le circostanze del fallimento, sicché, in assenza di tali scritture, solo in seguito alle reiterate richieste della stessa curatrice ed alla sua personale attività di "indagine", era stato possibile ottenere i documenti relativi ai pochi contratti ancora in essere e risalire alla giacenza di 40.000,00 euro in azioni (cfr. pp. 5-7; 9 della sentenza impugnata).
Nell'ottica interpretativa fatta propria dal Collegio, dunque, il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale sussiste, a differenza di quanto previsto dall'art. 217, comma 2, L. Fall., in tema di bancarotta semplice documentale, anche nel caso di omessa o irregolare tenuta di libri e di scritture contabili non obbligatorie per legge (come i "partitari" o "il registro dei beni ammortizzabili", previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 16), quando tali condotte non abbiano consentito, nei termini innanzi indicati, la compiuta ricostruzione del patrimonio e del volume di affari del fallito, assumendo rilevanza, pertanto, ai fini della integrazione della suddetta fattispecie penale, tutte le condotte omissive e fraudolente che abbiano ad oggetto scritture contabili, anche diverse da quelle la cui tenuta è obbligatoria, ai sensi dell'art. 2214 c.c., alle quali fa esclusivo riferimento l'art. 217, comma 2, ma non anche la L. Fall., art. 216, comma 1, n. 2, (cfr., nello stesso senso, Cass., sez. 5, 20.4.2012, n. 22593, rv. 252973). Quanto al profilo della prova dell'elemento soggettivo del delitto di cui si discute, va evidenziato che, trattandosi nella specie di bancarotta fraudolenta documentale integrata dall'avere tenuto, il AR, i libri e le altre scritture contabili dell'impresa fallita in modo tale da non renderne possibile la ricostruzione del patrimonio della società o del movimento degli affari, ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, è sufficiente il dolo generico, ossia la consapevolezza che la confusa tenuta della contabilità renderà o potrà rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio, considerato che la locuzione "in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari", formulata appunto in relazione alla fattispecie della irregolare tenuta delle scritture contabili, connota la condotta e non la volontà dell'agente, sicché è da escludere che configuri il dolo specifico, ossia che sia necessaria la specifica volontà indirizzata a ottenere l'effetto di impedire quella ricostruzione (cfr. Cass., sez. 5, 23/05/2012, n. 30337). Siffatta consapevolezza risulta in re ipsa nelle numerose carenze riscontrate nella tenuta delle scritture contabili, (nonché nella falsificazione dei verbali assembleari), che la corte territoriale ha puntualmente evidenziato in motivazione, per cui sul punto l'impugnata sentenza, complessivamente considerata, può dirsi implicitamente motivata in maniera adeguata, (sulla motivazione implicita della sentenza di appello cfr. Cass., sez. 2, 12/02/2009, n. 8619), posto che, come affermato da un condivisibile arresto del Supremo Collegio, in tema di dolo, la prova della volontà di commissione del reato è prevalentemente affidata, in mancanza di confessione, alla ricerca delle concrete circostanze che abbiano connotato l'azione e delle quali deve essere verificata la oggettiva idoneità a cagionare l'evento in base ad elementi di sicuro valore sintomatico, valutati sia singolarmente sia nella loro coordinazione (cfr. Cass., sez. 6, 6.4.2011, n. 16465, rv. 250007).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente al reato di cui al capo C), perché estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di mesi uno di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 4 luglio 2014.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2014