Sentenza 13 luglio 2015
Massime • 1
Ai fini dell'individuazione del giustificato motivo che esclude la configurabilità del reato di cui all'art. 14, comma quinto ter, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 di inosservanza dell'ordine del Questore allo straniero clandestino di lasciare il territorio dello Stato, il giudice deve fare riferimento al caso concreto e alla condizione del cittadino extracomunitario, da apprezzare in tutti i profili idonei a rendere inesigibile, ovvero difficoltoso o pericoloso, anche soggettivamente, il comportamento collaborativo richiesto dalla norma. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto viziata la motivazione della sentenza di condanna nella quale il giudice aveva omesso di considerare l'incidenza, sulla possibilità soggettiva e oggettiva di adempiere all'intimazione, della necessità di predisporre da parte dell'imputato la propria difesa in un altro procedimento penale. Vedi Corte cost., sent. n. 5 del 2004).
Commentario • 1
- 1. Espulso, non ottempera: è reato? (Cass. 7915/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 1 maggio 2018
Il giustificato motivo che legittima la inottemperanza dell'ordine di allontanamento dal territorio dello Stato, emesso dal Questore, pur non implicando situazioni di stato di necessità, di forza maggiore o, comunque, di inesigibilità assoluta della condotta omessa, deve, tuttavia, consistere in condizioni oggettive che rendano estremamente difficoltoso l'adempimento ovvero in ostative situazioni, soggettive e personali, di grave e pressante condizionamento psicologico, senza potersi risolvere in esigenze che riflettano la condizione tipica del migrante clandestino, come la mancanza di un lavoro regolare ovvero la provenienza di mezzi economici da attività non regolari o stabili. Corte …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/07/2015, n. 35959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35959 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2015 |
Testo completo
359 5 9/1 5 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Composta da: Maria Stefania Di Tomassi Presidente Sent. n.750/2015 Aldo Cavallo Margherita Cassano Relatore PU 13/07/2015 Filippo Casa R.G.N. 37047/2014 Alessandro Centonze ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CH HA AH, nato il [...] avverso la sentenza n. 10/2013 del giudice di pace di Egna del 31 marzo 2014. visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita Cassano;
lette le conclusioni del Procuratore generale dott. A. Galasso che ha chiesto il rigetto del ricorso;
سے Ritenuto in fatto.
1.Il 31 marzo 2014 il giudice di pace di Egna dichiarava CH HA AH responsabile del reato previsto dall'art. 14, comma 5-ter, d. lgs. 25 luglio 1998 n. 286, introdotto dall'art. 1, comma 16, lett. a) della I. 15 luglio 2009, n. 94, novellato dalla 1. 2 agosto 2011 n. 129, per essersi reso inottemperante, senza giustificato motivo, all'ordine di allontanamento, emesso dal Questore di Udine il 10 agosto 2012 (notificatogli in pari data), che gli imponeva di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di sette giorni, e lo condannava alla pena di ventimila euro di multa.
2.Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, l'imputato, il quale formula le seguenti censure. Lamenta mancanza della motivazione in ordine alla deduzione difensiva, corredata da apposita memoria, circa l'illegittimità dell'ordine di allontanamento del Questore, non rispettoso della sequenza procedimentale prevista dalla legge. Deduce, poi, carenza della motivazione circa la sussistenza del giustificato motivo (necessità di predisporre la difesa in relazione ad altro procedimento penale in relazione al quale era stato proposto appello 1'8 ottobre 2012, ossia il giorno precedente l'accertamento del reato) della condotta di inottemperanza. Eccepisce, infine, erronea interpretazione della legge penale e mancanza della motivazione circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche e al complessivo trattamento sanzionatorio. Osserva in diritto. Il primo motivo di ricorso, avente carattere pregiudiziale rispetto all'altro, è fondato.
1.Il primo motivo di ricorso è fondato. L'art. 121 c.p.p. rientra tra le disposizioni volte a dare attuazione alla direttiva n. 3 dell'art. 2 della legge 81/1987, che afferma il principio della parità tra accusa e difesa e sancisce l'obbligo del giudice di provvedere senza ritardo e, comunque, entro termini stabiliti sulle richieste formulate in ogni stato e grado del procedimento dal pubblico ministero, dalle altri parti private e dai difensori. La facoltà delle parti di presentare al giudice memorie o richieste scritte in ogni stato e grado del procedimento concerne non solo la fase delle indagini preliminari, ma anche l'udienza preliminare e il dibattimento (Corte Cost., sent. n. 238 del 30 maggio 1991). 1 سے Il giudice al quale viene presentata una memoria difensiva deve, pertanto, prendere in considerazione il contenuto della stessa e assumerlo a tema dell'indagine, facendolo quindi (direttamente o indirettamente) oggetto della formulazione del proprio giudizio. Una conclusione del genere deriva dal principio generale secondo cui le esigenze di giustizia impongono il vaglio di tutte le ragioni delle parti e di tutti i fatti e le circostanze addotti e riferiti dall'indagato (o imputato). La peculiarità dell'art. 121, comma secondo, c.p.p. consiste, quindi, nello stabilire come immediata l'insorgenza del dovere di provvedere da parte del giudice e nel definire l'ampiezza dello spatium deliberandi concesso, prima di far scattare il meccanismo che tramuti tale dovere in obbligo di pronunciarsi su domande determinate delle parti. L'omesso e ingiustificato esame delle deduzioni difensive impedisce all'imputato di intervenire concretamente nel processo ricostruttivo e valutativo effettuato dal giudice in ordine al fatto-reato e comporta la lesione dei diritti di intervento O assistenza difensiva dell'imputato, oltre a configurare una violazione delle regole che presiedono alla motivazione delle decisioni giudiziarie (Sez. 1,n. 23789 del 6 maggio 2005; Sez. 1, n. 45104 del 14 ottobre 2005). Negare tali conseguenze, invero, significherebbe ridurre le parti alla situazione di comparse eventuali, disconoscendone la funzione di protagoniste della dialettica processuale.
3. Il provvedimento impugnato non è conforme a tali principi, avendo omesso una compiuta valutazione delle deduzioni difensive, oggetto della memoria, circa la regolarità o meno della sequenza procedimentale che ha portato all'adozione dell'ordine di allontanamento, tenuto conto dei provvedimenti prefettizi di espulsione (rispettivamente in data 10 marzo 2006 e 10 agosto 2012) e della motivazione dell'ordine di allontanamento emesso il 10 agosto 2012, di cui è stato omesso un compiuto esame, pure sollecitato dalla difesa.
4.Anche il secondo motivo di ricorso è fondato. La fattispecie incriminatrice disciplinata dall'art. 14, comma 5-ter, d. lgs. n. 286 del 1998 e successive modifiche condivide con la categoria dei reati omissivi il requisito della "possibilità di agire", requisito esplicitato dalla formula della insussistenza di un giustificato motivo>> per l'inottemperanza. La clausola senza giustificato motivo>> contribuisce, dunque, a delineare la tipicità del delitto in esame, atteggiandosi ad elemento costitutivo della fattispecie. Il carattere elastico della clausola (non modificata dalle novelle del 2004, del 2009 e neppure dal d.l. n. 89 del 2011, convertito dalla I. n. 120 del 2011), che trova la sua ragione di essere nell'impossibilità pratica di elencare 2 میں analiticamente tutte le situazioni astrattamente idonee a "giustificare" l'inosservanza del precetto e, come stabilito dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 5 del 2004), rispetta il principio di tassatività e determinatezza, esclude la rilevanza penale delle ipotesi in cui il precetto stesso appaia in concreto inesigibile. La clausola in questione, se pure non può essere ritenuta evocativa delle sole cause di giustificazione in senso tecnico lettura che la renderebbe - pleonastica, posto che le scriminanti opererebbero comunque, in quanto istituti di carattere generale - ha, tuttavia, riguardo, a situazioni ostative di particolare pregnanza, che incidono sulla stessa possibilità soggettiva ed oggettiva, di adempiere all'intimazione, escludendola ovvero rendendola difficoltosa о pericolosa (cfr. Corte Cost. sent. n. 5 del 2004).
5.La clausola in esame non può comportare un inversione dell'onere della prova, fermo restando il potere-dovere del giudice di rilevare direttamente, quando possibile, l'esistenza di ragioni legittimanti l'inosservanza del precetto penale. L'onere di provare tutti gli elementi rilevanti (nella loro presenza, se positivi, e nella loro assenza, se negativi) spetta al pubblico ministero, pur gravando sull'imputato un onere di allegazione dei motivi non conosciuti né conoscibili dal giudicante. Tale onere di allegazione costituisce il punto di equilibrio tra l'esigenza di non addossare al magistrato requirente una probatio diabolica e la necessità di evitare il rischio segnalato di un'inversione dell'onere della prova (cfr. Corte Cost., sent. n. 5 del 2004).
6.La valutazione giudiziale delle situazioni idonee a rendere l'ottemperanza al provvedimento amministrativo impossibile>> ovvero difficoltosa o pericolosa>> (cfr. Corte Cost., sent. n. 5 del 2004) deve essere svolta, oltre che alla luce dei parametri normativi delineati dall'art. 14, commi 5-bis, 5-ter, 5-quater, così come da ultimo modificati dal d.l. n. 89 del 2011, convertito dalla 1. n. 1230 del 2011, con specifico riferimento al caso concreto e alla condizione del cittadino extracomunitario da apprezzare in tutti i profili idonei a rendere inesigibile, anche soggettivamente, il comportamento collaborativo richiesto dalla norma allo straniero.
7.La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei principi in precedenza enunciati. Infatti ha omesso di valutare l'incidenza che alcune circostanze di fatto (stato del separato procedimento penale, data di deposito dell'atto di appello, necessità di contatti con il difensore di fiducia, data dell'accertamento del reato ex art. 14, comma 4-ter, avvenuto il giorno successivo al deposito dell'atto di impugnazione), ritenute non controverse, potevano esplicare su un elemento costitutivo della fattispecie criminosa (il giustificato motivo per l'inottemperanza) e, quindi, sulla possibilità, soggettiva 3 میرے ed oggettiva, di adempiere all'intimazione, rendendola impossibile>> o, quanto meno, difficoltosa o pericolosa >>.
8.L'accoglimento dei primi due motivi di ricorso, aventi carattere pregiudiziale ed assorbente rispetto al terzo, rendono superfluo l'esame dell'ultima censura.
9.Per tutte questa ragioni s'impone l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio per nuovo giudizio al giudice di pace di Bolzano.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al giudice di pace di Bolzano. Così deciso, in Roma, il 13 luglio 2015. Il Consigliere estensore Il Presidente Maria Stefania Di Tomassi Margherita Cassano Сеного Timan Margherits DEPOSITATA IN CANCELLERIA -4 SET 2015 IL CANCELLIERE Stefania FAELLA