Cass. pen., sez. I, sentenza 13/07/2015, n. 35959
CASS
Sentenza 13 luglio 2015

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Massime1

Ai fini dell'individuazione del giustificato motivo che esclude la configurabilità del reato di cui all'art. 14, comma quinto ter, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 di inosservanza dell'ordine del Questore allo straniero clandestino di lasciare il territorio dello Stato, il giudice deve fare riferimento al caso concreto e alla condizione del cittadino extracomunitario, da apprezzare in tutti i profili idonei a rendere inesigibile, ovvero difficoltoso o pericoloso, anche soggettivamente, il comportamento collaborativo richiesto dalla norma. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto viziata la motivazione della sentenza di condanna nella quale il giudice aveva omesso di considerare l'incidenza, sulla possibilità soggettiva e oggettiva di adempiere all'intimazione, della necessità di predisporre da parte dell'imputato la propria difesa in un altro procedimento penale. Vedi Corte cost., sent. n. 5 del 2004).

Commentario1

  • 1Espulso, non ottempera: è reato? (Cass. 7915/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 1 maggio 2018

    Il giustificato motivo che legittima la inottemperanza dell'ordine di allontanamento dal territorio dello Stato, emesso dal Questore, pur non implicando situazioni di stato di necessità, di forza maggiore o, comunque, di inesigibilità assoluta della condotta omessa, deve, tuttavia, consistere in condizioni oggettive che rendano estremamente difficoltoso l'adempimento ovvero in ostative situazioni, soggettive e personali, di grave e pressante condizionamento psicologico, senza potersi risolvere in esigenze che riflettano la condizione tipica del migrante clandestino, come la mancanza di un lavoro regolare ovvero la provenienza di mezzi economici da attività non regolari o stabili. Corte …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 13/07/2015, n. 35959
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35959
Data del deposito : 13 luglio 2015

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