Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/04/2008, n. 17643
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Sentenza 28 aprile 2008

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In tema di mandato d'arresto europeo, la condizione prevista dall'art. 19, comma primo, lett. a), L. 22 aprile 2005, n. 69, è da ritenere rispettata qualora l'ordinamento dello Stato di emissione preveda la possibilità, in caso di condanna "in absentia", di proporre opposizione entro un termine decorrente dalla data di effettiva conoscenza di detta condanna da parte dell'interessato. (Fattispecie relativa ad una richiesta di consegna proveniente dall'autorità giudiziaria francese).

Ai fini dell'operatività del disposto di cui all'art. 19, comma primo, lett. c), L. 22 aprile 2005, n. 69, per poter considerare sussistente il requisito della residenza in Italia, occorre non solo la dimostrazione che l'interessato abbia in Italia la sua dimora abituale - intesa, peraltro, non come assoluta continuità della stessa, ma come "abitudine della dimora", compatibile anche con frequenti allontanamenti, eventualmente determinati dall'organizzazione e dalle esigenze della vita moderna - ma anche quella che egli intenda stabilmente permanere nel territorio italiano per un apprezzabile periodo di tempo. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la ricorrenza della suddetta condizione nei confronti di un cittadino francese risultato senza fissa dimora e privo di documenti, osservando che il mero certificato di residenza non appare idoneo, da solo, a dimostrare la sussistenza del requisito di legge, a fronte di significative risultanze di segno contrario).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/04/2008, n. 17643
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17643
    Data del deposito : 28 aprile 2008

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