Sentenza 26 marzo 2010
Massime • 1
La persona offesa titolare del diritto di querela nel reato di falsità in scrittura privata è non solo la persona di cui sia stata falsificata la sottoscrizione, ma anche ogni altro soggetto che in concreto abbia ricevuto un danno per l'uso delle scritture private.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/03/2010, n. 22690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22690 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 26/03/2010
Dott. CARROZZA Arturo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - N. 833
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 41317/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) NI STEFANO, N. IL 26/12/1974;
avverso la sentenza n. 471/2006 CORTE APPELLO di GENOVA, del 22/05/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/03/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ARTURO CARROZZA;
Udito il Procuratore Generale, Dott. Vito D'Ambrosio, che conclude per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1.- La Corte di Appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa Città che aveva dichiarato responsabile e condannato alla pena ritenuta di giustizia il IN in relazione ai reati di: a) truffa (art. 640) per essersi, con il raggiro consistente nel prospettare a vari soggetti extracomunitari la regolarizzazione della posizione in Italia e la emersione del lavoro irregolare, nel predisporre documentazione falsa e nell'accompagnare gli stessi presso la Questura di Massa Carrara, simulando un interessamento, fatto consegnare varie somme di denaro, senza provvedere al alcun adempimento;
falsità in scrittura privata (art. 485); violenza privata nei confronto in un soggetto extracomunitario (art. 610), (Krempe Svetlana); formazione di false ricevute della Questura ( 478 e 482), limitatamente ad un soggetto extracomunitario (Rykunova Inna).
2.- L'imputato propone ricorso per cassazione, avverso la predetta sentenza deducendo:
A.- Erronea applicazione della legge penale e omessa motivazione, in quanto per un verso non era stato tenuto conto, ai fini della sussistenza della querela, per il reato di truffa, che le parti offesa nel denunciare i fatti si erano limitati a richiedere genericamente giustizia e non la punizione del colpevole, e dall'altro era stato ritenuto che le querele fossero tempestive perché gli extracomunitari avevano avuto contezza del reato solo dopo la materiale dazione del denaro.
B.- Erronea applicazione della legge per non avere la sentenza considerato, ai fini del reato di falso in scrittura privata, che i presunti datori di lavoro cui le scritture si riferivano, non avevano proposto querela.
C- Contraddittorietà della motivazione in relazione alla incapacità di intendere e volere di esso IN.
D.- Illogicità in relazione al diniego delle attenuanti generiche. 3.- Il ricorso è infondato.
A) Anzitutto dall'esame dell'atto di querela, cui questa Corte può accedere, trattandosi di questione inerente alla condizione di procedibilità, si desume complessivamente che i querelanti, con il riferimento alla richiesta di giustizia, intendessero che i responsabili fossero perseguiti.
Ai fini, poi, della decorrenza del termine per la proposizione della querela, questa Corte ha avuto modo di affermare, che "occorre che la persona offesa abbia avuto conoscenza precisa, certa e diretta del fatto in modo da essere in possesso di tutti gli elementi di valutazione necessari per determinarsi" e che "in ogni caso, l'onere della prova dell'intempestività della proposizione della querela incombe su chi la allega e, a tale fine, non è sufficiente affidarsi a semplici presunzioni o supposizioni, ma deve essere fornita una prova contraria rigorosa" (ad es. Cass., sez. 128 gennaio 2008, n. 7333).
Orbene, la Corte di merito ha dato contezza del fatto che gli extracomunitari avevano avuto piena conoscenza dei fatti delittuosi, non al momento della dazione del denaro, ma successivamente, quando gli stessi si erano resi conto di essere stati raggirati, e ciò in quanto era stato detto loro che era necessario un certo tempo per perfezionare le pratiche amministrative.
Di conseguenza il termine per proporre querela era stato rispettato. B) È poi irrilevante che i datori di lavoro, le cui firme erano state falsificate, non avessero proposto querela, in quanto nei reati di falsità in scrittura privata parte offesa deve ritenersi anche ogni altro soggetto che in concreto abbia ricevuto un danno per l'uso delle scritture e agli stessi spetta il diritto di proporre querela (Cass., 15 gennaio 2007, n. 5698, Cass., sez. 5^, 24 febbraio 2003, n. 12711). Per cui correttamente è stato riconosciuto il diritto di querela ai cittadini extracomunitari che aveva ricevuto danno. C) In ordine alla dedotta incapacità di intendere e di volere, la Corte di merito ha dato conto che dal certificato, rilasciato dal Servizio di Salute Mentale dell'ASL n. 5 Spezzino, risultava che era stato riscontrato all'imputato un "disturbo di gioco d'azzardo patologico" ed era stato prescritto una cura farmacologica e sedute di terapia cognitivo - comportamentale.
Orbene, le Sezioni Unite di questa Corte (25 gennaio 2005, n. 9163) hanno "affermato che" ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente rientrano nel concetto di infermità i gravi disturbi della personalità a condizione che il giudice ne accerti la gravità e l'intensità, tale da escludere o scemare grandemente la capacità di intendere e di volere e il nesso eziologico con la specifica azione criminosa "attraverso un esame" non astratto ed ipotetico, ma reale ed e individualizzato", precisando che il disturbo, anche se non inquadrabile nelle figure tipiche cliniche di "malattia mentale", comunque deve essere idoneo a determinare una psiche incontrollabile tale da rendere incapace il controllo dei propri atti, desumibile oltre che delle indagini tecniche anche, da qualsiasi altro elemento di valutazione.
Ora, il disturbo diagnosticato al IN, certamente non inquadrabile nelle figure tipiche di "malattia mentale" e consistente in un impulso irrefrenabile al gioco, non presentava, come logicamente precisato dalla Corte di merito, un nesso eziologico con i reati contestati e ritenuti, in quanto questi non erano connessi al gioco e non potevano quindi determinare una incapacità a controllare i propri atti diversi da quelli del gioco.
D) Infine, la Corte ha logicamente spiegato i motivi che hanno portato alla esclusione delle attenuanti generiche, e tale spiegazione è anche legittima, avendo la Corte fatto riferimento alle modalità dell'azione, alla posizione di "avvocato" per acquisire la fiducia dei cittadini extra comunitari e alla necessità di questi di acquisire il permesso di soggiorno nonché al danno causato anche per le abusiva utilizzazione dei dati di terze persone, del tutto ignare, applicando i criteri previsti dall'art. 133 c.p., cui deve riferirsi anche ai fini della sussistenza o meno delle condizioni per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2010