Sentenza 20 aprile 2012
Massime • 1
Integra il reato di bancarotta fraudolenta documentale (art. 216, comma primo, n. 2 l. fall.) il mancato rinvenimento dei 'partitarì, in quanto, ai fini della configurabilità del reato in questione, assumono rilevanza le condotte fraudolente che abbiano ad oggetto scritture contabili anche diverse da quelle la cui tenuta è obbligatoria ai sensi dell'art. 2214 cod. civ., alle quali fa esclusivo riferimento l'art. 217, comma secondo, ma non anche l'art. 216, comma primo, n. 2 l. fall.
Commentario • 1
- 1. Occultamento o distruzione di scritture contabili: reati tributari e fallimentari a confrontoAccesso limitatoGiovanni Tringali · https://www.altalex.com/ · 16 dicembre 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/04/2012, n. 22593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22593 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. OLDI Paolo - Presidente - del 20/04/2012
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 999
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PISTORELLI Luca - rel. Consigliere - N. 20318/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di PU AL, nato a [...], il [...];
avverso la sentenza del 10/05/2010 della Corte d'Appello di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pastorelli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Delehaye Enrico, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 10 maggio 2005 la Corte d'Appello di Catania confermava la condanna condizionalmente sospesa di PU AL ad anni due di reclusione per il reato di bancarotta documentale fraudolenta aggravata, commesso nella sua qualità di amministratore della D.R. Sicilia s.r.l. dichiarata fallita il 23 aprile 1998. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato articolando due motivi:
2.1 con il primo prospetta vizi motivazionali del provvedimento impugnato e violazione della legge penale sotto diversi profili:
innanzi tutto in relazione all'affermata sussistenza del dolo richiesto per la configurabilità del reato in contestazione, lamentando la conseguente mancata derubricazione del fatto in bancarotta semplice documentale;
in secondo luogo in ordine alla ritenuta rilevanza, ai fini della sussistenza del reato anche così riqualificato, del mancato rinvenimento dei partitari, circostanza valorizzata nella motivazione della sentenza ai fini di dimostrare le difficoltà incontrate dal curatore fallimentare nella ricostruzione del patrimonio e degli affari della fallita, senza però considerare che gli stessi partitari non rientrano nell'oggetto materiale della bancarotta documentale, non essendo annoverabili tra le scritture contabili cui le norme incriminatrici fanno riferimento e cioè quelle previste dall'art. 2214 c.c.;
2.2 con il secondo motivo il ricorrente eccepisce l'intervenuta prescrizione del reato già prima della pronunzia dell'impugnata sentenza, ritenendo applicabile nel caso di specie la disciplina introdotta a seguito della L. n. 251 del 2005. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è tanto generico quanto manifestamente infondato. L'imputato è stato condannato tanto in primo grado che in appello per più fatti di bancarotta fraudolenta documentale, sussumibili nelle due diverse ipotesi contemplate dalla L. Fall., art. 216, comma 1, n.
2. In particolare, per un verso al PU è
stato contestato di aver soppresso o sottratto il registro dei beni ammortizzabili e parti dei registri IVA e fatture, per l'altro di aver tenuto le altre scritture in modo tale da non rendere possibile la ricostruzione esatta del patrimonio e del movimento degli affari della società. Con riguardo a quest'ultima condotta il ricorso lamenta carenze motivazionali in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo tipico ed alla mancata derubricazione del fatto in bancarotta documentale semplice.
1.1 Il ricorrente, quanto al primo profilo, in sostanza - ancorché evocando in maniera tanto generica quanto confusa la necessità dell'accertamento dello scopo perseguito dall'agente - eccepisce che il dolo necessario ai fini della sussistenza del reato debba assumere forma specifica e lamenta la mancanza di motivazione sul punto nel provvedimento impugnato.
In realtà nessuna lacuna è riscontrabile nella pur succinta motivazione redatta dalla Corte territoriale, che ha invece fatto corretta applicazione del consolidato principio per cui l'integrazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale di cui alla seconda ipotesi della L. Fall., art. 216, comma 1, n. 2, richiede il dolo generico, ossia la consapevolezza che la confusa tenuta della contabilità renderà o potrà rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio, in quanto la locuzione "in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari "connota la condotta e non la volontà dell'agente, sicché è da escludere che essa configuri il dolo specifico (ex multis Sez. 5 n. 21872 del 25 marzo 2010, Laudiero, rv 247444).
1.2 Non di meno i giudici catanesi hanno specificamente confutato l'obiezione difensiva per cui le carenze riscontrate nelle scritture contabili si sarebbero rivelate inoffensive, avendo il curatore fallimentare provveduto comunque a ricostruire il movimento degli affari della fallita. In proposito, facendo ancora una volta corretta applicazione dei principi enucleati sul punto dalla giurisprudenza di legittimità (ex multis Sez. 5 n. 21588 del 19 aprile 2010, Suardi, rv 247965), il provvedimento impugnato sottolinea come il risultato conseguito dal curatore è stato il frutto di indagini extracontabili resesi necessarie proprio in ragione della lacunosità delle scritture, la cui tenuta ha dunque tradito la loro funzione tipica realizzando così il fatto oggetto dell'incriminazione contestata. Priva di pregio è infine l'obiezione del ricorrente relativa all'irrilevanza penale della condotta dell'imputato in quanto i "partitari" di cui è contestato il mancato rinvenimento non rientrerebbero tra le scritture obbligatorie la cui omessa tenuta integra la fattispecie di bancarotta documentale. Infatti, come detto, la qualificazione giuridica del fatto assunta dalla Corte territoriale è da ritenersi corretta, dovendo effettivamente il PU rispondere del reato di bancarotta fraudolenta documentale e non già di quello meno grave di bancarotta semplice documentale. In tal senso il profilo sollevato dal ricorrente, presupponendo per l'appunto la disattesa derubricazione del fatto medesimo, rimane dunque assorbito da quanto illustrato in precedenza sul punto, non sussistendo dubbio alcuno in merito alla rilevanza di condotte fraudolente che abbiano ad oggetto scritture contabili anche diverse da quelle la cui tenuta è obbligatoria ai sensi dell'art. 2214 c.c., atteso che solo la L. Fall., art. 217, comma 2, ma non anche la L. Fall., art. 216, n. 2, a queste ultime fa esclusivo riferimento (Sez. 5 n. 7165 del 29 gennaio 1977, Alberi, rv 136073; Sez. 6 n. 7582 del 23 giugno 1972, Spilimbergo, rv 122331).
2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso. Infatti il ricorrente eccepisce la compiuta prescrizione del reato in momento antecedente alla pronunzia della sentenza d'appello muovendo dall'errato presupposto che il termine rilevante nel caso di specie sia quello di sei anni eventualmente aumentato di un quarto per l'intervento di cause interruttive previsto dal nuovo testo dell'art.157 c.p.. Non è in dubbio, infatti, che la disciplina della prescrizione rilevante nella fattispecie sia quella introdotta dalla L. n. 251 del 2005, in quanto più favorevole rispetto a quella previgente e certamente applicabile in ragione del fatto che la sua entrata in vigore risulti precedente alla conclusione del primo grado del giudizio nei confronti del PU. Peraltro, in accordo con quanto previsto dalla suddetta disciplina, il termine di prescrizione deve essere calcolato in ragione della pena massima edittale prevista per il reato a cui si riferisce e pertanto, trattandosi nella specie del delitto di bancarotta documentale fraudolenta, in dieci anni, ai quali devono aggiungersi ulteriori anni due e mesi sei a causa delle interruzioni intervenute nel suo corso.
La sentenza impugnata, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, è stata dunque pronunciata in epoca anteriore alla data in cui si è compiuto il termine di prescrizione calcolato in ragione delle regole illustrate in precedenza (e cioè il 30 ottobre 2010, atteso che deve essere computato anche un periodo di sospensione di sette giorni per causa imputabile alla difesa).
Escluso, dunque, che l'estinzione del reato per prescrizione potesse essere dichiarata nel giudizio di merito, va rilevato che neppure può essere dichiarata d'ufficio in questa sede, pur essendosi oramai compiuto il relativo termine, ostandovi la inammissibilità del ricorso conseguente alla manifesta infondatezza dei motivi dedotti. La oramai consolidata e condivisa giurisprudenza di questa Corte afferma infatti che l'Inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p. (v. per tutte Sez. Un. n. 32 del 22 novembre 2000, De Luca, rv 217266). Per i motivi esposti il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di Euro mille alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di PU AL e condanna lo stesso al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2012