Sentenza 8 settembre 2015
Massime • 2
In tema di estradizione, l'accertamento dell'intervenuta prescrizione, secondo la legge italiana, della pena per la cui esecuzione è stata avanzata la richiesta di consegna, va compiuto anche con riferimento alla causa ostativa prevista dall'art.172 ultimo comma cod.proc.pen. in relazione alla commissione di "delitti della stessa indole", dovendosi ricomprendere in tale previsione non solo le ipotesi di reati che violano la stessa disposizione di legge, ma anche la commissione di diverse fattispecie di illecito penale che presentino profili di omogeneità sul piano oggettivo, in relazione al bene tutelato ed alle modalità esecutive, ovvero sul piano soggettivo, in relazione ai motivi a delinquere che hanno avuto efficacia causale nella decisione criminosa.
Non sussiste il divieto di pronuncia favorevole all'estradizione a fronte della mera violazione di norme processuali nella sentenza per la cui esecuzione è stata domandata l'estradizione, in quanto il divieto previsto dall'art.705 comma secondo, lett. b), cod. proc. pen. sussiste solo qualora venga prospettata l'assenza nell'ordinamento dello Stato richiedente di una normativa a tutela delle garanzie difensive e del diritto al giusto processo.
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/09/2015, n. 4974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4974 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2015 |
Testo completo
1 21 49 7 4/ 1 6 CSIR- REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 1413 Antonio S. Agrò Presidente Giacomo Paoloni relatore CC - 08/09/2015 Domenico Carcano R.G. n. 24943/2015 Anna Petruzzellis Stefano Mogini ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AK EL BE, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 29/04/2015 della Corte di Appello di Bologna;
esaminati gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata;
udita la relazione svolta dal consigliere Giacomo Paoloni;
udito il pubblico ministero in persona de sostituto Procuratore generale Francesco Mauro Iacoviello, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza pronunciata il 29.4.2015 la Corte di Appello di Bologna ha dichiarato sussistenti le condizioni per l'accoglimento della richiesta di estradizione avanzata, per ragioni di esecuzione penale, dal Governo della Repubblica di Polonia nei confronti del cittadino polacco EL BE AK (cognome della moglie assunto in sede di matrimonio, sostitutivo dell'originario cognome AC), non potendo trovare applicazione nel caso di specie la procedura di consegna del mandato di arresto europeo per essere stati fatti criminosi ascritti al AK commessi prima del 7.8.2002 (art. 40, comma 2, L. 22.4.2005 n. 69).
1.1. Tratto in provvisorio arresto per fini estradizionali ex art. 716 c.p.p., perché attinto da mandato di cattura ("decreto di cattura") dell'A.G. polacca per l'esecuzione della pena di due anni reclusione, per il reato di concorso in tentato furto aggravato commesso in Polonia il 16.10.1996, inflittagli con sentenza irrevocabile (sentenza del 28.3.2001 del Tribunale di Katowice confermata dalla sentenza del 31.10.2002 della Corte di Appello di Katowice), il 7.5.2014 AK è stato ritualmente escusso (non consentendo ad una sua consegna senza formalità all'autorità polacca) dal presidente della Corte di appello di Bologna, che ne ha convalidato l'arresto di p.g., contestualmente applicandogli la misura cautelare degli arresti domiciliari. Misura in prosieguo revocata a seguito di richiesta del Ministro della Giustizia e del P.G. distrettuale, anche alla luce dell'allora ipotizzata prescrizione della pena inflitta al AK ai sensi dell'art. 172 c.p. (in rel. art. 10 L. 30.1.1963 n. 300 di ratifica della convenzione europea di estradizione) prefigurata nella nota 19.5.2014 del Ministero. Acquisiti i documenti (previamente tradotti in italiano) correlati alla procedura di consegna estradizionale (domanda di estradizione del Governo polacco;
sentenze definitive di condanna di primo e di secondo grado;
elenco delle disposizioni penali polacche violate dal condannato), la competente Corte di Appello ha dichiarato meritevole di accoglimento la richiesta di estradizione verso la Polonia del AK, atteso che: a) l'estradando non è stato accusato e condannato per reati politici, né si profilano circostanze che facciano temere persecuzioni per motivi razziali, religiosi, etnici nei suoi confronti;
b) il reato di tentato furto aggravato di cui è stato giudicato colpevole in Polonia riveste univoca natura di reato comune, connotato dal requisito della doppia punibilità, la corrispondente condotta essendo prevista come reato anche dalla legge italiana;
c) ricorrono tutti i presupposti indicati dalla convenzione europea di estradizione e dai connessi accordi bilaterali di assistenza giudiziaria tra Italia e Polonia perché si faccia luogo alla consegna del AK per fini di esecuzione penale.
1.2. Sotto quest'ultimo profilo, in particolare, la Corte di Appello, nel dare atto che dagli atti polacchi si evince che la (esecuzione della) pena inflitta al AK si estingue per la legge penale polacca nel termine di quindici anni dalla data della irrevocabilità della sentenza di condanna (Corte di Appello di Katowice 31.10.2002) e quindi non prima del 31.10.2017, ha escluso l'applicabilità (ex art. 10 legge 300/63), quale causa ostativa alla consegna, del più favorevole termine di estinzione della pena stabilito dall'ordinamento italiano in dieci anni (art. 172 c.p.). Ciò perché, come si evince dalla sentenza di condanna del Tribunale di Katowice del 28.3.2001, il AK ha commesso il reato oggetto della domanda di estradizione "prima del decorso del termine di cinque anni da quando aveva finito di scontare la pena di tre anni e sei mesi di reclusione inflittagli con sentenza del Tribunale di Katowice in data 15.7.1991 per un reato commesso il 18.2.1991". Situazione processuale che la Corte felsinea ha ritenuto 2 integrare uno status di recidivo del AK qualificabile ai sensi dell'art. 99, comma 2-n. 3, c.p., che per la legge italiana rende imprescrittibile la pena riportata in Polonia dall'estradando ai sensi dell'art. 172, comma 7, c.p. («l'estinzione delle pene non ha luogo se si tratta di recidivi nei casi preveduti dai capoversi dell'art. 99 c.p.»).
3. Avverso la sentenza favorevole all'estradizione ha interposto ricorso per cassazione il difensore di EL BE AK, deducendo i vizi di violazione di legge e di difetto di motivazione di seguito sintetizzati.
3.1. Violazione degli artt. 178, co.
1-lett. c), 179 e 705, co.
2-lett. b), c.p.p. e. difetto di motivazione. I giudici della consegna hanno omesso di compiere le necessarie verifiche in ordine all'effettivo rispetto nel processo svoltosi in Polonia in sua assenza e all'esito del quale il ricorrente ha riportato la condanna oggetto della domanda di estradizione esecutiva.
3.2. Erronea applicazione degli artt. 10 legge 300/1963, 99 e 172 c.p. La legittimità del giudizio di sussistenza delle condizioni per l'estradizione espresso dalla sentenza impugnata è vulnerata dal rilievo che la pena detentiva per la cui esecuzione è stata avanzata la domanda di estradizione polacca è prescritta secondo la corrispondente disciplina italiana (termine di prescrizione di dieci anni ex art. 172 c.p.). Diversamente da quanto sostenuto dai giudici della consegna la recidiva contestata al AK nel corso del giudizio polacco non può essere equiparata alla recidiva qualificata ai sensi dell'art. 99, comma 3, c.p. (con riguardo alla commissione del reato oggetto di domanda estradizionale nei cinque anni dalla condanna precedente ovvero durante l'esecuzione della pena precedente cui si sia sottratto il condannato). Dalla sentenza in atti il Tribunale polacco risulta aver fatto decorrere relativamente alla data di commissione del nuovo reato il computo dalla data di esecuzione/espiazione della condanna anteriore, durata dal 20.8.1991 al 7.6.1992 e dal 3.8.1992 al 25.4.1995. Sicché nei confronti del AK è configurabile, secondo la più favorevole disciplina italiana (applicabile ex art. 10 L. 300/63) unicamente la recidiva semplice. Con conseguente prescrizione entro il termine di dieci anni della pena da eseguirsi in Polonia. Tempo che deve ritenersi ampiamente decorso (il disposto dell'art. 172, comma 7, c.p. essendo applicabile soltanto in relazione alle ipotesi di recidiva qualificata ex art. 99, commi 2 e 3, c.p.).
3.3. Erroneità in subordine della disposta consegna nonostante il conclamato "radicamento" in Italia del AK, di cui la Corte di Appello avrebbe dovuto accogliere la richiesta di esecuzione della pena in Italia, dovendo trovare applicazione analogica la corrispondente disciplina valevole in tema di mandato di arresto europeo quale 3 elaborata dalla giurisprudenza di legittimità (v. Sez. 6, n. 9767 del 26/02/2014, Echim, Rv. 259118). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato con riferimento al secondo motivo di censura afferente alla ipotizzata intervenuta prescrizione della pena eseguenda inflitta al AK dall'autorità giudiziaria della richiedente Repubblica di Polonia.
2. La prima doglianza, oltre che totalmente generica (non chiarendo i profili dell'addotta lesione dei diritti difensivi del AK), è manifestamente infondata. Emerge per tabulas, infatti, alla stregua delle sentenze polacche di primo e di secondo grado versate in atti, che nei due corrispondenti giudizi celebrati in absentia nei confronti del AK questi è stato assistito da un difensore che ne ha assunto la rappresentanza processuale. L'intestazione della sentenza di appello (C.A. Katowice, 31.10.2002), tra l'altro, puntualizza specificamente che le impugnazioni della sentenza del Tribunale (confermata per il AK) sono state proposte dai difensori di tutti gli imputati e, quindi, anche dal difensore del ricorrente, che ha in tal modo esercitato la pienezza dei propri diritti di difesa. Merita aggiungere, del resto, che il divieto di pronuncia favorevole alla estradizione ex art. 705, comma 2-lett. b), c.p.p., allorché la decisione per la cui esecuzione la stessa è richiesta contenga statuizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato italiano, non sussiste ove sia denunciata la mera violazione di norme processuali, ma solo quando venga prospettata l'assenza nello Stato richiedente di una normativa a tutela delle garanzie difensive e del diritto al giusto processo. Situazione da escludersi in tutta evidenza per l'ordinamento processuale polacco (v. Sez. 6, n. 10693 del 20/02/2009, Bielas Malgorzata, Rv. 242926).
3. Il terzo motivo di ricorso è palesemente infondato, non potendo trovare applicazione nella procedura estradizionale regolata dalla convenzione europea di estradizione il disposto di cui all'art. 18, lett. r), L. 69/2005 inerente la procedura passiva di consegna in base a un mandato di arresto europeo emesso da uno Stato membro della U.E. Non è istituibile alcun rapporto di analogia con la previsione dettata in tema di euromandato di arresto per l'esecuzione di una pena inflitta dall'A.G. di uno Stato europeo nello Stato europeo richiesto, nel quale il consegnando risieda stabilmente, ivi avendo istituito la sede principale dei propri interessi lavorativi e sociali. Le ragioni dell'inapplicabilità ai casi di estradizione della disciplina vigente per il mandato di arresto europeo, anche alla stregua della sentenza n. 274 del 2011 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 705 c.p.p. sollevata da questa Corte, sono state diffusamente individuate e chiarite -in ragione delle peculiari differenze operative tra i due regimi processuali della estradizione (ancorché regolata dalla C.E.E. del 1957) e del mandato di arresto europeo- dalla più recente giurisprudenza di questa Corte regolatrice (cfr.: Sez. 6, n. 41836 del 30/09/2014, Rivis, Rv. 260452; Sez. 6, n. 4595 del 20/01/2015, Lidke, Rv. 262020, in motivazione). Per le ragioni ampiamente esposte sul punto nella sentenza impugnata il AK avrebbe potuto e dovuto (e ancora può) esperire la specifica procedura, indipendente da quella estradizionale passiva, prevista dal D.Lgs.
7.9.2010 n. 161 (norme per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/909/GAI del 27.4.2008, sul principio del reciproco riconoscimento di sentenze di condanna a pene detentive per la loro esecuzione nella U.E.), che presuppone tra l'altro il formale riconoscimento della sentenza penale straniera da eseguirsi in Italia (cfr. sui moduli operativi di tale disciplina, oltre a quanto già precisato dalla sentenza della Corte di Appello di Bologna, Sez. 6, n. 38557 del 17/09/2014, Turlea, Rv. 261908).
4. Ribadendosi che per la disciplina processualpenale polacca la pena inflitta al ricorrente in Polonia non è prescritta (prevedendosi un termine di quindici anni dalla irrevocabilità della sentenza destinato a spirare soltanto nel 2017), incompleta e meritevole di rinnovato vaglio a cura del giudice della consegna si prospetta, invece, l'analisi sviluppata dalla Corte felsinea per ritenere non raggiunta dalla causa estintiva prescrizionale, anche per il diritto interno italiano, la pena inflitta al ricorrente per la cui esecuzione ne è stata chiesta la consegna. Sulla base delle indicazioni ricavabili dagli atti integranti la procedura estradizionale passiva (in particolare sentenza polacca di primo grado) la Corte territoriale ipotizza la sussistenza dell'ipotesi di recidiva qualificata, tale da rendere applicabile il disposto dell'art. 172 -comma 7- c.p. escludente la prescrizione della pena, considerata dall'art. 99, comma 2-n. 3, c.p., avendo il AK "commesso il reato per cui è richiesta l'estradizione «dopo» l'esecuzione di una pena comminata dall'autorità giudiziaria estera precedente reato". Il ragionamento della Corte distrettuale non appare corretto alla stregua della disciplina ordinamentale italiana.
4.1. Il reato commesso dal AK in Polonia, anteriormente a quello oggetto della sentenza di condanna per cui è chiesta la sua estradizione è stato commesso il 18.2.1991 (con relativa sentenza di condanna alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione del Tribunale di Katowice in data 15.7.1991 divenuta irrevocabile in epoca immediatamente precedente il 30.8.1991, a tale data la sentenza del Tribunale di Katowice del 28.3.2001 facendo risalire l'inizio della espiazione della precedente pena). Dal momento che la sentenza oggetto di domanda estradizionale è divenuta irrevocabile 5 il 31.10.2002 (sentenza C.A. Katowice 31.10.2002 confermativa, di quella del 28.3.2001 del locale Tribunale) e concerne il reato di tentato furto commesso dal AK il 16.10.1996, è facile osservare che la posteriore consumazione di tale reato (non avvenuta durante l'espiazione della precedente pena o durante l'eventuale latitanza del condannato: dai calcoli enunciati nella sentenza del Tribunale di Katowice del 28.23.2001 costui risulta aver espiato per intero entro il 25.4.1995 l'intera anteriore pena) è idonea ad integrare la condizione di "chi, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro". Vale a dire la recidiva semplice ex art. 99 comma 1 c.p. piuttosto che quella contemplata dal caso n. 3 del 3° comma della stessa disposizione. In guisa, quindi, da non influire sulla estinzione della pena del "nuovo" reato ai sensi dell'art. 172, comma 7, c.p. e da rendere applicabile l'ordinario termine decennale di estinzione della pena (art. 172, comma 1, c.p.). Termine che dovrebbe considerarsi decorso fin dal 2012, non potendosi tener conto a tal fine dei periodi di sospensione del termine di cui (come evidenzia il ricorso) è fatta menzione nella sentenza polacca del 28.3.2001, atteso che le cause di sospensione del ridetto termine (art. 172, comma 5, c.p.) possono riferirsi esclusivamente alla sentenza di condanna e non, come nella specie, all'attività propedeutica o funzionale all'esecuzione della pena da parte degli organi preposti (Sez. 6, n. 21627, 29/04/2014, Antoszek, Rv. 259700).
4.2. Neppure sembra ipotizzabile, per quanto confusamente esposto nella più volte richiamata sentenza del Tribunale di Katowice del 28.3.2001 e ferma l'esigenza di raccogliere più completi dati conoscitivi presso l'autorità giudiziaria polacca, che nei confronti del AK sia configurabile, ancora per gli effetti di cui all'art. 172 u.c. c.p, la connotazione temporale infraquinquennale ex art. 99, co.
2- n. 2, c.p., del reato oggetto della condanna per cui è stata avanzata domanda di estradizione del AK. Come statuito dalla giurisprudenza di questa S.C., ai fini della sussistenza della recidiva aggravata infraquinquennale il calcolo dei cinque anni va effettuato considerando come dies a quo non la data di commissione dell'ultimo delitto antecedente a quello espressivo della recidiva, ma quella relativa al passaggio in giudicato della sentenza relativa al reato anteriore o presupposto (cfr.: Sez. 4, n. 36131 del 24/05/2007, De Colombi, Rv. 237651; Sez. 4, n. 2386 del 06/12/2013, dep. 2014, Russo, Rv. 258181). Situazione non ricorrente nel caso del AK, perché (come già chiarito) la sentenza per il delitto precedente è divenuta irrevocabile non oltre il 30.8.1991 ed il nuovo delitto di tentato furto è stato consumato dall'estradando il 16.10.1996 (quindi oltre il termine di cinque anni).
4.3. Dalle precedenti notazioni discende, allora, che la sola ipotesi legittimante l'applicabilità del disposto dell'ultimo comma dell'art. 172 c.p., quale causa escludente per l'ordinamento italiano (in ragione dell'ultima ipotesi contemplata dall'art. 172, comma 7, c.p.) la prescrizione della pena polacca da eseguirsi a carico dell'estradando, 6 rimane virtualmente quella della "stessa indole" dei due reati commessi in Polonia dal AK: quello commesso il 18.2.1991 (reato presupposto) e quello commesso il 16.10.1996. Nozione, questa della medesima indole dei reati, da ricostruirsi con apprezzamento di merito alla luce della stabile interpretazione offertane da questa Corte regolatrice richiamante il disposto dell'art. 101 c.p. Norma che individua il requisito della identità di indole non solo nell'ipotesi di reati che violino la stessa disposizione di legge, ma anche quando le diverse fattispecie di reato presentino profili di omogeneità sul piano oggettivo, in relazione al bene tutelato ed alle modalità esecutive, ovvero sul piano soggettivo, in relazione ai motivi a delinquere che hanno avuto efficacia causale nella determinismo criminoso (cfr.: Sez. 1, n. 46138 del 27/10/2009, Greco, Rv. 245504; Sez. 1, n. 44255 del 17/09/2014, Durdev, Rv. 260800). Di tale situazione non è consentito rinvenire specifica indicazione negli atti della procedura estradizionale (sentenze polacche, altri documenti). Di tal che la Corte di Appello si farà carico di superare tale vuoto conoscitivo in sede di giudizio di rinvio, acquisendo nelle forme ritenute opportune ogni necessario dato storico-documentale atto a permettere l'idoneo controllo della prescrizione o meno, secondo la legge italiana, della pena oggetto della richiesta di estradizione nei confronti del ricorrente AK. Controllo volto a colmare la descritta attuale lacuna del procedimento di estradizione, che la Corte di Appello svolgerà uniformandosi ai principi di diritto in precedenza richiamati.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuova deliberazione alla Corte d'Appello di Bologna. Roma, 8 settembre 2015 Il consigliere estensore Il Presidente Antonio Stefano Agrò Giacomo Paoloniiacomo DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 8 FEB 2016 ADIC M CASS E L ILFUNZIONARIO GIUDIZIARIO P בטשא U S Dott.ssa Silvana DI PUCCHIO I N Z O E 7