Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/09/2015, n. 4974
CASS
Sentenza 8 settembre 2015

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In tema di estradizione, l'accertamento dell'intervenuta prescrizione, secondo la legge italiana, della pena per la cui esecuzione è stata avanzata la richiesta di consegna, va compiuto anche con riferimento alla causa ostativa prevista dall'art.172 ultimo comma cod.proc.pen. in relazione alla commissione di "delitti della stessa indole", dovendosi ricomprendere in tale previsione non solo le ipotesi di reati che violano la stessa disposizione di legge, ma anche la commissione di diverse fattispecie di illecito penale che presentino profili di omogeneità sul piano oggettivo, in relazione al bene tutelato ed alle modalità esecutive, ovvero sul piano soggettivo, in relazione ai motivi a delinquere che hanno avuto efficacia causale nella decisione criminosa.

Non sussiste il divieto di pronuncia favorevole all'estradizione a fronte della mera violazione di norme processuali nella sentenza per la cui esecuzione è stata domandata l'estradizione, in quanto il divieto previsto dall'art.705 comma secondo, lett. b), cod. proc. pen. sussiste solo qualora venga prospettata l'assenza nell'ordinamento dello Stato richiedente di una normativa a tutela delle garanzie difensive e del diritto al giusto processo.

Commentari3

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    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 giugno 2026

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/09/2015, n. 4974
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4974
Data del deposito : 8 settembre 2015

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