Sentenza 24 maggio 2007
Massime • 1
Ai fini del riconoscimento della recidiva aggravata infraquinquennale il calcolo dei cinque anni va effettuato considerando come "dies a quo" non già la data di commissione dell'ultimo delitto antecedente a quello espressivo della recidiva, bensì quella relativa al passaggio in giudicato della sentenza ad oggetto il medesimo reato presupposto.
Commentario • 1
- 1. La Recidivahttps://www.studiocataldi.it/
Nel nostro ordinamento la recidiva è una circostanza aggravante, disciplinata dall'art. 99 del codice penale, che si applica nel caso in cui un soggetto, dopo essere stato condannato per un reato non colposo, ne commette un altro L'art. 99 c.p. sulla recidiva La recidiva semplice La recidiva aggravata Recidiva e prescrizione Recidiva specifica Recidiva infraquinquennale La recidiva reiterata Concorso formale o continuazione Ipotesi particolari di recidiva Effetti della recidiva L'art. 99 c.p. sulla recidiva Art. 99. (Recidiva) Chi, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro, puo' essere sottoposto ad un aumento di un terzo della pena da infliggere per …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/05/2007, n. 36131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36131 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente - del 24/05/2007
Dott. MARINI Lionello - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - N. 827
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 45683/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE LO AD, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 13 ottobre 2006 dal TRIBUNALE di IVREA;
letti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione svolta dal Consigliere Relatore Dott. LIONELLO MARINI;
udito il Procuratore Generale, nella persona della Dott.ssa ANNA MARIA DE SANDRO, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
De MB EN ha proposto in data 26 Ottobre 2006, a mezzo del proprio difensore, ricorso per cassazione avverso la sentenza "a motivazione contestuale" emessa il 13 ottobre 2006 dal giudice monocratico del Tribunale di Ivrea, applicativa alla predetta imputata, presente, della pena concordata (art. 444 c.p.p.) di mesi 8, giorni 10 di reclusione ed Euro 250,00 di multa per due distinti delitti di furto ex artt. 110 e 624 bis c.p., commessi l'11 ottobre 2006 e posti in continuazione ex art. 81 c.p., pena determinata mediante calcolo includente il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4, ritenute equivalenti alla recidiva, contestata come "specifica reiterata e infraquinquennale".
La ricorrente deduce violazione di legge affermando che erroneamente è stata ritenuta la sussistenza della recidiva infraquinquennale ex art. 99 c.p., comma 2, n. 2), dacché, come emergente dal certificato penale allegato al ricorso, l'ultimo episodio criminoso risaliva al 21 luglio 1994, donde la recidiva sì reiterata e specifica ma non già nel quinquennio, il che, ove rilevato, avrebbe potuto condurre ad un giudizio di prevalenza delle riconosciute attenuanti ed alla conseguente determinazione di una pena diversa.
Osserva la Corte, in primo luogo, che, per costante giurisprudenza di legittimità, alle parti processuali non è consentito far valere, con il ricorso per cassazione avverso sentenza resa ex art. 444 c.p.p., censure diverse da quelle relative alla applicazione di una pena diversa da quella concordata ovvero di una pena illegale, o di mancata applicazione di una, concretamente individuata, causa di non punibilità ex art. 129 c.p.p. emergente ictu oculi, non potendo le parti medesime dolersi, con il ricorso, di statuizioni legittime adottate dal giudice in conformità alle loro richieste. Nel caso all'esame di questa Corte la ricorrente si è limitata a dolersi dell'operato giudizio di mera equivalenza delle riconosciute circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p. e art. 62 c.p., n.4, alla contestata aggravante della recidiva "specifica reiterata e infraquinquennale", nonostante in tali termini fosse stato indicato il giudizio di comparazione nell'accordo intercorso tra le parti processuali e recepito dal giudicante, con affermazione di un supposto errore nella qualificazione come "infraquinquennale" della recidiva contestata, errore che avrebbe influenzato il giudizio ex art. 69 c.p.p. impedendo che esso si risolvesse in una declaratoria di prevalenza delle circostanze attenuanti riconosciute e, quindi, nell'applicazione di una pena minore di quella indicata dalle stesse parti processuali ed adottata dal giudicante.
Orbene - ribadito quanto sopra affermato in ordine ai limiti dei motivi deducibili con il ricorso avverso sentenza resa ex art. 444 c.p.p., ed osservato che la pretesa erronea qualificazione come
"infraquinquennale" della contestata recidiva non si sarebbe comunque tradotta in una illegalità della pena, applicata nella misura richiesta dalle parti, processuali con giudizio, dalle stesse concordato, "di equivalenza sulla recidiva contestata" delle circostanze attenuanti generiche - non può non rilevarsi, comunque, la palese infondatezza della censura sotto il profilo giuridico- fattuale.
Invero, ai sensi dell'art. 99 c.p., comma 1 come sostituito dalla L.5 dicembre 2005, n. 251, art. 4 applicabile nella specie ratione temporis, è recidivo chi, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro, e, ai sensi del comma 2, n. 2) di tale norma la pena può essere aumentata fino alla metà se il nuovo delitto non colposo è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente, ed è evidente, sulla base del tenore letterale delle norme appena citate, che il calcolo dei suddetti cinque anni va effettuato - diversamente da quanto opina il difensore della ricorrente - considerando come dies a quo non già la data di commissione dell'ultimo delitto non colposo antecedente quello per cui è processo, bensì quella (o quelle) della sentenza (o sentenze)di condanna divenuta (o divenute) irrevocabile (o irrevocabili) antecedentemente alla commissione del delitto non colposo per il quale si procede.
Nel caso di specie risulta dall'esame del corposo certificato penale di De MB EN che costei ha riportato, prima di commettere, in data 11 ottobre 2006, i delitti di furto oggetto della sentenza gravata di ricorso, una serie di condanne per delitti non colposi, l'ultima delle quali con sentenza 15 ottobre 2001 della Corte d'appello di Genova divenuta definitiva il 21 gennaio 2003, per delitti ex artt. 477-482 e 496 c.p.; donde la corretta contestazione e valutazione della recidiva infraquinquennale, oltre che reiterata e specifica alla luce degli altri numerosi precedenti. Ma v'è di più. Essendo alla De MB stata contestata anche l'aggravante della recidiva reiterata ex art. 99 c.p.p., comma 4, in ogni caso quel giudizio di prevalenza delle riconosciute circostanze attenuanti della cui mancata formulazione la ricorrente duole (per più versi, come si è già detto, infondatamente ed inammissibilmente sulla base di un'allegata insussistenza della contestata recidiva infraquinquennale) non sarebbe stato pronunciabile (nè correttamente "patteggiabile").
Ciò per la semplice ragione che, a seguito della entrata in vigore - in data antecedente quella (11-10-2006) dei delitti de quibus agitur - della L. 5 dicembre 2005, n. 251 (pubblicata in G.U. n. 285 del 7 dicembre 2005, recante modifiche al codice penale e alla L. 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi), le disposizioni dell'art. 69 c.p.p. sul concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti non si applicano ai casi previsti dell'art.99 c.p.p., comma 4, per i quali "vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti" (art. 69, cit., comma 4, come novellato dalla L. n. 251 del 2005). Per le sin qui illustrate ragioni il ricorso va dichiarato inammissibile, a tale declaratoria conseguendo ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità nonché - essendo evidente la colpa della ricorrente medesima nella determinazione della causa d'inammissibilità della proposta impugnazione (vedasi Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che va congruamente determinata in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2007