Sentenza 20 gennaio 2015
Massime • 1
In tema di estradizione per l'estero, non costituisce causa ostativa all'estradizione esecutiva, richiesta sulla base della Convenzione europea del 13 dicembre 1957, l'indulto concesso dallo Stato richiesto, in quanto, ai sensi dell'art. 10 della predetta Convenzione, le cause di estinzione del reato o della pena diverse dalla prescrizione - che non sono collegate al mero decorso del tempo e quindi non sono comuni agli ordinamenti giuridici dello Stato richiedente e dello Stato richiesto - producono effetti soltanto nell'ambito di ciascun ordinamento, senza alcun vincolo di congiunto obbligo di controllo da parte dei due Stati. (Fattispecie relativa ad una domanda di estradizione formulata dalla Polonia per fatti di reato anteriori all'entrata in vigore della disciplina sul mandato d'arresto europeo, in cui il ricorrente aveva invocato l'applicazione della L. 31 luglio 2006, n. 241).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/01/2015, n. 4595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4595 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAOLONI Giacomo - Presidente - del 20/01/2015
Dott. LEO Guglielmo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 96
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere - N. 43731/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI KA EB N. IL 11/05/1981;
avverso la sentenza n. 28/2014 CORTE APPELLO di MILANO, del 24/06/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
sentite le conclusioni del PG Dott. Eugenio Selvaggi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Michele Corroppoli, che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 24 giugno 2014 la Corte d'appello di Milano ha ritenuto sussistenti le condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione proposta dal Governo della Repubblica di Polonia in data 4 marzo 2014 nei confronti di LI KA BA, in forza di una sentenza del Tribunale circondariale di Olesnica del 16 maggio 2001, passata in giudicato il 24 maggio 2001, con la quale il predetto era stato condannato alla pena di tre anni di reclusione per un reato di rapina commesso nell'agosto del 2000.
2. Avverso la su indicata pronuncia della Corte d'appello ha personalmente proposto ricorso per cassazione l'interessato, deducendo violazioni di legge (ex artt. 13 e 172 c.p.; art. 6 Convenzione Europea di estradizione del 13 dicembre 1957; artt. 18 e 21 TFUE;
art. 696 c.p.p., art. 704 c.p.p., comma 2, art. 705 c.p.p., comma 2, lett. c)) e vizi motivazionali, per mancanza contraddittorietà e/o manifesta illogicità, con riferimento ai seguenti profili di doglianza.
2.1. In ordine alla prescrizione della pena, la Corte d'appello ha escluso l'intervenuta prescrizione basandosi su dati imprecisi dell'Autorità richiedente e ha disatteso la concorde richiesta del P.G. e della difesa facendo leva sull'art. 172 c.p., comma 7, senza considerare che le sentenze penali emesse in Italia a carico dell'estradando sono sentenze di patteggiamento, dunque non equiparabili a vere e proprie sentenze di condanna, e riguardano reati commessi in Italia, dunque non cumulabili, ai fini della prescrizione della pena, con la pronuncia emessa dal Tribunale polacco, avente ad oggetto un reato commesso in quel territorio.
2.2. In ordine alla questione dell'estradizione dei nazionali, inoltre, si deduce che l'estradando, pur non avendo la cittadinanza italiana, risiede stabilmente in Italia da circa nove anni, come attestato nella documentazione agli atti allegata, ed ha espresso la volontà di espiare la pena in Italia. Il principio affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 227/2010, pur concernendo il disposto di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 18, lett. r), è applicabile per analogia ad ogni altra ipotesi di esecuzione in Italia di una sentenza di condanna penale a carico di uno straniero, ancor più se cittadino comunitario ai sensi dell'art. 18, n. 1, TCE. Nel caso di specie, peraltro, l'estradizione verrebbe ad interrompere il percorso di risocializzazione sinora compiuto in Italia, dove sarebbe possibile anche beneficiare dell'indulto, considerato che la pena inflitta, per la natura dei reati e l'epoca della loro commissione, è condonabile nell'ordinamento italiano ai sensi della L. n. 241 del 2006. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato.
2. Congruamente ed esaustivamente motivata deve ritenersi, in primo luogo, la risposta offerta dalla Corte di merito alla prima censura dal ricorrente prospettata, avuto riguardo, per un verso, al fatto - evidenziato dallo stesso Stato richiedente - che nell'ordinamento polacco la prescrizione della pena è fissata alla data del 24 maggio 2016, e che, per altro verso, anche nell'ordinamento italiano la relativa verifica, correttamente effettuata sulla base della regula iuris prevista nella pertinente disposizione di cui all'art. 172 c.p., comma 7, consente di escludere l'intervenuto decorso del termine prescrizionale, atteso che l'estinzione delle pene non ha luogo, fra l'altro, se il condannato riporta, durante il tempo necessario per l'estinzione della pena, una condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole.
Nel caso in esame, come puntualmente posto in rilievo nella motivazione dell'impugnata pronuncia, l'estradando ha riportato - nell'arco temporale utilmente ricompreso fra il passaggio in giudicato della sentenza di condanna polacca (24 maggio 2001) e la data ultima di prescrizione della pena individuata secondo l'ordinamento interno (ossia, il 24 maggio 2011, a norma dell'art. 172 c.p., commi 1 e 4) - tre condanne definitive per reati contro il patrimonio, ossia per reati della stessa indole di quello (rapina) per il quale è stato definitivamente condannato in Polonia, nessuna specifica rilevanza potendosi attribuire, a tal fine, alla tipologia della sentenza definitiva - di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti - stante l'equiparazione in linea generale prevista dal disposto di cui all'art. 445 c.p.p., comma 1 bis.
3. Inammissibile deve altresì ritenersi la seconda doglianza, che non tiene conto delle implicazioni - da questa Suprema Corte, peraltro, già evidenziate in un caso analogo (Sez. 6, n. 41836 del 30/09/2014, dep. 07/10/2014, Rv. 260452) - sottese alla motivazione della pronuncia al riguardo emessa dalla Corte costituzionale (sent. 21 settembre - 17 ottobre 2011, n. 274), con la quale: a) è stata dichiarata manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 705 c.p.p., sollevata da questa Suprema Corte con ordinanza del 14 febbraio 2011 (r.o. n. 71 del 2011), in riferimento all'art. 3 Cost., art. 27 Cost., comma 3, e art. 117 Cost., comma 1; b) è stata dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 705 c.p.p., e della L. 22 aprile 2005, n. 69, art. 40, anch'essa sollevata dalla Corte di cassazione con ordinanza del 25 marzo 2011 (r.o. n. 147 del 2011), in riferimento all'art. 3 Cost., art. 27 Cost., comma 3, e art. 117 Cost., comma 1. La Corte costituzionale ha posto in evidenza, con la su indicata pronuncia, che la stessa Decisione quadro 2002/584/GAI prevede, all'art. 32, che le richieste di estradizione ricevute anteriormente al 1^ gennaio 2004 continuano ad essere disciplinate dagli strumenti esistenti in materia di estradizione e che ogni Stato membro poteva, al momento del recepimento della decisione quadro, rendere una dichiarazione secondo cui, in qualità di Stato dell'esecuzione, avrebbe continuato a trattare le richieste relative ai reati commessi prima di una data da esso precisata, data comunque non posteriore a quella del 7 agosto 2002, conformemente al sistema di estradizione applicabile anteriormente alla data del 1^ gennaio 2004. Dal 1^ gennaio 2004, quindi, la Decisione quadro doveva sostituirsi ai testi anche convenzionali esistenti in materia. La gradualità del passaggio al nuovo sistema, consentita dalla su citata norma, lasciava dunque aperta la possibilità per gli Stati membri di approntare tutti gli strumenti normativi ed amministrativi necessari per garantire la funzionalità del nuovo regime.
Lo Stato italiano, come rilevato nella su menzionata pronuncia, dopo aver deciso di sfruttare tutto il tempo ad esso concesso dalla Decisione quadro per il passaggio al nuovo sistema di consegna basato sul m.a.e., con la L. n. 69 del 2005, art. 40, ha disposto che le nuove norme si dovessero applicare alle richieste di esecuzione di mandati d'arresto Europei emessi e ricevuti dopo la data della sua entrata in vigore, ma che "alle richieste di esecuzione relative a reati commessi prima del 7 agosto 2002, salvo quanto previsto dal comma 3, restano applicabili le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di estradizione".
Proprio sulla base di tale dettato normativo il Giudice a quo ebbe a censurare le disposizioni transitorie della L. n. 69 del 2005, art. 40, e l'art. 705 c.p.p., in tema di condizioni per la decisione sull'estradizione, sollevando le relative questioni di legittimità costituzionale.
La Corte costituzionale, tuttavia, ha ritenuto il petitum inammissibile, poiché l'intervento richiesto si sarebbe risolto nell'inserimento, nel complesso normativo dell'estradizione, di un nuovo caso di rifiuto, evidentemente mutuato dalla disciplina del m.a.e.. L'intervento della Corte, infatti, avrebbe consentito, nell'ambito del procedimento estradizionale, non solo la possibilità di impedire, nella fase giurisdizionale, la "traditio" cui mira la domanda di estradizione, ma anche di eseguire la pena nel nostro ordinamento, conformemente alle regole del diritto interno, inserendo in tal modo nel procedimento di estradizione un'anticipazione di quanto previsto dalle norme sul m.a.e., con un intervento anche sulla disposizione di cui alla citata L. n. 69 del 2005, art. 40. Un risultato, questo, che, avuto riguardo alla diversità delle discipline normative poste a confronto, si risolverebbe, secondo la Corte costituzionale, in una soluzione di diritto transitorio "spurio" (ord. n. 355 del 2003), o comunque in una pronuncia manipolativa non costituzionalmente obbligata, in una materia riservata alla discrezionalità del legislatore, e che determinerebbe, pertanto, non più una normativa intertemporale, ma un singolare innovativo meccanismo, diverso tanto dal precedente quanto da quello "a regime", creando un sistema "spurio" anche rispetto alla stessa norma transitoria sopra citata.
3.1. Entro tale prospettiva, inoltre, deve rilevarsi come le problematiche interpretative connesse alla disciplina transitoria del nuovo sistema di consegna, ed in particolare alla sua relazione con la normativa in materia estradizionale, abbiano costituito oggetto di una condivisibile lettura ermeneutica da parte della stessa Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha avuto modo di chiarirne alcuni aspetti applicativi (C. giust. CE, Sez. 3^, 12 agosto 2008, C- 296/08), sulla base di argomenti che, con ogni evidenza, confermano la validità della linea interpretativa sopra indicata. A tale riguardo, infatti, la Corte di Lussemburgo ha evidenziato come l'art. 31 della Decisione quadro 2002/584/GAI, intitolato "relazione con gli altri strumenti giuridici" in materia di estradizione, sia riferibile esclusivamente all'ipotesi di applicazione della nuova disciplina sul m.a.e., applicazione che non riguarda l'ipotesi in cui la domanda estradizionale abbia ad oggetto fatti commessi prima della data indicata dallo Stato membro nella dichiarazione "attuativa" dell'art. 32 del su citato strumento normativo di diritto derivato. Conseguentemente - prosegue la Corte - il fatto che l'art. 31, comma 1, preveda la sostituzione con le norme contenute nella decisione quadro, a partire dalla data del 1^ gennaio 2004, delle corrispondenti disposizioni di una serie di convenzioni (elencate nel medesimo testo) ù "applicabili in materia di estradizione nelle relazioni tra gli Stati membri" - non comporta che tali strumenti convenzionali cessino nella loro efficacia, in quanto essi rimangono "pertinenti" non soltanto nelle ipotesi in cui uno Stato membro abbia reso una dichiarazione conformemente a quanto disposto dal citato art. 32, ma anche in tutte quelle situazioni in presenza delle quali non potrebbe trovare applicazione la nuova disciplina del m.a.e.. 4. Palesemente infondato deve ritenersi, infine, il secondo profilo di doglianza cui si fa cenno all'interno del secondo motivo di ricorso (v., supra, il par. 2.2.), ove si consideri (Sez. 6, n. 14175 del 09/12/2009, dep. 13/04/2010, Rv. 246526; Sez. 6, n. 42713 del 23/10/2008, dep. 14/11/2008, Rv. 241517) che in tema di estradizione per l'estero non costituisce causa ostativa all'estradizione esecutiva, richiesta sulla base della Convenzione Europea del 13 dicembre 1957, l'indulto concesso dallo Stato richiesto (fattispecie relativa ad una domanda di estradizione formulata dalla Romania per fatti di reato anteriori all'entrata in vigore della disciplina sul mandato d'arresto Europeo, in cui il ricorrente aveva invocato l'applicazione della L 31 luglio 2006, n. 241). Sulla base dell'art. 10 della Convenzione Europea di estradizione, infatti, le cause di estinzione del reato o della pena diverse dalla prescrizione, perché non collegate al mero decorso del tempo e - quindi - non comuni ai due ordinamenti giuridici, producono effetto soltanto nell'ambito di ciascun singolo ordinamento e senza vincolo di congiunto obbligo di controllo da parte dei due Stati (Sez. 6, n. 14175 del 09/12/2009, dep. 13/04/2010, cit.).
5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro mille.
La Cancelleria curerà l'espletamento degli incombenti di cui all'art. 203, disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203, disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2015