Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/01/2015, n. 4595
CASS
Sentenza 20 gennaio 2015

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In tema di estradizione per l'estero, non costituisce causa ostativa all'estradizione esecutiva, richiesta sulla base della Convenzione europea del 13 dicembre 1957, l'indulto concesso dallo Stato richiesto, in quanto, ai sensi dell'art. 10 della predetta Convenzione, le cause di estinzione del reato o della pena diverse dalla prescrizione - che non sono collegate al mero decorso del tempo e quindi non sono comuni agli ordinamenti giuridici dello Stato richiedente e dello Stato richiesto - producono effetti soltanto nell'ambito di ciascun ordinamento, senza alcun vincolo di congiunto obbligo di controllo da parte dei due Stati. (Fattispecie relativa ad una domanda di estradizione formulata dalla Polonia per fatti di reato anteriori all'entrata in vigore della disciplina sul mandato d'arresto europeo, in cui il ricorrente aveva invocato l'applicazione della L. 31 luglio 2006, n. 241).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/01/2015, n. 4595
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4595
    Data del deposito : 20 gennaio 2015

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