Sentenza 17 settembre 2014
Massime • 1
In tema di estinzione della pena, per individuare la nozione di "reati della stessa indole", rilevante ai fini della configurabilità della causa ostativa alla vicenda estintiva per decorso del tempo prevista dall'art. 172, ultimo comma, cod. pen., deve farsi riferimento all'art. 101 cod.pen., secondo cui ricorre il requisito di identità di indole, non solo nell'ipotesi di reati che violano la stessa disposizione di legge, ma anche quando le diverse fattispecie di illecito penale presentano profili di omogeneità sul piano oggettivo, in relazione al bene tutelato ed alle modalità esecutive, ovvero sul piano soggettivo, in relazione ai motivi a delinquere che hanno avuto efficacia causale nella decisione criminosa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva ravvisato identità di indole tra il reato di ricettazione e quello di cessione di stupefacenti, commessi in medesimo contesto temporale, in quanto connotati dalla identica finalità di profitto).
Commentari • 5
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO Il PM territoriale ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, con la quale l'adito Tribunale ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Sergio F., generalizzato come in atti ed imputato di truffa, per la particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis c.p., lamentando erronea applicazione dell'art. 131-bis c.p. (l'imputato sarebbe gravato da due precedenti ostativi). All'odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito; all'esito, la parte presente ha concluso come da epigrafe, ed il collegio, riunito in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza. CONSIDERATO IN DIRITTO …
Leggi di più… - 2. Abitualità del comportamento: quando i reati hanno la stessa indole (Cass. 53401/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 22 novembre 2020
Ai fini della configurabilità della abitualità del comportamento, ostativa all'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., l'identità dell'indole dei reati eventualmente commessi deve essere valutata dal giudice in relazione al caso esaminato, verificando se in concreto i reati presentino caratteri fondamentali comuni. Donde la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, affinchè il giudice di merito, con specifica indagine, accerti le circostanze di fatto attestanti che i reati in materia di stupefacenti, per i quali l'imputata è stata condannata, fossero stati commessi a scopo di lucro. Il profilo dei motivi a delinquere che hanno avuto …
Leggi di più… - 3. Tenuità del fatto e soglia di punibilità (Cass.13681/16)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 28 luglio 2020
L'art. 131-bis cod. pen. si applica ad ogni fattispecie criminosa, in presenza dei presupposti e nel rispetto dei limiti fissati dalla medesima norma. Il comportamento è abituale quando l'autore ha commesso, anche successivamente, più reati della stessa indole, oltre quello oggetto del procedimento. Alla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto consegue l'applicazione, demandata al Prefetto, delle sanzioni amministrative accessorie stabilite dalla legge. L'elevato rango del principio della applicazione della legge più favorevole se sopravvenuta impone la sua applicazione ex officio, anche in caso di ricorso inammissibile,. ciò per il diritto dell'imputato, desumibile …
Leggi di più… - 4. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 5 novembre 2018
RITENUTO IN FATTO Il PM territoriale ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, con la quale l'adito Tribunale ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Sergio F., generalizzato come in atti ed imputato di truffa, per la particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis c.p., lamentando erronea applicazione dell'art. 131-bis c.p. (l'imputato sarebbe gravato da due precedenti ostativi). All'odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito; all'esito, la parte presente ha concluso come da epigrafe, ed il collegio, riunito in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza. CONSIDERATO IN DIRITTO …
Leggi di più… - 5. Guida in stato di ebbrezza tenuità del fatto attenuante applicabilità sanzioni accessorieAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 30 maggio 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/09/2014, n. 44255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44255 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 17/09/2014
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. NOVIK Adet Toni - Consigliere - N. 2450
Dott. LOCATELLI Giuseppe - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANDRINI Enrico Giuseppe - Consigliere - N. 4495/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RD OR N. IL 13/07/1974;
avverso l'ordinanza n. 398/2013 TRIBUNALE di TORINO, del 11/11/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;
lette le conclusioni del PG Dott. Cedrangolo Oscar, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta presentata da RD IS di dichiarare estinta per prescrizione la pena inflitta con la sentenza del Pretore di Torino del 5.11.1997, irrevocabile il 15.2.1998, di condanna alla pena di anni 2 di reclusione ed Euro 516 di multa per il delitto previsto dall'art. 648 c.p.. Contro l'ordinanza di rigetto il difensore proponeva opposizione ai sensi dell'art. 667 c.p.p., comma 4, rigettata dal Tribunale di Torino con ordinanza del 11.11.2013. Avverso l'ordinanza di rigetto dell'opposizione il difensore propone ricorso per cassazione, deducendo che il reato di ricettazione ed il reato previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, per cui è intervenuta condanna durante il tempo necessario alla estinzione della pena, non sono della medesima indole.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1. È pacifico che durante il periodo necessario per l'estinzione della pena irrogata con la sentenza del 5.11.1997, decorrente dalla data di irrevocabilità della stessa (15.2.1998), è intervenuta la sentenza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Brescia del 10.1.2001, irrevocabile il 14.6.2001, di condanna alla pena di anni 4 di reclusione e L. 24 milioni di multa per il delitto previsto dall'art. 110 e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commesso in data 28.7.2000 durante il periodo di prescrizione della pena. Tali circostanze integrano la causa ostativa alla dichiarazione di estinzione della pena per decorso del tempo prevista dall'art. 172 c.p., u.c. (condanna riportata nel corso del periodo di prescrizione relativa ad un reato commesso successivamente all'inizio del termine della prescrizione - Sez. 1, n. 46691 del 24/10/2012, Jacovitti, Rv. 253975).
2. Quanto alla nozione di "reati della stessa indole" occorre fare riferimento all'art. 101 c.p. secondo cui ricorre il requisito della identità dell'indole non solo quanto i reati violano una medesima disposizione di legge, ma anche quando, pur essendo previsti da disposizioni di legge diverse, presentano profili di omogeneità sul piano oggettivo della "natura dei fatti" in relazione al bene tutelato e alle modalità esecutive, ovvero sul piano soggettivo in relazione ai "motivi che li determinarono", ossia ai motivi a delinquere che hanno avuto efficacia causale nella decisione criminosa, (in senso analogo Sez. 3, n. 36319 del 05/07/2001, PM in proc. Vasiliu, Rv. 220031).
A tale principio il giudice dell'esecuzione si è attenuto, rilevando che, sia il reato di ricettazione del veicolo che quello di detenzione di sostanza stupefacente ("all'evidente fine di spaccio" come testualmente indicato nel relativo capo di imputazione), sono connotati dalla identica finalità di profitto. L'adeguatezza della motivazione preclude che sia censurabile in sede di legittimità la valutazione discrezionale del giudice di merito circa l'esistenza o meno della omogeneità tra il precedente reato ed il delitto successivamente commesso durante il tempo necessario alla estinzione della pena a norma dell'art. 172 c.p. u.c. (conforme Sez. 3, n. 11954 del 16/12/2010 - dep. 24/03/2011, L, Rv. 249744). A norma dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2014