Sentenza 6 dicembre 2013
Massime • 1
In tema di revoca della patente per il reato di guida in stato di ebbrezza, ai fini della realizzazione della condizione di "recidiva nel biennio", rileva la data di passaggio in giudicato della sentenza relativa al fatto-reato precedente a quello per cui si procede e non la data di commissione dello stesso.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/12/2013, n. 2386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2386 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente - del 06/12/2013
Dott. BIANCHI Luisa - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - N. 1825
Dott. IANNELLO Emilio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere - N. 24824/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TRIESTE;
nei confronti di:
RU NC N. IL 16/05/1979;
avverso la sentenza n. 444/2011 TRIBUNALE di TRIESTE, del 09/05/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUISA BIANCHI;
lette le conclusioni del PG, annullamento senza rinvio limitatamente alla sospensione della patente.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Trieste ha presentato ricorso per la cassazione della sentenza in data 9.5.2011 che ha applicato a SS RA la pena dal medesimo concordata con il pubblico ministero per il reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c e comma 2 sexies;
deduce inosservanza ed erronea applicazione di legge laddove il Tribunale, che correttamente non ha disposto la confisca del veicolo in quanto appartenente a persona estranea al reato, si è però poi limitato a disporre la sospensione della patente di guida per un anno invece che la revoca. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso merita accoglimento.
Con D.L. 11 luglio 2007, n. 117, poi convertito in L. n. 160 del 2007, nell'art. 186, comma 2, lett. c) è stata introdotta la previsione secondo la quale, in caso di recidiva nel biennio, il contravventore deve subire la revoca della patente;
tale disciplina è rimasta inalterata sia con le successive L. n. 125 del 2008 e L. n. 94 del 2009, sia con la disposizione attualmente in vigore come modificata dal D.L. 30 luglio 2010, convertito in L. n. 120 del 2010. Questa Corte (sez. 4 27.2.2013 n. 15913 Rv. 255020) ha ancora di recente ribadito che in tema di revoca della patente per il reato di guida in stato di ebbrezza, ai fini della realizzazione della condizione di recidiva nel biennio, rileva la data di passaggio in giudicato della sentenza relativa al fatto-reato precedente a quello per cui si procede e non la data di commissione dello stesso. Nel caso in esame l'imputato, che ha commesso il nuovo reato in data 23.10.2010, risulta gravato nel biennio anteriore da una precedente condanna per fatti analoghi (sentenza 5.3.2008 Tribunale di Trieste, passata in giudicato il 4.11.2008), derivandone la applicabilità della sanzione amministrativa in questione.
2. In tale situazione la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al punto concernente la disposta sospensione della patente di guida, che risulta pertanto eliminata, mentre deve essere disposta la revoca della medesima patente.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta sospensione della patente di guida di SS RA e dispone la revoca della medesima patente.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2014