Sentenza 6 novembre 2006
Massime • 1
In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, la pregressa cessione di un contratto di locazione finanziaria integra gli estremi della distrazione nel solo caso in cui determini un effettivo nocumento nei confronti dei creditori, il che è escluso quando la permanenza del rapporto negoziale nel patrimonio affidato al curatore costituisca in concreto, dal punto di vista economico, un onere e non già una risorsa positiva. (In applicazione di questo principio la S.C. ha censurato la decisione con cui il giudice di appello, in conferma di quella di primo grado, ha ritenuto la sussistenza del reato di cui all'art. 216 L.F. omettendo di valutare la situazione, rappresentata dalla difesa, relativa ad una pesante situazione debitoria nei confronti del locatore, per canoni scaduti e non pagati, con la conseguenza che la cessione dei beni in leasing per un corrispettivo che teneva conto di tale situazione lungi dall'arrecare un danno all'impresa fallita si sarebbe risolta, nella specie, in un vantaggio, avendo evitato la risoluzione per inadempimento dei contratti di leasing con la conseguente perdita sia delle autovetture sia degli importi delle rate già versate).
Commentari • 3
- 1. Vendita sottocosto e bancarotta per distrazione: serve il pericolo concreto per i creditori e una motivazione rigorosa sull’elemento soggettivo (Cass. Pen. n.…Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 1 febbraio 2026
Massima In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale pre-fallimentare, la vendita “sottocosto” di un bene sociale non integra di per sé una distrazione ex art. 216 L.F.: il giudice deve motivare in concreto sulla idoneità dell'atto a porre in pericolo la garanzia dei creditori (pericolo concreto) e sulla rimproverabilità soggettiva, tenendo conto del contesto economico, della collocazione temporale rispetto alla dichiarazione di fallimento e della destinazione del prezzo incassato. È viziata per manifesta illogicità la motivazione che, a fronte di condotte analoghe coeve (vendite sottocosto), assolve per una ritenendola funzionale a reperire liquidità per pagare debiti sociali e …
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1. La massima In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, nel caso di cessione a prezzo vile di beni appartenenti alla fallita, la configurabilità del delitto, attesa la reciproca autonomia tra procedura fallimentare e procedimento penale, non può essere esclusa dal rigetto da parte del giudice delegato della domanda di rivendicazione proposta dal terzo cessionario. 2. La sentenza integrale Cassazione penale sez. V, 17/11/2023, (ud. 17/11/2023, dep. 20/12/2023), n.50797 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Brescia ha parzialmente riformato la sentenza del 8 gennaio 2019 del Tribunale di Bergamo che aveva affermato la penale responsabilità …
Leggi di più… - 3. CONCORDATO CON PERCENTUALE IRRISORIA: inammissibilità della domanda per mancanza di causaAvv. Walter Giacomo Caturano · https://www.expartecreditoris.it/ · 6 luglio 2013
Testo massima In tema di revoca dell'ammissione al concordato preventivo, la nozione di atto in frode esige – alla luce del criterio ermeneutico letterale, ex art. 12 disp. prel. c.c. – che la condotta del debitore sia stata volta ad occultare situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori, cioè tali che, se conosciute, avrebbero presumibilmente comportato una valutazione diversa e negativa della proposta e, dunque, che esse siano state “accertate” dal commissario giudiziale, cioè da lui “scoperte“, essendo prima ignorate dagli organi della procedura o dai creditori; pertanto, nel concetto di “frode” non rientra qualunque comportamento volontario idoneo a pregiudicare …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/11/2006, n. 3612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3612 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 06/11/2006
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 1861
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 45856/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) TR ZI, N. IL 17/08/1960;
avverso SENTENZA del 04/03/2005 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. DUBOLINO PIETRO;
sentito il Sost. Proc. Gen. Dott. G.F. Viglietta il quale ha chiesto il rigetto del ricorso e sentito per la ricorrente, l'avv. Giannone Maurizio, che ha insistito per l'accoglimento.
RILEVATO IN FATTO
- Che con l'impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado pronunciata dal tribunale di Roma il 9 aprile 2003, TR IN venne ritenuta responsabile di bancarotta fraudolenta per distrazione per avere, secondo l'accusa, nella qualità di amministratrice unica della Ecoplanning s.r.l., dichiarata fallita il 19 maggio 1994, distratto parte dei beni sociali costituiti, in particolare, da alcune autovetture di cui l'impresa disponeva in forza di contratti di "leasing", cedendole, dietro corrispettivi ritenuti di gran lunga inferiore al loro valore, unitamente ai suddetti contratti, ad altre imprese e tra esse, in particolare, alla Tecnoconsult s.a.s., di cui era socia accomandante la stessa RA;
- che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la difesa dell'imputata, denunciando erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione sull'assunto, in sintesi e nell'essenziale, che, pur potendosi configurare, in linea di principio, come ritenuto dai giudici di merito, la bancarotta per distrazione anche nel caso di beni detenuti a titolo di locazione finanziaria o "leasing", ai fini del giudizio circa la sussistenza, in concreto, del reato, si sarebbe dovuto considerare il fatto che, nella specie, esisteva una pesante situazione debitoria nei confronti del locatore, per canoni scaduti e non pagati, per cui l'avvenuta cessione delle autovetture in questione, per un corrispettivo che necessariamente doveva tener conto di tale situazione, lungi dall'arrecare un danno all'impresa fallita, sarebbe stato piuttosto produttivo di vantaggio, avendo evitato la risoluzione per inadempimento dei contratti di "leasing" con la conseguente perdita tanto delle autovetture quanto degli importi delle rate già versate. CONSIDERATO IN DIRITTO
- Che, secondo quanto già affermato da questa Corte e condiviso dal collegio: "In tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, la pregressa cessione d'un contratto di locazione finanziaria comporta, all'atto del fallimento, che il patrimonio a garanzia dei creditori risulti decurtato dei diritti e delle facoltà nascenti dal negozio, a partire dalla possibilità di riscatto del bene nel momento di scadenza del rapporto. La distrazione è però configurabile nel solo caso in cui la cessione abbia determinato un effettivo nocumento nei confronti dei creditori, e cioè quando la permanenza del rapporto negoziale nel patrimonio affidato al curatore avrebbe costituito in concreto, dal punto di vista economico, una risorsa positiva e non un onere. (In motivazione la Corte ha specificato come il giudice di merito debba verificare, sulla base delle molte variabili che condizionano la gestione fallimentare, se la continuazione del rapporto di leasing avrebbe rappresentato per la curatela un peso economico improduttivo - il che escluderebbe il significato distrattivo della cessione - oppure un potenziale vantaggio patrimoniale, ad esempio attraverso l'utile acquisizione della proprietà del bene mediante riscatto)";
- che, alla luce di tale principio, il ricorso appare fondato, atteso che i giudici di merito hanno ritenuto sussistente la distrazione sulla sola base, in sostanza, della riscontrata sproporzione tra il valore di mercato delle autovetture in questione ed il corrispettivo ottenuto dalla loro cessione, senza minimamente tenere conto della pur rappresentata situazione debitoria dovuta ai canoni scaduti e della sua incidenza sulla convenienza o meno, per l'impresa fallita, di conservare la titolarità dei contratti di "leasing" aventi ad oggetto le autovetture medesime;
- che, pertanto, l'impugnata sentenza non può che essere annullata con rinvio, per nuovo esame, ad altra sezione della corte d'appello di Roma la quale, in assoluta libertà di valutazione degli elementi di fatto acquisiti o che ritenesse di dover acquisire, dovrà comunque attenersi al principio di diritto dianzi riportato.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio, per nuovo esame, ad altra sezione della Corte d'appello di Roma,
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2007