Sentenza 27 ottobre 2009
Massime • 1
Per "reati della stessa indole" a norma dell'art. 101 cod. pen. devono intendersi non soltanto quelli che violano una medesima disposizione di legge, ma anche quelli che, pur essendo previsti da testi normativi diversi, per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li hanno determinati, presentano, nei casi concreti, caratteri fondamentali comuni. (Fattispecie relativa ad estinzione della pena per decorso del tempo a norma dell'art. 172 cod. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/10/2009, n. 46138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46138 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 27/10/2009
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - rel. Consigliere - N. 2777
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 22002/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RE NI, N. IL 01/01/1956;
avverso l'ordinanza n. 16/2009 CORTE ASSISE APPELLO di PALERMO, del 30/03/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCELLO ROMBOLÀ;
lette le conclusioni del PG Dott. Cedrangolo Oscar, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza in data 30/3/09 la Corte di Assise di Appello di Palermo, giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza 5/3/09 di CO NN intesa alla dichiarazione di estinzione per prescrizione della pena irrogatagli con sentenza 13/5/80 (irrev. il 16/12/82) della Corte di Appello di Palermo (rapine con armi). Osservava il giudice che l'istanza, già presentata il 6/11/07 rigettata il 23/4/08 (ex art. 172 c.p., comma 7: per la commissione, nel tempo necessario all'estinzione della pena, di delitti della stessa indole - tentato omicidio con armi ed associazioni armate - di cui alla sentenza 10/10/90 della Corte di Assise di Appello di Palermo) deduceva come fatto nuovo la circostanza che la Corte di Appello di Catania, in sede di revisione, con sentenza 16/1/09 (irrev. il 3/3/09) aveva assolto il CO dal tentato omicidio e il connesso reato sulle armi, rideterminando la pena per i residui addebiti associativi (in particolare di associazione mafiosa armata, la cui permanenza si era protratta oltre il 16/12/82, data in cui era divenuta definitiva la condanna alla pena di cui si chiedeva l'estinzione).
Pertanto l'assoluzione dal tentato omicidio e le armi non rimuoveva completamente l'impedimento: l'associazione (mafiosa) armata era pur sempre un delitto della stessa indole delle rapine annate precedentemente giudicate.
Ricorreva per Cassazione la difesa del CO, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: - era violato l'art. 101 c.p., dove reati della stessa indole sono definiti quelli che violano una medesima disposizione di legge o, quanto meno, quelli che per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li determinarono presentano, nei casi concreti, caratteri fondamentali comuni (nella specie la Corte ravvisava la stessa indole dei reati in dati circostanziali, dell'uso delle armi nell'un caso e della loro semplice disponibilità nell'altro); - vi era inoltre contraddizione con il precedente rigetto di una istanza di applicazione della continuazione cui la Corte era pervenuta sottolineando la disomogeneità dei reati in predicato;
- contraddizione anche con la precedente ordinanza sull'estinzione, rigettata a solo motivo del tentato omicidio;
- ad ulteriore argomento, nel processo per tentato omicidio ed associazione armata non era stata contestata la recidiva specifica per i precedenti reati di rapina. Nel suo parere scritto ex art. 611 c.p.p. il PG chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, che si risolveva in una valutazione discrezionale del fatto diversa da quella correttamente svolta dal giudicante. Il ricorso è infondato e va respinto. È giurisprudenza consolidata di legittimità (per tutte v. Cass., sez. 3, sent. n. 3362 del 4/10/96, Barrese, rv. 206531) che "ai sensi dell'art. 101 c.p., reati della stessa indole sono non soltanto quelli che violano una medesima disposizione di legge, ma anche quelli che, pur essendo previsti da testi normativi diversi, per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li hanno determinati, presentano, nei casi concreti, caratteri fondamentali comuni. Alla stregua di tale criterio, più reati possono considerarsi omogenei per comunanza di caratteri fondamentali quando siano simili le circostanze oggettive nelle quali si sono realizzati, quando le condizioni di ambiente e di persona nelle quali sono state compiute le azioni presentino aspetti che rendano evidente l'inclinazione verso una identica tipologia criminosa ovvero quando le modalità di esecuzione, gli espedienti adottati o le modalità di aggressione degli altrui diritti rivelino una propensione verso la medesima tecnica delittuosa. Per l'individuazione e per l'esclusione dei caratteri anzidetti è necessaria una specifica indagine rimessa alla valutazione discrezionale del giudice e non censurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata". Così è nel caso. Ha spiegato il giudice di merito sotto quale profilo l'associazione per delinquere e mafiosa armata per le quali il CO è stato successivamente condannato abbia la stessa indole delle rapine con armi di cui egli si era reso responsabile in precedenza: dalle comuni modalità esecutive delle due serie di reati (non rilevando in proposito che l'uso delle armi sia effettivo nell'un caso e solo potenziale nell'altro) "emerge la sussistenza, nel CO, di una specifica inclinazione verso una tipologia criminosa riconducibile di fatto ad unicità e identità di indole a delinquere". Quanto alle pretese contraddizioni, premesso che come vizio di motivazione esse rilevano solo se interne al provvedimento impugnato, le deduzioni difensive non sono conducenti:
la continuazione è stata negativamente valutata in diverso procedimento;
prima della revoca la presenza del tentato omicidio era assorbente;
riguarda l'accusa la contestazione delle recidive e in mancanza non si crea giudicato.
Al rigetto del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2009