Sentenza 27 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/02/2001, n. 2823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2823 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2001 |
Testo completo
I L 9 L 8 O 6 B e . l E a N r E e , N p 1 O I 8 02823/0 1 a Z 9 m A 1 - e R t UBBLICA ITALIANA 1 T s 1 S i I - s G 4 l E 2 a R IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. . e A L h D c i 3 f E i 2 T CORTE d . N o Oggetto E T m S R E A SANZIONI ONE RIMA CIVILE AMMINISTRATIVE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 3731/98 - Presidente Dott. Giovanni VERUCCI Consigliere Dott. Mario ADAMO Cron. 5881 Rel. Consigliere Dott. Francesco FELICETTI - Rep. Dott. Luigi MACIOCE Consigliere Ud. 14/12/2000 Consigliere - Dott. Stefano BENINI ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. sul ricorso proposto da: per diritti L.300. 1 27 FEB 2001 PREFETTO DI CHIETI, domiciliato in ROMA VIA DEI IL CANCELLIERE PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente -
contro
LI ZO;
- intimato avverso la sentenza n. 200/96 del Pretore di VASTO, depositata 1'11/03/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2000 udienza del 14/12/2000 dal Consigliere Dott. Francesco 2389 FELICETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo 1 Il Pretore di Vasto, con sentenza depositata 1'11 marzo 1997, annullava l'ordinanza-ingiunzione del Pre- fetto di Chieti, notificata a GL ZO, con la quale era stato ingiunto al GL il pagamento della somma di lire 2.162.000 per le violazioni di cui agli artt. 23, commi 4, 6, 11 e 13 del codice della strada e 40, comma 5, del relativo regolamento di esecuzione, contestategli con verbale notificatogli il 20 marzo 1995 per avere collocato un cartello pubblicitario sen- za autorizzazione dell'Ente proprietario della strada e ad un'altezza inferiore a quella consentita. L'opponente deduceva che la competenza ad accerta- re e reprimere le violazioni concernenti la pubblicità stradale compete esclusivamente all'ente proprietario della strada, con la conseguente illegittimità dell'accertamento eseguito. L'odinanza ingiunzione veniva annullata avendo il Pretore ritenuto che il non avere gli agenti accertato- ri informato della infrazione l'Ente proprietario della strada rendeva illegittimi l'accertamento e l'ordinanza-ingiunzione. 2 4 Avverso la sentenza il Prefetto di Chieti ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato il 24 febbraio 1998 al GL, il quale non ha controde- dotto. Motivi della decisione 1 Con l'unico motivo di ricorso si denunciano la erronea e falsa applicazione dell'art. 23 del codice della strada, nonchè la erroneità e contraddittorietà della motivazione. Si deduce in proposito che con l'ordinanza- ingiunzione il Prefetto si era limitato alla irrogazio- ne della sanzione amministrativa pecuniaria, astenendo- si dal disporre la rimozione del cartello pubblicitario illecitamente collocato, già effettuata dal contravven- tore. Pertanto le considerazioni, contenute nella sen- tenza impugnata, relative al potere dell'Ente proprie- tario della strada di disporre la rimozione, sarebbero irrilevanti, mentre resterebbe "fuori discussione, an- che per la sentenza impugnata, che l'accertamento della trasgressione è stato effettuato da organi che erano a ciò competenti e che l'intervento dell'Ente proprieta- rio della strada, ammesso ma non provato che non fosse stato informato, non era affatto necessario ai fini della legittimità e della efficacia dell'intero proce- dimento". 3 Il ricorso è inammissibile. La ratio della sentenza impugnata, secondo quan- to emerge dal tenore di questa ed ha rilevato lo stesso ricorrente nell'esposizione del fatto contenuta nel ri- corso, consiste nell'avere ritenuto che il non avere gli agenti accertatori informato della infrazione l'Ente proprietario della strada, costituendo tale adempimento presupposto della successiva ordinanza- ingiunzione, rendono illegittima quest'ultima, che è stata annullata per tale assorbente motivo. Con il ricorso non si contesta, nè si confuta con alcun argomento e sotto alcun profilo tale ratio deci- dendi, ritenuta dal Pretore di per sè sufficiente ed all'accoglimento dell'opposizione,idonea a condurre limitandosi il ricorrente a sostenere nel motivo, con- trariamente alle risultanze della sentenza impugnata, che in essa il Pretore ha ritenuto che la su detta in- formativa non era necessaria "ai fini della legittimità e dell'efficacia dell'intero procedimento", cosicchè il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Nulla va statuito sulle spese non avendo l'intimato controdedotto.
P. Q. M.
La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile in Roma il 14 dicembre 2000. Il Presidente Il Consigliere estensore зат завим. Примит Giovanni Verucci Francesco Felicetti IL CANCELLIERE DEPOSITATA IN CANCELLERIA Ma Nuzzo 27 FEB. 2001 Oggi, I L 9 L 8 O 6 B . IL CANCELLIERE E N e E l , RI Di Nuzzo a N 1 Б вною n O 8 I e Z 9 p 1 A - a R 1 T m 1 S e I - t G s 4 i E 2 s R . l L a A D e 3 h E 2 c T i . f N i T E d S R o E A m 5