Sentenza 3 dicembre 1996
Massime • 1
I provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 284, terzo comma, cod. proc. pen., che regolano le modalità di attuazione degli arresti domiciliari relativamente alla facoltà dell'indagato di allontanarsi dal luogo di custodia, contribuiscono ad inasprire o ad attenuare il grado di afflittività della misura cautelare e devono pertanto essere ricompresi nella categoria dei provvedimenti sulla libertà personale; ne consegue che ad essi si applicano le regole sull'impugnazione dettate dall'art. 310 cod. proc. pen., che prevede, in proposito, un sindacato di secondo grado esteso anche nel merito. (Nell'affermare detto principio la Corte ha altresì precisato che la predetta disciplina non trova tuttavia applicazione con riferimento a quei provvedimenti i quali, per il loro carattere temporaneo e meramente contingente, non sono idonei a determinare apprezzabili e durature modificazioni dello "status libertatis").
Commentario • 1
- 1. Arresti domiciliari ristretti senza fidanzata (Cass. 10657/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 marzo 2019
Il divieto di comunicare con persone estranee al nucleo familiare accede a quella che dispone gli arresti domiciliari, ma ha una sua propria autonomia, per la sua specifica e aggiuntiva efficacia afflittiva. IL diritto a coltivare relazioni affettive per chi è ristretto è previsto per i condannati dagli artt. 15 e 28 della legge di ordinamento penitenziario (che danno attuazione ai precetti costituzionali di cui agli artt. 27, comma 3, e 29 Cost.), ma non rileva per chi è in misura cautelare personale, dato che le misure cautelari rispondono a finalità ed a modalità attuative diverse rispetto a quelle che informano l'esecuzione della pena. Corte di Cassazione sez. V Penale, sentenza 18 …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 03/12/1996, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 1996 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Cam. Con.
Dott. Prof. Antonio LA TORRE Presidente del 03.12.96
1. " NC SIMEONE Componente Sentenza
2. " UN AT FL " n. 24
3. " ER PAPADIA " Reg. Gen.
4. " Giovanni D'URSO " n. 22986/96
5. " NC RE "
6. " MA TI "
7. " Giovanni SILVESTRI (Rel.) "
8. " ER AM "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal P.M. c/:
LOMBARDI Nicola, n. a Maddaloni il 27/8/1955;
avverso l'ordinanza emessa in data.
4.6.1996 dal Tribunale di S.Maria Capua Vetere;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. Giovanni SILVESTRI;
Udite le conclusioni del P. M. dott. ER TOSCANI con le quali chiede l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. O S S E R V A:
1. - Con provvedimento del 2 maggio 1996, il G.I.P. presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere concedeva a LO Nicola, sottoposto il 6 febbraio 1996 alla misura cautelare degli arresti domiciliari, l'autorizzazione a lasciare il domicilio, per svolgere attività lavorativa, dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 15 alle 19. Con ordinanza del 4 giugno 1996, il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'appello del P.M. ritenendo che contro il provvedimento emesso a norma dell'art. 284, comma 3° c.p.p. non sia esperibile alcun mezzo di gravame in quanto esso non determina modificazioni dello status libertatis ma regola semplicemente le modalità di esecuzione degli arresti domiciliari.
2. - Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ha proposto ricorso per cassazione denunciando la violazione dell'art. 310 c.p.p. sul rilievo che la norma prevede il rimedio dell'appello contro tutte le ordinanze "in materia di misure cautelari personali", tra le quali non può non comprendersi anche il provvedimento di cui al terzo comma dell'art. 284 per la precisa ragione che esso ha l'effetto di rendere più o meno restrittivo il regime degli arresti domiciliari e comporta la rivalutazione del grado delle esigenze cautelari e della loro compatibilità con l'autorizzazione a lasciare il domicilio di arresto durante il tempo necessario per l'espletamento della prestazione lavorativa. 3. - La Prima Sezione Penale di questa Corte ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite a norma dell'art. 618 c.p.p., rilevando l'esistenza di un contrasto di giurisprudenza sulla questione concernente la proponibilità o meno dell'appello avverso l'ordinanza con cui la persona sottoposta alla misura degli arresti domiciliari sia stata autorizzata a lasciare il luogo di arresto per motivi di lavoro o con cui tale autorizzazione sia stata, invece, negata.
4. - L'indirizzo contrario all'ammissibilità dell'appello contro i provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 284, comma 3° c.p.p. rappresenta una diretta derivazione della linea interpretativa consolidatasi nel vigore della normativa dettata dal codice del 1930, che, nelle disposizioni contenute negli artt. 254 bis - 254 quinquies, inseriti con la l. 28 luglio 1984, n. 398, disciplinava la misura sostitutiva degli arresti domiciliari, limitando espressamente l'appello alle ordinanze "che decidono sulla misura dell'arresto domiciliare ai sensi del primo comma dell'art. 254 ter": di riflesso, in virtù del richiamo al principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, veniva escluso che il gravame fosse esperibile contro i provvedimenti emessi a norma dell'art. 254 quater, il cui secondo comma prevedeva che il giudice potesse autorizzare il temporaneo allontanamento dal domicilio di arresto per l'esercizio di attività lavorativa (cfr. Cass., Sez. 1, 22 marzo 1989, Della Pasqua, m. 181743; Cass.,Sez. I, 27 marzo 1987, Perrella m. 175815; Cass., Sez. I, 19 marzo 1987, Spaziani, m. 176311; Cass., Sez. I, 6 febbraio 1987, Natola, m. 175709). Nonostante il dissenso di autorevole dottrina, pronunciatasi a favore della impugnabilità dei provvedimenti in esame in quanto attinenti alla libertà personale, l'orientamento anzidetto è stato tenuto fermo dalla prevalente giurisprudenza di questa Corte anche dopo l'entrata in vigore del codice del 1988 sul presupposto che le ordinanze emesse a norma del terzo comma dell'art. 284, non avendo ad oggetto la concessione, il diniego o la revoca degli arresti domiciliari e non investendo, quindi, il titolo cautelare, hanno un contenuto decisorio che non incide sulla libertà personale dell'imputato o dell'indagato ma attiene esclusivamente alle modalità di attuazione della misura, mediante statuizioni di natura spiccatamente discrezionale e adottate de plano, onde non è ammesso neppure il ricorso per cassazione ex art. 111, comma 2° della Costituzione (Cass., Sez. V, 3 ottobre 1996, Cirulli, non massimata;
Cass., Sez. VI, 12 aprile 1996, Codazzi, m. 205098; Cass., Sez. VI, 2 novembre 1995, Matragano;
Cass., Sez. III, 27 luglio 1993, Lorusso, m. 194647; Cass., Sez. VI, 25 gennaio 1993, Valerio, m. 193548; Cass., Sez. VI, 12 novembre 1991, Sbaiz, m. 188699; Cass., Sez. VI, 7 giugno 1991, Salomoni, m. 188056). Una parte della giurisprudenza di legittimità ha accolto, tuttavia, una soluzione interpretativa diametralmente opposta a quella prevalente facendo leva sull'art. 310 del codice vigente, che, con l'ammettere l'appello contro "le ordinanze in materia di misure cautelari personali", ha reso proponibile tale gravame contro tutti i provvedimenti riguardanti la libertà personale, compresi quelli che, concedendo o negando l'autorizzazione ad assentarsi dal domicilio di arresto per lo svolgimento di attività lavorativa, incidono in misura più o meno restrittiva sulla privazione della libertà stessa (Cass., Sez. I, 6 giugno 1991, Folisi, m. 188075), con la precisazione che modifiche permanenti, e non meramente contingenti, si riflettono inevitabilmente sullo status libertatis del soggetto sottoposto agli arresti domiciliari (Cass., Sez. I, 19 maggio 1995, Vecchio, m. 202801) e determinano la minore o maggiore gravosità delle modalità applicative della misura cautelare ai sensi dell'art. 299, comma 4 bis c.p.p. (Cass., Sez. VI, 18 novembre 1994, Olivo, m. 200858). 5.- Le Sezioni Unite, chiamate a dirimere il contrasto giurisprudenziale, ritengono di dovere aderire alla tesi favorevole all'ammissibilità dell'appello, la cui piena correttezza è suffragata dalla convergenza di precisi e univoci elementi ermeneutici di ordine letterale, logico e sistematico. In primo luogo, deve porsi in risalto che la soluzione contraria, accolta dall'orientamento tradizionale, tuttora prevalente, presenta il limite di riprodurre argomenti che, se potevano reputarsi plausibili rispetto al contenuto dell'art. 254 quinquies del codice abrogato, non reggono al vaglio della normativa dettata, in tema di impugnazioni in materia cautelare, dal codice vigente, le cui linee direttive appaiono uniformate ad un disegno di tipo totalmente diverso. Infatti, a differenza del previgente art. 254 quinquies che stabiliva espressamente i limiti di appellabilità dei provvedimenti relativi agli arresti domiciliari, non ancora configurati come autonoma misura cautelare ma come modalità esecutiva, meno gravosa, della custodia in carcere, il primo comma dell'art. 310 del codice vigente ha posto una disciplina generale dell'appello connotata dal fatto che, sul piano della impugnabilità oggettiva, il gravame è ammesso contro tutte "le ordinanze in materia di misure cautelari personali", con la sola esclusione di quelle suscettibili di richiesta di riesame a norma del primo comma dell'art. 309:
ditalché è innegabile che la portata della disposizione è tale da ricomprendere, in via di prima approssimazione, ogni provvedimento che sia idoneo ad influire, in senso più o meno afflittivo, sulla libertà personale dell'imputato o dell'indagato.
L'estensione del campo di applicazione dell'art. 310, riconosciuta dalla unanime dottrina, trova puntuali e inequivoci elementi di conferma nei lavori preparatori del codice del 1988 nei quali risulta precisato che "l'appello in materia de libertate assume una fisionomia per vari aspetti residuale, pur abbracciando un ambito oggettivo e soggettivo di notevole ampiezza....... l'area dei provvedimenti assoggettabili ad appello è individuata con riferimento a tutte le ordinanze relative ad una misura cautelare personale, diverse da quelle assoggettabili a riesame ai sensi dell'art. 309, comma 1°"(Rel. prel., p. 78). È giustificato, pertanto, ritenere che, con l'ampia configurazione dell'appello in materia cautelare, il codice vigente ha inteso dare la più completa attuazione alla garanzia dell'habeas corpus, stabilendo che i provvedimenti limitativi della libertà personale, oltre a dovere essere adottati per atto motivato dell'autorità giudiziaria nei soli casi e modi previsti dalla legge (art. 13, comma 2° Cost.) e ad essere "sempre" impugnabili con ricorso in cassazione per violazione di legge (art. 111, comma 2° Cost.), sono altresì suscettibili di un controllo di merito attraverso la richiesta di riesame (art. 309 c.p.p.) o mediante l'appello in tutti i casi nei quali il primo rimedio non sia proponibile (art. 310 c.p.p.). 6.- I risultati dell'analisi ricostruttiva della sfera di applicazione dell'art. 310, comma 1° c.p.p. portano, dunque, a far coincidere l'oggetto dell'appello cautelare con i provvedimenti muniti di concreta incidenza sullo status libertatis dell'imputato o dell'indagato, nel senso che, quando la legge non dispone diversamente, tale gravame deve ritenersi ammesso non soltanto contro le ordinanze che impongono o revocano una delle misure cautelari personali, ma anche contro quelle che ne modifichino il contenuto, finendo, nella sostanza, per dilatare o per restringere il già limitato ambito della libertà della persona sottoposta alla misura stessa. Al riguardo va sottolineato che nella situazione esaminata sono applicabili le garanzie costituzionali poste a presidio della libertà personale, in quanto - come è stato chiarito nella giurisprudenza della Corte Costituzionale - "la garanzia della inviolabilità della libertà personale sancita dall'art. 13 Cost. opera anche nei confronti di chi è stato sottoposto a legittime restrizioni della libertà personale" e che "chi si trova in stato di detenzione, pur privato della maggior parte della sua libertà, ne conserva sempre un residuo, che è tanto più prezioso in quanto costituisce l'ultimo ambito nel quale può espandersi la sua personalità individuale": con la conseguenza che "l'adozione di eventuali provvedimenti suscettibili di introdurre ulteriori restrizioni in tale ambito, o che, comunque, comportino una sostanziale modificazione nel grado di privazione della libertà personale, può avvenire soltanto con le garanzie (riserva di legge e riserva di giurisdizione) espressamente previste dall'art. 13, comma 2 Cost." (Corte cost., 28 luglio 1993, n. 349;
cfr. altresì Corte cost., 23 novembre 1993, n. 410 e, da ultimo, 18 ottobre 1996, n. 351).
Le dimensioni della tutela della libertà personale devono essere, perciò, configurate in termini tali da assicurare la copertura anche delle posizioni soggettive di chi si trovi in stato di detenzione per espiazione di pena (e a tale condizione si riferiscono le richiamate pronunce del giudice delle leggi) o in dipendenza dell'applicazione di una misura cautelare. Deve trarsene il corollario, di lineare conseguenzialità, che la pienezza della garanzia giurisdizionale, apprestata dall'art. 310, comma 1° c.p.p. mediante la previsione di un sindacato di secondo grado esteso anche al merito, riguarda l'intera categoria dei provvedimenti relativi alla libertà personale, nella quale sono certamente riconducibili anche quelli che, regolando le modalità di attuazione della misura coercitiva, contribuiscono ad inasprire o ad attenuare il grado di afflittività connaturato alla privazione di libertà. 7.- È indubbio che nell'indicata area della tutela ex art. 310 c.p.p., che integra e completa l'operatività del principio della riserva di giurisdizione, deve ricondursi, a pieno titolo, il provvedimento con cui il giudice conceda o rifiuti, a norma del terzo comma dell'art. 284 c.p.p., l'autorizzazione a lasciare il domicilio di arresto per l'esercizio di un'attività lavorativa, risultando di intuitiva evidenza l'immediata incidenza sostanziale di un simile provvedimento sul contenuto della misura cautelare e, di conseguenza, sul residuo margine di libertà personale della persona colpita dagli arresti domiciliari.
La conclusione interpretativa è avvalorata dalla disamina della specifica disciplina dettata dal terzo comma dell'art. 284 e dalla sua stretta correlazione con altre disposizioni che, in tema di misure cautelare personali, regolano taluni fondamentali aspetti di ordine sostanziale e processuale.
L'analisi testuale e logica della normativa di cui all'art. 284 rivela, in maniera del tutto trasparente, che la concessione e il rifiuto dell'autorizzazione rappresentano il risultano di un apprezzamento discrezionale del giudice di merito i cui termini di riferimento sono costituiti, da un canto, dalle "indispensabili esigenze di vita" o dalla "situazione di assoluta indigenza" e, dall'altro, dalle esigenze cautelari in vista delle quali la misura è stata adottata. La norma tende, quindi, a realizzare il contemperamento di opposti valori, permettendo il sacrificio di un diritto fondamentale, quale è indubbiamente il diritto al lavoro (artt. 35 e 36 Cost.), negli stretti e rigorosi limiti nei quali la degradazione giuridica di tale posizione soggettiva risulti inevitabile ai fini della tutela delle inderogabili esigenze prefigurate dall'art. 274 c.p.p. A ben vedere, il terzo comma dell'art. 284 si presenta come puntuale esplicazione del principio generale sancito dall'art. 277 secondo cui "le modalità di esecuzione delle misure devono salvaguardare i diritti della persona ad esse sottoposta, il cui esercizio non sia incompatibile con le esigenze cautelari del caso concreto". Quest'ultima disposizione rivela inequivocamente sia la basilare linea di tendenza del sistema cautelare, volto a perseguire un equilibrato bilanciamento dei contrapposti interessi coinvolti dal provvedimento coercitivo, sia lo specifico e delicato compito, affidato al giudice, di realizzare, in ciascuna fattispecie, il contemperamento di detti interessi mediante la scelta di modalità attuative del regime cautelare che evitino o contengano al minimo quei sacrifici dei diritti fondamentali della persona - e, in primo luogo, della libertà personale, che rappresenta la premessa di tutti gli altri diritti - che non siano imposti dall'assoluta necessità di proteggere le esigenze cautelari giustificativi della misura. In tale prospettiva, appare evidente che, nel concedere o nel negare l'autorizzazione ex art. 284, comma 3° c.p.p., il giudice è chiamato a compiere una valutazione esattamente corrispondente a quella delineata dall'art. 277 e a provvedere, quindi, alla ponderazione della compatibilità del maggior ambito di libertà indispensabile allo svolgimento di attività lavorativa con le concrete esigenze cautelari, alla luce della regola generale di adeguatezza e di proporzionalità delle misure. In riferimento alla natura e alle peculiari connotazioni di una simile valutazione, deve precisarsi che parlare di discrezionalità del giudice, a proposito del provvedimento di cui al terzo comma dell'art. 284, è senz'altro esatto a condizione, però, che si tenga ben presente che si tratta di un potere-dovere del cui esercizio, in un senso o nell'altro, il giudice stesso deve dare conto con esauriente motivazione al fine di spiegare le precise ragioni che lo hanno indotto ad accogliere o a respingere la richiesta di autorizzazione e, di riflesso, ad ampliare o, viceversa, a mantenere inalterata la residua sfera di libertà personale del soggetto sottoposto agli arresti domiciliari, in relazione alle mutevoli esigenze cautelari del caso concreto. L'obbligo della motivazione, corrispondente ad uno specifico profilo della riserva di giurisdizione ex art. 13 Cost., costituisce una significativa conferma a sostegno della tesi favorevole all'impugnabilità del provvedimento adottato a norma del terzo comma dell'art. 284, risultando del tutto coerente, rispetto alle linee del sistema, postulare l'ammissibilità del rimedio ex art.310 c.p.p. allo scopo di garantire il controllo, anche nel merito,
delle ragioni poste a base di una decisione che, per le ragioni precedentemente illustrate, è munita di reale e permanente incidenza sulla libertà personale dell'imputato o dell'indagato. 8.- Le precedenti considerazioni ricevono convincente convalida dal nesso che collega la disposizione di cui al terzo comma dell'art. 284 alla normativa contenuta nel secondo comma dell'art. 299 c.p.p., che, in caso di attenuazione delle esigenze cautelari o del venir meno della relazione di proporzionalità, impone al giudice di provvedere alla sostituzione della misura oppure di dispone l'applicazione "con modalità meno gravose". Il principio, trasfuso anche nei comma 4 e 4 bis dello stesso art. 299, costituisce diretta espressione dei canoni di proporzionalità e di adeguatezza, ai quali è conformata la disciplina delle misure cautelari personali, e rappresenta un corollario della natura strumentale e provvisoria di esse, implicando la necessità della permanente verifica della effettiva inevitabilità - sia nell'an che nel quantum - delle limitazioni della libertà personale, in modo da garantire che esse trovino reale e costante base giustificativa, per tutta la loro durata, nelle concrete esigenze, non diversamente fronteggiabili, che integrano il periculum libertatis. Da tali osservazioni deve inferirsi che la situazione prefigurata dal terzo comma dell'art. 284 è perfettamente riconducibile nel quadro normativo delineato dal secondo comma dell'art. 299 per l'inconfutabile ragione che l'autorizzazione a lasciare il domicilio di arresto per lo svolgimento di attività lavorativa non è altro che un provvedimento che rende meno gravose le modalità di applicazione della misura degli arresti domiciliari, sulla base di una valutazione di compatibilità dell'esercizio di un diritto fondamentale della persona con la tutela delle esigenze cautelari, allo stesso modo in cui la revoca di detta autorizzazione ha la medesima impronta funzionale dei provvedimenti adottabili, ai sensi del quarto comma dell'art. 299, nell'ipotesi di aggravamento delle menzionate esigenze.
Il coordinamento instaurabile fra il terzo comma dell'art. 284 e l'art. 299 apporta un decisivo contributo per una esauriente ricostruzione della normativa contenuta nella prima disposizione, dato che non solo consente un appropriato inquadramento sistematico della natura del potere di cui è investito il giudice, ma permette, nel contempo, di individuare le forme applicabili al procedimento incidentale, avente ad oggetto la richiesta di autorizzazione, sul piano dei poteri di iniziativa delle parti, dei modi nei quali si articola il contraddittorio e, infine, della stessa impugnabilità del provvedimento, non essendosi mai dubitato, a quest'ultimo riguardo, che le pronunce emesse a norma dell'art. 299 costituiscono "ordinanze in materia di misure cautelari personali" ai sensi e per gli effetti dell'art. 310, comma 1° c.p.p. e che il pubblico ministero è legittimato a proporre appello contro le decisioni che modificano il contenuto della misura, determinandone modalità attuative meno gravose, alla stessa maniera in cui l'imputato o l'indagato è legittimato ad appellare le ordinanze con le quali sia stata denegata l'applicazione di condizioni che comportano una compressione meno intensa della libertà personale. 9. - A conclusione dell'indagine, mette conto sottolineare che le considerazioni sin qui esposte riguardano soltanto quei provvedimenti che si traducono in una permanente e comunque durevole modificazione sostanziale del contenuto delle misure cautelari e del diverso grado di limitazione della libertà personale, tra i quali deve essere certamente annoverato quello di accoglimento o di rigetto della richiesta di autorizzazione a svolgere attività lavorativa. Per contro, deve ribadirsi che la stessa disciplina - e, in particolare, la regola della proponibilità dell'appello di cui all'art. 310 - non è applicabile a quei provvedimenti che, per il loro carattere meramente temporaneo e contingente, non sono idonei a determinare apprezzabili e durature modificazioni dello status libertatis (cfr. Cass., Sez. I, 19 maggio 1995, Vecchio, cit.;
Cass., Sez. VI, 18 novembre 1994, Olivo, cit.). In definitiva, va riconosciuto che l'ordinanza impugnata, con cui è stato dichiarato inammissibile l'appello del pubblico ministero contro il provvedimento di autorizzazione ad esercitare attività lavorativa fuori dal domicilio di arresto, è inficiata dal vizio di violazione della norma processuale ex art. 310 c.p.p., sicché deve pronunciarsene l'annullamento con rinvio al Tribunale di Napoli, designato ai sensi dell'art. 2 del d.l. 23 ottobre 1996, n. 553, perché provveda a deliberare sul merito dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, a Sezioni Unite, accoglie il ricorso e annulla con rinvio al Tribunale di Napoli per deliberare sull'appello. Così deciso in Roma il 3 dicembre 1996.