Cass. pen., SS.UU., sentenza 03/12/1996, n. 24
CASS
Sentenza 3 dicembre 1996

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Massime1

I provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 284, terzo comma, cod. proc. pen., che regolano le modalità di attuazione degli arresti domiciliari relativamente alla facoltà dell'indagato di allontanarsi dal luogo di custodia, contribuiscono ad inasprire o ad attenuare il grado di afflittività della misura cautelare e devono pertanto essere ricompresi nella categoria dei provvedimenti sulla libertà personale; ne consegue che ad essi si applicano le regole sull'impugnazione dettate dall'art. 310 cod. proc. pen., che prevede, in proposito, un sindacato di secondo grado esteso anche nel merito. (Nell'affermare detto principio la Corte ha altresì precisato che la predetta disciplina non trova tuttavia applicazione con riferimento a quei provvedimenti i quali, per il loro carattere temporaneo e meramente contingente, non sono idonei a determinare apprezzabili e durature modificazioni dello "status libertatis").

Commentario1

  • 1Arresti domiciliari ristretti senza fidanzata (Cass. 10657/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 marzo 2019

    Il divieto di comunicare con persone estranee al nucleo familiare accede a quella che dispone gli arresti domiciliari, ma ha una sua propria autonomia, per la sua specifica e aggiuntiva efficacia afflittiva. IL diritto a coltivare relazioni affettive per chi è ristretto è previsto per i condannati dagli artt. 15 e 28 della legge di ordinamento penitenziario (che danno attuazione ai precetti costituzionali di cui agli artt. 27, comma 3, e 29 Cost.), ma non rileva per chi è in misura cautelare personale, dato che le misure cautelari rispondono a finalità ed a modalità attuative diverse rispetto a quelle che informano l'esecuzione della pena. Corte di Cassazione sez. V Penale, sentenza 18 …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 03/12/1996, n. 24
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24
Data del deposito : 3 dicembre 1996

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