Sentenza 10 dicembre 2019
Massime • 1
In tema di confisca di prevenzione, il terzo interposto che abbia rivendicato l'effettiva titolarità e la proprietà dei beni ritenuti a lui fittiziamente intestati è privo di legittimazione ed interesse alla revoca del provvedimento di confisca in sede di esecuzione, essendo ormai intervenuta, all'esito di un procedimento in cui ha potuto svolgere ogni ammissibile deduzione, una decisione definitiva che ha escluso la sua titolarità.
Commentari • 3
- 1. L’impugnabilità del diniego di revoca del sequestro di prevenzione tra tassatività e tutela effettiva: La parola alle Sezioni Unite (n.34463/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 24 ottobre 2025
- 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Lecce, giudicando sui gravami interposti avverso la sentenza emessa il 12 maggio 2023, in rito abbreviato, dal Giudice dell'udienza preliminare del locale Tribunale, adottava - per quanto di ulteriore interesse in questa sede - le seguenti statuizioni: - accoglieva la proposta di concordato ex art. 599-bis c.p.p., avanzata, previa rinuncia ai motivi non direttamente incidenti sul trattamento sanzionatorio, dall'imputato Marco C. - condannato in primo grado per i reati, uniti in continuazione, di partecipazione ad associazione di stampo mafioso di cui al capo a), usura di cui al capo l), estorsione in forma consumata …
Leggi di più… - 3. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 31 gennaio 2025
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Lecce, giudicando sui gravami interposti avverso la sentenza emessa il 12 maggio 2023, in rito abbreviato, dal Giudice dell'udienza preliminare del locale Tribunale, adottava - per quanto di ulteriore interesse in questa sede - le seguenti statuizioni: - accoglieva la proposta di concordato ex art. 599-bis c.p.p., avanzata, previa rinuncia ai motivi non direttamente incidenti sul trattamento sanzionatorio, dall'imputato Marco C. - condannato in primo grado per i reati, uniti in continuazione, di partecipazione ad associazione di stampo mafioso di cui al capo a), usura di cui al capo l), estorsione in forma consumata …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/12/2019, n. 5050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5050 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2019 |
Testo completo
05050-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: ANGELA TARDIO Sent. n. sez. 3832/2019 -Presidente -- CC 10/12/2019- DOMENICO FIORDALISI ROBERTO BINENTI R.G.N. 28126/2019 -Relatore- FRANCESCO CENTOFANTI STEFANO APRILE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UR IA, nata a [...] il [...] avverso il decreto del 25/06/2019 del Tribunale di Genova udita la relazione svolta dal consigliere Roberto Binenti;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giovanni Di Leo, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. в RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Genova, con il provvedimento indicato in epigrafe, dichiarava de plano inammissibile la richiesta nell'interesse di RI EU, tendente ad ottenere la revoca della confisca di beni mobili e immobili a lei intestati, definitivamente disposta nei confronti di RO EU (padre della istante) nel procedimento di prevenzione instaurato a carico di quest'ultimo.
2. I Giudici di merito, ritenuta la loro competenza a provvedere nelle forme dell'incidente di esecuzione previste dal codice di rito, rilevavano la manifesta infondatezza delle prospettazioni a supporto dell'istanza, poiché esse richiamavano la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art.
1. lett. a), d. lgs. n. 159 del 2011 con sentenza Corte cost. n. 24 del 2018, mentre la pericolosità di RO EU, presa in considerazione ai fini dei presupposti della confisca, era stata configurata anche ai sensi della lett. b) di detto art. 1. 3. Propone ricorso per cassazione RI EU, a mezzo del difensore e procuratore speciale, svolgendo doglianze affidate a tre motivi.
3.1. Con il primo motivo lamenta omessa pronunzia e carenza di motivazione, non avendo il giudice dell'esecuzione dato conto del necessario riesame degli elementi indiziari al fine di verificare se il decreto applicativo della misura potesse risultare ugualmente giustificato in ragione della sussistenza delle condizioni di cui alla lett. b) del succitato art. 1, da considerare secondo i parametri determinati dalla stessa sentenza Corte cost. n. 24 del 2019. 3.2. Con il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 111, comma quarto, Cost. e 666, comma 2, cod. proc. pen., per essersi provveduto de plano nonostante la prospettazione di doglianze implicanti valutazioni discrezionali.
3.3. Con il terzo motivo lamenta l'incompetenza del Tribunale di Genova, trattandosi di decreto le cui statuizioni erano state parzialmente modificate in grado di appello, di modo che, secondo quanto previsto dall'art. 665 cod. proc. pen., sull'istanza avrebbe dovuto provvedere la Corte di appello di Genova. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.
2. Va premesso che il Tribunale di Genova ha ritenuto la propria competenza a provvedere sull'istanza uniformandosi correttamente all'insegnamento di questa Corte, secondo cui in tema di misure di prevenzione, ai fini 2 didell'individuazione del giudice competente a decidere sull'incidente esecuzione, non è applicabile la disciplina prevista dall'art. 665 cod. proc. pen., atteso che il rinvio dell'art. 7, comma 9, d. lgs. n. 159 del 2011 alle previsioni dell'art. 666 cod. proc. pen. riguarda solo la fase di cognizione e non quella esecutiva;
sicché, fatta eccezione per singole disposizioni del citato decreto legislativo che prevedono espressamente la competenza della corte di appello, negli altri casi la "competenza esecutiva" spetta al tribunale che ha emesso la misura di prevenzione, anche se il provvedimento è stato parzialmente modificato in secondo grado (Sez. 1, n. 40765 del 13/06/2018, Rv. 273968).
3. Nel caso della confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, questi può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità di tali beni. Di talché, rimane preclusa a tale soggetto ogni questione sui presupposti per l'applicazione della misura ablativa concernenti invece la posizione del proposto, quali quelli relativi alla sua pericolosità. Infatti, in tali casi, il terzo, non venendo a smentire l'accertamento intervenuto in ordine all'appartenenza del bene al proposto, non può risultare portatore di un interesse proprio a coltivare la domanda di restituzione che propone. Si tratta di questioni che possono essere prospettate solo dal proposto che resta l'unico interessato, a fronte della ritenuta interposizione fittizia quale schermo della sua appartenenza. Viceversa, il proposto, con le sue deduzioni, non può solo negare l'esistenza del rapporto fiduciario, in quanto la conseguente esclusione della sua appartenenza lo rende estraneo alla coltivazione dell'interesse alla base di tale prospettazione. Questa coerente ricostruzione complessiva risulta costantemente delineata dalla giurisprudenza di legittimità nei procedimenti in materia di confisca di prevenzione, ma anche di quella in sede penale, laddove in presenza di beni, fiduciariamente intestati a terzi, sono ravvisabili condizioni speculari a quelle di cui sopra (Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, Rv. 277225; Sez. 3, n. 36347 del 11/07/2019, Rv. 276700; in motivazione, Sez. 2, n. 18569 del 12/03/2019, Pisani;
Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, Rv. 276545; Sez. 1, n. 50463 del 15/06/2017, Rv. 271822; Sez. 1, n. 14215 del 06/02/2002, Rv. 221843).
4. Un isolato precedente in senso contrario (Sez. 5, n. 12347 del 14/12/2017, dep. 2018, Rv. 272608) muove da ragionamenti che comunque non possono assumere alcuna rilevanza in questa sede, dato che ci si riferisce alla posizione del terzo nel giudizio di cognizione in cui ancora non è stata 3 B giudiziariamente affermata la sua estraneità al bene, mentre nel caso dell'incidente di esecuzione è ormai intervenuta, all'esito del procedimento in cui il terzo ha potuto svolgere ogni ammissibile deduzione, una decisione definitiva che esclude la sua titolarità e, pertanto, il suo interesse a far valere altre questioni (concernenti la posizione del proposto), in relazione a un bene già confiscato che non gli appartiene, secondo quanto riconosciuto dal giudicato nella parte in cui questo rimane non investito dai rilievi in sede di esecuzione.
5. Proprio tali questioni RI EU ha inteso far valere con l'originaria istanza e continua a prospettare adesso con il ricorso per cassazione, per cui la decisione di inammissibilità non può che ritenersi anche in questa sede correttamente emessa, seppure per ragioni diverse, dovendosi rilevare in ogni stato e grado la carenza di interesse quale causa originaria di inammissibilità. Questa stessa carenza determina, del resto, l'inammissibilità del ricorso.
6. Dalla dichiarazione di inammissibilità discende la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 10 dicembre 2019. Il Consigliere estensore Il Presidente Angela Tardio Roberto Binenti Angels Erdis DEPOSITATA IN CANCELLERIA -6 FEB 2020 IL GANCELLIERE Stefania FAJELLA