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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 29/07/2025, n. 1718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1718 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione seconda civile
in persona del giudice unico, dott. Stefano Costarella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1060 del R.G.A.C. dell'anno 2021, vertente
TRA
(c.f. ), con l'avvocato Cristiano Nuzzi;
Parte_1 C.F._1
- opponente -
E
c.f. ), rappresentata da Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(c.f. ) - in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore – con l'avvocato P.IVA_2
Stefano Menghini.
-opposta -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1246/2020, emesso dal Tribunale di Catanzaro il 12/12/2020.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'odierna udienza del
13/6/2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo indicato in Parte_1 epigrafe, con il quale gli è stato ordinato il pagamento, in favore dell'opposta - quale cessionaria in blocco dei crediti della - di € 71.855,67, oltre interessi e spese della procedura Controparte_3 monitoria dovuti, a titolo di debito residuo, in forza del contratto di finanziamento denominato
PrestImpresa MAXI n. 60222051, stipulato con in data 13/7/2007, nonché del Controparte_3 saldo passivo del conto corrente n. 05710000100706/37, acceso presso detto istituto di credito. Pag. 1 a 6 A fondamento dell'opposizione, ha eccepito l'insussistenza di idonea prova scritta a fondamento dell'ingiunzione, dal momento che la mera produzione del c.d. “saldaconto” da parte dell'opposta non è sufficiente a fornire la prova del credito vantato ed il suo esatto ammontare.
Nel merito, ha, poi, dedotto, la nullità delle clausole vessatorie relative ai contratti di apertura del conto corrente e di finanziamento, l'applicazione interessi anatocistici ed usurari, nonché di spese bancarie e commissioni non dovute e, infine, la violazione dell'obbligo di trasparenza delle condizioni contrattuali.
Per tali motivazioni ha, quindi, chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in subordine, il ricalcolo delle somme effettivamente dovute.
1.1. Instauratosi il contraddittorio, si è costituita la odierna opposta, la quale ha chiesto il rigetto dell'opposizione e di tutte le domande in essa formulate siccome infondate in fatto ed in diritto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
1.2. La causa, istruita documentalmente, all'udienza del 13/6/2025 è stata trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., stabiliti nelle forme di 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
2. L'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Giova, innanzitutto, rammentare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, che non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, ma un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto - che assume la posizione sostanziale di attore - mentre l'opponente - che assume la posizione sostanziale di convenuto - ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto
(per tutte, Cass., 3 febbraio 2006, n. 2421).
La prova del fatto costitutivo del credito grava, dunque, sul creditore opposto (Cass., 19 ottobre
2015, n. 21101), il quale ha, in particolare, l'onere di provare l'esistenza e la misura del credito azionato nella fase monitoria, mentre, spetterà al debitore opponente fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto di credito, contestando specificamente i fatti dedotti dalla controparte, con conseguente irrilevanza processuale della loro generica contestazione. (Cass.
Civ. n. 12765/2007).
Di conseguenza, l'opponente (sostanziale convenuto) a fronte di un'allegazione chiara ed articolata in punto di fatto dall'attore/opposto, non può limitarsi ad una contestazione generica, ma
Pag. 2 a 6 ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'opposto-attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c. ( cfr. in tal senso Cassazione civile, terza sez., sentenza del 27 giugno 2022, n. 20597, ma ex plurimis anche Tribunale Roma sez. XVII, 02/08/2019,
n.15979).
Ciò detto, deve rilevarsi che la , nella propria qualità di attrice in senso CP_1 sostanziale, ha fornito prova del credito depositando, già in sede di ricorso per ingiunzione, il contratto di finanziamento n. 60222051, stipulato con in data 13/7/2007 e dal quale Parte_1 si evince che all'opponente è stata concessa una apertura di credito semplice di € 31.000,00, da restituirsi in 96 rate mensili, a partire dal 31/8/2007; ha, poi, prodotto nella presente fase di opposizione l'elenco completo degli estratti conto relativi al c/c n. 0000/10070637, dal quale emerge che, alla data di chiusura del rapporto, vi era un saldo negativo pari ad € 7.969,49 (lo stesso importo risultante dalla certificazione ex art. 50 TUB).
A fronte della dimostrazione del fatto costitutivo del diritto azionato in questa sede dalla opposta, ed in difetto di specifiche contestazioni e di allegazione e prova di eventuali pagamenti, il credito azionato deve ritenersi incontestato e, quindi, accertato.
2.1. Accertata, dunque, la sussistenza della pretesa fatta valere dal creditore opposto deve,
a questo punto, valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese svolte dall'opponente in ordine alla nullità del contratto di finanziamento per vessatorietà delle sue clausole, per indeterminatezza delle condizioni pattuite e per l'usurarietà degli interessi applicati, oltre che per l'illegittimo addebito di interessi anatocistici.
Le argomentazioni esposte dall'opponente non sono meritevoli di accoglimento.
2.2. Nello specifico, quanto all'eccezione di vessatorietà delle clausole del contratto di apertura di conto corrente con riferimento al rapporto n. 9501/00000718, essa è formulata in termini meramente eventuali, in caso di eventuale produzione del contratto da parte della controparte.
È evidente che siffatta prospettazione non è idonea a consentire il vaglio di vessatorietà delle pattuizioni contrattuali contenute in siffatto contratto, non essendo stata neppure prospettata quale parte dello stesso sia affetta da tale vizio.
Peraltro, nel caso in esame, l'onere della produzione del documento (o, quantomeno, dell'attivazione dei rimedi previsti dalla normativa di settore al fine del suo reperimento) sarebbe spettato al cliente che intendeva contestare la validità di quel rapporto (cfr. Cass. Sez. 1 - , Sentenza
n. 24641 del 13/09/2021: “In tema di contenzioso tra istituto di credito e cliente, il diritto di
Pag. 3 a 6 quest'ultimo ad ottenere copia della documentazione bancaria relativa alle operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, previsto dall'art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, non può essere soddisfatto in sede di consulenza tecnica d'ufficio contabile, se il cliente non ha precedentemente formulato la relativa richiesta alla banca e la documentazione riguarda fatti o situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento di domande o eccezioni, devono necessariamente essere provati dalla parte che le ha formulate”).
Nel caso in esame, non vi è prova che l'opponente abbia indirizzato alla parte creditrice istanze volte ad ottenere la documentazione contrattuale di riferimento, sicché, anche a fronte di tale lacuna probatoria (non colmabile né con l'espletamento di una c.t.u., né con l'ordine di esibizione ex art. 210
c.p.c., atteso che l'indagine avrebbe avuto natura meramente esplorativa, alla ricerca di elementi, circostanze e fatti non provati), l'eccezione deve essere disattesa.
2.3. Quanto all'eccezione di usurarietà degli interessi applicati dalla banca, non appare superfluo rammentare che costituisce principio uniforme e costante, affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione e da ultimo ribadito dalle Sezioni Unite con la Sentenza n. 19597 del 18 settembre 2020, che “Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”.
In altri termini, il debitore che eccepisce l'applicazione di tassi usurari non può limitarsi a dedurre genericamente il superamento del tasso soglia, ma deve dar prova che l'istituto di credito ha effettivamente applicato tassi usurari assolvendo ad un onere probatorio alquanto specifico e rigoroso che richiede l'allegazione e la dimostrazione delle singole poste ritenute indebite, dell'effettiva usurarietà del tasso utilizzato - evidenziando all'uopo quale era il tasso vigente per ciascuno dei periodi contestati e rispetto ai quali quello applicato assume la connotazione di usura – e di tutti gli altri elementi dai quali evincere, sulla base dei Decreti ministeriali, il superamento dei limiti di legge.
Ed invero, nel caso di contestazione della natura usuraria dei tassi di interesse la giurisprudenza pone pacificamente a carico dell'opponente l'onere di “indicare in sede di merito la pattuizione originaria, le somme pagate ogni anno a titolo di interessi e non solo l'aliquota, il tutto in rapporto al capitale oggetto del finanziamento”, con l'ulteriore precisazione che “solo dal confronto tra quanto
è stato pagato e quanto si sarebbe dovuto pagare applicando un tasso di interesse legale si può
Pag. 4 a 6 arrivare a comprendere se vi sia stata o meno applicazione di un tasso usurario” (v. Cass., Sez. VI,
n. 2311 del 30.01.2018).
Ebbene, nel caso di specie l'opponente - pur deducendo il superamento del tasso soglia degli interessi moratori applicati dalla banca – nulla ha allegato e dimostrato in merito all'effettiva usurarietà del tasso: non viene, infatti, evidenziato quale fosse il tasso vigente al momento della stipula del contratto e rispetto al quale quello applicato assume la connotazione di usura, né vengono allegati altri elementi dai quali evincere il superamento dei limiti di legge.
Anzi, dagli atti di causa, emerge che il contratto di finanziamento stipulato tra le parti, che prevedeva un TAN pari al 7,250% ed un ISC pari al 7,482%, si è mantenuto al di sotto del tasso soglia relativo al periodo di riferimento (pari al 15,555%, ossia al TAEGM del periodo di riferimento per la specifica categoria di finanziamento – 10,37% - aumentato della metà). E, a ben vedere, il tasso soglia risulta rispettato anche a voler considerare il tasso di mora che l'opponente ha dedotto essergli stato applicato dalla banca (10,250%).
L'eccezione di usurarietà del rapporto deve essere, quindi, disattesa.
2.4. Medesime considerazioni devono rassegnarsi anche per quel che concerne l'asserita sussistenza di clausole anatocistiche e di commissioni e spese non dovute: l'opponente, invero, avrebbe dovuto assolvere al proprio onere probatorio allegando documentazione (quale gli estratti conto dalla data di costituzione del rapporto con la banca), a riscontro della fondatezza della domanda, atta, in particolare, a dimostrare la contestata capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, le commissioni e le somme indebite versate.
2.5. Inoltre, occorre evidenziare l'infondatezza dell'eccezione di parte opponente di nullità del contratto per difformità fra TAEG pattuito e TAEG effettivo atteso che, come noto, il TAEG non ha alcuna funzione o valore di regola di validità del contratto, poiché è un mero indicatore del costo complessivo del finanziamento e non incide sul contenuto della prestazione a carico del cliente ovvero sulla determinatezza o determinabilità dell'oggetto contrattuale, con la conseguenza che anche nel caso di eventuale indicazione erronea del TAEG non si applica l'art. 117 TUB (cfr. Tribunale Bologna
29.09.2017).
Né può trovare applicazione il rimedio di cui all'art. 125-bis TUB, co. 6 e 7, destinato ad operare ai soli contratti di finanziamento stipulati con il consumatore, di importo non superiore ad € 75.000,00
e in epoca successiva al 19 settembre 2010, mentre nel caso di specie il prestito risale al 2005
2.6. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 1246/2020 deve, pertanto, essere respinta poiché infondata.
Pag. 5 a 6 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 147/2022 della tipologia di controversia, del suo valore
(con applicazione dello scaglione da € 52.001,00 ad € 260.000,00), delle singole fasi del processo e di un importo pari al minimo tariffario in ragione della sussistenza di numerosi precedenti giurisprudenziali, di merito e di legittimità, in ordine alle questioni controverse affrontate.
P.Q.M.
il Tribunale di Catanzaro, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Stefano Costarella, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
1) rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma e Parte_1 dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1246/2020;
2) condanna parte opponente alla refusione, in favore dell'opposta, delle spese di lite della presente procedura, che liquida in complessivi € 7.052,00 oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge.
Si comunichi.
Catanzaro, lì 29/07/2025
Il Giudice
dott. Stefano Costarella
Pag. 6 a 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione seconda civile
in persona del giudice unico, dott. Stefano Costarella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1060 del R.G.A.C. dell'anno 2021, vertente
TRA
(c.f. ), con l'avvocato Cristiano Nuzzi;
Parte_1 C.F._1
- opponente -
E
c.f. ), rappresentata da Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(c.f. ) - in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore – con l'avvocato P.IVA_2
Stefano Menghini.
-opposta -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1246/2020, emesso dal Tribunale di Catanzaro il 12/12/2020.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'odierna udienza del
13/6/2025, sostituita ex art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo indicato in Parte_1 epigrafe, con il quale gli è stato ordinato il pagamento, in favore dell'opposta - quale cessionaria in blocco dei crediti della - di € 71.855,67, oltre interessi e spese della procedura Controparte_3 monitoria dovuti, a titolo di debito residuo, in forza del contratto di finanziamento denominato
PrestImpresa MAXI n. 60222051, stipulato con in data 13/7/2007, nonché del Controparte_3 saldo passivo del conto corrente n. 05710000100706/37, acceso presso detto istituto di credito. Pag. 1 a 6 A fondamento dell'opposizione, ha eccepito l'insussistenza di idonea prova scritta a fondamento dell'ingiunzione, dal momento che la mera produzione del c.d. “saldaconto” da parte dell'opposta non è sufficiente a fornire la prova del credito vantato ed il suo esatto ammontare.
Nel merito, ha, poi, dedotto, la nullità delle clausole vessatorie relative ai contratti di apertura del conto corrente e di finanziamento, l'applicazione interessi anatocistici ed usurari, nonché di spese bancarie e commissioni non dovute e, infine, la violazione dell'obbligo di trasparenza delle condizioni contrattuali.
Per tali motivazioni ha, quindi, chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in subordine, il ricalcolo delle somme effettivamente dovute.
1.1. Instauratosi il contraddittorio, si è costituita la odierna opposta, la quale ha chiesto il rigetto dell'opposizione e di tutte le domande in essa formulate siccome infondate in fatto ed in diritto, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
1.2. La causa, istruita documentalmente, all'udienza del 13/6/2025 è stata trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., stabiliti nelle forme di 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
2. L'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Giova, innanzitutto, rammentare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, che non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, ma un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto - che assume la posizione sostanziale di attore - mentre l'opponente - che assume la posizione sostanziale di convenuto - ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto
(per tutte, Cass., 3 febbraio 2006, n. 2421).
La prova del fatto costitutivo del credito grava, dunque, sul creditore opposto (Cass., 19 ottobre
2015, n. 21101), il quale ha, in particolare, l'onere di provare l'esistenza e la misura del credito azionato nella fase monitoria, mentre, spetterà al debitore opponente fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto di credito, contestando specificamente i fatti dedotti dalla controparte, con conseguente irrilevanza processuale della loro generica contestazione. (Cass.
Civ. n. 12765/2007).
Di conseguenza, l'opponente (sostanziale convenuto) a fronte di un'allegazione chiara ed articolata in punto di fatto dall'attore/opposto, non può limitarsi ad una contestazione generica, ma
Pag. 2 a 6 ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'opposto-attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c. ( cfr. in tal senso Cassazione civile, terza sez., sentenza del 27 giugno 2022, n. 20597, ma ex plurimis anche Tribunale Roma sez. XVII, 02/08/2019,
n.15979).
Ciò detto, deve rilevarsi che la , nella propria qualità di attrice in senso CP_1 sostanziale, ha fornito prova del credito depositando, già in sede di ricorso per ingiunzione, il contratto di finanziamento n. 60222051, stipulato con in data 13/7/2007 e dal quale Parte_1 si evince che all'opponente è stata concessa una apertura di credito semplice di € 31.000,00, da restituirsi in 96 rate mensili, a partire dal 31/8/2007; ha, poi, prodotto nella presente fase di opposizione l'elenco completo degli estratti conto relativi al c/c n. 0000/10070637, dal quale emerge che, alla data di chiusura del rapporto, vi era un saldo negativo pari ad € 7.969,49 (lo stesso importo risultante dalla certificazione ex art. 50 TUB).
A fronte della dimostrazione del fatto costitutivo del diritto azionato in questa sede dalla opposta, ed in difetto di specifiche contestazioni e di allegazione e prova di eventuali pagamenti, il credito azionato deve ritenersi incontestato e, quindi, accertato.
2.1. Accertata, dunque, la sussistenza della pretesa fatta valere dal creditore opposto deve,
a questo punto, valutarsi la fondatezza delle eccezioni e delle difese svolte dall'opponente in ordine alla nullità del contratto di finanziamento per vessatorietà delle sue clausole, per indeterminatezza delle condizioni pattuite e per l'usurarietà degli interessi applicati, oltre che per l'illegittimo addebito di interessi anatocistici.
Le argomentazioni esposte dall'opponente non sono meritevoli di accoglimento.
2.2. Nello specifico, quanto all'eccezione di vessatorietà delle clausole del contratto di apertura di conto corrente con riferimento al rapporto n. 9501/00000718, essa è formulata in termini meramente eventuali, in caso di eventuale produzione del contratto da parte della controparte.
È evidente che siffatta prospettazione non è idonea a consentire il vaglio di vessatorietà delle pattuizioni contrattuali contenute in siffatto contratto, non essendo stata neppure prospettata quale parte dello stesso sia affetta da tale vizio.
Peraltro, nel caso in esame, l'onere della produzione del documento (o, quantomeno, dell'attivazione dei rimedi previsti dalla normativa di settore al fine del suo reperimento) sarebbe spettato al cliente che intendeva contestare la validità di quel rapporto (cfr. Cass. Sez. 1 - , Sentenza
n. 24641 del 13/09/2021: “In tema di contenzioso tra istituto di credito e cliente, il diritto di
Pag. 3 a 6 quest'ultimo ad ottenere copia della documentazione bancaria relativa alle operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, previsto dall'art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, non può essere soddisfatto in sede di consulenza tecnica d'ufficio contabile, se il cliente non ha precedentemente formulato la relativa richiesta alla banca e la documentazione riguarda fatti o situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento di domande o eccezioni, devono necessariamente essere provati dalla parte che le ha formulate”).
Nel caso in esame, non vi è prova che l'opponente abbia indirizzato alla parte creditrice istanze volte ad ottenere la documentazione contrattuale di riferimento, sicché, anche a fronte di tale lacuna probatoria (non colmabile né con l'espletamento di una c.t.u., né con l'ordine di esibizione ex art. 210
c.p.c., atteso che l'indagine avrebbe avuto natura meramente esplorativa, alla ricerca di elementi, circostanze e fatti non provati), l'eccezione deve essere disattesa.
2.3. Quanto all'eccezione di usurarietà degli interessi applicati dalla banca, non appare superfluo rammentare che costituisce principio uniforme e costante, affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione e da ultimo ribadito dalle Sezioni Unite con la Sentenza n. 19597 del 18 settembre 2020, che “Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”.
In altri termini, il debitore che eccepisce l'applicazione di tassi usurari non può limitarsi a dedurre genericamente il superamento del tasso soglia, ma deve dar prova che l'istituto di credito ha effettivamente applicato tassi usurari assolvendo ad un onere probatorio alquanto specifico e rigoroso che richiede l'allegazione e la dimostrazione delle singole poste ritenute indebite, dell'effettiva usurarietà del tasso utilizzato - evidenziando all'uopo quale era il tasso vigente per ciascuno dei periodi contestati e rispetto ai quali quello applicato assume la connotazione di usura – e di tutti gli altri elementi dai quali evincere, sulla base dei Decreti ministeriali, il superamento dei limiti di legge.
Ed invero, nel caso di contestazione della natura usuraria dei tassi di interesse la giurisprudenza pone pacificamente a carico dell'opponente l'onere di “indicare in sede di merito la pattuizione originaria, le somme pagate ogni anno a titolo di interessi e non solo l'aliquota, il tutto in rapporto al capitale oggetto del finanziamento”, con l'ulteriore precisazione che “solo dal confronto tra quanto
è stato pagato e quanto si sarebbe dovuto pagare applicando un tasso di interesse legale si può
Pag. 4 a 6 arrivare a comprendere se vi sia stata o meno applicazione di un tasso usurario” (v. Cass., Sez. VI,
n. 2311 del 30.01.2018).
Ebbene, nel caso di specie l'opponente - pur deducendo il superamento del tasso soglia degli interessi moratori applicati dalla banca – nulla ha allegato e dimostrato in merito all'effettiva usurarietà del tasso: non viene, infatti, evidenziato quale fosse il tasso vigente al momento della stipula del contratto e rispetto al quale quello applicato assume la connotazione di usura, né vengono allegati altri elementi dai quali evincere il superamento dei limiti di legge.
Anzi, dagli atti di causa, emerge che il contratto di finanziamento stipulato tra le parti, che prevedeva un TAN pari al 7,250% ed un ISC pari al 7,482%, si è mantenuto al di sotto del tasso soglia relativo al periodo di riferimento (pari al 15,555%, ossia al TAEGM del periodo di riferimento per la specifica categoria di finanziamento – 10,37% - aumentato della metà). E, a ben vedere, il tasso soglia risulta rispettato anche a voler considerare il tasso di mora che l'opponente ha dedotto essergli stato applicato dalla banca (10,250%).
L'eccezione di usurarietà del rapporto deve essere, quindi, disattesa.
2.4. Medesime considerazioni devono rassegnarsi anche per quel che concerne l'asserita sussistenza di clausole anatocistiche e di commissioni e spese non dovute: l'opponente, invero, avrebbe dovuto assolvere al proprio onere probatorio allegando documentazione (quale gli estratti conto dalla data di costituzione del rapporto con la banca), a riscontro della fondatezza della domanda, atta, in particolare, a dimostrare la contestata capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, le commissioni e le somme indebite versate.
2.5. Inoltre, occorre evidenziare l'infondatezza dell'eccezione di parte opponente di nullità del contratto per difformità fra TAEG pattuito e TAEG effettivo atteso che, come noto, il TAEG non ha alcuna funzione o valore di regola di validità del contratto, poiché è un mero indicatore del costo complessivo del finanziamento e non incide sul contenuto della prestazione a carico del cliente ovvero sulla determinatezza o determinabilità dell'oggetto contrattuale, con la conseguenza che anche nel caso di eventuale indicazione erronea del TAEG non si applica l'art. 117 TUB (cfr. Tribunale Bologna
29.09.2017).
Né può trovare applicazione il rimedio di cui all'art. 125-bis TUB, co. 6 e 7, destinato ad operare ai soli contratti di finanziamento stipulati con il consumatore, di importo non superiore ad € 75.000,00
e in epoca successiva al 19 settembre 2010, mentre nel caso di specie il prestito risale al 2005
2.6. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 1246/2020 deve, pertanto, essere respinta poiché infondata.
Pag. 5 a 6 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al DM n. 147/2022 della tipologia di controversia, del suo valore
(con applicazione dello scaglione da € 52.001,00 ad € 260.000,00), delle singole fasi del processo e di un importo pari al minimo tariffario in ragione della sussistenza di numerosi precedenti giurisprudenziali, di merito e di legittimità, in ordine alle questioni controverse affrontate.
P.Q.M.
il Tribunale di Catanzaro, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Stefano Costarella, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
1) rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma e Parte_1 dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 1246/2020;
2) condanna parte opponente alla refusione, in favore dell'opposta, delle spese di lite della presente procedura, che liquida in complessivi € 7.052,00 oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge.
Si comunichi.
Catanzaro, lì 29/07/2025
Il Giudice
dott. Stefano Costarella
Pag. 6 a 6