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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/10/2025, n. 5065 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5065 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
III Sezione Civile
nella persona del Giudice unico Dott. Gaetano Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. in epigrafe promossa da:
(C. F. ), nato a [...] il [...], con l'Avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Lipera
contro
(C. F. /P. IVA ), con l'Avv. Filippa Morina. Controparte_1 P.IVA_1
Conclusioni: in motivazione.
Ragioni di fatto e di diritto
L'attore, invocando il diritto di regresso ex art. 2055 commi 2 e 3 c. c. nei confronti dell' CP_2
, ha chiesto di:
[...]
1) condannare la convenuta alla ripetizione in proprio favore della somma complessiva di 48.160,00
€, oltre interessi, corrispondente all'80% dell'intera somma già versata dal sig. , in virtù della Pt_1 sentenza del Tribunale di Catania- Sez. Lavoro (sent. 1121 del 2014), per il risarcimento del danno non patrimoniale da mobbing orizzontale patito dal sig. ; Parte_2
Cont 2) condannare l' in via subordinata, alla ripetizione del 50% della somma pagata.
A fondamento delle domande, ha prospettato quanto segue.
La controversia si fonda sulla sentenza n. 1121 del 2014 del Tribunale di Catania – Sez. Lavoro (all.
n. 1 all'Atto di citazione) con la quale l'odierno attore, dipendente della struttura sanitaria, è stato condannato in solido con l' al pagamento di 50.000,00 € a titolo di risarcimento del CP_2 danno non patrimoniale, oltre interessi e spese legali, in favore del sig. poiché responsabile Pt_2 diretto di numerosi episodi di mobbing in danno a quest'ultimo.
In virtù di quanto statuito dal Giudice del lavoro, l'attore ha affermato di essere stato escusso dell'intero ammontare del risarcimento pari a 54.107,42 € oltre interessi (tramite prelievo diretto di un quinto della pensione), delle spese del procedimento esecutivo pari € 3.210,06 e delle spese di registrazione e di notificazione per un totale di 55.625,28 €. Cont A seguito della procedura esecutiva, l'attore si è rivolto all' , in via stragiudiziale, per CP_2 ottenere la rifusione di quanto versato in tre diversi momenti: in data 24/6/2019(All. 3 cit.), in data
15/11/2019(All. cit.) e infine in data 21/7/2021; in quest'ultimo, a differenza dei precedenti, chiedendo il rimborso della metà dell'importo pagato (All. 5 cit.).
Restando inevase tali richieste, l'attore si è rivolto al Tribunale allegando quanto segue.
Richiamando integralmente la sentenza del Giudice del lavoro, ha affermato che l'Azienda ospedaliera, rispetto alle proprie condotte moleste, offensive e ingiuriose nei confronti del sig.
sarebbe “certamente” colei che ha maggiormente contribuito al loro verificarsi in virtù delle Pt_2 regole sull'organizzazione aziendale;
che impongono al datore di lavoro di tutelare i dipendenti e pertanto anche impedire che questi possano essere vittime di mobbing orizzontale. Cont Dunque, ad avviso del sig. , l' di avrebbe una responsabilità certamente superiore Pt_1 CP_2 nei confronti del lavoratore vittima di mobbing rispetto alla propria condotta illecita, talmente grave da dover essere riconosciuta per una percentuale almeno pari all'80% del risarcimento dovuto o, in via subordinata, alla metà.
L si è costituita in giudizio e, contestando la fondatezza della pretesa, ha chiesto il CP_2 rigetto della domanda.
*****
Ciò premesso in punto di fatto, in punto di diritto va rilevato quanto segue.
La vicenda involge le complesse questioni che disciplinano i rapporti fra condebitori nelle obbligazioni solidali nascenti da fatto illecito ex art. 2055 c. c.
Va precisato che la caratteristica principale di tutte le ipotesi di solidarietà passiva è quella di corroborare la posizione del creditore che, oltre a poter richiedere l'intera prestazione da uno qualsiasi dei condebitori, può fare affidamento anche sulla maggiore garanzia costituita dai singoli patrimoni di costoro: in altre parole, la solidarietà di cui all'art. 2055 comma 1 c. c. detta un principio generale volto a corroborare la posizione del creditore (rectie danneggiato). Di conseguenza, l'art. 2055 c. c. serve, in primis, a garantire il danneggiato e in subordine, come emerge anche dalla stessa struttura della disposizione, a disciplinare i rapporti interni fra condebitori. Quest'ultimo profilo, che risulta dirimente ai fini della controversia in esame, è esplicitamente riportato anche nell'allegata sentenza del Giudice del lavoro (pp. 10 e 11).
Dunque, è evidente che il caso in esame si caratterizza per la presenza di un'obbligazione principale in capo al danneggiante-dipendente che opera nell'ambito di un'organizzazione di impresa e di Cont un'obbligazione, ulteriore e che si affianca a questa, di garanzia in capo all' quale datore di lavoro-imprenditore secondo il meccanismo di cui all'art. 2049 c. c.: in virtù di ciò, entrambi sono solidalmente responsabili nei confronti del danneggiato per l'intero ammontare.
Tuttavia, a differenza del caso de quo, spesso accade che il danneggiato agisca nei confronti del
“padrone” o del “committente” per l'ovvia ragione che questi, come nel caso in esame, rivestono la qualifica di “imprenditore” e pertanto risultano dotati degli strumenti più idonei per fronteggiare anche le richieste risarcitorie a prescindere dalle caratteristiche della condotta illecita del dipendente sul quale, dopo aver soddisfatto le aspettative del danneggiato, si rifanno in relazione al pregiudizio effettivo. A supporto di ciò, si riporta l'orientamento della Corte di cassazione in merito ai rapporti fra art. 2049 c. c. e 2055 c. c. ove “nella fattispecie di cui all'art. 2049 cod. civ. i due soggetti, il padrone ed il commesso, rispondono per titoli distinti ma se uno solo di essi è l'autore del danno non si verifica l'ipotesi del concorso nella produzione del fatto dannoso e la conseguente ripartizione dell'onere risarcitorio secondo i criteri fissati dall'art. 2055. Non essendo configurabile alcun apporto causale del preponente alla verificazione del danno, ferma la corresponsabilità solidale nei confronti del danneggiato, il preponente responsabile per il fatto altrui può agire in regresso contro
l'effettivo autore del fatto per l'intero e non pro quota….Il responsabile indiretto, che ha risarcito il danno in qualità di padrone o committente a cagione della solidarietà verso il danneggiato, può esercitare l'azione di regresso, nei confronti dell'autore immediato del danno, per l'intera somma pagata" (Cass. civ. sez. III n. 16512 del 2017).
Alla luce di questa pronuncia è evidente che l'ordinamento grava gli effettivi autori dell'illecito dell'intero costo del risarcimento;
in relazione alle reali condotte pregiudizievoli poste in essere e al nesso di causalità di queste rispetto all'evento dannoso.
Di conseguenza, nei rapporti fra l'azione di regresso ex art. 1299 c. c. e la presunzione di cui all'art. 2055, va ribadito che” il giudice può fare ricorso alla presunzione di uguaglianza delle colpe di cui all'ultimo comma dell'art. 2055 c.c. solo in presenza di una situazione di dubbio oggettivo e reale, configurabile quando non sia possibile valutare neppure approssimativamente la misura delle singole responsabilità e, quindi, ove manchino indicazioni specifiche che siano in grado di orientare verso il riconoscimento del maggiore apporto causale di una o più condotte colpose”(Cass. c. sez.
III 14 dicembre 2024, n. 32556 e in senso analogo, tra le altre, Cass. n. 6400/1990; Cass. n.
23581/2010; Cass. n. 31066/2019; Cass. n. 14378/ 2023).”
Pertanto, la presunzione in esame ha una portata soltanto residuale e circoscritta;
che opera in caso di obiettiva e reale incertezza circa la rilevanza causale delle condotte lesive: la norma non soltanto non può esonerare il giudice dal verificare, secondo gli atti, l'effettivo apporto causale rispetto all'evento lesivo ma non può neppure sopperire a una carenza di prospettazione della parte circa una diversa ripartizione della responsabilità. *****
Ora, coniugati i superiori principi di diritto con quanto più sopra rilevato in punto di fatto, va dedotto quanto segue.
Alla luce della sentenza del Giudice del lavoro e delle allegazioni di parte attrice, non vi sono elementi per imputare al datore di lavoro una responsabilità in misura pari all'80%; in quanto la responsabilità solidale riconosciuta dalla sentenza 1121 del 2014 è determinata esclusivamente dalla posizione apicale che l'imprenditore ricopre nell'organizzazione aziendale e dalle garanzie (già evidenziate) che la solidarietà passiva riconosce al danneggiato.
D'altro canto, la sentenza del Giudice del lavoro, descrivendo l'agire dell' e Controparte_1 dichiarando la sua solidale responsabilità, sottolinea quelli che sono gli effettivi “oneri” degli obbligati in solido con la conseguente esclusione della presunzione dettata dall'art. 2055 commi 2 e
3 c. c.
Pertanto, luce di quanto esposto, la domanda attorea va rigettata. Cont Secondo soccombenza, l'attore va condannato a rifondere l' delle spese di lite, da liquidarsi in
Euro 6.050,00 (parametri previsti dal D. M. 55 del 2014, sì come aggiornato con D. M. 147 del 2022, per le cause di valore immediatamente superiore a Euro 26.000,00; quattro fasi espletate;
massimo abbattimento per la fase istruttoria, in ragione della natura puramente documentale della causa).
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigetta le domande di cui all'atto di citazione, condanna a rifondere l' convenuta delle spese di lite, che Parte_1 CP_3 liquida in complessivi Euro 6.050,00, oltre c. p. a. e i. v. a. come per legge, rimborso a forfait come da d. m. cit.
Catania, 17 ottobre 2025
Il g. u.
Dott. Gaetano Cataldo
Atto depositato telematicamente