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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 18/09/2025, n. 1091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1091 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA SEZIONE SECONDA
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 4794/2022 R. G.
promossa da
Parte_1
- Attore -
rappresentato e difeso dagli Avv. V. D'Audino e M. E. Sgarbi
CONTRO
CP_1
- Convenuto -
rappresentato e difeso dagli Avv. D. Beraldi e S. Vaccari
in punto a: pagamento somma, opposizione a decreto ingiuntivo, appello.
All'odierna udienza la causa è stata assegnata a decisione, con termine fino al 19/7/25 per il deposito di comparse conclusionali e fino all'8/9/25 per il deposito di repliche, sulle conclusioni precisate dalle parti nel modo seguente.
Per parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione ed istanza disattesa, accogliere il presente appello e, conseguentemente, in totale riforma della sentenza n.446/2022 resa inter partes dal Giudice di Pace di Modena in data 9 febbraio 2022 nel giudizio portante r.g.n.2370/2021,
- accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione del contratto stipulato inter partes ai sensi dell'art 1454 c.c. per i gravi inadempimenti indicati in parte motiva e per l'effetto
- accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno opponente dott. alla Parte_1 società opposta per le causali di cui al decreto ingiuntivo de quo e, per l'effetto CP_1 revocare/annullare il Decreto ingiuntivo opposto siccome errato, ingiusto ed illegittimo per le causali indicate nella parte motiva,
- condannare con ogni congrua ed opportuna formula in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore a pagare al dottor la somma di euro 6.148,46 Parte_1 (seimilacentoquarantotto,46) ovvero quella maggiore o minore che risulterà di giustizia in corso di causa, oltre interessi dalla data di pagamento al soddisfo, nonché a pagare un'ulteriore somma a titolo di risarcimento dei danni patiti da quantificarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c.; - in ogni caso con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, attesa la contestazione di controparte e, comunque, ove ritenuto necessario dal G.I. ai fini della decisione, si reitera la richiesta di acquisire in via telematica la comunicazione p.e.c. inviata dal dottor alla in data 1.12.2020 (doc. 16 parte opponente) in formato.eml; si Pt_1 CP_1 reitera la richiesta di voler ammettere le prove testimoniali già articolate in primo grado sui seguenti capitoli:
- Vero che all'interno della mappa del sito www.studiobernabei.com si trovano indicizzate quattro pagine - denominate nella specie assistenza tasse commercialista Roma nord;
commercialista dichiarazione dei redditi Roma nord;
controllare partita iva comunitaria Roma nord;
fattura elettronica professionisti Roma nord - i cui contenuti sono stati ideati ed inseriti abusivamente da;
CP_1
- Vero che il dottor ne ha scoperto la presenza solo grazie alla segnalazione di un cliente nel Pt_1 mese di giugno 2020;
- Vero che sono state inoltrate per le vie brevi numerose richieste di rimozione delle pagine predette e dei relativi contenuti alla e che tali pagine sono ancora presenti all'interno del sito;
CP_1
- Vero che i testi inviati dal Dottor alla sono stati inseriti senza alcuna ulteriore Pt_1 CP_1 elaborazione e sono quelli attualmente visibili nel sito.
- Vero che fino al momento dell'intervenuta risoluzione contrattuale il dottor ha pagato Pt_1 quanto dovuto secondo termini e modalità previste dal contratto. Come teste si indica Testimone_1
, residente in [...]”;
[...]
per parte convenuta:
“- Contrariis reiectis;
- voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
- con ogni e qualsivoglia prodromico accertamento e/o declaratoria del caso e di legge;
➢ IN VIA PRINCIPALE PREGIUDIZIALE/PRELIMINARE:
- accertare e dichiarare che l'impugnazione oggetto del presente giudizio, promossa dal Dott.
non ha una ragionevole probabilità di essere accolta e, conseguentemente, Parte_1 dichiararne l'inammissibilità, ai sensi degli artt. 342, 348 bis e ter c.p.c.;
➢ IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
- rigettare tutte le domande avversarie, direttamente e/o indirettamente, spiegate nei confronti di in quanto inammissibili, improcedibili, inaccoglibili, invalide e/o inefficaci, e comunque CP_1 prive di ogni fondamento, sia in fatto che in diritto;
- conseguentemente, confermare integralmente la sentenza n. 446/2022 emessa il 25.5.2022 dal Giudice di Pace di Modena, Dott. Stefano Onofri, ad esito della causa di opposizione a decreto ingiuntivo n. 1316/2021, n. 1256/2021 R.G.;
- con ogni e qualsivoglia consequenziale declaratoria e/o pronuncia del caso e di legge;
- in ogni caso, con vittoria delle spese e del compenso di causa, oltre al rimborso forfettario delle spese generali di studio al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, del secondo grado di giudizio. DICHIARA altresì di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove che la controparte dovesse tardivamente formulare. CHIEDE la concessione dei termini per memorie conclusionali e di replica ex art. 190 c.p.c. (vecchio rito)”.
Svolgimento del processo.
1. In primo grado, con atto introduttivo ritualmente notificato l'attore proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1316/2021 emesso su richiesta della convenuta, chiedendone la revoca e domandando in via riconvenzionale la sua condanna alla restituzione della somma di € 2.263,51.
Deduceva l'opponente che la somma ingiunta, relativa alla realizzazione di un sito internet, non era dovuta, in quanto inesistente il credito, essendosi il contratto risolto prima ancora dell'emissione dell'ingiunzione, ciò a causa del grave
2 inadempimento di controparte, che aveva realizzato un sito non rispondente alla professionalità dell'ingiunto ed anzi lesiva della sua immagine.
Si costituiva in giudizio l'opposta chiedendo la conferma del decreto, negando qualsiasi inadempimento.
Con sentenza n. 446/2022 del 9/2/2022 il Giudice di pace di Modena rigettava l'opposizione, confermava il decreto ingiuntivo n. 1316/2021, che dichiarava esecutivo, rigettava la domanda riconvenzionale svolta dall'opponente e lo condannava al rimborso delle spese processuali.
2. Con atto di citazione notificato a mezzo Pec, proponeva appello Parte_1 avverso la sentenza resa dal Giudice di Pace dinanzi al Tribunale di Modena, chiedendo la integrale riforma della sentenza impugnata con la quale il Giudice di
Pace aveva rigettato la domanda, condannando l'attore alle spese processuali.
Con comparsa di risposta ritualmente depositata si costituiva in giudizio in data 25/1/2023 l'appellata chiedendo il rigetto della domanda spiegata CP_1 dall'appellante e la conferma integrale della sentenza emessa nel giudizio di primo grado.
All'udienza del 20/5/2025 venivano precisate le conclusioni sopra trascritte, con assegnazione dei termini per conclusionali e repliche indicati in epigrafe.
Motivi della decisione
3. I motivi di appello si limitano alla riproposizione delle questioni già discusse in primo grado.
Con un primo motivo l'appellante lamenta errore nel giudicare e difetto di motivazione della sentenza gravata, in fatto, per non aver considerato, la difformità tra o schema di sito approvato e quello pubblicato, e per non aver considerato le correzioni effettivamente richieste dal cliente;
con un secondo motivo l'appellante lamenta omessa pronuncia, errore nel giudicare e difetto di motivazione per non aver considerato l'inadempimento della convenuta appellata consistito nella mancata correzione delle pagine del sito aggiunte arbitrariamente.
In entrambi i casi, dunque, l'appellante lamenta inadempimenti contrattuali di parte convenuta appellata, non adeguatamente valutati, in fatto e diritto, dal primo giudicante.
3 4. La motivazione del provvedimento impugnato è la seguente: <va preliminarmente osservato che l'opponente, con e-mail datata 11.02.2020 (doc. 7 opposta), ha autorizzato la pubblicazione del sito realizzato dall'ingiungente
20 opposta), tanto da avere ricevuto da quest'ultima nelle settimane successive, conferma dell'indirizzo Internet "www.studiobernabei.com" (doc. 8 e 9 opposta).
A ciò si aggiunga che i report generati automaticamente dal sistema, relativi al periodo novembre 2020 - agosto 2021 (doc. 11 - 14 opposta), dimostrano il posizionamento del sito sui motori di ricerca.
Quanto all'e-mail inviata dall'opponente in data 01.12.2020 (doc. 16 opponente), occorre considerare che con essa si richiede unicamente la sostituzione di alcune parole ("elettrica" con "elettronica") e l'aggiunta e l'eliminazione di altre
(rispettivamente "e imprese" e "Roma Nord"), ovvero modifiche che, anche tenuto conto che l'opponente non ha provato di aver subito alcun danno ricollegabile alla pacifica visibilità dei sito internet sui motori di ricerca, non potrebbero comunque configurare un inadempimento tanto grave da giustificare la richiesta risoluzione contrattuale.
Pertanto, pacifico il mancato integrale pagamento della fattura azionata, rigettate l'opposizione e la domanda riconvenzionale svolte dall'ingiunto, il decreto ingiuntivo va confermato>>.
Dalla motivazione riportata, e anche dal tenore degli atti di causa e dello stesso atto introduttivo del secondo grado di giudizio, risulta indiscutibilmente che l'appellante lamenta un inadempimento parziale, e non totale, delle obbligazioni gravanti su parte convenuta, essendo indiscusso che il contratto ebbe un parziale inizio di esecuzione, benché risultato non soddisfacente. Non si è, dunque, verificato un inadempimento totale di parte convenuta;
ciò è decisivo alla luce della circostanza della clausola “solve et repete” inserita nel contratto.
5. Stando così le cose, infatti, la motivazione del primo giudicante va confermata perché nel caso in esame qualunque eccezione di merito è preclusa e superata dalla decisiva circostanza della clausola “solve et repete” in base alla quale è stata azionata la pretesa creditizia.
Come eccepito, peraltro, fin dall'inizio da parte convenuta e ribadito anche in comparsa di risposta in appello, va rilevato che il contratto stipulato dalle parti è regolato dalla clausola del solve et repete, prevista all'art. D1.4 delle condizioni generali, specificatamente approvata da parte attrice, che recita testualmente: <(…)
4 Detto pagamento dovrà avvenire a prescindere dal concreto utilizzo del prodotto/servizio, e non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del
Cliente di qualsivoglia natura e qualunque ne sia il titolo (solve et repete) (…)>>.
Pertanto, tutte le eccezioni eventualmente spettanti alla odierna appellante - opponente in primo grado- relative all'excepio non rite adimplenti contractus, sono, come accennato, paralizzate e precluse dalla clausola invocata da parte convenuta e, pertanto, esse restano, sotto il profilo giuridico, ed in forza dell'operatività del richiamato meccanismo di garanzia del credito, irrilevanti.
La clausola richiamata impedisce a parte attrice di sollevare qualsivoglia eccezione se non dopo avere pagato quanto dovuto;
o meglio, impedisce al giudice di prendere in considerazione tali eccezioni fino a quando l'opponente non abbia corrisposto la somma dovuta.
6. Quanto all'eccepito mancato pagamento, non è contestato che parte attrice- appellante non ha previamente adempiuto per intero l'obbligazione pecuniaria;
invero, il soddisfacimento del diritto azionato sarebbe potuto avvenire anche nel corso del giudizio, consentendo così al giudice di esaminare le eccezioni dell'opponente, in quanto “La clausola "solve et repete", prevista dall'art. 1462 c.c., avendo un contenuto fondamentalmente di diritto sostanziale, in relazione alla collocazione della disposizione citata e, soprattutto, agli interessi tutelati (garantire al creditore di una prestazione il soddisfacimento del suo diritto senza il ritardo imposto dall'esame delle eccezioni del debitore), realizza la sua funzione anche se l''adempimento avviene nel corso del giudizio e per effetto di un provvedimento giurisdizionale non definitivo (nella specie decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo)” (Cass. II, 14/12/1994, n. 10697; Cass. I, 27/02/1995, n. 2227; per la giur. di questo ufficio, cfr.: Trib. Modena (Pagliani), 18/9/18, n. 1543).
Nemmeno in corso di causa è, però, intervenuto alcun adempimento, né le parti hanno manifestato il minimo intento transattivo.
Con ciò si è resa necessitata la conseguenza che ogni ulteriore attività istruttoria, inerente le eccezioni del cliente verso il fornitore, non è consentita dall'operatività della clausola, e le eventuali eccezioni dell'opponente potranno essere sviluppate solo in un successivo giudizio per la ripetizione, dopo l'avvenuto adempimento.
5 7. Nella specie, inoltre, non risultano elementi per ritenere tale clausola nulla, inefficace o comunque inoperante e non è provata la radicale nullità del contratto.
Nemmeno sono allegati da parte appellante ragioni di annullabilità, né rescissione, del contratto in questione, limitandosi le contestazioni, sotto ogni profilo, al tema dell'inadempimento negoziale e alla risoluzione.
Da quanto precede discende anche l'irrilevanza dell'istruttoria richiesta anche in sede di precisazione delle conclusioni dall'appellante, interamente inerente alla tematica dell'inadempimento del fornitore e, pertanto, inammissibile.
Ne consegue il rigetto integrale dell'appello e la condanna alle spese processuali del grado, che -per valore dichiarato e bassa complessità- si liquidano come in dispositivo.
Al rigetto dell'appello consegue inoltre l'obbligo in capo all'appellante, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del DPR n° 115/02, del pagamento di “un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione”.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra e diversa domanda rigettata, respinge l'appello proposto dal verso la sentenza n° 446 del Parte_1 9/2/2022 del giudice di pace di M dichiara tenuto e condanna a rifondere a le Parte_1 CP_1 spese processuali che liquida nell sivi € 2.921,00 0 per spese, oltre ad accessori dovuti come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater d.p.r. n. 115 del 2002 per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. Così deciso in Modena il giorno 18/9/2025, con contestuale deposito nel sistema telematico.
6
TRIBUNALE DI MODENA SEZIONE SECONDA
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 4794/2022 R. G.
promossa da
Parte_1
- Attore -
rappresentato e difeso dagli Avv. V. D'Audino e M. E. Sgarbi
CONTRO
CP_1
- Convenuto -
rappresentato e difeso dagli Avv. D. Beraldi e S. Vaccari
in punto a: pagamento somma, opposizione a decreto ingiuntivo, appello.
All'odierna udienza la causa è stata assegnata a decisione, con termine fino al 19/7/25 per il deposito di comparse conclusionali e fino all'8/9/25 per il deposito di repliche, sulle conclusioni precisate dalle parti nel modo seguente.
Per parte appellante:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione ed istanza disattesa, accogliere il presente appello e, conseguentemente, in totale riforma della sentenza n.446/2022 resa inter partes dal Giudice di Pace di Modena in data 9 febbraio 2022 nel giudizio portante r.g.n.2370/2021,
- accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione del contratto stipulato inter partes ai sensi dell'art 1454 c.c. per i gravi inadempimenti indicati in parte motiva e per l'effetto
- accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'odierno opponente dott. alla Parte_1 società opposta per le causali di cui al decreto ingiuntivo de quo e, per l'effetto CP_1 revocare/annullare il Decreto ingiuntivo opposto siccome errato, ingiusto ed illegittimo per le causali indicate nella parte motiva,
- condannare con ogni congrua ed opportuna formula in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore a pagare al dottor la somma di euro 6.148,46 Parte_1 (seimilacentoquarantotto,46) ovvero quella maggiore o minore che risulterà di giustizia in corso di causa, oltre interessi dalla data di pagamento al soddisfo, nonché a pagare un'ulteriore somma a titolo di risarcimento dei danni patiti da quantificarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c.; - in ogni caso con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, attesa la contestazione di controparte e, comunque, ove ritenuto necessario dal G.I. ai fini della decisione, si reitera la richiesta di acquisire in via telematica la comunicazione p.e.c. inviata dal dottor alla in data 1.12.2020 (doc. 16 parte opponente) in formato.eml; si Pt_1 CP_1 reitera la richiesta di voler ammettere le prove testimoniali già articolate in primo grado sui seguenti capitoli:
- Vero che all'interno della mappa del sito www.studiobernabei.com si trovano indicizzate quattro pagine - denominate nella specie assistenza tasse commercialista Roma nord;
commercialista dichiarazione dei redditi Roma nord;
controllare partita iva comunitaria Roma nord;
fattura elettronica professionisti Roma nord - i cui contenuti sono stati ideati ed inseriti abusivamente da;
CP_1
- Vero che il dottor ne ha scoperto la presenza solo grazie alla segnalazione di un cliente nel Pt_1 mese di giugno 2020;
- Vero che sono state inoltrate per le vie brevi numerose richieste di rimozione delle pagine predette e dei relativi contenuti alla e che tali pagine sono ancora presenti all'interno del sito;
CP_1
- Vero che i testi inviati dal Dottor alla sono stati inseriti senza alcuna ulteriore Pt_1 CP_1 elaborazione e sono quelli attualmente visibili nel sito.
- Vero che fino al momento dell'intervenuta risoluzione contrattuale il dottor ha pagato Pt_1 quanto dovuto secondo termini e modalità previste dal contratto. Come teste si indica Testimone_1
, residente in [...]”;
[...]
per parte convenuta:
“- Contrariis reiectis;
- voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
- con ogni e qualsivoglia prodromico accertamento e/o declaratoria del caso e di legge;
➢ IN VIA PRINCIPALE PREGIUDIZIALE/PRELIMINARE:
- accertare e dichiarare che l'impugnazione oggetto del presente giudizio, promossa dal Dott.
non ha una ragionevole probabilità di essere accolta e, conseguentemente, Parte_1 dichiararne l'inammissibilità, ai sensi degli artt. 342, 348 bis e ter c.p.c.;
➢ IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
- rigettare tutte le domande avversarie, direttamente e/o indirettamente, spiegate nei confronti di in quanto inammissibili, improcedibili, inaccoglibili, invalide e/o inefficaci, e comunque CP_1 prive di ogni fondamento, sia in fatto che in diritto;
- conseguentemente, confermare integralmente la sentenza n. 446/2022 emessa il 25.5.2022 dal Giudice di Pace di Modena, Dott. Stefano Onofri, ad esito della causa di opposizione a decreto ingiuntivo n. 1316/2021, n. 1256/2021 R.G.;
- con ogni e qualsivoglia consequenziale declaratoria e/o pronuncia del caso e di legge;
- in ogni caso, con vittoria delle spese e del compenso di causa, oltre al rimborso forfettario delle spese generali di studio al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, del secondo grado di giudizio. DICHIARA altresì di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove che la controparte dovesse tardivamente formulare. CHIEDE la concessione dei termini per memorie conclusionali e di replica ex art. 190 c.p.c. (vecchio rito)”.
Svolgimento del processo.
1. In primo grado, con atto introduttivo ritualmente notificato l'attore proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1316/2021 emesso su richiesta della convenuta, chiedendone la revoca e domandando in via riconvenzionale la sua condanna alla restituzione della somma di € 2.263,51.
Deduceva l'opponente che la somma ingiunta, relativa alla realizzazione di un sito internet, non era dovuta, in quanto inesistente il credito, essendosi il contratto risolto prima ancora dell'emissione dell'ingiunzione, ciò a causa del grave
2 inadempimento di controparte, che aveva realizzato un sito non rispondente alla professionalità dell'ingiunto ed anzi lesiva della sua immagine.
Si costituiva in giudizio l'opposta chiedendo la conferma del decreto, negando qualsiasi inadempimento.
Con sentenza n. 446/2022 del 9/2/2022 il Giudice di pace di Modena rigettava l'opposizione, confermava il decreto ingiuntivo n. 1316/2021, che dichiarava esecutivo, rigettava la domanda riconvenzionale svolta dall'opponente e lo condannava al rimborso delle spese processuali.
2. Con atto di citazione notificato a mezzo Pec, proponeva appello Parte_1 avverso la sentenza resa dal Giudice di Pace dinanzi al Tribunale di Modena, chiedendo la integrale riforma della sentenza impugnata con la quale il Giudice di
Pace aveva rigettato la domanda, condannando l'attore alle spese processuali.
Con comparsa di risposta ritualmente depositata si costituiva in giudizio in data 25/1/2023 l'appellata chiedendo il rigetto della domanda spiegata CP_1 dall'appellante e la conferma integrale della sentenza emessa nel giudizio di primo grado.
All'udienza del 20/5/2025 venivano precisate le conclusioni sopra trascritte, con assegnazione dei termini per conclusionali e repliche indicati in epigrafe.
Motivi della decisione
3. I motivi di appello si limitano alla riproposizione delle questioni già discusse in primo grado.
Con un primo motivo l'appellante lamenta errore nel giudicare e difetto di motivazione della sentenza gravata, in fatto, per non aver considerato, la difformità tra o schema di sito approvato e quello pubblicato, e per non aver considerato le correzioni effettivamente richieste dal cliente;
con un secondo motivo l'appellante lamenta omessa pronuncia, errore nel giudicare e difetto di motivazione per non aver considerato l'inadempimento della convenuta appellata consistito nella mancata correzione delle pagine del sito aggiunte arbitrariamente.
In entrambi i casi, dunque, l'appellante lamenta inadempimenti contrattuali di parte convenuta appellata, non adeguatamente valutati, in fatto e diritto, dal primo giudicante.
3 4. La motivazione del provvedimento impugnato è la seguente: <va preliminarmente osservato che l'opponente, con e-mail datata 11.02.2020 (doc. 7 opposta), ha autorizzato la pubblicazione del sito realizzato dall'ingiungente
20 opposta), tanto da avere ricevuto da quest'ultima nelle settimane successive, conferma dell'indirizzo Internet "www.studiobernabei.com" (doc. 8 e 9 opposta).
A ciò si aggiunga che i report generati automaticamente dal sistema, relativi al periodo novembre 2020 - agosto 2021 (doc. 11 - 14 opposta), dimostrano il posizionamento del sito sui motori di ricerca.
Quanto all'e-mail inviata dall'opponente in data 01.12.2020 (doc. 16 opponente), occorre considerare che con essa si richiede unicamente la sostituzione di alcune parole ("elettrica" con "elettronica") e l'aggiunta e l'eliminazione di altre
(rispettivamente "e imprese" e "Roma Nord"), ovvero modifiche che, anche tenuto conto che l'opponente non ha provato di aver subito alcun danno ricollegabile alla pacifica visibilità dei sito internet sui motori di ricerca, non potrebbero comunque configurare un inadempimento tanto grave da giustificare la richiesta risoluzione contrattuale.
Pertanto, pacifico il mancato integrale pagamento della fattura azionata, rigettate l'opposizione e la domanda riconvenzionale svolte dall'ingiunto, il decreto ingiuntivo va confermato>>.
Dalla motivazione riportata, e anche dal tenore degli atti di causa e dello stesso atto introduttivo del secondo grado di giudizio, risulta indiscutibilmente che l'appellante lamenta un inadempimento parziale, e non totale, delle obbligazioni gravanti su parte convenuta, essendo indiscusso che il contratto ebbe un parziale inizio di esecuzione, benché risultato non soddisfacente. Non si è, dunque, verificato un inadempimento totale di parte convenuta;
ciò è decisivo alla luce della circostanza della clausola “solve et repete” inserita nel contratto.
5. Stando così le cose, infatti, la motivazione del primo giudicante va confermata perché nel caso in esame qualunque eccezione di merito è preclusa e superata dalla decisiva circostanza della clausola “solve et repete” in base alla quale è stata azionata la pretesa creditizia.
Come eccepito, peraltro, fin dall'inizio da parte convenuta e ribadito anche in comparsa di risposta in appello, va rilevato che il contratto stipulato dalle parti è regolato dalla clausola del solve et repete, prevista all'art. D1.4 delle condizioni generali, specificatamente approvata da parte attrice, che recita testualmente: <(…)
4 Detto pagamento dovrà avvenire a prescindere dal concreto utilizzo del prodotto/servizio, e non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del
Cliente di qualsivoglia natura e qualunque ne sia il titolo (solve et repete) (…)>>.
Pertanto, tutte le eccezioni eventualmente spettanti alla odierna appellante - opponente in primo grado- relative all'excepio non rite adimplenti contractus, sono, come accennato, paralizzate e precluse dalla clausola invocata da parte convenuta e, pertanto, esse restano, sotto il profilo giuridico, ed in forza dell'operatività del richiamato meccanismo di garanzia del credito, irrilevanti.
La clausola richiamata impedisce a parte attrice di sollevare qualsivoglia eccezione se non dopo avere pagato quanto dovuto;
o meglio, impedisce al giudice di prendere in considerazione tali eccezioni fino a quando l'opponente non abbia corrisposto la somma dovuta.
6. Quanto all'eccepito mancato pagamento, non è contestato che parte attrice- appellante non ha previamente adempiuto per intero l'obbligazione pecuniaria;
invero, il soddisfacimento del diritto azionato sarebbe potuto avvenire anche nel corso del giudizio, consentendo così al giudice di esaminare le eccezioni dell'opponente, in quanto “La clausola "solve et repete", prevista dall'art. 1462 c.c., avendo un contenuto fondamentalmente di diritto sostanziale, in relazione alla collocazione della disposizione citata e, soprattutto, agli interessi tutelati (garantire al creditore di una prestazione il soddisfacimento del suo diritto senza il ritardo imposto dall'esame delle eccezioni del debitore), realizza la sua funzione anche se l''adempimento avviene nel corso del giudizio e per effetto di un provvedimento giurisdizionale non definitivo (nella specie decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo)” (Cass. II, 14/12/1994, n. 10697; Cass. I, 27/02/1995, n. 2227; per la giur. di questo ufficio, cfr.: Trib. Modena (Pagliani), 18/9/18, n. 1543).
Nemmeno in corso di causa è, però, intervenuto alcun adempimento, né le parti hanno manifestato il minimo intento transattivo.
Con ciò si è resa necessitata la conseguenza che ogni ulteriore attività istruttoria, inerente le eccezioni del cliente verso il fornitore, non è consentita dall'operatività della clausola, e le eventuali eccezioni dell'opponente potranno essere sviluppate solo in un successivo giudizio per la ripetizione, dopo l'avvenuto adempimento.
5 7. Nella specie, inoltre, non risultano elementi per ritenere tale clausola nulla, inefficace o comunque inoperante e non è provata la radicale nullità del contratto.
Nemmeno sono allegati da parte appellante ragioni di annullabilità, né rescissione, del contratto in questione, limitandosi le contestazioni, sotto ogni profilo, al tema dell'inadempimento negoziale e alla risoluzione.
Da quanto precede discende anche l'irrilevanza dell'istruttoria richiesta anche in sede di precisazione delle conclusioni dall'appellante, interamente inerente alla tematica dell'inadempimento del fornitore e, pertanto, inammissibile.
Ne consegue il rigetto integrale dell'appello e la condanna alle spese processuali del grado, che -per valore dichiarato e bassa complessità- si liquidano come in dispositivo.
Al rigetto dell'appello consegue inoltre l'obbligo in capo all'appellante, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del DPR n° 115/02, del pagamento di “un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione”.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra e diversa domanda rigettata, respinge l'appello proposto dal verso la sentenza n° 446 del Parte_1 9/2/2022 del giudice di pace di M dichiara tenuto e condanna a rifondere a le Parte_1 CP_1 spese processuali che liquida nell sivi € 2.921,00 0 per spese, oltre ad accessori dovuti come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater d.p.r. n. 115 del 2002 per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. Così deciso in Modena il giorno 18/9/2025, con contestuale deposito nel sistema telematico.
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