Art. 1.
Nei riguardi degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, alla Cassa per le pensioni ai sanitari e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e delle scuole elementari parificate, amministrate dagli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, le disposizioni contenute nella legge 27 febbraio 1955, n. 53 , concernente l'esodo volontario sono integrate e modificate da quelle di cui alla presente legge.
Nei riguardi degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, alla Cassa per le pensioni ai sanitari e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e delle scuole elementari parificate, amministrate dagli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, le disposizioni contenute nella legge 27 febbraio 1955, n. 53 , concernente l'esodo volontario sono integrate e modificate da quelle di cui alla presente legge.