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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/12/2025, n. 4208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4208 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione Lavoro
La Corte, composta dai signori Magistrati:
dott.ssa Aida Sabbato Presidente dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere rel. dott.ssa Isabella Parolari Consigliere
all'udienza del 10.12.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello n. 558/2025 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Jacopo Baldi, presso il cui studio Parte_1 elettivamente domicilia in Roma, alla Via Nomentana n. 63
APPELLANTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti conferita con atto del Notaio Dott. in Roma rep. 37875 racc. n. 7313 del 22 marzo 2024, dall'Avv. Persona_1
GI RI, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria n. 29, presso l'Avvocatura Inps in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 2907/2025 pubblicata il 11/03/2025
Conclusioni delle parti: come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, Parte_1
CP_ deduceva che: - in data 12.12.2022 l' gli aveva inviato la seguente comunicazione: “… non
1 abbiamo ricevuto la comunicazione dei redditi rilevanti percepiti nel 2020 da lei e/o dai componenti il suo nucleo familiare (indicati nella tabella con redditi rilevanti assenti” riportata sotto)”, aggiungendo che la comunicazione richiesta doveva essere fatta pervenire “entro il 28 febbraio
2023”; - di avere prodotto all'ente previdenziale la dichiarazione relativa all'anno 2020, in data
27.2.2023; - in data 4.5.2023, nonostante rientrasse in una delle categorie esentate, aveva presentato domanda di ricostituzione alla competente sede , specificando che in data 27.2.2023 “era stato CP_1 inserito il modello RED per il reddito 2020”, come richiesto;
- la prestazione non era stata ripristinata.
Richiamate le disposizioni dell' in ordine alla presentazione del modello RED, CP_1 Parte_1
deduceva di non essere titolare di redditi diversi dalla prestazione erogata dall'
[...] CP_1 convenuto e di aver avuto, nel 2020, una situazione reddituale immutata rispetto all'anno precedente.
Tanto premesso, così concludeva: “ACCERTARE E DICHIARARE l'illegittimità della revoca della CP_ prestazione di Cat. AS disposta dall' a partire dal 01.01.2023, di cui alla nota del 12.12.2022, CP_ in quanto infondata. Conseguentemente CONDANNARE l' al ripristino della prestazione Cat.
AS, con restituzione in favore del ricorrente delle somme eventualmente trattenute”, con vittoria di spese da distrarsi.
Si costituiva in giudizio l' , evidenziando che: - il ricorrente, sollecitato alla presentazione CP_1 dei redditi per l'anno 2020, non aveva comunicato gli stessi entro il termine perentorio del 28.2.23, previsto nell'“avviso di sospensione” del 12.12.2022; - “solo a seguito dell'inutile decorso di tale termine la prestazione è stata effettivamente sospesa”; - a seguito della trasmissione tardiva del Mod.
RED, avvenuta in data 7.3.2023, la prestazione era stata rispristinata con ricostituzione del 9.10.2023; tuttavia, non era stato possibile “sanare” l'anno 2020 in ragione della tardiva trasmissione della dichiarazione Red in data 7.3.2023. Aggiungeva che, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, sono obbligati alla presentazione della dichiarazione RED i cittadini che non abbiano dichiarato i propri redditi all'Agenzia delle Entrate, come il ricorrente. Chiedeva il rigetto del ricorso, in quanto infondato.
All'esito del giudizio il Tribunale, con la sentenza pubblicata in data 11.3.2025, respingeva il ricorso.
Avverso tale decisione proponeva appello per un unico motivo, Parte_1 denominato “Sanatoria dei ratei già corrisposti in assenza di dolo dell'interessato e campagna
RED”: l'appellante lamentava che erroneamente il primo giudice aveva fondato la decisione “sulla circostanza relativa alla mancata tempestiva presentazione del modello RED per l'anno 2020 da parte del percipiente”, così omettendo di considerare che l'appellante stesso non era tenuto a aderire alla campagna RED, posto che “lo stesso non ha redditi e non ha mai mutato negli anni la propria situazione in maniera rilevante, percependo solamente l'assegno sociale”. Richiamava in proposito
2 le disposizioni fissate dallo stesso Ente previdenziale, in particolare nella circolare n. 195 del
30/11/2015 che, al punto 2, così dispone: “I pensionati titolari delle prestazioni elencate nella tabella
1 sono obbligati a far conoscere la propria situazione reddituale all' , nonché quella del CP_1 coniuge o dei familiari, laddove i loro redditi incidano sul diritto o sulla misura di tali prestazioni.
Tale obbligo deve essere assolto da coloro che hanno altri redditi, oltre a quello da pensione, ovvero da coloro la cui situazione reddituale è mutata rispetto a quella dichiarata l'anno precedente, ancorché non possiedano più altri redditi oltre quelli da pensione (cioè, tutte le prestazioni conosciute dall' in quanto presenti nel Casellario Centrale dei pensionati)”. Aggiungeva che CP_1 egli stesso non aveva mai percepito altri redditi, oltre a quello derivante dall'assegno sociale e, di conseguenza, la sua situazione reddituale non era mai mutata rispetto a quella dichiarata per l'anno precedente.
Rappresentava altresì che dall'analisi della nota del 9 ottobre 2023 si evinceva come CP_1
l' avesse trattenuto interamente le somme relative all'assegno sociale per l'annualità 2020 CP_1
(pari ad euro 8.469,63), andandole a compensare con il dovuto per i mesi di sospensione della prestazione relativi all'anno 2023 (euro 7.001,80); così facendo si era anche determinata la creazione di una somma indebita di euro 1.467,93, che l'appellante sarebbe stato tenuto a restituire in un momento successivo. Deduceva che, nei casi come quello in discussione, operava la deroga all'art
2033 c.c., sicché il percipiente in buona fede e che ha agito in assenza di dolo non è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente erogate dall' . Pertanto, chiedeva l'accoglimento delle CP_1 conclusioni rassegnate nell'originario ricorso, con vittoria di spese da distrarsi.
Si costituiva l' , chiedendo il rigetto del gravame avversario, in quanto infondato. CP_1
All'udienza del 10.12.2025, sulle conclusioni come in atti, la causa veniva decisa mediante lettura del dispositivo di seguito riportato.
2. L'appello è fondato e merita accoglimento nei termini di seguito precisati.
2.1. I fatti storici rilevanti ai fini della decisione sono pacifici.
, titolare di assegno sociale, ha ricevuta dall' una comunicazione Parte_1 CP_1 datata 12.12.2022, con il seguente sollecito: “Se non l'ha inviata, per continuare a ricevere in tutto o in parte le prestazioni collegate al reddito erogate dall deve inviarci la comunicazione dei CP_1 redditi rilevanti percepiti nel 2020 da lei e/o dal coniuge e/o suoi familiari (indicati nella tabella).
Deve inviare la comunicazione richiesta entro il 28 febbraio 2023”. La comunicazione in parola conteneva un avvertimento del seguente tenore: “Se non ci invia la comunicazione richiesta le sospenderemo - e poi le revocheremo in via definitiva - la prestazione o le prestazioni collegate al reddito di cui è titolare”.
3 L'odierno appellante ha comunicato la “dichiarazione RED” relativa all'anno 2020 in data 7 marzo 2023: da tale dichiarazione risulta l'assenza di redditi.
Il mancato rispetto del termine ha causato la revoca della prestazione dell'assegno sociale per l'anno 2020. Tuttavia, l' , preso atto della trasmissione del Mod. RED, avvenuta come detto in CP_1 data 7 marzo 2023, e del suo contenuto, ha rispristinato la prestazione con ricostituzione del 9 ottobre
2023; non ha, tuttavia, riattribuito la prestazione per l'annualità 2020 in ragione del predetto ritardo.
Il Tribunale, dato atto di tali circostanze ed evidenziato che il «non ha fornito alcuna Pt_1 prova certa dell'intervenuta trasmissione della dichiarazione nella asserita precedente data del
27.2.2023 (vi è solo una nota inserita dall'interessato nella successiva comunicazione, priva di altri riscontri)», ha richiamato il comma 10 bis dell'art. 35 del decreto legge n. 207 del 2008, convertito con modificazioni dalla l. n. 14 del 2009, e ha così concluso: «a fronte della mancata trasmissione del modello RED per l'anno 2020, l' ha correttamente proceduto alla sospensione della CP_1 prestazione e quindi, decorsi 60 giorni dalla sospensione senza l'avvenuta trasmissione, ha revocato la prestazione. Sulla base di quanto sopra chiarito, l' è tenuto per legge a tale adempimento, CP_1 anche quando il pensionato non ha in ipotesi superato i limiti reddituali e non ha presentato dichiarazioni al fisco, dovendosi ritenere che nella fattispecie in esame il dolo del pensionato sia presunto per legge».
In definitiva, il primo giudice ha respinto il ricorso in ragione del fatto che l'odierno appellante CP_ ha ritardato nel comunicare all' i redditi dell'anno 2020; ha ritenuto, infatti, che il sia Pt_1 incorso nella violazione del comma 10-bis dell'art. 35 del D.L. 207/2008, convertito dalla L. 14/2009
(introdotto dall'art. 13, comma 6, lett. c), del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L.
122/2010) e che, a fronte dell'omessa comunicazione nel termine assegnato dall'Istituto, non assuma rilievo la circostanza della mancata incidenza in concreto del reddito.
2.2. Con l'unico, articolato, motivo di gravame l'odierno appellante ha sostenuto che non era tenuto a trasmettere la “dichiarazione RED” e che l'omissione comunicativa rileva solo ove abbia ad oggetto fatti incidenti sul diritto o sulla misura della prestazione, mentre, nella specie, il non Pt_2 era titolare di alcun reddito (diverso dall'assegno sociale erogato dall' ) e nessuna variazione CP_1 reddituale vi era stata rispetto all'anno precedente.
La doglianza è fondata.
Occorre premettere che è pacifico che nell'anno 2020 non ha percepito Parte_1 alcun reddito (ulteriore rispetto all'assegno sociale versatogli dall' ) e che la sua situazione CP_1 reddituale è rimasta immutata rispetto all'anno precedente.
Ne segue che la situazione reddituale del nell'anno 2020 non avrebbe, di per sé, Pt_1 impedito la fruizione dell'assegno sociale per detta annualità.
4 Tanto premesso, occorre richiamare la norma sulla scorta della quale il Tribunale ha ritenuto ripetibile la prestazione previdenziale per cui è causa.
L'art. 13, comma 6, lett. c), del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 122/2010, ha modificato l'art. 35 del D.L. 207/2008, convertito dalla L. 14/2009, con l'introduzione del comma
10-bis, il quale prevede: “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre
1991, n. 412, art. 13, ai titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa.
Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa.
Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli
Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”.
Orbene, l'incipit della norma rivela che la stessa è funzionale agli adempimenti di cui all'art. 13 della L. n. 412/1991. Ebbene, il comma 1 dell'art. 13 consente la ripetibilità delle somme erogate solo in caso di “omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente”. Tanto premesso, giova rilevare che la S.C. ha avuto modo di chiarire, proprio con riferimento all'art. 13, comma 6, lett. c), del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 122/2010, che ha modificato l'art. 35 del D.L. 207/2008, convertito dalla L. 14/2009, con l'introduzione del comma
10-bis, che «la norma è chiara nel riferirsi alla sola ipotesi in cui vi siano redditi che rilevano ai fini del diritto alla prestazione: laddove non ci sia situazione finanziaria incidente, viene meno la ratio di una disposizione che prescrive una comunicazione al fine di consentire, all'Istituto, di verificare la permanenza del diritto a fruire di prestazioni che al reddito sono collegate.
Del resto, l'obbligo di rendere all' informazioni relative alle condizioni economiche CP_1 sussiste ormai per i soli assistiti che non siano tenuti alla presentazione dei redditi o in relazione a quei redditi la cui produzione non sia già nota all' , sempre però che tali redditi vi siano, non CP_1 potendosi dare rilievo alla mancata comunicazione, ex se, del fatto negativo della inesistenza dei medesimi» (cfr. Sez. L, Ordinanza n. 17411 del 2025).
5 Ritiene il Collegio - dando così continuità alle sentenze di questa Corte territoriale n.
4386/2024 pubblicata il 4 febbraio 2024 e n. 2617/2025 pubblicata il 17 luglio 2025 - che le conclusioni raggiunte dai giudici di legittimità nell'ordinanza n. 17411/2025 siano del tutto condivisibili, in quanto conformi alla ratio della norma in esame e coerenti con un sistema improntato al rispetto dei principi di cui all'art. 38 Cost.
Vi è di più. Nel caso in esame una comunicazione reddituale, come detto, vi è stata, sia pure di pochi giorni successiva al termine indicato dall' nella comunicazione datata 12.12.2022. CP_1
Ebbene, il termine del 28.2.2023 non può ritenersi “perentorio”, non corrispondendo al termine di 60 giorni indicato dall'art. 10-bis dell'art. 35 del D.L. 207/2008, convertito dalla L.
14/2009, che decorre dalla sospensione della prestazione. Infatti, non deve sfuggire che la comunicazione del 12.12.2022 è un mero avviso, in cui l' ha sollecitato la trasmissione della CP_1 dichiarazione dei redditi, ma non ha comunicato affatto l'intervenuta sospensione della prestazione, che sicuramente non vi era stata. Infatti, come innanzi evidenziato, la comunicazione del dicembre
2022 conteneva il seguente avviso: “Se non ci invia la comunicazione richiesta le sospenderemo - e poi le revocheremo in via definitiva - la prestazione o le prestazioni collegate al reddito di cui è titolare”. Del tutto coerentemente si legge nella memoria di costituzione dell' innanzi al CP_1
Tribunale, nonché in quella depositata nel presente grado, che solo a seguito dell'inutile decorso del termine del 28.2.2023 “la prestazione è stata effettivamente sospesa”.
Ne segue che, in assenza di tale presupposto, non decorreva il termine di 60 giorni di cui all'art. 10-bis cit. e l'ulteriore termine indicato dall' nella comunicazione del 12.12.2022 non CP_1 può ritenersi perentorio e foriero delle conseguenze descritte.
Dalle argomentazioni che precedono discende che le somme pretese dall' non sono CP_1 ripetibili, sicché: a) è illegittimo il “conguaglio” operato dall' nella “comunicazione di CP_1 riliquidazione dell'assegno n. 078-701204237314 Cat. AS, con decorrenza 1 novembre 2013” datata
9.10.2023; b) non è tenuto a restituire all' la somma di euro 8.469,63 Parte_1 CP_1 percepita nell'anno 2020 ed indicata nella predetta comunicazione.
Non si procede a una pronuncia di condanna al ripristino della prestazione in favore di
, posto che è pacifico in atti che tale ripristino è già stato effettuato dall' . Parte_1 CP_1
L' è tenuto, però, a restituire alla parte appellante le somme nelle more trattenute, con CP_1 riferimento alle causali di cui alla predetta comunicazione del 9.10.2023
3. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza dell' e vengono determinate come CP_1 in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore di , antistatario. Parte_1
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P.Q.M.
La Corte, in riforma della sentenza impugnata, così provvede:
- dichiara l'illegittimità del “conguaglio” operato dall' nella “comunicazione di riliquidazione CP_1 dell'assegno n. 078-701204237314 Cat. AS, con decorrenza 1 novembre 2013” datata 9.10.2023 e che non è tenuto a restituire all' la somma di euro percepita nell'anno 2020 Parte_1 CP_1 ed indicata nella predetta comunicazione;
- condanna l' a restituire alla parte appellante le somme nelle more trattenute, con riferimento CP_1 alle causali di cui alla predetta comunicazione del 9.10.2023; CP_
- condanna l' al pagamento delle spese sostenute da nel doppio grado di Parte_1 giudizio, liquidate quanto al primo grado in euro 1.900,00 e quanto al secondo grado in euro 2.000,00 oltre - per entrambi i gradi - rimborso forfettario delle spese generali al 15%, nonché IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore di , antistatario. Parte_1
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Gabriella Piantadosi dott.ssa Aida Sabbato
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