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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/05/2025, n. 2229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2229 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 14/05/2025, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della
Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G.L. 11852 2023, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
REGIONE SICILIANA
Resistente
È presente l'Avv. Eleonora GULA per parte ricorrente, nonché quest'ultima personalmente e il Procuratore dello Stato , per l'Amministrazione convenuta. Persona_1
L'Avv. Gula discute la causa e insiste per l'accoglimento del ricorso, anche alla luce delle argomentazioni sviluppate nelle note difensive depositate.
L'Avv. si riporta integralmente alla memoria. Per_1
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 14.05 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
1 Tribunale di ER
Sezione Lavoro
N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO
______________________ Il Tribunale di ER, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Dr. Fabio Civiletti, nella causa civile iscritta al n° 11852 R.G.L.2023 , promossa Per ___________________
[...]
[...]
, rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2
Eleonora GULA giusta procura in atti, ed elettivamente
domiciliato presso lo studio di quest'ultima, all'indirizzo
telematico indicato in ricorso;
Il Cancelliere
Ricorrente
C O N T R O
Controparte_1
,
[...] rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di
ER e domiciliato ex lege presso la sede di questa, in ER,
Via MARIANO STABILE 182;
Resistente
OGGETTO : BENEFICI A FAVORE DELLE VITTIME DEL TERRORISMO E DELLA
CRIMINALITA' ORGANIZZATA.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi
All'udienza del 14/05/2025, ha pronunciato SENTENZA, avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2
DISPOSITIVO
Definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti costituite;
Dichiara che ha diritto al riconoscimento di un aumento Parte_1
figurativo di dieci anni di versamenti contributivi, utili ad aumentare, per una pari durata,
l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine
rapporto o altro trattamento equipollente, ai sensi dell'art. 3, comma 1 L. n° 206/2004.
Condanna l Controparte_1
a porre in essere i conseguenti adempimenti.
[...]
Condanna altresì l'Assessorato suindicato al pagamento delle spese processuali, che
liquida in complessivi Euro 3.000,00, oltre rimborso spese generali, IVA e C.P.A. , con
distrazione in favore dell'Avv. Eleonora GULA.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 3/10/2023, , premesso che in data 25 Parte_1
Novembre 1985, fu una delle vittime del tragico incidente verificatosi a ER, in Via
Libertà, allorchè una vettura di scorta ai giudici istruttori e Controparte_2 CP_3
sbando', travolgendo un gruppo di giovani studenti del Liceo classico Meli, che
[...]
si trovavano alla fermata dell'autobus, ed in conseguenza del quale riportò postumi permanenti con il riconoscimento di una invalidità del 35%, dedusse di aver beneficiato dell'assunzione diretta, in qualità di dirigente amministrativo nei ruoli della Regione
Siciliana, ai sensi della L.R. 19/93, e che, a seguito di parere della Commissione consultiva di cui al D.P.R. n° 510/99 che aveva riconosciuto la riconducibilità dell'evento alle previsioni dell'art. 1, comma 3, L. n° 302/90 gli era una attribuita una speciale elargizione di Euro
11.969,46 e che il Prefetto di ER , visto l'art. 82, comma 8 della L. 23/12/2000 n° 388, in data 17/10/2007, aveva attestato che lo stesso era destinatario dei benefici di cui alla L.
302/1990, lamentò di non aver ottenuto i benefici di cui all'art. 3, comma 1, L. 206/2004.
3 Chiese pertanto che, previa disapplicazione di ogni contrario provvedimento, gli venisse riconosciuto l'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili all'aumento,
per una pari durata, dell'anzianità pensionistica maturata, della misura della pensione e del trattamento di fine rapporto con condanna della REGIONE SICILIANA e dell' convenuto a porre in essere i conseguenti adempimenti, oltre accessori CP_1
e spese di lite.
L' Controparte_1
, dopo aver eccepito l'inammissibilità della domanda avanzata nei
[...]
confronti della Regione Siciliana, soggetto giuridico inesistente, ha dedotto l'infondatezza del ricorso non potendosi estendere il beneficio dell'aumento figurativo di dieci anni di anzianità contributiva previsto dall'art. 3 L. 206/2004 riconosciuto alle vittime del terrorismo, anche alle vittime della criminalità organizzata, posto che trattandosi di norma eccezionale non è possibile estenderne in via interpretativa l'efficacia.
Ha invocato, pertanto, il rigetto della domanda, con il favore delle spese.
All' udienza del 14/05/2025, previo deposito di note ed all'esito di discussione orale,
sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da suindicato dispositivo.
Va preliminarmente rilevato che la domanda deve intendersi proposta nei confronti dell' , Controparte_4
unico soggetto legittimato a stare in giudizio (v. Cass. Civ. Sez.Un. 2/08/2011 n° 16861, che ha ribadito il principio secondo cui nella regione Sicilia, l'attività amministrativa fa capo, con
rilevanza esterna, ai singoli assessori, sicché ciascuno di essi è legittimato a stare in giudizio per il
ramo di attività amministrativa a lui riferibile).
Ciò premesso, il ricorso è fondato.
L'art. 3, comma 1°, L. 3/08/2004 n° 206 ( Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice) ha previsto che
1. A tutti coloro che hanno subito
un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa, causata da atti di
4 terrorismo e dalle stragi di tale matrice, e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge
ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o
autonomi, anche sui loro trattamenti diretti è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di
versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata,
la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente.
E' necessario verificare se tale disposizione, che, ad una prima lettura, sembra riguardare le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, possa trovare applicazione anche al , destinatario dei benefici di cui alla L. n° 302/90, in virtù Pt_1
dell'art. 82, comma 8, L. n° 388/2000, che ha previsto che Le disposizioni della legge 20 ottobre
1990, n. 302, si applicano anche in presenza di effetti invalidanti o letali causati da attività di tutela
svolte da corpi dello Stato in relazione al rischio del verificarsi dei fatti delittuosi indicati nei commi
1 e 2 dell'articolo 1 della legge medesima.
A tal proposito deve osservarsi che la Corte di Cassazione, con la sentenza della
Sezione Lavoro n° 24502/21 ha affermato che le disposizioni della L. n° 302/90 e della L. n°
206/2004 fanno parte di un unico sistema normativo come si desume da diversi indizi letterali.
Invero, il testo vigente della L. n. 206 del 2004, art. 1, comma 1, recante “Nuove norme in favore
delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice”, nel prevedere che “le disposizioni della
presente legge si applicano a tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice,
compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani, nonché ai loro
familiari superstiti”, stabilisce che “ai fini della presente legge, sono ricomprese fra gli atti
di terrorismo le azioni criminose compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggetti
indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico”.
Che le disposizioni delle due leggi ( 302/90 e 206/2004) facciano parte di un unico sistema
normativo si può desumere anzitutto da una serie di indizi letterali. Anzitutto, la L. n. 206
del 2004, ripete sia nel titolo che nell'incipit dell'art. 1, comma 1, la medesima locuzione di
“vittime del terrorismo” che compare nel titolo della L. n. 302 del 1990: e dichiara di
apportare “nuove norme” per costoro, non già di introdurre benefici a favore di nuove
categorie di soggetti.
5 Nello stesso senso depone il verbo “sono ricomprese” impiegato dalla L. n. 206 del 2004, art. 1, comma
1 (nel testo aggiunto dal D.L. n. 159 del 2007, art. 34, comma 3, conv. con L. n. 222 del 2007), per
attribuire la qualifica di “atti di terrorismo” alle “azioni criminose compiute sul territorio nazionale
in via ripetitiva, rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici o aperti al
pubblico”: “ricomprendere” significa infatti “annoverare tra gli elementi di una categoria” e, dal
momento che nessuna disposizione della L. n. 206 del 2004, individua la categoria di “atti
di terrorismo” nel cui ambito sarebbero da “ricomprendere” le “azioni” tipizzate dal suo art. 1,
comma 1, un'elementare applicazione del canone sistematico d'interpretazione della legge induce a
riconoscerli in quelli già tipizzati dalla L. n. 302 del 1990, art. 1: prova ne sia che la formulazione
originaria della L. n. 206 del 2004, art. 1, si limitava al comma 1, a stabilire che “le disposizioni della
presente legge si applicano a tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice,
compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani, nonché ai loro
familiari superstiti”, di talché il rinvio alla L. n. 302 del 1990, successivo comma 2, “per quanto non
espressamente stabilito” equivaleva certamente a individuare in quest'ultima la fonte della nozione
di “vittima del terrorismo” normativamente rilevante.
Le suesposte considerazioni di ordine letterale e sistematico inducono dunque a ritenere che l'unico
significato logicamente attribuibile alla L. n. 206 del 2004, art. 1, comma 1, non consista, come
preteso dalle parti ricorrenti, nel delimitare soggettivamente una speciale categoria di
“vittime del terrorismo”, ma piuttosto nell'estendere i benefici da essa previsti anche a coloro che
siano rimasti vittime di “azioni criminose compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolte
a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico”, che certamente non
potevano rientrare in nessuna delle quattro ipotesi previste dalla L. n. 302 del 1990, art. 1, commi 1-
4, che dianzi si sono ricordate: e ciò sul presupposto che anche costoro si trovino nella medesima
condizione di meritevolezza delle altre vittime del terrorismo di cui alla L. n. 302 del 1990, art. 1.
Alla luce di tale interpretazione, che appare tra l'altro l'unica costituzionalmente orientata,
che consenta il rispetto del principio costituzionale di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost, deve ritenersi che l'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi debba essere riconosciuto anche a coloro cui è stata estesa l'applicabilità della L. 302/90, in presenza di
effetti invalidanti o letali causati da attività di tutela svolte da in relazione al Parte_3
6 verificarsi di fatti delittuosi indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 1 di quest'ultima, (atti di terrorismo,
fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'art. 416 bis), come sancito dal comma 8 dell'art. 82 L. 388/2000, richiamato dallo stesso art. 1,
comma 2, L. n° 206/2004.
E non vi è dubbio che l'effetto invalidante subito dal ricorrente sia riconducibile alla attività
di tutela svolta da in favore di magistrati notoriamente impegnati nelle Parte_3
indagini relativi a delitti di terrorismo politico - mafioso o di criminalità organizzata.
La domanda va, quindi, accolta, dichiarando che ha diritto al Parte_1
riconoscimento di un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad
aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché
il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente.
L' va, Controparte_1
conseguentemente, condannato a porre in essere i conseguenti adempimenti.
Le spese seguono la soccombenza e devono liquidarsi come in dispositivo, con distrazione in favore dell'Avv. Eleonora GULA, che ne ha fatto richiesta ex art. 93 cod. proc.civ.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in ER il 14/05/2025
IL GIUDICE
Fabio Civiletti
7
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 14/05/2025, innanzi al G.L. Dr. Fabio Civiletti, con l'assistenza della
Dott.ssa Elena Damiano, Funzionario AUPP, chiamata la causa n° R.G.L. 11852 2023, pendente tra
Parte_1
Ricorrente
C/
REGIONE SICILIANA
Resistente
È presente l'Avv. Eleonora GULA per parte ricorrente, nonché quest'ultima personalmente e il Procuratore dello Stato , per l'Amministrazione convenuta. Persona_1
L'Avv. Gula discute la causa e insiste per l'accoglimento del ricorso, anche alla luce delle argomentazioni sviluppate nelle note difensive depositate.
L'Avv. si riporta integralmente alla memoria. Per_1
IL GIUDICE DEL LAVORO
Pone la causa in decisione;
Si ritira in camera di consiglio per deliberare;
Rientrato in aula decide come da sentenza contestuale di cui dà lettura alle ore 14.05 e che viene qui, di seguito, integralmente trascritta.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dr. Fabio Civiletti)
1 Tribunale di ER
Sezione Lavoro
N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA Addì _____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO
______________________ Il Tribunale di ER, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Dr. Fabio Civiletti, nella causa civile iscritta al n° 11852 R.G.L.2023 , promossa Per ___________________
[...]
[...]
, rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_2
Eleonora GULA giusta procura in atti, ed elettivamente
domiciliato presso lo studio di quest'ultima, all'indirizzo
telematico indicato in ricorso;
Il Cancelliere
Ricorrente
C O N T R O
Controparte_1
,
[...] rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di
ER e domiciliato ex lege presso la sede di questa, in ER,
Via MARIANO STABILE 182;
Resistente
OGGETTO : BENEFICI A FAVORE DELLE VITTIME DEL TERRORISMO E DELLA
CRIMINALITA' ORGANIZZATA.
Conclusioni delle parti: come dai rispettivi atti difensivi
All'udienza del 14/05/2025, ha pronunciato SENTENZA, avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2
DISPOSITIVO
Definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti costituite;
Dichiara che ha diritto al riconoscimento di un aumento Parte_1
figurativo di dieci anni di versamenti contributivi, utili ad aumentare, per una pari durata,
l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine
rapporto o altro trattamento equipollente, ai sensi dell'art. 3, comma 1 L. n° 206/2004.
Condanna l Controparte_1
a porre in essere i conseguenti adempimenti.
[...]
Condanna altresì l'Assessorato suindicato al pagamento delle spese processuali, che
liquida in complessivi Euro 3.000,00, oltre rimborso spese generali, IVA e C.P.A. , con
distrazione in favore dell'Avv. Eleonora GULA.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 3/10/2023, , premesso che in data 25 Parte_1
Novembre 1985, fu una delle vittime del tragico incidente verificatosi a ER, in Via
Libertà, allorchè una vettura di scorta ai giudici istruttori e Controparte_2 CP_3
sbando', travolgendo un gruppo di giovani studenti del Liceo classico Meli, che
[...]
si trovavano alla fermata dell'autobus, ed in conseguenza del quale riportò postumi permanenti con il riconoscimento di una invalidità del 35%, dedusse di aver beneficiato dell'assunzione diretta, in qualità di dirigente amministrativo nei ruoli della Regione
Siciliana, ai sensi della L.R. 19/93, e che, a seguito di parere della Commissione consultiva di cui al D.P.R. n° 510/99 che aveva riconosciuto la riconducibilità dell'evento alle previsioni dell'art. 1, comma 3, L. n° 302/90 gli era una attribuita una speciale elargizione di Euro
11.969,46 e che il Prefetto di ER , visto l'art. 82, comma 8 della L. 23/12/2000 n° 388, in data 17/10/2007, aveva attestato che lo stesso era destinatario dei benefici di cui alla L.
302/1990, lamentò di non aver ottenuto i benefici di cui all'art. 3, comma 1, L. 206/2004.
3 Chiese pertanto che, previa disapplicazione di ogni contrario provvedimento, gli venisse riconosciuto l'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili all'aumento,
per una pari durata, dell'anzianità pensionistica maturata, della misura della pensione e del trattamento di fine rapporto con condanna della REGIONE SICILIANA e dell' convenuto a porre in essere i conseguenti adempimenti, oltre accessori CP_1
e spese di lite.
L' Controparte_1
, dopo aver eccepito l'inammissibilità della domanda avanzata nei
[...]
confronti della Regione Siciliana, soggetto giuridico inesistente, ha dedotto l'infondatezza del ricorso non potendosi estendere il beneficio dell'aumento figurativo di dieci anni di anzianità contributiva previsto dall'art. 3 L. 206/2004 riconosciuto alle vittime del terrorismo, anche alle vittime della criminalità organizzata, posto che trattandosi di norma eccezionale non è possibile estenderne in via interpretativa l'efficacia.
Ha invocato, pertanto, il rigetto della domanda, con il favore delle spese.
All' udienza del 14/05/2025, previo deposito di note ed all'esito di discussione orale,
sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da suindicato dispositivo.
Va preliminarmente rilevato che la domanda deve intendersi proposta nei confronti dell' , Controparte_4
unico soggetto legittimato a stare in giudizio (v. Cass. Civ. Sez.Un. 2/08/2011 n° 16861, che ha ribadito il principio secondo cui nella regione Sicilia, l'attività amministrativa fa capo, con
rilevanza esterna, ai singoli assessori, sicché ciascuno di essi è legittimato a stare in giudizio per il
ramo di attività amministrativa a lui riferibile).
Ciò premesso, il ricorso è fondato.
L'art. 3, comma 1°, L. 3/08/2004 n° 206 ( Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice) ha previsto che
1. A tutti coloro che hanno subito
un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa, causata da atti di
4 terrorismo e dalle stragi di tale matrice, e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge
ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o
autonomi, anche sui loro trattamenti diretti è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di
versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata,
la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente.
E' necessario verificare se tale disposizione, che, ad una prima lettura, sembra riguardare le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, possa trovare applicazione anche al , destinatario dei benefici di cui alla L. n° 302/90, in virtù Pt_1
dell'art. 82, comma 8, L. n° 388/2000, che ha previsto che Le disposizioni della legge 20 ottobre
1990, n. 302, si applicano anche in presenza di effetti invalidanti o letali causati da attività di tutela
svolte da corpi dello Stato in relazione al rischio del verificarsi dei fatti delittuosi indicati nei commi
1 e 2 dell'articolo 1 della legge medesima.
A tal proposito deve osservarsi che la Corte di Cassazione, con la sentenza della
Sezione Lavoro n° 24502/21 ha affermato che le disposizioni della L. n° 302/90 e della L. n°
206/2004 fanno parte di un unico sistema normativo come si desume da diversi indizi letterali.
Invero, il testo vigente della L. n. 206 del 2004, art. 1, comma 1, recante “Nuove norme in favore
delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice”, nel prevedere che “le disposizioni della
presente legge si applicano a tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice,
compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani, nonché ai loro
familiari superstiti”, stabilisce che “ai fini della presente legge, sono ricomprese fra gli atti
di terrorismo le azioni criminose compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggetti
indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico”.
Che le disposizioni delle due leggi ( 302/90 e 206/2004) facciano parte di un unico sistema
normativo si può desumere anzitutto da una serie di indizi letterali. Anzitutto, la L. n. 206
del 2004, ripete sia nel titolo che nell'incipit dell'art. 1, comma 1, la medesima locuzione di
“vittime del terrorismo” che compare nel titolo della L. n. 302 del 1990: e dichiara di
apportare “nuove norme” per costoro, non già di introdurre benefici a favore di nuove
categorie di soggetti.
5 Nello stesso senso depone il verbo “sono ricomprese” impiegato dalla L. n. 206 del 2004, art. 1, comma
1 (nel testo aggiunto dal D.L. n. 159 del 2007, art. 34, comma 3, conv. con L. n. 222 del 2007), per
attribuire la qualifica di “atti di terrorismo” alle “azioni criminose compiute sul territorio nazionale
in via ripetitiva, rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici o aperti al
pubblico”: “ricomprendere” significa infatti “annoverare tra gli elementi di una categoria” e, dal
momento che nessuna disposizione della L. n. 206 del 2004, individua la categoria di “atti
di terrorismo” nel cui ambito sarebbero da “ricomprendere” le “azioni” tipizzate dal suo art. 1,
comma 1, un'elementare applicazione del canone sistematico d'interpretazione della legge induce a
riconoscerli in quelli già tipizzati dalla L. n. 302 del 1990, art. 1: prova ne sia che la formulazione
originaria della L. n. 206 del 2004, art. 1, si limitava al comma 1, a stabilire che “le disposizioni della
presente legge si applicano a tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice,
compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani, nonché ai loro
familiari superstiti”, di talché il rinvio alla L. n. 302 del 1990, successivo comma 2, “per quanto non
espressamente stabilito” equivaleva certamente a individuare in quest'ultima la fonte della nozione
di “vittima del terrorismo” normativamente rilevante.
Le suesposte considerazioni di ordine letterale e sistematico inducono dunque a ritenere che l'unico
significato logicamente attribuibile alla L. n. 206 del 2004, art. 1, comma 1, non consista, come
preteso dalle parti ricorrenti, nel delimitare soggettivamente una speciale categoria di
“vittime del terrorismo”, ma piuttosto nell'estendere i benefici da essa previsti anche a coloro che
siano rimasti vittime di “azioni criminose compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolte
a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico”, che certamente non
potevano rientrare in nessuna delle quattro ipotesi previste dalla L. n. 302 del 1990, art. 1, commi 1-
4, che dianzi si sono ricordate: e ciò sul presupposto che anche costoro si trovino nella medesima
condizione di meritevolezza delle altre vittime del terrorismo di cui alla L. n. 302 del 1990, art. 1.
Alla luce di tale interpretazione, che appare tra l'altro l'unica costituzionalmente orientata,
che consenta il rispetto del principio costituzionale di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost, deve ritenersi che l'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi debba essere riconosciuto anche a coloro cui è stata estesa l'applicabilità della L. 302/90, in presenza di
effetti invalidanti o letali causati da attività di tutela svolte da in relazione al Parte_3
6 verificarsi di fatti delittuosi indicati nei commi 1 e 2 dell'art. 1 di quest'ultima, (atti di terrorismo,
fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'art. 416 bis), come sancito dal comma 8 dell'art. 82 L. 388/2000, richiamato dallo stesso art. 1,
comma 2, L. n° 206/2004.
E non vi è dubbio che l'effetto invalidante subito dal ricorrente sia riconducibile alla attività
di tutela svolta da in favore di magistrati notoriamente impegnati nelle Parte_3
indagini relativi a delitti di terrorismo politico - mafioso o di criminalità organizzata.
La domanda va, quindi, accolta, dichiarando che ha diritto al Parte_1
riconoscimento di un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad
aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché
il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente.
L' va, Controparte_1
conseguentemente, condannato a porre in essere i conseguenti adempimenti.
Le spese seguono la soccombenza e devono liquidarsi come in dispositivo, con distrazione in favore dell'Avv. Eleonora GULA, che ne ha fatto richiesta ex art. 93 cod. proc.civ.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in ER il 14/05/2025
IL GIUDICE
Fabio Civiletti
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