Sentenza 6 marzo 1953
Massime • 1
L'art. 24 cod. proc. pen., secondo il quale il trasferimento dell'Azione civile nel procedimento penale importa di diritto la rinuncia al giudizio civile precedentemente instaurato, essendo diretto a salvaguardare il principio del ne bis in idem, non ha ragione di essere applicato quando, nel momento in cui il giudice civile deve provvedere, il giudizio penale è già esaurito senza possibilità di una pronuncia in quella Sede sull'Azione civile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/03/1953, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 6 marzo 1953 |
Testo completo
L'art. 24 cod. proc. pen., secondo il quale il trasferimento dell'Azione civile nel procedimento penale importa di diritto la rinuncia al giudizio civile precedentemente instaurato, essendo diretto a salvaguardare il principio del ne bis in idem, non ha ragione di essere applicato quando, nel momento in cui il giudice civile deve provvedere, il giudizio penale è già esaurito senza possibilità di una pronuncia in quella Sede sull'Azione civile.