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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 31/01/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3957/2022 R.G.A.L. vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, elettivamente domiciliata in Corigliano Rossano, Via G.B. Palatino n. 8, presso lo studio dell'Avv. Adele Ambrosio che la rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in Controparte_2
Castrovillari, Corso Calabria, presso la sede dell' , rappresentato e difeso dagli CP_1
Avv.ti Marcello Carnovale, Umberto Ferrato, Carmela Filice e Riccardo Lini - resistente
E
Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
elettivamente domiciliato in Cosenza, Via Isonzo n. 48, presso l'ufficio legale dell'ente,
rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Arcidiacono - resistente
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito.
1 Conclusioni di parte ricorrente: “… 1) Dichiarare la decadenza da parte di dalla CP_1
revoca e dal recupero, mediante l'avviso impugnato, di agevolazioni godute e
asseritamente non dovute;
2) Nel merito, accertata e dichiarata l'illegittimità delle n. 16
note di rettifica da DM 10, emesse da in data 5 aprile 2018 a carico della ricorrente, CP_1
che hanno comportato la revoca dei benefici di esenzione contributiva, annullare l'avviso
di addebito n. 3342018004682801000 perché carente di ogni presupposto, comunque non
provato, con diritto della ricorrente alla restituzione delle somme indebitamente pagate;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari…”.
CP_ Conclusioni dell' “… in via principale e nel merito, rigettare il ricorso in quanto
infondato in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa;
in via subordinata e sempre
nel merito, accertare e dichiarare la sussistenza del debito contributivo del ricorrente
verso comprensivo di sanzioni, per i titoli di cui è causa, in quella misura CP_1
maggiore o minore rispetto all'AVA opposto, così come risulterà accertata in corso di
causa. Comunque, con vittoria delle spese del giudizio;
in caso di accoglimento del
ricorso, alla luce di quanto esposto ovvero del comportamento incolpevole dell' CP_1
mandare esente l'Istituto dal pagamento delle spese, con compensazione totale delle
stesse…”.
Conclusioni dell' “… 1) Dichiarare l'inammissibilità e la nullità, dell'avversa CP_3
domanda; 2) Rigettare, in subordine, ciascuna e tutte le avverse pretese perché ingiuste,
pretestuose ed infondate;
… 5) Confermare, in ogni caso, ciascuna e tutte le somme
ingiunte all'opponente per l' dal Concessionario … Spese come per legge …”. CP_3
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio - prima innanzi al Tribunale di Castrovillari, poi
(tempestivamente, il 15.7.2022 dopo provvedimento di incompetenza territoriale del
16.6.2022) innanzi al Tribunale di Cosenza dopo la declaratoria di incompetenza territoriale del Giudice inizialmente adito - in opposizione all'avviso di addebito n.
2 CP_ 3342018004682801000, con cui l' ha chiesto il pagamento di €. 11.402,32 per
Gestione Aziende con lavoratori dipendenti periodo 6-2015/9-2016 assumendo l'intervenuta decadenza ex art. 25, comma 1, D. Lgs. 46/1999; che il credito era conseguente alla revoca di agevolazioni contributive per il periodo indicato nell'avviso di
CP_ addebito con effetto retroattivo da parte dell' senza precedenti contestazioni di
CP_ irregolarità contributive;
che, dall'interlocuzione con l' era emerso che la revoca era stata disposta a seguito di DURC negativo dell' che, in realtà, a seguito della CP_3
regolarizzazione da parte della ricorrente, l' aveva attestato la regolarità contributiva CP_3
della società. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
CP_ L' si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in particolare il difetto di legittimazione passiva di che la domanda era Controparte_2
infondata, atteso che la revoca delle agevolazioni contributive era stata effettuata a seguito di DURC negativo dell' che l'eccezione di decadenza era infondata e comunque CP_3
irrilevante, atteso che occorreva comunque accertare l'esistenza del credito. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
L' si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in CP_3
particolare (con il richiamo alla memoria difensiva depositata presso il Tribunale di
Castrovillari) che la domanda era nulla, tardiva ed inammissibile e, comunque, infondata anche nel merito. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 10.1.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
CP_ La parte ricorrente e l' hanno depositato note scritte.
3 Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
CP_ La questione di carenza di legittimazione passiva formulata dall' per conto di CP_2
(con irrituale richiesta di estromissione) è inammissibile, non ravvisandosi duplicità di posizioni processuali, atteso che l' si è costituito in giudizio per entrambi gli enti. CP_1
CP_ L' afferma di aver revocato le agevolazioni contributive unicamente in base a DURC
negativo dell' CP_3
In merito, la parte ricorrente ha affermato di aver regolarizzato la posizione (con il pagamento della somma di €. 681,80 richiesta) e che l' aveva attestato la regolarità CP_3
contributiva.
L' ente che doveva fornire i chiarimenti decisivi sulla vicenda, ha invece assunto una CP_3
difesa caratterizzata da genericità, senza neppure una contestazione specifica sull'indicata affermazione di parte ricorrente secondo cui l'irregolarità contributiva era stata sanata e che, pertanto, aveva attestato la regolarità contributiva, come peraltro risulta dall'allegato n. 10 di parte ricorrente con riferimento alla data del 31.8.2018.
Su tali premesse, mancando la dimostrazione del presupposto del credito oggetto di giudizio, la domanda deve essere accolta, dichiarandosi non dovuta la somma di €.
11.402,32 portata dall'avviso di addebito n. 33420180004682801000, con condanna
(generica, atteso che per un verso la parte ricorrente non produce documentazione
CP_ attestante l'asserito versamento, per altro verso l' non contesta l'avvenuto pagamento)
alla restituzione delle somme corrisposte per l'avviso di addebito indicato, oltre interessi legali (da riconoscere d'ufficio ex art. 429, comma 3, c.p.c.) dalla data di versamento al soddisfo.
Le spese di lite si pongono interamente a carico dell' sulla base del principio di CP_3
CP_ causalità, occorrendo valorizzare la circostanza, affermata dall' secondo cui la revoca 4 delle agevolazioni contributive che avevano dato origine all'avviso di addebito opposto era stata conseguente unicamente al DURC negativo dell' per il quale, come detto, non CP_3
sono state formulate compiute argomentazioni da parte dell' . CP_1
CP_ Per la stessa ragione le spese di lite si compensano per la posizione dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara non dovuta la somma portata dall'avviso di
CP_ addebito n. 33420180004682801000, con condanna dell' alla restituzione di quanto corrisposto dalla parte ricorrente per l'avviso di addebito indicato nei termini indicati in motivazione, oltre interessi legali dalla data di versamento al soddisfo;
condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che si CP_3
liquidano in €. 43,00 per esborsi ed €. 1.900,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
CP_ compensa le spese di lite per la domanda proposta nei confronti dell'
Si comunichi
Cosenza, 31.1.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
5
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3957/2022 R.G.A.L. vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, elettivamente domiciliata in Corigliano Rossano, Via G.B. Palatino n. 8, presso lo studio dell'Avv. Adele Ambrosio che la rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in Controparte_2
Castrovillari, Corso Calabria, presso la sede dell' , rappresentato e difeso dagli CP_1
Avv.ti Marcello Carnovale, Umberto Ferrato, Carmela Filice e Riccardo Lini - resistente
E
Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...]
elettivamente domiciliato in Cosenza, Via Isonzo n. 48, presso l'ufficio legale dell'ente,
rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Arcidiacono - resistente
Oggetto: opposizione ad avviso di addebito.
1 Conclusioni di parte ricorrente: “… 1) Dichiarare la decadenza da parte di dalla CP_1
revoca e dal recupero, mediante l'avviso impugnato, di agevolazioni godute e
asseritamente non dovute;
2) Nel merito, accertata e dichiarata l'illegittimità delle n. 16
note di rettifica da DM 10, emesse da in data 5 aprile 2018 a carico della ricorrente, CP_1
che hanno comportato la revoca dei benefici di esenzione contributiva, annullare l'avviso
di addebito n. 3342018004682801000 perché carente di ogni presupposto, comunque non
provato, con diritto della ricorrente alla restituzione delle somme indebitamente pagate;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari…”.
CP_ Conclusioni dell' “… in via principale e nel merito, rigettare il ricorso in quanto
infondato in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa;
in via subordinata e sempre
nel merito, accertare e dichiarare la sussistenza del debito contributivo del ricorrente
verso comprensivo di sanzioni, per i titoli di cui è causa, in quella misura CP_1
maggiore o minore rispetto all'AVA opposto, così come risulterà accertata in corso di
causa. Comunque, con vittoria delle spese del giudizio;
in caso di accoglimento del
ricorso, alla luce di quanto esposto ovvero del comportamento incolpevole dell' CP_1
mandare esente l'Istituto dal pagamento delle spese, con compensazione totale delle
stesse…”.
Conclusioni dell' “… 1) Dichiarare l'inammissibilità e la nullità, dell'avversa CP_3
domanda; 2) Rigettare, in subordine, ciascuna e tutte le avverse pretese perché ingiuste,
pretestuose ed infondate;
… 5) Confermare, in ogni caso, ciascuna e tutte le somme
ingiunte all'opponente per l' dal Concessionario … Spese come per legge …”. CP_3
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio - prima innanzi al Tribunale di Castrovillari, poi
(tempestivamente, il 15.7.2022 dopo provvedimento di incompetenza territoriale del
16.6.2022) innanzi al Tribunale di Cosenza dopo la declaratoria di incompetenza territoriale del Giudice inizialmente adito - in opposizione all'avviso di addebito n.
2 CP_ 3342018004682801000, con cui l' ha chiesto il pagamento di €. 11.402,32 per
Gestione Aziende con lavoratori dipendenti periodo 6-2015/9-2016 assumendo l'intervenuta decadenza ex art. 25, comma 1, D. Lgs. 46/1999; che il credito era conseguente alla revoca di agevolazioni contributive per il periodo indicato nell'avviso di
CP_ addebito con effetto retroattivo da parte dell' senza precedenti contestazioni di
CP_ irregolarità contributive;
che, dall'interlocuzione con l' era emerso che la revoca era stata disposta a seguito di DURC negativo dell' che, in realtà, a seguito della CP_3
regolarizzazione da parte della ricorrente, l' aveva attestato la regolarità contributiva CP_3
della società. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
CP_ L' si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in particolare il difetto di legittimazione passiva di che la domanda era Controparte_2
infondata, atteso che la revoca delle agevolazioni contributive era stata effettuata a seguito di DURC negativo dell' che l'eccezione di decadenza era infondata e comunque CP_3
irrilevante, atteso che occorreva comunque accertare l'esistenza del credito. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
L' si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in CP_3
particolare (con il richiamo alla memoria difensiva depositata presso il Tribunale di
Castrovillari) che la domanda era nulla, tardiva ed inammissibile e, comunque, infondata anche nel merito. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 10.1.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
CP_ La parte ricorrente e l' hanno depositato note scritte.
3 Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
CP_ La questione di carenza di legittimazione passiva formulata dall' per conto di CP_2
(con irrituale richiesta di estromissione) è inammissibile, non ravvisandosi duplicità di posizioni processuali, atteso che l' si è costituito in giudizio per entrambi gli enti. CP_1
CP_ L' afferma di aver revocato le agevolazioni contributive unicamente in base a DURC
negativo dell' CP_3
In merito, la parte ricorrente ha affermato di aver regolarizzato la posizione (con il pagamento della somma di €. 681,80 richiesta) e che l' aveva attestato la regolarità CP_3
contributiva.
L' ente che doveva fornire i chiarimenti decisivi sulla vicenda, ha invece assunto una CP_3
difesa caratterizzata da genericità, senza neppure una contestazione specifica sull'indicata affermazione di parte ricorrente secondo cui l'irregolarità contributiva era stata sanata e che, pertanto, aveva attestato la regolarità contributiva, come peraltro risulta dall'allegato n. 10 di parte ricorrente con riferimento alla data del 31.8.2018.
Su tali premesse, mancando la dimostrazione del presupposto del credito oggetto di giudizio, la domanda deve essere accolta, dichiarandosi non dovuta la somma di €.
11.402,32 portata dall'avviso di addebito n. 33420180004682801000, con condanna
(generica, atteso che per un verso la parte ricorrente non produce documentazione
CP_ attestante l'asserito versamento, per altro verso l' non contesta l'avvenuto pagamento)
alla restituzione delle somme corrisposte per l'avviso di addebito indicato, oltre interessi legali (da riconoscere d'ufficio ex art. 429, comma 3, c.p.c.) dalla data di versamento al soddisfo.
Le spese di lite si pongono interamente a carico dell' sulla base del principio di CP_3
CP_ causalità, occorrendo valorizzare la circostanza, affermata dall' secondo cui la revoca 4 delle agevolazioni contributive che avevano dato origine all'avviso di addebito opposto era stata conseguente unicamente al DURC negativo dell' per il quale, come detto, non CP_3
sono state formulate compiute argomentazioni da parte dell' . CP_1
CP_ Per la stessa ragione le spese di lite si compensano per la posizione dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara non dovuta la somma portata dall'avviso di
CP_ addebito n. 33420180004682801000, con condanna dell' alla restituzione di quanto corrisposto dalla parte ricorrente per l'avviso di addebito indicato nei termini indicati in motivazione, oltre interessi legali dalla data di versamento al soddisfo;
condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, che si CP_3
liquidano in €. 43,00 per esborsi ed €. 1.900,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
CP_ compensa le spese di lite per la domanda proposta nei confronti dell'
Si comunichi
Cosenza, 31.1.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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