Art. 2.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1984 in lire 34.500 milioni, si provvede quanto a lire 52.900 milioni mediante il maggiore gettito derivante dall'attuazione del provvedimento legislativo recante adeguamento degli importi dei diritti previsti dalle tabelle allegate alle leggi 24 dicembre 1976, n. 900, e 7 febbraio 1979, n. 59 , e quanto a lire 1.600 milioni mediante prelevamento dal fondo dei sopravanzi dell'amministrazione degli archivi notarili.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1984 in lire 34.500 milioni, si provvede quanto a lire 52.900 milioni mediante il maggiore gettito derivante dall'attuazione del provvedimento legislativo recante adeguamento degli importi dei diritti previsti dalle tabelle allegate alle leggi 24 dicembre 1976, n. 900, e 7 febbraio 1979, n. 59 , e quanto a lire 1.600 milioni mediante prelevamento dal fondo dei sopravanzi dell'amministrazione degli archivi notarili.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.