CASS
Sentenza 24 aprile 2026
Sentenza 24 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/04/2026, n. 14968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14968 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AX SI nato in (ALBANIA) il 08/05/1986 avverso la sentenza del 01/07/2025 della Corte d'appello di Bologna Udita la relazione svolta dal Consigliere IZ MA;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale dr. LUIGI BIRRITTERI, che ha depositato requisitoria scritta, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità pronunciata dal Tribunale di Ravenna nei confronti di SI AX per il reato di cui agli artt. 110, 624-bis, 625, secondo comma, n. 5, cod. pen., a lui contestato al capo 1) dell’imputazione per aver sottratto alcune bottiglie di alcolici e generi alimentari dalle pertinenze dell’abitazione di PH OR OI MA in concorso con altri, e per i reati di cui agli artt. 337, 582, e 585, in relazione all’art. 576, n.
5-bis, cod. pen., a lui contestati ai capi 2) e 3) dell’imputazione per aver usato violenza nei confronti dell’Agente di Polizia intervenuto mentre compiva un atto del suo ufficio, colpendolo e cagionandogli lesioni giudicate guaribili in giorni 3. 2. Il ricorso per cassazione si compone di tre motivi. Penale Sent. Sez. 5 Num. 14968 Anno 2026 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: MA IZ Data Udienza: 26/02/2026 2 2 2.1. Il primo motivo deduce violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione, poiché l’intera fase processuale di secondo grado si sarebbe tenuta in illegittima assenza del difensore di fiducia del ricorrente, il quale non avrebbe ricevuto la notifica dell’atto di citazione per il relativo grado di giudizio, essendo stato nominato a seguito della revoca del difensore che aveva presentato l’atto di appello. Tale omesso avviso al difensore di fiducia priverebbe l’imputato della garanzia circa l’effettivo esercizio dei diritti e delle facoltà di cui è titolare, integrando una nullità assoluta ai sensi degli artt. 177, 178 e 179 cod. proc. pen.. 2.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità per il delitto di furto, poiché la Corte avrebbe erroneamente applicato i principi codificati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di prova indiziaria, atteso che la persona offesa non indicherebbe taluni specifici elementi ricostruttivi dei fatti attribuibili al ricorrente ed anzi indicherebbe solo nel numero di 2 i soggetti partecipanti al furto, e che gli agenti di P.G. si sarebbero imbattuti in lui in maniera casuale ed a distanza rilevante dal luogo del furto. 2.3. Il terzo ed ultimo motivo lamenta violazione di legge poiché la pena sarebbe sproporzionata rispetto alla concreta gravità del fatto di reato, che qualora correttamente valutata avrebbe permesso l’applicazione degli istituti in grado di alleggerire la risposta sanzionatoria quali la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., la causa di estinzione del reato di cui all’art. 162-ter cod. pen., e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza. La Corte avrebbe poi omesso di confrontarsi con le richieste dedotte in via subordinata con le quali si formulava richiesta di applicazione delle previsioni di cui all’art. 53, legge 24 novembre 1981, n. 689, e di sospensione del processo per consentire l’avvio di un programma di giustizia riparativa finalizzato all’estinzione del reato all’esito positivo delle condotte riparatorie. 3. Il difensore del ricorrente, in data 18 febbraio 2026, ha depositato memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale, impropriamente qualificata come “motivi nuovi”. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1.Va preliminarmente dato conto della manifesta infondatezza della eccezione sollevata dall’avv. Piccolo, difensore di fiducia del ricorrente, con il primo motivo di ricorso, relativo all’assunta omissione di notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello (e di atti 3 3 successivi) al nuovo difensore fiduciario. Assume testualmente il difensore, a sostegno dell’eccezione, che “AX subito dopo la condanna in primo grado e dopo che il difensore avv. TO aveva presentato regolare atto di appello venne però successivamente con (SIC n.d.r.) revocato e venne nominato dall’odierno ricorrente un nuovo difensore di fiducia il quale, però, non ebbe a ricevere la notifica dell’atto di citazione per il relativo grado di giudizio che si svolse in assenza del ricorrente e del difensore designato”. Si osserva che: 1)in primo luogo, il decreto di citazione di cui all’art. 601 comma 3 cod. proc. pen. per l’udienza del 1° luglio 2025 è stato notificato, tempestivamente e ritualmente, il 23 aprile 2025, all’unico difensore di fiducia del ricorrente all’epoca nominato, avv. TO;
l’avv. TO ha comunicato alla Corte d’appello rinuncia al mandato difensivo il 24 aprile 2025; il Presidente del collegio d’appello ha dunque designato un difensore di ufficio, ai sensi dell’art. 97 comma 1 cod. proc. pen. in pari data, il 24 aprile 2025, a cui il decreto di citazione è stato contestualmente notificato;
AX LE, notiziato della designazione del legale di ufficio ai sensi dell’art. 28 disp. att. cod. proc. pen., ha nominato un altro patrocinatore di fiducia, nella persona dell’avv. Antonio Piccolo, in data 26 aprile 2025, quando le formalità di notificazione del decreto di citazione si erano esaurite. Vale, pertanto, il radicato principio di diritto, secondo il quale l'avviso di fissazione dell'udienza deve essere effettuato al difensore di fiducia dell'imputato che rivestiva tale qualità all'atto di fissazione dell'udienza e non anche all'avvocato che abbia acquistato successivamente tale veste, in quanto con l'emissione dell'avviso si cristallizza la situazione processuale relativa agli adempimenti di cancelleria (sez. U n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263600; sez. U n. 8 del 06/07/1990, Scarpa, Rv. 185438; in tema di procedimenti in camera di consiglio, v. sez. U n. 20300 del 22/04/2010, Lasala, Rv. 246909); 2)ai sensi dell’art. 598 bis primo comma, secondo periodo, cod. proc. pen., fino a quindici giorni prima dell’udienza, la difesa dell’imputato può presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima, memorie di replica, nonché depositare dichiarazione di concordato anche con rinuncia ai motivi di appello, a mente dell’art. 599-bis comma 1 cod. proc. pen.; ai sensi dell’art. 598 bis, secondo comma, cod. proc. pen., l’imputato e il suo difensore possono chiedere di partecipare all’udienza fissata dalla Corte d’appello, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione a giudizio o dell’avviso della data fissata per il giudizio di appello. In data 20 giugno 2025 il citato difensore dell’imputato ha inoltrato alla Corte d’appello motivi nuovi (peraltro tardivi), mentre non ha avanzato richiesta di trattazione orale. E ancora, nel verbale del dibattimento d’appello del 1° luglio 2025 si è dato atto della formulazione delle conclusioni da parte del Procuratore Generale, mentre occorre rammentare che, nel procedimento cartolare novellato dalla cd. "riforma Cartabia", la cui disciplina è vigente dal 1° luglio 2024, la comunicazione, a cura della cancelleria, delle conclusioni del pubblico ministero alle altre parti, diversamente da quanto previsto per il previgente rito 4 4 cartolare "pandemico", non è più prevista né per il procedimento di appello ex art. 598-bis cod. proc. pen. né per quello di cassazione ex art. 611 cod. proc. pen., essendo stabilito esclusivamente che le richieste del Procuratore generale siano presentate quindici giorni prima dell'udienza e che le parti possano presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima dell'udienza, memorie di replica, sicché le richieste avanzate dalla parte pubblica sono a disposizione delle altre parti, che possono richiederne copia alla cancelleria, mentre eventuali comunicazioni relative al deposito devono considerarsi di mera "cortesia", non sussistendo più alcun obbligo al riguardo (Sez.2, n. 15245 del 06/03/2025, Berisha, Rv, 287897). Giova peraltro rammentare, da ultimo, il principio generale radicato nel diritto vivente, secondo il quale nel caso in cui una parte deduca il verificarsi di cause di nullità o inutilizzabilità collegate ad atti non rinvenibili nel fascicolo processuale (perché appartenenti ad altro procedimento o anche - qualora si proceda con le forme del dibattimento - al fascicolo del pubblico ministero), al generale onere di precisa indicazione che incombe su chi solleva l'eccezione si accompagna l'ulteriore onere di formale produzione delle risultanze documentali - positive o negative - addotte a fondamento del vizio processuale (Sez. U n. 39061 del 16/07/2009, De Iorio, Rv. 244329; v. anche, quanto alla citazione dell’imputato, Sez. U n. 119 del 27/10/2004, Palumbo, Rv. 229541). Ma tanto non si evince dal dedotto motivo di ricorso, né dai documenti allegati alle repliche alle conclusioni del Procuratore generale, dal momento che il presunto atto di nomina fiduciaria del 11/10/2024 difetta della prova del deposito all’autorità procedente e non vi è evidenza alcuna di un atto di nomina ritualmente formalizzato successivamente, ai sensi dell’art. 96, comma 2, cod. proc. pen., prima di quella, l’unica dotata dei crismi di legge, del 26 aprile 2025. 2. Il secondo motivo di ricorso è puramente reiterativo di doglianze già proposte dinanzi al giudice dell’appello, e da questi congruamente vagliate e puntualmente disattese, non è consentito nel giudizio di legittimità ed è manifestamente infondato. Si tratta di motivo sostanzialmente apparente, che non rispetta l’onere della specificità, come richiede l’art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., perché omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità intrinseca, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di a-specificità, che conduce, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., alla sanzione dell’inammissibilità (ex plurimis, Sez. 4 n. 256 del 18/09/1997, dep. 1998, Rv. 210157; Sez. 1, Ord. n. 4521 del 20/01/2005, Rv. 230751; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Rv. 259425; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710). Né il ricorrente può richiedere una rilettura dei 5 5 segmenti storici posti a fondamento della decisione, ovvero la autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione probatoria dei medesimi, invocando un giudizio di fatto che non compete alla Corte di cassazione;
esula, invero, dai poteri del giudice di legittimità quello di una rivisitazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui ponderazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito;
e non può integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione;
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). La Corte territoriale si è congruamente profusa nell’illustrazione del compendio indiziario, fondato su dati fattuali certi, precisi e convergenti, che ha condotto all’affermazione di reità del prevenuto per il delitto di furto in abitazione aggravato in concorso (cfr. pag.2 e 3, a riguardo, in particolare, delle condizioni spazio-temporali della sorpresa del ricorrente, con mansioni di “palo”, nei pressi del luogo del furto, all’esistenza di un rapporto personale con i correi condannati con sentenza irrevocabile, all’ambiguo prima, ed aggressivo poi, comportamento tenuto al cospetto degli agenti, al sequestro di arnesi atti allo scasso nell’abitacolo del veicolo in suo uso, alle ammissioni fatte in sede di spontanee dichiarazioni all’udienza di discussione del rito abbreviato). 3.Il terzo motivo è variamente generico, non consentito e manifestamente infondato. 3.1. Quanto ai dedotti “omessi avvisi di avvalersi di programma cd. giustizia riparativi” (testuale), il motivo d’impugnazione si riduce alla elencazione di un coacervo confuso ed indistinto di articoli di legge, che non risponde al requisito di specificità di cui all’art. 581 comma 1 lett. d) cod. proc. pen., anche perché difetta dell’articolazione di qualsiasi argomentazione a sostegno nella parte espositiva. Si tratta, peraltro, di vaghe, astratte violazioni di legge nemmeno dedotte con i motivi di appello principali (come quelle che invocano, lapidariamente, l’applicazione dell’art. 162 ter cod. pen. o l’applicazione delle pene sostitutive di cui alla l. n. 689/81), pertanto geneticamente inammissibili a norma dell’art. 606 comma 3 cod. proc. pen.. Si deve, in proposito, rilevare che i motivi nuovi di appello sono stati depositati telematicamente in data 20 giugno 2025, dunque disattendendo, inammissibilmente, la previsione dell’art. 598-bis, comma 1, cod. proc. pen. (in uno con quella dell’art. 585, comma 4, cod. proc. pen.) che ne impone la trasmissione almeno quindici giorni prima dell’udienza. E soltanto con i motivi nuovi, in ogni caso, il difensore ha formulato – si riporta sempre testualmente - “in via subordinata […] richiesta di applicazione del Dlvo 689/81 per come riformato dalla novella Riforma Cartabia di sospensione del processo ai sensi dell’art. 129bis cpp e 162ter cp per consentire avvio al programma previsto di giustizia riparativa per successiva estinzione per reato all’esito positivo delle condotte riparatorie, concedendo termine per adempiere al percorso della c.d. giustizia riparativa, disponendo la conversione della sanzione detentiva in quella pecuniaria”; tale richiesta, come detto tardiva, è vieppiù ontologicamente inammissibile perché in materia di impugnazioni, la facoltà del ricorrente di 6 6 presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali, di cui i primi devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti, sicché sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto "petitum", introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione ( ex multis, Sez.6, n. 36206 del 30/09/2020, Tobi, Rv. 280294). Può solo aggiungersi, per completezza di trattazione, che il collegio condivide l’indirizzo esegetico di recente enunciato da questa Corte, secondo il quale, nel giudizio di appello, il decreto di citazione che non contenga l'avviso all'imputato della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa non è affetto da nullità, venendo in rilievo l'inadempimento di un onere informativo o divulgativo che non ha alcuna incidenza sulla validità della "vocatio in ius" (Sez.1, n. 20308 del 20/03/2025, Di Rocco, Rv. 288025). La porzione dedicata all’illustrazione della ragione di censura, meritevole di vaglio da parte di questa Corte, è riservata ad un’assunta violazione di legge nella commisurazione del trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento alla mancata applicazione dell’art. 131 bis cod. pen. – per il delitto di furto - e delle attenuanti generiche, richieste in regime di prevalenza sulla circostanza aggravante contestata. Come anticipato, il motivo è generico, perché non si misura con le repliche formulate dalla decisione impugnata, e pure manifestamente infondato, poiché contrasta con il testo di legge quanto all’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen.; e con il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità sui limiti e l’oggetto del sindacato della Corte di Cassazione nella tematica del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della dosimetria della pena. 3.2. Quanto all’operatività dell’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, la pronuncia d’appello ha fatto rilevare, correttamente, che la pena edittale minima prevista per il reato di furto in abitazione (anche non aggravato) non consente, in radice, il ricorso all’istituto di favore. Quanto, invece, al profilo del trattamento punitivo, occorre rammentare che, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 6, con esplicito riferimento ai precedenti penali dell’imputato ed alla già effettuata stima, in primo grado, del modesto valore della refurtiva, tale da giustificare la concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.). Si tratta di una interpretazione ispirata al costante orientamento di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). Giova poi rimarcare che la 7 7 sanzione irrogata è assai prossima ai minimi edittali assoluti;
che l'obbligo della motivazione, in ordine alla congruità della pena inflitta, tanto più si attenua quanto maggiormente la pena, in concreto irrogata, si avvicina al minimo edittale (Sez. 1, n. 6677 del 05/05/1995, Brachet, Rv.201537; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464); che, pertanto, nel caso in esame l’apprezzamento operato dai giudici d’appello, che si sono soffermati sul contenimento della pena comminata e sul rispetto dei criteri di proporzione, risulta senz’altro esauriente (pag.6). 4. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 26/02/2026 Il consigliere estensore Il Presidente IZ MA EL EN
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale dr. LUIGI BIRRITTERI, che ha depositato requisitoria scritta, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità pronunciata dal Tribunale di Ravenna nei confronti di SI AX per il reato di cui agli artt. 110, 624-bis, 625, secondo comma, n. 5, cod. pen., a lui contestato al capo 1) dell’imputazione per aver sottratto alcune bottiglie di alcolici e generi alimentari dalle pertinenze dell’abitazione di PH OR OI MA in concorso con altri, e per i reati di cui agli artt. 337, 582, e 585, in relazione all’art. 576, n.
5-bis, cod. pen., a lui contestati ai capi 2) e 3) dell’imputazione per aver usato violenza nei confronti dell’Agente di Polizia intervenuto mentre compiva un atto del suo ufficio, colpendolo e cagionandogli lesioni giudicate guaribili in giorni 3. 2. Il ricorso per cassazione si compone di tre motivi. Penale Sent. Sez. 5 Num. 14968 Anno 2026 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: MA IZ Data Udienza: 26/02/2026 2 2 2.1. Il primo motivo deduce violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione, poiché l’intera fase processuale di secondo grado si sarebbe tenuta in illegittima assenza del difensore di fiducia del ricorrente, il quale non avrebbe ricevuto la notifica dell’atto di citazione per il relativo grado di giudizio, essendo stato nominato a seguito della revoca del difensore che aveva presentato l’atto di appello. Tale omesso avviso al difensore di fiducia priverebbe l’imputato della garanzia circa l’effettivo esercizio dei diritti e delle facoltà di cui è titolare, integrando una nullità assoluta ai sensi degli artt. 177, 178 e 179 cod. proc. pen.. 2.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità per il delitto di furto, poiché la Corte avrebbe erroneamente applicato i principi codificati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di prova indiziaria, atteso che la persona offesa non indicherebbe taluni specifici elementi ricostruttivi dei fatti attribuibili al ricorrente ed anzi indicherebbe solo nel numero di 2 i soggetti partecipanti al furto, e che gli agenti di P.G. si sarebbero imbattuti in lui in maniera casuale ed a distanza rilevante dal luogo del furto. 2.3. Il terzo ed ultimo motivo lamenta violazione di legge poiché la pena sarebbe sproporzionata rispetto alla concreta gravità del fatto di reato, che qualora correttamente valutata avrebbe permesso l’applicazione degli istituti in grado di alleggerire la risposta sanzionatoria quali la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., la causa di estinzione del reato di cui all’art. 162-ter cod. pen., e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza. La Corte avrebbe poi omesso di confrontarsi con le richieste dedotte in via subordinata con le quali si formulava richiesta di applicazione delle previsioni di cui all’art. 53, legge 24 novembre 1981, n. 689, e di sospensione del processo per consentire l’avvio di un programma di giustizia riparativa finalizzato all’estinzione del reato all’esito positivo delle condotte riparatorie. 3. Il difensore del ricorrente, in data 18 febbraio 2026, ha depositato memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale, impropriamente qualificata come “motivi nuovi”. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1.Va preliminarmente dato conto della manifesta infondatezza della eccezione sollevata dall’avv. Piccolo, difensore di fiducia del ricorrente, con il primo motivo di ricorso, relativo all’assunta omissione di notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello (e di atti 3 3 successivi) al nuovo difensore fiduciario. Assume testualmente il difensore, a sostegno dell’eccezione, che “AX subito dopo la condanna in primo grado e dopo che il difensore avv. TO aveva presentato regolare atto di appello venne però successivamente con (SIC n.d.r.) revocato e venne nominato dall’odierno ricorrente un nuovo difensore di fiducia il quale, però, non ebbe a ricevere la notifica dell’atto di citazione per il relativo grado di giudizio che si svolse in assenza del ricorrente e del difensore designato”. Si osserva che: 1)in primo luogo, il decreto di citazione di cui all’art. 601 comma 3 cod. proc. pen. per l’udienza del 1° luglio 2025 è stato notificato, tempestivamente e ritualmente, il 23 aprile 2025, all’unico difensore di fiducia del ricorrente all’epoca nominato, avv. TO;
l’avv. TO ha comunicato alla Corte d’appello rinuncia al mandato difensivo il 24 aprile 2025; il Presidente del collegio d’appello ha dunque designato un difensore di ufficio, ai sensi dell’art. 97 comma 1 cod. proc. pen. in pari data, il 24 aprile 2025, a cui il decreto di citazione è stato contestualmente notificato;
AX LE, notiziato della designazione del legale di ufficio ai sensi dell’art. 28 disp. att. cod. proc. pen., ha nominato un altro patrocinatore di fiducia, nella persona dell’avv. Antonio Piccolo, in data 26 aprile 2025, quando le formalità di notificazione del decreto di citazione si erano esaurite. Vale, pertanto, il radicato principio di diritto, secondo il quale l'avviso di fissazione dell'udienza deve essere effettuato al difensore di fiducia dell'imputato che rivestiva tale qualità all'atto di fissazione dell'udienza e non anche all'avvocato che abbia acquistato successivamente tale veste, in quanto con l'emissione dell'avviso si cristallizza la situazione processuale relativa agli adempimenti di cancelleria (sez. U n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263600; sez. U n. 8 del 06/07/1990, Scarpa, Rv. 185438; in tema di procedimenti in camera di consiglio, v. sez. U n. 20300 del 22/04/2010, Lasala, Rv. 246909); 2)ai sensi dell’art. 598 bis primo comma, secondo periodo, cod. proc. pen., fino a quindici giorni prima dell’udienza, la difesa dell’imputato può presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima, memorie di replica, nonché depositare dichiarazione di concordato anche con rinuncia ai motivi di appello, a mente dell’art. 599-bis comma 1 cod. proc. pen.; ai sensi dell’art. 598 bis, secondo comma, cod. proc. pen., l’imputato e il suo difensore possono chiedere di partecipare all’udienza fissata dalla Corte d’appello, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione a giudizio o dell’avviso della data fissata per il giudizio di appello. In data 20 giugno 2025 il citato difensore dell’imputato ha inoltrato alla Corte d’appello motivi nuovi (peraltro tardivi), mentre non ha avanzato richiesta di trattazione orale. E ancora, nel verbale del dibattimento d’appello del 1° luglio 2025 si è dato atto della formulazione delle conclusioni da parte del Procuratore Generale, mentre occorre rammentare che, nel procedimento cartolare novellato dalla cd. "riforma Cartabia", la cui disciplina è vigente dal 1° luglio 2024, la comunicazione, a cura della cancelleria, delle conclusioni del pubblico ministero alle altre parti, diversamente da quanto previsto per il previgente rito 4 4 cartolare "pandemico", non è più prevista né per il procedimento di appello ex art. 598-bis cod. proc. pen. né per quello di cassazione ex art. 611 cod. proc. pen., essendo stabilito esclusivamente che le richieste del Procuratore generale siano presentate quindici giorni prima dell'udienza e che le parti possano presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima dell'udienza, memorie di replica, sicché le richieste avanzate dalla parte pubblica sono a disposizione delle altre parti, che possono richiederne copia alla cancelleria, mentre eventuali comunicazioni relative al deposito devono considerarsi di mera "cortesia", non sussistendo più alcun obbligo al riguardo (Sez.2, n. 15245 del 06/03/2025, Berisha, Rv, 287897). Giova peraltro rammentare, da ultimo, il principio generale radicato nel diritto vivente, secondo il quale nel caso in cui una parte deduca il verificarsi di cause di nullità o inutilizzabilità collegate ad atti non rinvenibili nel fascicolo processuale (perché appartenenti ad altro procedimento o anche - qualora si proceda con le forme del dibattimento - al fascicolo del pubblico ministero), al generale onere di precisa indicazione che incombe su chi solleva l'eccezione si accompagna l'ulteriore onere di formale produzione delle risultanze documentali - positive o negative - addotte a fondamento del vizio processuale (Sez. U n. 39061 del 16/07/2009, De Iorio, Rv. 244329; v. anche, quanto alla citazione dell’imputato, Sez. U n. 119 del 27/10/2004, Palumbo, Rv. 229541). Ma tanto non si evince dal dedotto motivo di ricorso, né dai documenti allegati alle repliche alle conclusioni del Procuratore generale, dal momento che il presunto atto di nomina fiduciaria del 11/10/2024 difetta della prova del deposito all’autorità procedente e non vi è evidenza alcuna di un atto di nomina ritualmente formalizzato successivamente, ai sensi dell’art. 96, comma 2, cod. proc. pen., prima di quella, l’unica dotata dei crismi di legge, del 26 aprile 2025. 2. Il secondo motivo di ricorso è puramente reiterativo di doglianze già proposte dinanzi al giudice dell’appello, e da questi congruamente vagliate e puntualmente disattese, non è consentito nel giudizio di legittimità ed è manifestamente infondato. Si tratta di motivo sostanzialmente apparente, che non rispetta l’onere della specificità, come richiede l’art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., perché omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità intrinseca, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di a-specificità, che conduce, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., alla sanzione dell’inammissibilità (ex plurimis, Sez. 4 n. 256 del 18/09/1997, dep. 1998, Rv. 210157; Sez. 1, Ord. n. 4521 del 20/01/2005, Rv. 230751; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Rv. 259425; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710). Né il ricorrente può richiedere una rilettura dei 5 5 segmenti storici posti a fondamento della decisione, ovvero la autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione probatoria dei medesimi, invocando un giudizio di fatto che non compete alla Corte di cassazione;
esula, invero, dai poteri del giudice di legittimità quello di una rivisitazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui ponderazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito;
e non può integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione;
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). La Corte territoriale si è congruamente profusa nell’illustrazione del compendio indiziario, fondato su dati fattuali certi, precisi e convergenti, che ha condotto all’affermazione di reità del prevenuto per il delitto di furto in abitazione aggravato in concorso (cfr. pag.2 e 3, a riguardo, in particolare, delle condizioni spazio-temporali della sorpresa del ricorrente, con mansioni di “palo”, nei pressi del luogo del furto, all’esistenza di un rapporto personale con i correi condannati con sentenza irrevocabile, all’ambiguo prima, ed aggressivo poi, comportamento tenuto al cospetto degli agenti, al sequestro di arnesi atti allo scasso nell’abitacolo del veicolo in suo uso, alle ammissioni fatte in sede di spontanee dichiarazioni all’udienza di discussione del rito abbreviato). 3.Il terzo motivo è variamente generico, non consentito e manifestamente infondato. 3.1. Quanto ai dedotti “omessi avvisi di avvalersi di programma cd. giustizia riparativi” (testuale), il motivo d’impugnazione si riduce alla elencazione di un coacervo confuso ed indistinto di articoli di legge, che non risponde al requisito di specificità di cui all’art. 581 comma 1 lett. d) cod. proc. pen., anche perché difetta dell’articolazione di qualsiasi argomentazione a sostegno nella parte espositiva. Si tratta, peraltro, di vaghe, astratte violazioni di legge nemmeno dedotte con i motivi di appello principali (come quelle che invocano, lapidariamente, l’applicazione dell’art. 162 ter cod. pen. o l’applicazione delle pene sostitutive di cui alla l. n. 689/81), pertanto geneticamente inammissibili a norma dell’art. 606 comma 3 cod. proc. pen.. Si deve, in proposito, rilevare che i motivi nuovi di appello sono stati depositati telematicamente in data 20 giugno 2025, dunque disattendendo, inammissibilmente, la previsione dell’art. 598-bis, comma 1, cod. proc. pen. (in uno con quella dell’art. 585, comma 4, cod. proc. pen.) che ne impone la trasmissione almeno quindici giorni prima dell’udienza. E soltanto con i motivi nuovi, in ogni caso, il difensore ha formulato – si riporta sempre testualmente - “in via subordinata […] richiesta di applicazione del Dlvo 689/81 per come riformato dalla novella Riforma Cartabia di sospensione del processo ai sensi dell’art. 129bis cpp e 162ter cp per consentire avvio al programma previsto di giustizia riparativa per successiva estinzione per reato all’esito positivo delle condotte riparatorie, concedendo termine per adempiere al percorso della c.d. giustizia riparativa, disponendo la conversione della sanzione detentiva in quella pecuniaria”; tale richiesta, come detto tardiva, è vieppiù ontologicamente inammissibile perché in materia di impugnazioni, la facoltà del ricorrente di 6 6 presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali, di cui i primi devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti, sicché sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto "petitum", introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione ( ex multis, Sez.6, n. 36206 del 30/09/2020, Tobi, Rv. 280294). Può solo aggiungersi, per completezza di trattazione, che il collegio condivide l’indirizzo esegetico di recente enunciato da questa Corte, secondo il quale, nel giudizio di appello, il decreto di citazione che non contenga l'avviso all'imputato della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa non è affetto da nullità, venendo in rilievo l'inadempimento di un onere informativo o divulgativo che non ha alcuna incidenza sulla validità della "vocatio in ius" (Sez.1, n. 20308 del 20/03/2025, Di Rocco, Rv. 288025). La porzione dedicata all’illustrazione della ragione di censura, meritevole di vaglio da parte di questa Corte, è riservata ad un’assunta violazione di legge nella commisurazione del trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento alla mancata applicazione dell’art. 131 bis cod. pen. – per il delitto di furto - e delle attenuanti generiche, richieste in regime di prevalenza sulla circostanza aggravante contestata. Come anticipato, il motivo è generico, perché non si misura con le repliche formulate dalla decisione impugnata, e pure manifestamente infondato, poiché contrasta con il testo di legge quanto all’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen.; e con il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità sui limiti e l’oggetto del sindacato della Corte di Cassazione nella tematica del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della dosimetria della pena. 3.2. Quanto all’operatività dell’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, la pronuncia d’appello ha fatto rilevare, correttamente, che la pena edittale minima prevista per il reato di furto in abitazione (anche non aggravato) non consente, in radice, il ricorso all’istituto di favore. Quanto, invece, al profilo del trattamento punitivo, occorre rammentare che, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 6, con esplicito riferimento ai precedenti penali dell’imputato ed alla già effettuata stima, in primo grado, del modesto valore della refurtiva, tale da giustificare la concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen.). Si tratta di una interpretazione ispirata al costante orientamento di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). Giova poi rimarcare che la 7 7 sanzione irrogata è assai prossima ai minimi edittali assoluti;
che l'obbligo della motivazione, in ordine alla congruità della pena inflitta, tanto più si attenua quanto maggiormente la pena, in concreto irrogata, si avvicina al minimo edittale (Sez. 1, n. 6677 del 05/05/1995, Brachet, Rv.201537; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464); che, pertanto, nel caso in esame l’apprezzamento operato dai giudici d’appello, che si sono soffermati sul contenimento della pena comminata e sul rispetto dei criteri di proporzione, risulta senz’altro esauriente (pag.6). 4. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 26/02/2026 Il consigliere estensore Il Presidente IZ MA EL EN