Sentenza 16 febbraio 2007
Massime • 1
In tema di riesame delle misure cautelari, l'art. 309, comma quarto, cod. proc. pen., nel richiamare gli artt. 582 e 583 cod. proc. pen., esclude espressamente la possibilità di presentare l'impugnazione a mezzo posta, richiedendo invece l'invio a mezzo di raccomandata con autenticazione della sottoscrizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/02/2007, n. 12486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12486 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 16/02/2007
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria C. - Consigliere - N. 738
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 041405/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN LA, N. IL 11/07/1961;
avverso ORDINANZA del 19/10/2006 del TRIB. LIBERTÀ di L'AQUILA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. URBAN GIANCARLO;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. DELEHAYE Anrico, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore Avv. Giovanni Nunnari.
OSSERVA
Con ordinanza del 19 ottobre 2006 il Tribunale del Riesame dell'Aquila dichiarava inammissibile la richiesta di riesame proposta nell'interesse di AN DI, indagato per partecipazione ad associazione a delinquere e violazione alla legge sulle armi, avverso l'ordinanza del G.I.P. presso il Tribunale di Pescara che aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere.
Il Tribunale del Riesame rilevava che l'istanza, a firma RA DI, era stata inviata per posta con sottoscrizione non autenticata e quindi era da ritenere inammissibile perché priva dei requisiti prescritti dagli artt. 582 e 583 c.p.p., espressamente richiamati dall'art. 309 c.p.p., comma 4. Avverso tale ordinanza propone ricorso il difensore dell'indagato rilevando la violazione di legge poiché il Tribunale del Riesame avrebbe dovuto comunque pronunciarsi nel merito;
in difetto di tale pronunzia la misura cautelare perderebbe di efficacia ai sensi dell'art. 309 c.p.p., comma 10. Lo stesso difensore, nominato senza particolari formalità ai sensi dell'art. 96 c.p.p., aveva a sua volta proposto analoga istanza di riesame in data 5 ottobre 2006, in ordine alla quale nessun provvedimento era stato preso dal Tribunale del Riesame. Si insiste quindi per l'annullamento dell'ordinanza impugnata con dichiarazione di perdita di efficacia della misura cautelare. Il ricorso è inammissibile.
In relazione ai rilievi relativi alla richiesta di riesame sottoscritta dall'interessato, inviata per posta in data 6 ottobre 2006 e con firma priva di autentica, la decisione del Tribunale del Riesame è ineccepibile. Sul punto, l'art. 309 c.p.p., comma 4 nel richiamare gli artt. 582 e 583 c.p.p., esclude espressamente la presentazione dell'impugnazione a mezzo posta, richiedendo invece l'invio a mezzo di raccomandata con autenticazione della sottoscrizione (Cass. Sez. I, 23 aprile 1997 ric. Palmieri RV 207649).
Quanto alla richiesta di riesame presentata dal difensore in data 5 ottobre 2006, avverso lo stesso provvedimento di applicazione della misura cautelare, si osserva che lo stesso Tribunale del Riesame dell'Aquila ha provveduto anche nel merito con ordinanza 30 ottobre 2006, prendendo in esame l'istanza di riesame del difensore depositata in data 21 ottobre 2006, sicché è venuto meno ogni interesse della parte ad ottenere una pronunzia sulla precedente istanza. Sul punto si deve ritenere che la richiesta formulata dal ricorrente sia coperta dall'efficacia preclusiva di natura endoprocessuale fondata sul principio del "ne bis in idem" di cui all'art. 649 c.p.p. Il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al Direttore della Casa Circondariale ove il RA risulta ristretto per quanto di competenza ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2007