Sentenza 15 luglio 1999
Massime • 3
Avverso le sentenze del Tribunale superiore delle acque pubbliche, tanto se emesse in unico grado nelle materie contemplate dall'art. 143 legge n. 1775 del 1993, quanto se emesse in grado di appello, il ricorso per cassazione, come si desume dal coordinato disposto dell'art. 111 Cost. e degli artt. 200 e 201 della legge citata, è ammesso solo per violazione di legge (oltre che per motivi attinenti alla giurisdizione), sicché non è consentito per denunciare vizi della motivazione che rientrino nel paradigma dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., ma esclusivamente per far valere quelli che si traducano in mancanza o in mera apparenza della motivazione per l'assenza di un iter argomentativo atto a palesare le ragioni della decisione, così da incidere sul modello della sentenza come descritto dall'art. 132 n. 4 cod. proc. civ. e da determinare la nullità prevista come motivo di ricorso dall'art. 360 n. 4 dello stesso codice.
La circostanza che le concessioni in materia di acque pubbliche siano rilasciate sulla base dei progetti di massima, a norma dell'art. 7 del R.D. n. 1775 del 1933, non determina l'illegittimità dell'atto di revoca della concessione basato sulla considerazione della notevolissima diversità delle opere previste dal progetto esecutivo, idonea a modificare la situazione materiale e giuridica tenuta presente al momento della concessione e quindi la valutazione degli interessi pubblici in gioco. (Fattispecie relativa a concessione di derivazione d'acqua pubblica a fini di produzione di energia elettrica: nel passaggio dal progetto di massima a quello esecutivo era stata notevolmente aumentata l'altezza della diga prevista e più che raddoppiata la capacità dell'invaso e conseguentemente si era resa necessaria, ai sensi di legge, la verifica di impatto ambientale).
Non incide sulla legittimità della revoca di una concessione di derivazione di acque pubbliche, dettata dalla valutazione di preminenti interessi pubblici, quali quelli di carattere ecologico e ambientale, la mancata contestuale considerazione dell'eventuale diritto ad un indennizzo del soggetto destinatario del provvedimento in questione, dovendosi escludere che il relativo onere possa interferire nella valutazione dell'interesse pubblico da cui scaturisce la necessità o l'opportunità della revoca e rimanendo impregiudicata la facoltà dell'interessato di far valere in separata sede la sua pretesa all'indennizzo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/07/1999, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 15 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
Dott. Manfredo GROSSI - Primo Presidente Aggiunto F.F.
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione
Dott. Gaetano GAROFALO - Consigliere
Dott. Massimo GENGHINI "
Dott. US IANNIRUBERTO "
Dott. Mario Rosario VIGNALE "
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO "
Dott. Giovanni PRESTIPINO "
Dott. Erminio RAVAGNANI "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 9030/98 R.G. 27/5/98 proposto da
SOCIETÀ IDROELETTRICA ARETINA - S.I.A. s. r. l., in persona del suo amministratore unico Claudio Lucioli, elettivamente domiciliata in Roma, Via E. Q. Visconti n. 99, presso lo studio degli Avv. Ernesto Conte e Michele Conte che la difendono in virtù di procura speciale a margine del ricorso,
ricorrente contro
REGIONE DELL'UMBRIA, in persona del Vice Presidente pro tempore della Giunta Regionale, in forza di decreto 19.6.1998, elettivamente domiciliata in Roma, Via G. B. Morgagni n. 2/a, presso lo studio dell'Avv. Umberto Segarelli, difesa dall'Avv. Lorenzo Migliorini in virtù di procura speciale in calce al ricorso,
controricorrente contro
COMUNE DI NORCIA, in persona del Sindaco pro tempore US NG, domiciliato e difeso come appresso,
controricorrente contro
ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL WORLD WILDLIFE FUND, in persona del suo legale rappresentante pro tempore dott. arch. Fulco Pratesi, elettivamente domiciliata in Roma, Via degli Scipioni n. 268/A, presso lo studio dell'Avv. Alessio Petretti che la difende in virtù di procura speciale a margine del controricorso,
controricorrente e contro
ASSOCIAZIONE ITALIA NOSTRA, in persona del suo Presidente pro tempore,
intimata e sul ricorso incidentale iscritto al n. 11570/98 R. G.3/7/98proposto da
COMUNE DI NORCIA, in persona del Sindaco pro tempore US NG, autorizzato con delibera di Giunta n. 214 del 15.6.1998, elettivamente domiciliato in Roma, Via G. B. Morgagni n. 2/A, presso lo studio dell'Avv. Umberto Segarelli, difeso dall'Avv. Giovanni Tarantini in virtù di procura speciale a margine del controricorso - ricorso incidentale,
ricorrente incidentale contro
SOCIETA IDROELETTRICA ARETINA - S. I. A. s. r. l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, domiciliata e difesa come sopra, intimata e nei confronti di
REGIONE DELL'UMBRIA, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale,
intimata
ASSOCIAZIONE ITALIA NOSTRA, in persona del suo Presidente pro tempore intimata
ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL WORLD WILDLIFE FUND, in persona del suo Presidente pro tempore,
intimata per la cassazione della sentenza 30 giugno 1997-25 febbraio 1998 n. 17/98 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. Udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza del 18 marzo 1999, dal cons. Cristarella Orestano;
È comparso, per la società ricorrente, l'Avv. Ernesto Conte che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto di quello incidentale;
È comparso, per il controricorrente-ricorrente incidentale Comune di Norcia, l'Avv. Giovanni Tarantini che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento di quello incidentale;
È comparso, per la controricorrente Regione Umbria, l'Avv. Lorenzo Migliorini che ha chiesto il rigetto del ricorso principale;
Sentito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avv. Gen. dott. Giovanni Lo Cascio, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e per la inammissibilità di quello incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del novembre 1994 la S. I. A. Società Idroelettrica Aretina a r. l. - la quale aveva già ottenuto dal Tribunale Superiore delle Acque pubbliche, in sede di giurisdizione amministrativa, l'annullamento del silenzio-rifiuto formatosi sulla domanda di concessione edilizia presentata il 14 giugno 1991 al Comune di Norcia per la realizzazione di una diga sul fiume Corno, giusta concessione di derivazione di acqua pubblica disposta a suo favore dalla Giunta Regionale dell'Umbria con deliberazione n. 6312 del 24.7.1990 e precedente decreto n. 131 in data 3.12.1986 emesso dall'Assessore all'Ambiente della stessa Regione a favore della S.p.A. Valle Esina, cui essa S.I.A. era poi subentrata - impugnò, avanti lo stesso Tribunale Superiore, le note nn. 9501 e 9804 del 20.9.1994 con le quali il Sindaco di Norcia, in seguito a detto annullamento, le aveva comunicato i pareri negativi espressi sulla menzionata domanda di concessione edilizia rispettivamente dal Consiglio Comunale e dalla Commissione Edilizia integrata, ritenendo che tali note racchiudessero del provvedimenti espliciti di diniego e fossero inficiate da violazione di legge ed eccesso di potere. Nel giudizio così instaurato si costituì il Comune di Norcia, contestando l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso, ed intervennero ad opponendum l'Associazione Italia Nostra e l'Associazione Italiana per il World Wildlife Fund. Con successivo ricorso la S.I.A., essendo nel frattempo intervenuti il provvedimento 2.1.1995 del Sindaco di Norcia, che respingeva espressamente la domanda di concessione edilizia, e la delibera 30.12.1994 n. 11187 della Giunta Regionale umbra, che dava disposizioni per la revoca della concessione di derivazione di acqua pubblica, impugnò davanti al T.S.A.P. anche tali atti per motivi analoghi a quelli già fatti valere contro le note di cui sopra. Anche in questo giudizio, oltre a costituirsi il Comune di Norcia e la Regione Umbria, che contestarono l'ammissibilità e la fondatezza della domanda, intervennero ad opponendum le due su indicate Associazioni ambientaliste.
Altro ricorso fu infine proposto dalla S.I.A. per l'annullamento del decreto 18.7.1995 n. 529 con cui il Presidente della Giunta Regionale, in esecuzione della precedente delibera 30.12.1994, aveva disposto la revoca del menzionato decreto assessorile emesso il 3.12.1986 a favore della Soc. Valle Esina, dante causa della ricorrente.
In tale ultimo giudizio si costituì per resistere la Regione Umbria ed intervennero ad opponendum il Comune di Norcia e le ripetute associazioni.
Con la sentenza precisata in epigrafe il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, riuniti i ricorsi, ha dichiarato inammissibili il primo (n. 167/94) ed il terzo (n. 35/95) e ha respinto il secondo (n. 148/95), compensando tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.
Le ragioni poste a base della decisione possono così
riassumersi:
- L'unico provvedimento impugnabile, tra quelli adottati dai competenti organi regionali, era il decreto n. 529 in data 18.7.1995 (oggetto del ricorso n. 148/95) con cui era stata disposta la revoca del decreto assessorile 3.12.1986 n. - 131 di concessione della derivazione d'acqua alla soc. Valle Esina, dante causa della S.I.A., poiché, contrariamente a quanto opinato da quest'ultima, esso non era un atto meramente esecutivo della precedente delibera di Giunta n. 11187 del 30.12.1994 (oggetto del ricorso n. 35/95), ma era quello dal quale era derivata la effettiva lesione dell'interesse della società ricorrente, essendo detta delibera un semplice atto di impulso del procedimento di revoca, come tale non immediatamente e direttamente lesivo di quell'interesse;
- Il potere di revoca esercitato con l'atto in questione era giustificato dalla sopravvenienza di fatti che rendevano inopportuno il mantenimento in vita del provvedimento concessorio, fatti consistenti nella avvenuta presentazione di un progetto esecutivo che aumentava le originarie dimensioni della realizzanda diga, portandole a misure tali, in altezza (m. 13,60 rispetto agli originari m. 8,30 del progetto di massima) e capacità di invaso (mc 98.000 rispetto agli originari mc 43.000), da rendere necessaria la pronuncia di compatibilità ambientale di cui al all'art. 6 della L.
8.7.1986 n.349, ai sensi dell'art. 1, lett. 1 del D.P.C.M. n. 377 del 10.8.1988,
stante la sottoposizione alla procedura di V.I.A. (verifica impatto ambientale) delle dighe di altezza superiore a m. 10;
- Il diniego di compatibilità del nuovo progetto da parte della competente Commissione era stato preceduto dalla rituale istruttoria, con il corredo del prescritti pareri tecnici e ministeriali, sicché l'impugnato decreto, il quale recepiva integralmente tali pareri, appariva debitamente motivato;
ne' incideva sulla sua legittimità la denunciata mancanza di una previsione di indennizzo a favore della S.I.A., poiché, indipendentemente dalla questione se nella specie potesse realmente parlarsi di indennizzo, l'eventuale indennizzabilità nasceva dal solo fatto del provvedimento lato sensu ablatorio, senza che fosse necessario farne espressa menzione nel provvedimento stesso;
- Ciò comportava la inammissibilità, per sopravvenuta carenza d'interesse, degli altri due ricorsi, nella parte relativa al mancato rilascio della concessione edilizia, in quanto, venuto meno, per effetto del legittimo decreto sopra considerato, l'atto presupposto costituito dalla concessione di derivazione di acqua pubblica, nessun vantaggio sarebbe potuto derivare alla ricorrente da un'eventuale pronuncia di illegittimità degli atti successivi;
- L'impugnativa avverso la deliberazione 30.12.1994 n. 11187 della Giunta Regionale era anch'essa inammissibile perché, come già detto, si trattava di atto procedimentale non immediatamente lesivo. Ricorre per cassazione la Società Idroelettrica Aretina sulla base di quattro motivi, poi illustrati con memoria, ai quali replicano, con distinti controricorsi e con successive memorie, la Regione Umbria, l'Associazione Italiana per il World Wildlife Fund e il Comune di Norcia il quale ultimo propone a sua volta ricorso incidentale basato su un solo motivo.
Col controricorso dell'Associazione WWF viene eccepita la inammissibilità del ricorso principale perché proposto oltre il termine previsto dall'art. 202, u. c., R.D. 11.12.1933) n. 1775. Nessuna attività difensiva svolge in questa sede l'Associazione Italia Nostra.
All'odierna udienza il difensore della Regione Puglia ha presentato osservazioni per iscritto sulle conclusioni del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto disposta, a norma dell'art. -335 cod. proc. civ., la riunione del ricorsi in quanto rivolti contro la stessa sentenza.
Non ha fondamento la sopra cennata eccezione di tardività del ricorso principale poiché questo risulta notificato il 15.5.1998 e, quindi, entro il termine di cui all'art. 202 R. D. 1775/1933 decorrente dalla comunicazione del dispositivo della sentenza avvenuta il 3.4.1998, termine che, contrariamente a quanto asserito dalla controricorrente W.W.F., è di quarantacinque giorni, e non di trenta, da detta comunicazione, ossia della metà rispetto a quello di novanta giorni previsto, per il ricorso in cassazione, dall'art. 518 dell'allora vigente codice di procedura civile al quale la citata disposizione della L. 1775/1933 faceva rinvio recettizio. Con il primo mezzo del ricorso suddetto - intitolato
"violazione dell'art. 7, primo comma, del T.U. 11.12.1933 n. 1775, degli artt. 9, 21 e 22 del regolamento approvato con R. D. 14.8.1920 n. 1285, nonché del principi generali in materia di concessioni di derivazioni di acque pubbliche;
intima contraddittorietà ed illogicità della motivazione" - si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto erroneamente che un decreto di concessione per la derivazione di acqua pubblica possa essere revocato in considerazione del l'inadeguatezza del progetto esecutivo presentato dal concessionario, e ciò in contrasto con la normativa in materia, dalla quale si evince che il progetto esecutivo è atto autonomo ed estraneo al procedimento di formazione del decreto concessorio, essendo questo vincolato soltanto al progetto di massima, sicché eventuali inadeguatezze del primo possono giustificare il diniego di approvazione dello stesso ma giammai riverberarsi sulla concessione. Con il secondo mezzo - denunziandosi omesso esame di un punto di fatto decisivo e violazione del principio racchiuso nell'art. 112 cod. proc. civ. - si rimprovera al giudice a quo di avere completamente ignorato la circostanza, puntualmente dedotta dall'attuale ricorrente, che la difformità riscontrata tra il progetto esecutivo e quello di massima non era attribuibile a sua negligenza, capriccio o imperizia, bensì ad una espressa richiesta della Regione Umbria la quale, con l'art. 1 del disciplinare aggiuntivo 28.3.1991 (doc. n. 5 del fascicolo aggiunto depositato da detta Regione innanzi al T.S.A.P.) aveva imposto delle modifiche al corpo della diga, tali da renderne inevitabile il sovralzo, per cui l'avere essa tratto pretesto dall'imposta difformità per revocare la concessione integrava un comportamento in contrasto col dovere di imparzialità della P. A. sancito dall'art. 97, primo comma, della Costituzione;
e il non avere il Tribunale Superiore esaminato questo profilo di illegittimità dell'azione amministrativa integrava violazione dell'art. 112 c. p. c. che impone al giudice di pronunciare su tutta la domanda.
Con il terzo mezzo si denunzia violazione del principi in materia di revoca degli atti amministrativi, nonché del principio generale di legalità dell'azione della P. A., addebitandosi al Tribunale Superiore di non aver considerato che, per costante giurisprudenza amministrativa, la revoca di un atto dal quale sia scaturito in favore del privato un diritto soggettivo comporta il diritto del destinatario dell'atto revocato ad essere indennizzato;
e tale diritto va espressamente e specificamente indicato nell'atto di revoca, sia perché il privato ne abbia conoscenza, sia perché la P.A. possa preventivamente valutare se gli oneri connessi alla revoca bilancino i vantaggi che con essa si intendono, perseguire. Con il quarto mezzo - denunziandosi violazione dell'art. 1 L.
9.1.1991 n. 10, il quale considera "di pubblico interesse e di pubblica utilità" l'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia (qual è quella idroelettrica), e del principio di cui all'art. 112 cod. proc. civ. - si lamenta che il giudice a quo abbia ignorato la censura della S. I. A. relativa alla mancata valutazione comparativa tra due interessi pubblici contrastanti: quello inerente alla produzione di energia elettrica e quello che si affermava di voler perseguire mediante la revoca della concessione.
Nessuno del su esposti motivi può trovare accoglimento. Occorre subito ricordare che, secondo l'insegnamento ormai consolidato di queste Sezioni Unite, avverso le sentenze del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, tanto se emesse in unico grado nelle materie contemplate dall'art. 143 L. 1775/1933 (come quella oggi impugnata), quanto se emesse in grado d'appello, il ricorso per cassazione, come si desume dal coordinato disposto dell'art. 111 Cost. e degli artt. 200-201 della legge suddetta, è ammesso soltanto per violazione di legge (oltre che, ovviamente, per motivi attinenti alla giurisdizione), sicché non è consentito denunziare con esso vizi della motivazione che rientrino nel paradigma dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. ma soltanto quelli che si traducano in mancanza o in mera apparenza della motivazione medesima per l'assenza di un iter argomentativo atto a palesare le ragioni della decisione, così da incidere sul modello della sentenza come descritto dall'art. 132 n. 4 cod. proc. civ. e da determinarne la nullità prevista come motivo di ricorso dall'art. 360 n. 4 stesso codice (v. sent. 10.10.1992 n. 11065, 11.11.1992 n. 12150, 2.12.1992 n. 12871, 19.1.1993 n. 636, 8.3.1993 n. 2754, 6.6.1994 n. 5495, 18.2.1997 n. 1484). Nulla di tutto questo è dato riscontrare nella decisione oggi impugnata il cui tessuto argomentativo è senz'altro idoneo ad evidenziare il processo logico seguito dal Tribunale Superiore a sostegno della soluzione adottata, per cui sono inammissibili le censure che ad essa vengono mosse, più o meno esplicitamente, sotto il profilo di cui sopra e che implicano un controllo della sufficienza e razionalità della motivazione in raffronto con le risultanze probatorie acquisite, come pure quelle con le quali, adducendosi pretese violazioni dell'art. 112 cod. proc. civ., si lamenta, in realtà, la mancanza di un espresso esame di deduzioni ed argomentazioni difensive implicitamente disattese dal giudice a quo. Le altre censure, pur correttamente prospettate sotto il profilo della violazione di legge, sono prive di fondamento. Non ha giuridica consistenza, in primo luogo il semplicistico l'assunto secondo cui il potere di revoca del provvedimento concessorio, essendo questo vincolato soltanto al progetto di massima previsto dall'art. 7 della L. 1775/1933, non poteva ritenersi legittimamente esercitato per il solo fatto che il progetto esecutivo, successivamente presentato dal concessionario, fosse diverso.
Invero, anche a prescindere dalla considerazione che tale progetto, come risulta per tabulas, fu strenuamente difeso dalla S.I.A. mediante la ripetuta impugnazione del rifiuto, da parte del Comune di Norcia, della concessione edilizia richiesta per realizzarlo, sta di fatto che esso, secondo quanto accertato dal T.S.A.P. e non contestato col ricorso, si discostava enormemente dal progetto di massima, avendo portato l'altezza della diga da m. 8,30 a m. 13,60 e la sua capacità di invaso da mc 43.000 a mc 98.000, il che rappresentava senza dubbio quel fatto sopravvenuto che il giudicante ha ritenuto tale da modificare la situazione materiale e giuridica tenuta presente al momento del rilascio della concessione e idoneo a legittimare la revoca di questa a seguito di una nuova valutazione degli interessi pubblici in gioco, per altro resa necessaria dal superamento dei limiti di altezza e di portata della progettata diga oltre i quali scattava, ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. e dell'art. 6 della L.
8.7.1986 n. 349, l'obbligo della procedura di verifica dell'impatto ambientale.
Nè a diversa conclusione si sarebbe potuto pervenire ove lo stravolgimento dell'originario progetto fosse stato da attribuirsi ad un'espressa richiesta di modifica proveniente dall'autorità regionale, come dedotto nel secondo motivo, poiché, anche ammesso che tale non meglio precisata richiesta - certamente non arbitraria e pretestuosa (non lo sostiene neppure la ricorrente) ma presumibilmente dettata da ragioni di ordine tecnico - fosse stata tale da rendere inevitabile il sovralzo della diga, ciò nulla toglierebbe alla oggettiva diversità della sopravvenuta situazione di fatto e, quindi, alla ritenuta legittimità dell'esercizio del potere di revoca conseguente al negativo esito della verifica di impatto ambientale dell'opera che si sarebbe dovuto andare a realizzare in base al nuovo progetto, salvo a poter incidere sulla misura dell'eventuale indennizzo.
A quest'ultimo proposito va osservato, in risposta alla censura di cui al terzo motivo, che correttamente il giudice a quo ha negato qualsiasi rilievo, ai fini della legittimità del provvedimento di revoca, alla mancata previsione in esso di detto indennizzo. Infatti l'esistenza di diritti soggettivi patrimoniali in qualche modo ricollegabili all'atto da revocare non può configurare nessuna preclusione all'esercizio della potestà di revoca, ne' impone di affrontare contestualmente il problema dell'eventuale indennizzabilità del pregiudizio derivante dal provvedimento lato sensu ablatorio, dovendosi escludere che il relativo onere o l'entità dello stesso possano interferire nella valutazione del preminente interesse pubblico (nel caso di specie di carattere ecologico-ambientale) da cui scaturisce la necessità o l'opportunità della revoca e rimanendo in ogni caso impregiudicato il diritto del destinatario dell'atto a pretendere in separata sede l'indennizzo, se dovuto.
Non sussiste, infine, la violazione dell'art. 1 della L.
9.1.1991 n. 10 denunziata col quarto motivo in base al rilievo di una pretesa necessità di raffronto tra l'interesse pubblico, tale dichiarato da detta norma, all'utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia (qual è l'energia idroelettrica) e quello che essa affermava di voler perseguire mediante la revoca della concessione, poiché la preminenza attribuita a quest'ultimo interesse attraverso il giudizio di incompatibilità ambientale della progettata diga, espresso all'esito di un'attenta e ponderata istruttoria tecnica che aveva coinvolto tutte le amministrazioni interessate, implicava l'avvenuta valutazione comparativa di ogni altro interesse in gioco e non era compito del Tribunale Superiore entrare nel merito di siffatta valutazione.
Con l'unico motivo del ricorso incidentale del Comune di Norcia si denunzia violazione dell'art. 91 cod. proc. civ., censurandosi la sentenza impugnata sul punto relativo alla disposta compensazione delle spese e lamentandosi che queste non siano state poste a carico della S.I.A., rimasta soccombente rispetto a tutti i ricorsi riuniti. La censura è destituita di fondamento, essendo ius receptum, in tema di spese processuali, che il regolamento di esse è affidato al potere squisitamente discrezionale del giudice, potere il cui esercizio incontra l'unico limite rappresentato dal divieto di porte, neppure parzialmente, a carico della parte totalmente vittoriosa. Alla stregua delle osservazioni che precedono, entrambi i ricorsi devono essere rigettati.
Anche in questa sede ricorrono giusti motivi per compensare le spese fra tutte le parti.
P. Q. M.
LA CORTE Riunisce i ricorsi e li rigetta.
Compensa fra tutte le parti le spese del procedimento di cassazione.
Così deciso in Roma, il 18 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 1999