Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/07/1999, n. 401
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Sentenza 15 luglio 1999

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Avverso le sentenze del Tribunale superiore delle acque pubbliche, tanto se emesse in unico grado nelle materie contemplate dall'art. 143 legge n. 1775 del 1993, quanto se emesse in grado di appello, il ricorso per cassazione, come si desume dal coordinato disposto dell'art. 111 Cost. e degli artt. 200 e 201 della legge citata, è ammesso solo per violazione di legge (oltre che per motivi attinenti alla giurisdizione), sicché non è consentito per denunciare vizi della motivazione che rientrino nel paradigma dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., ma esclusivamente per far valere quelli che si traducano in mancanza o in mera apparenza della motivazione per l'assenza di un iter argomentativo atto a palesare le ragioni della decisione, così da incidere sul modello della sentenza come descritto dall'art. 132 n. 4 cod. proc. civ. e da determinare la nullità prevista come motivo di ricorso dall'art. 360 n. 4 dello stesso codice.

La circostanza che le concessioni in materia di acque pubbliche siano rilasciate sulla base dei progetti di massima, a norma dell'art. 7 del R.D. n. 1775 del 1933, non determina l'illegittimità dell'atto di revoca della concessione basato sulla considerazione della notevolissima diversità delle opere previste dal progetto esecutivo, idonea a modificare la situazione materiale e giuridica tenuta presente al momento della concessione e quindi la valutazione degli interessi pubblici in gioco. (Fattispecie relativa a concessione di derivazione d'acqua pubblica a fini di produzione di energia elettrica: nel passaggio dal progetto di massima a quello esecutivo era stata notevolmente aumentata l'altezza della diga prevista e più che raddoppiata la capacità dell'invaso e conseguentemente si era resa necessaria, ai sensi di legge, la verifica di impatto ambientale).

Non incide sulla legittimità della revoca di una concessione di derivazione di acque pubbliche, dettata dalla valutazione di preminenti interessi pubblici, quali quelli di carattere ecologico e ambientale, la mancata contestuale considerazione dell'eventuale diritto ad un indennizzo del soggetto destinatario del provvedimento in questione, dovendosi escludere che il relativo onere possa interferire nella valutazione dell'interesse pubblico da cui scaturisce la necessità o l'opportunità della revoca e rimanendo impregiudicata la facoltà dell'interessato di far valere in separata sede la sua pretesa all'indennizzo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/07/1999, n. 401
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 401
    Data del deposito : 15 luglio 1999

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