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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/04/2025, n. 4035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4035 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma - II sezione Lavoro
In composizione monocratica, in persona del Giudice del Tribunale, dr. Giovanna
Palmieri, in funzione di Giudice del Lavoro, lette le note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro e previdenza al n. 38430 dell'anno 2024 vertente
TRA con l'Avv.to MALVAGNA SIMONA per procura in atti Parte_1
Ricorrente
E
, in p. del l.r.pt., con l'avv.to SCARLATO PAOLA per procura generale alle liti in CP_1
atti
Resistente
OGGETTO: opposizione ad atp per il riconoscimento di indennità di accompagnamento
Motivi in fatto e diritto
Con ricorso depostato ai sensi dell'art. 445 bis comma 6 c.p.c. la parte ricorrente in epigrafe indicata, contestava parzialmente l'esito dell'a.t.p. espletato tra le parti e col quale non era stato riconosciuta la sussistenza di requisito sanitario indicato in oggetto e riconosciuto invece il ricorrente quale soggetto portatore di handicap grave.
L' si opponeva alla richiesta di nuova consulenza medico legale per genericità delle CP_1
contestazioni mosse ex adverso non supportate da nuovi riscontri diagnositci che rendessero evidenti i riflessi delle patologie sofferte dal ricorrente sui requisiti sanitari previsti dall'art1 L. 18/80.
Alla luce della genericità delle contestazioni mosse dalla parte ricorrente che si è limitata ad esprimere dissenso generico sulle conclusioni cui è pervenuto in ctu in prime cure,
1 senza tuttavia allegare errore di valutazione alla luce delle effettive condizioni di non autonomia del ricorrente e senza produrre nuova documentazione medica atta a suffragare un aggravamento delle condizioni di salute rispetto alla recente data di deposito della relazione medico legale ( 24 settembre 2024) la richiesta consulenza medica legale è rimasta esplorativa e non può pertanto essere disposta. Lo stesso ctu nella precedente fase si è così' espresso : “ Il complesso menomativo che ne risulta, certamente invalidante, consente peraltro ancora al Ricorrente una sufficiente autonomia nella deambulazione e nel compimento degli atti quotidiani della vita, sicché non sono realizzate le condizioni per la concessione dell'indennità di accompagnamento: vi è stato difatti, del tutto recentemente (maggio '24) un episodio di scompenso cardiaco verosimilmente secondario a polmonite, ma gli esami strumentali successivi volti all'esame della funzionalità cardiaca hanno evidenziato un buon recupero, dunque la condizione non ha requisito di permanenza”. Sempre il CTU in replica alle osservazioni del perito di parte si è così espresso : la deambulazione, i passaggi posturali, la funzione prensile, la capacità di lavarsi, vestirsi, alimentarsi risultano sostanzialmente conservati” e nel ricorso non sono contenute allegazioni specifiche e offerte di prova contraria.
Alla luce delle valutazioni espresse dal nominato ctu ed in assenza di ulteriori e più specifici rilievi mossi dalla parte ricorrente, supportati da evidenze documentali di segno opposto, la domanda per il riconoscimento del requisito sanitario sottostante l'indennità di accompagnamento non può pertanto essere esaminata, essendo rimasta esplorativa la richiesta di nuova consulenza.
Merita invece di essere accolta la domanda di riconoscimento dell'handicap grave alla luce delle conclusioni rassegnate dal CTU nella precedente fase, non contestate dall' CP_1
In ragione della soccombenza parziale reciproca le spese processuali della precedente fase e della presente, meritano di essere interamente compensate tra le parti.
Le spese della consulenza medico legale della prima fase di giudizio restano a carico di parte convenuta e sono liquidate come da decreto del Giudice designato per l'ATP.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Roma, in funzione del Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta dal ricorrente in epigrafe con ricorso depositato il 23 ottobre
2024 , ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede :
1) Dichiara inammissibile la domanda volta al riconoscimento del requisito sanitario sottostante l'indennità di accompagnamento;
2) Accerta e dichiara che il ricorrente è portatore di handicap grave :
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Le spese della consulenza medico legali della prima fase di giudizio restano a carico di parte convenuta e sono liquidate come da decreto del Giudice designato per l'ATP.
Roma 2 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Palmieri
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma - II sezione Lavoro
In composizione monocratica, in persona del Giudice del Tribunale, dr. Giovanna
Palmieri, in funzione di Giudice del Lavoro, lette le note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro e previdenza al n. 38430 dell'anno 2024 vertente
TRA con l'Avv.to MALVAGNA SIMONA per procura in atti Parte_1
Ricorrente
E
, in p. del l.r.pt., con l'avv.to SCARLATO PAOLA per procura generale alle liti in CP_1
atti
Resistente
OGGETTO: opposizione ad atp per il riconoscimento di indennità di accompagnamento
Motivi in fatto e diritto
Con ricorso depostato ai sensi dell'art. 445 bis comma 6 c.p.c. la parte ricorrente in epigrafe indicata, contestava parzialmente l'esito dell'a.t.p. espletato tra le parti e col quale non era stato riconosciuta la sussistenza di requisito sanitario indicato in oggetto e riconosciuto invece il ricorrente quale soggetto portatore di handicap grave.
L' si opponeva alla richiesta di nuova consulenza medico legale per genericità delle CP_1
contestazioni mosse ex adverso non supportate da nuovi riscontri diagnositci che rendessero evidenti i riflessi delle patologie sofferte dal ricorrente sui requisiti sanitari previsti dall'art1 L. 18/80.
Alla luce della genericità delle contestazioni mosse dalla parte ricorrente che si è limitata ad esprimere dissenso generico sulle conclusioni cui è pervenuto in ctu in prime cure,
1 senza tuttavia allegare errore di valutazione alla luce delle effettive condizioni di non autonomia del ricorrente e senza produrre nuova documentazione medica atta a suffragare un aggravamento delle condizioni di salute rispetto alla recente data di deposito della relazione medico legale ( 24 settembre 2024) la richiesta consulenza medica legale è rimasta esplorativa e non può pertanto essere disposta. Lo stesso ctu nella precedente fase si è così' espresso : “ Il complesso menomativo che ne risulta, certamente invalidante, consente peraltro ancora al Ricorrente una sufficiente autonomia nella deambulazione e nel compimento degli atti quotidiani della vita, sicché non sono realizzate le condizioni per la concessione dell'indennità di accompagnamento: vi è stato difatti, del tutto recentemente (maggio '24) un episodio di scompenso cardiaco verosimilmente secondario a polmonite, ma gli esami strumentali successivi volti all'esame della funzionalità cardiaca hanno evidenziato un buon recupero, dunque la condizione non ha requisito di permanenza”. Sempre il CTU in replica alle osservazioni del perito di parte si è così espresso : la deambulazione, i passaggi posturali, la funzione prensile, la capacità di lavarsi, vestirsi, alimentarsi risultano sostanzialmente conservati” e nel ricorso non sono contenute allegazioni specifiche e offerte di prova contraria.
Alla luce delle valutazioni espresse dal nominato ctu ed in assenza di ulteriori e più specifici rilievi mossi dalla parte ricorrente, supportati da evidenze documentali di segno opposto, la domanda per il riconoscimento del requisito sanitario sottostante l'indennità di accompagnamento non può pertanto essere esaminata, essendo rimasta esplorativa la richiesta di nuova consulenza.
Merita invece di essere accolta la domanda di riconoscimento dell'handicap grave alla luce delle conclusioni rassegnate dal CTU nella precedente fase, non contestate dall' CP_1
In ragione della soccombenza parziale reciproca le spese processuali della precedente fase e della presente, meritano di essere interamente compensate tra le parti.
Le spese della consulenza medico legale della prima fase di giudizio restano a carico di parte convenuta e sono liquidate come da decreto del Giudice designato per l'ATP.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Roma, in funzione del Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta dal ricorrente in epigrafe con ricorso depositato il 23 ottobre
2024 , ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede :
1) Dichiara inammissibile la domanda volta al riconoscimento del requisito sanitario sottostante l'indennità di accompagnamento;
2) Accerta e dichiara che il ricorrente è portatore di handicap grave :
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Le spese della consulenza medico legali della prima fase di giudizio restano a carico di parte convenuta e sono liquidate come da decreto del Giudice designato per l'ATP.
Roma 2 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Palmieri
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