Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bolzano, sez. I, sentenza 16/06/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bolzano |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 00173/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00115/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 115 del 2025, proposto da
EB CO OC. CO. OCiale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocata Silvia Negri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Bolzano, via Orazio, 49;
contro
CO LE LL IS, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege presso gli uffici della medesima in Trento, largo Porta Nuova, 9;
nei confronti
OCialwork - OCietà COerativa OCiale O.N.L.U.S., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Nicola Creuso, Nicola De Zan, Riccardo Bertoli e Dario Gubiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
dell’avvenuta pubblicazione, tramite il previsto portale, della offerta tecnica presentata dall’aggiudicataria OCialwork COerativa OCiale o.n.l.u.s. con oscuramenti anche a seguito della proposizione di formale istanza di accesso agli atti da parte della EB CO società cooperativa sociale dd. 21 maggio 2025 nell'ambito della procedura aperta sopra soglia europea riguardante il “ servizio di pulizia in diverse strutture della comunità LE LL IS. Stipula di un accordo quadro con un solo operatore economico per il periodo dal 01.06.2025 fino al 31.05.2029 ” - codice CIG B5C4405CF6 oggetto di aggiudicazione in favore della OCialwork cooperativa sociale o.n.l.u.s. ed ogni altro atto presupposto, connesso e/o correlato nessuno escluso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della CO LE LL IS e di OCialwork - OCietà COerativa OCiale O.N.L.U.S.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 36 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 il consigliere Andrea Sacchetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con deliberazione n. 73 del 19 febbraio 2025 la CO LE LL IS (di seguito anche: CO) indiceva una procedura per la stipula di un accordo quadro con un solo operatore economico per il periodo 1° giugno 2025 - 31 maggio 2029 relativo al servizio di pulizia in diverse strutture della CO, avente un valore complessivo pari a euro 433.393,60 (al netto d’IVA).
Alla procedura competitiva prendevano parte due operatori economici, ovvero EB CO OC. CO. OCiale (di seguito anche: EB CO) e OCialwork COerativa OCiale O.N.L.U.S. (di seguito anche: OCialwork), allegando entrambe in gara, come previsto dal disciplinare, una dichiarazione di opposizione all’ostensione dell’offerta tecnica.
A seguito della valutazione delle offerte si classificava al primo posto della graduatoria OCialwork, con il punteggio di 97,78 punti su 100, mentre EB CO otteneva il punteggio di 97,65.
In data 19 maggio 2025 l’Amministrazione comunicava ai partecipanti alla gara l’aggiudicazione, omettendo di pubblicare contestualmente le offerte tecniche dei concorrenti, in quanto, a scioglimento della riserva espressa, doveva acquisire l’offerta oscurata dalla rispettiva controinteressata.
Stante tale omissione, la seconda classificata, EB CO, in data 21 maggio 2025 formulava istanza di accesso per ottenere la disponibilità della documentazione non ostesa dalla Stazione appaltante. In pari data perveniva alla CO l’offerta tecnica di OCialwork, oscurata in parte qua e accompagnata dalla spiegazione delle ragioni di fatto e di diritto per cui l’offerta tecnica veniva trasmessa oscurata.
Il RUP si pronunciava, ai sensi dell’art. 36, comma 4, D. Lgs. n. 36/2023, sulle richieste di oscuramento di parte delle offerte formulate dagli operatori economici ai sensi e per gli effetti dell’art. 35, comma 4, lettera a), dello stesso D. Lgs., accogliendo le motivazioni di oscuramento di entrambi gli operatori economici.
2. Con ricorso di data 29.05.2025, notificato in pari data, EB CO impugnava la determinazione assunta dalla CO recante l’ostensione in maniera parzialmente oscurata degli atti concernenti la predetta procedura.
2. A sostegno del proprio ricorso deduceva i seguenti motivi:
2.1. “ Sulla illegittimità ed irritualità della procedura attuata dalla CO comprensoriale valle isarco nella fattispecie. Violazione e falsa applicazione dell’art. 36 d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 ”.
La ricorrente ribadiva come la Stazione appaltante, attraverso la comunicazione di aggiudicazione, si fosse limitata a comunicare la graduatoria definitiva sottolineando che l’accesso sarebbe stato garantito ai sensi degli artt. 35 e 36 del D. Lgs. n. 36/2023 senza alcuna determinazione in merito a eventuali richieste di oscuramento.
L’aggiudicataria, inoltre, esprimeva il diniego alla pubblicazione dell’offerta tecnica in forma completa solo con successiva nota recante la data del 21 maggio 2025, ma in realtà creata il successivo 23 maggio 2025.
Ad avviso della ricorrente sia l’art. 36 del D. Lgs. n. 36/2023, sia il disciplinare di gara, prescrivevano l’adozione delle decisioni in merito alle richieste di oscuramento sin dalla comunicazione di aggiudicazione, nel caso di specie avvenuta in data 19 maggio 2025 senza che la controinteressata avesse formulato una qualsivoglia istanza in tal senso.
La mancata presentazione di eventuali istanze di oscuramento si desumeva altresì dal messaggio della Stazione appaltante del 23 maggio 2025, nell’ambito del quale quest’ultima segnalava di essere ancora in attesa delle offerte tecniche oscurate.
In assenza di una tempestiva istanza di oscuramento antecedente alla comunicazione di aggiudicazione, dunque, l’accesso ai documenti doveva essere integralmente consentito senza alcuna limitazione. La mancata ostensione dell’offerta tecnica presentata da OCialwork risultava illegittima anche solo sotto il profilo procedurale, non essendo stato rispettato l’iter all’uopo previsto dal legislatore e avendo la Stazione appaltante adottato un sistema “ verosimilmente ibrido ” tra la precedente e l’attuale disciplina normativa.
2.2. “ Sulla assoluta radicale infondatezza del diniego alla ostensione della intera relazione tecnica presentata dalla aggiudicataria socialwork cooperativa sociale o.n.l.u.s. esibita alla mebo coop soc. coop. sociale solamente con rilevanti e significative parti oscurate ”.
Ad avviso della ricorrente la decisione della Stazione appaltante di esibire l’offerta tecnica in forma oscurata non consentiva di comprendere le ragioni sottese all’aggiudicazione della gara alla controinteressata, preferita proprio in relazione a tale specifico profilo.
L’atteggiamento tenuto dall’Amministrazione resistente risultava riconducibile a quanto dichiarato dal legale rappresentante di OCialwork in relazione all’asserita presenza, nell’ambito del progetto tecnico, di segreti tecnici e commerciali.
La ricorrente evidenziava quindi come il diritto di difesa garantisse in ogni caso l’accesso ai documenti necessari per difendere o curare i propri interessi giuridici, con ciò non potendosi mai reputare preclusa l’accessibilità alle informazioni concernenti segreti tecnici o industriali laddove indispensabile ai fini della difesa in giudizio degli interessi giuridici rappresentati dal richiedente in relazione alla procedura di gara.
Il bilanciamento di interessi previsto dal legislatore tra speditezza del contenzioso vertente su gare pubbliche e segretezza delle offerte, inoltre, richiedeva una effettiva – e non meramente affermata – sussistenza di segreti tecnici e commerciali.
Ad avviso della ricorrente, dunque, la complessiva organizzazione aziendale e la personalizzazione delle offerte alla clientela da essa derivante non costituivano, di per sé e in quanto tali, segreti tecnici o commerciali. La mancanza di prova circa la sussistenza di segreti commerciali esimeva pertanto la ricorrente dall’onere di dimostrare l’indispensabilità dell’accesso quale snodo strumentale indefettibile per la difesa in giudizio, riespandendosi in tal caso i generali principi di trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa.
Nel caso di specie, oltre a difettare la natura di informazioni riservate dei dati oscurati su richiesta della controinteressata, sussisteva comunque un diritto di EB CO a conoscere tali dati al fine di valutare l’esistenza dei presupposti e delle condizioni per la tempestiva impugnazione giudiziale dell’aggiudicazione.
Le osservazioni e argomentazioni strumentalmente formulate da OCialwork si profilavano completamente generiche e stilistiche, presentandosi quali mere definizioni dogmatiche prive di una correlazione concreta con le specifiche informazioni negate.
In merito all’indispensabilità, ai fini della difesa in giudizio, dei dati e delle informazioni rimaste oscurate la ricorrente evidenziava come solamente all’esito della compiuta disamina delle stesse poteva acclararsi se la decisione adottata dalla Commissione fosse fondata e legittima ovvero censurabile in sede giurisdizionale. L’omessa ostensione della relazione tecnica completa non consentiva pertanto di valutare ed eventualmente contestare quanto dedotto dall’aggiudicataria sul punto posto a fondamento dell’attribuzione del punteggio massimo da parte della Commissione di gara, a fronte di soli 77,65 punti assegnati a EB CO.
L’istanza di accesso presentata dalla ricorrente risultava caratterizzata da una chiara e precisa illustrazione e descrizione delle ragioni che ne imponevano l’integrale accoglimento, tanto più che l’Amministrazione non aveva opposto una specifica e puntuale esigenza di segretezza e/o riservatezza, limitandosi a recepire pedissequamente le argomentazioni rappresentate dall’aggiudicataria.
Il diniego all’ostensione, inoltre, impediva a EB CO di valutare la conformità delle valutazioni e giudizi applicati all’offerta tecnica presentata dall’aggiudicataria sulla base e in conformità della tabella di valutazione del progetto tecnico richiamata nel disciplinare di gara, in relazione a ciascuna singola voce e all’incidenza sul punteggio finale e complessivo attribuito.
3. In data 5 giugno 2025 si costituiva in giudizio la CO LE LL IS, contestando la fondatezza dei motivi posti a fondamento del ricorso e chiedendone la declaratoria di inammissibilità e comunque la reiezione.
4. In pari data si costituiva in giudizio la controinteressata OCialword – OCietà COerativa OCiale o.n.l.u.s., depositando in data 6 giugno 2025 memoria difensiva attraverso la quale contestava a sua volta la fondatezza dei motivi posti a fondamento del ricorso, di cui chiedeva la reiezione.
5. All’udienza camerale del 10 giugno 2025, sentite le parti, la causa veniva trattenuta in decisione.
6. Il ricorso introduttivo è destituito di fondamento e deve essere rigettato, per le ragioni in fatto e in diritto di seguito esposte.
7. Il primo motivo di gravame, con il quale la ricorrente lamenta l’illegittimità della determinazione di oscuramento dell’offerta tecnica della controinteressata in quanto adottata successivamente alla comunicazione di avvenuta aggiudicazione, non può trovare accoglimento.
La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha infatti avuto modo di sancire la piena legittimità dell’adozione di determinazioni di oscuramento in un momento successivo alla comunicazione di avvenuta aggiudicazione, ravvisando quale unica conseguenza il differimento del dies a quo per l’impugnazione nell’ambito del rito cd. “ super-accelerato ” di cui all’art. 36 c.c.p., statuendo nello specifico che: “ L’art. 36, comma 4, d.lgs. n. 36 del 2023 non distingue tra i motivi di impugnazione e fa riferimento alle decisioni di cui al precedente comma 3 e, cioè, alle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte, formulate dagli operatori economici ai sensi del precedente art. 35. Sebbene nel modello legale, tali decisioni debbano essere assunte contestualmente all’aggiudicazione e, quindi, comunicate unitamente alla comunicazione dell’aggiudicazione, il rito, per espressa previsione di legge (comma 4 dell’art. 36) è riferito a tutte le decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte. Il termine di dieci giorni viene collegato dall’art. 36, comma 4, d.lgs. n. 36 del 2024, alla comunicazione, identificata con quella dell’aggiudicazione, che, nel modello legale, contiene anche le determinazioni assunte sulle richieste di oscuramento. Tuttavia, laddove ciò non avvenga (ovvero laddove la decisione sull’istanza di oscuramento non sia comunicata contestualmente all’aggiudicazione, ma sia comunicata solo successivamente, all’esito dell’istanza di accesso da parte del soggetto interessato), la conseguenza non è quella dell’inapplicabilità del rito super-accelerato, ma attiene piuttosto alla individuazione del dies a quo del termine di dieci giorni, fissato per l’impugnazione. In definitiva, laddove la decisione assunta sulla richiesta di oscuramento non sia comunicata contestualmente alla comunicazione dell’aggiudicazione, ma successivamente, il termine di dieci giorni decorre da tale successiva comunicazione, visto che l’impugnazione de qua ha ad oggetto non l’aggiudicazione, ma la decisione assunta sulla richiesta di oscuramento, che non si può desumere implicitamente dalla mera comunicazione dell’aggiudicazione, da cui non trapeli né la richiesta di oscuramento né alcun elemento in tal senso. Una diversa interpretazione, oltre a collidere con il diritto di difesa, costituzionalmente garantivo, finirebbe per contrastare con la ratio legis della nuova disciplina sull’accesso nelle gare pubbliche, che mira ad evitare ricorsi al buio, onerando i concorrenti di un’immediata reazione giudiziaria, di cui probabilmente non vi è neppure un’effettiva necessità, laddove, sia pure successivamente alla comunicazione dell’aggiudicazione, a fronte di una mera richiesta, l’Amministrazione provveda all’ostensione della documentazione di gara richiesta. Come già evidenziato, non può radicalmente escludersi l’applicabilità del termine di impugnazione di dieci giorni nelle ipotesi in cui la stazione appaltante, in violazione dell’art. 36, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 36 del 2023, ometta, integralmente o parzialmente, di mettere a disposizione dei primi cinque concorrenti classificati le offerte degli altri, senza neppure dare atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento. Sebbene la disciplina processuale sia soggetta, in base alla previsione costituzionale di cui all’art. 111 Cost., alla riserva di legge, e sebbene le previsioni di inammissibilità/irricevibilità della domanda siano di stretta interpretazione, precludendo una decisione di merito, i commi 3 e 4 dell’art. 36 del d.lgs. n. 36 del 2023 dettano una disciplina processuale riferita all’impugnazione delle decisioni assunte sulle richieste di oscuramento delle offerte che, in base ai commi precedenti, dovrebbero essere oggetto di ostensione. Tali decisioni, nel modello legale di una amministrazione virtuosa, devono essere comunicate unitamente alla aggiudicazione, ma la categoria di atti impugnabili (decisioni assunte dalla stazione appaltante sulle richieste di oscuramento delle offerte degli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria), che è oggetto del rito di cui all’art. 36, commi 4 ss., d.lgs. n. 36 del 2023, non muta se erroneamente la decisione viene assunta in un momento successivo. Del resto, il rito applicabile, rispondendo ad esigenze pubblicistiche e proprio in ragione della riserva di legge a cui è soggetta la materia processuale, non può dipendere dalle scelte delle parti (e, dunque, dal momento in cui la decisione sulla richiesta di oscuramento sia assunta e comunicata o dal tipo di contestazione formulata). A ciò si aggiunga che sarebbe del tutto irragionevole assoggettare l’impugnazione dello stesso atto ad una disciplina diversa in considerazione del momento in cui è adottato. 2.5. In definitiva, il rito super-accelerato di cui agli artt. 36, commi 4 e ss., d.lgs. n. 36 del 2023 si applica all’impugnazione di tutte le decisioni assunte dalla stazione appaltante sulle richieste di oscuramento delle offerte che, in base ai commi precedenti del medesimo articolo, dovrebbero essere oggetto di ostensione, ma il termine di dieci giorni per la notifica del ricorso decorre dal momento della loro comunicazione, che può avvenire contestualmente all’aggiudicazione, come nel modello prefigurato dal legislatore, o successivamente ” (Consiglio di Stato, sez. V, 24 marzo 2025, n. 2384).
Deve pertanto ravvisarsi la piena legittimità della determinazione di oscuramento adottata dalla Stazione appaltante, non potendosi dunque condividere l’assunto a tenore del quale la stessa si risolverebbe in un “ sistema verosimilmente ibrido ” tra la precedente e l’attuale disciplina normativa.
La scissione tra determinazione di oscuramento e comunicazione di aggiudicazione, dunque, implica esclusivamente il differimento del dies a quo per la presentazione del ricorso da parte dell’operatore interessato ai dati secretati, senza alcuna delle ulteriori conseguenze rappresentate nel motivo di gravame oggetto di disamina.
Il Collegio osserva inoltre come non possa che suscitare perplessità il tenore dell’impianto argomentativo di cui al presente motivo di gravame, laddove la difesa della ricorrente in un primo momento afferma la non applicabilità nel caso di specie del rito di cui all’art. 36 c.c.p., salvo poi affermare in maniera del tutto illogica e contraddittoria l’operatività del rito cd. “ super-accelerato ”.
A fronte di una premessa in cui viene espressamente affermato in maniera del tutto assertiva che: “ si ritiene, altresì, sotto il profilo squisitamente processuale, che, nella vicenda oggi sottoposta al vaglio della intestata On.le Curia, non possa reputarsi applicabile il procedimento cosiddetto super accelerato disciplinato dai commi quarto e settimo dell’art. 36 d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 ”, la difesa della ricorrente ha quindi concluso il motivo di impugnazione sostenendo che: “ In definitiva, il rito super accelerato di cui agli artt. 36, commi 4 e seguenti, d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, si applica all’impugnazione di tutte le decisioni assunte dalla stazione appaltante sulle richieste di oscuramento delle offerte che, in base ai commi precedenti del medesimo articolo, dovrebbero essere oggetto di ostensione ma il termine di dieci giorni per la notifica del ricorso non potrà che inevitabilmente decorrere dal momento della loro comunicazione che può avvenire contestualmente all’aggiudicazione, come nel modello prefigurato dal legislatore, o successivamente ”.
Le modalità espositive così adottate rendono, ad avviso del Collegio, il motivo di impugnazione, oltre che infondato, incoerente e oscuro nel contenuto, con conseguente inammissibilità delle doglianze ivi articolate.
La Corte di Cassazione, richiamando anche i doveri di chiarezza e sinteticità espressi nel codice del processo amministrativo, ha avuto modo di sanzionare in termini di inammissibilità le impugnazioni redatte in spregio di tali indefettibili principi, statuendo nello specifico che: “ coerenza di contenuti e chiarezza di forma costituiscono l’imprescindibile presupposto perché un ricorso possa essere esaminato e deciso, come ripetutamente affermato da questa Corte (Sez. 3, Ordinanza n. 16089 del 7.6.2023; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25892 del 23.9.2021; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6546 del 10.3.2021; Sez. 3, Ordinanza n. 24697 del 5.11.2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9996 del 28.5.2020; Sez. 5 - , Sentenza n. 8425 del 30/04/2020). E ciò non solo per il nostro ordinamento, ma in tutte le legislazioni degli ordinamenti economicamente avanzati: basterà ricordare a tal riguardo, excerpta multorum , l’art. 3, comma 2, del codice del processo amministrativo (d. lgs. 2.7.2010 n. 104), il quale impone alle parti di redigere gli atti “in maniera chiara e sintetica”; il § 14, lettera “A”, della Guida per gli avvocati” approvata dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea, ove si prescrive che il ricorso dinanzi ad essa debba essere redatto in modo tale che “una semplice lettura deve consentire alla Corte di cogliere i punti essenziali di fatto e di diritto”; o la Rule 8, lettera (a), n. 2, delle Federal Rules of civil Procedures statunitensi, la quale impone al ricorrente “una breve e semplice esposizione della domanda” (regola applicata così rigorosamente, in quell’ordinamento, che nel caso Stanard v. Nygren, 19.9.2011, n. 09-1487, la Corte d’appello del VIII Circuito U.S.A. ritenne inammissibile per lack of punctuation un ricorso nel quale almeno 23 frasi contenevano 100 o più parole, ritenuto “troppo confuso per stabilire i fatti allegati” dal ricorrente) ” (Cass. civ., sez. III, 7 maggio 2025, n. 12111, ord.).
8. Il secondo motivo di impugnazione, con il quale la ricorrente censura il diniego all’ostensione integrale dell’offerta tecnica presentata dall’aggiudicataria, si profila a sua volta non meritevole di accoglimento.
Il Collegio osserva come, ai sensi dell’art. 35, comma 5, lett. a) c.c.p., il diritto di accesso possa essere escluso in relazione alle informazioni fornite nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali. Il comma 5 della medesima disposizione, inoltre, consente l’accesso in relazione all’ipotesi di cui al precedente comma 4 lett. a) laddove risulti indispensabile ai fini della difesa in giudizio degli interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara.
La disciplina normativa, dunque, si premura di bilanciare i contrapposti interessi alla trasparenza finalizzata alla difesa giudiziale e alla riservatezza dei segreti tecnici e commerciali riversati dalle imprese nell’ambito delle gare pubbliche.
Il limite all’ostensibilità è, in primo luogo, subordinato a una espressa manifestazione di interesse da parte dell’impresa interessata, sulla quale incombe un onere di allegazione di “ motivata e comprovata dichiarazione ”, mediante la quale sia dimostrata l’effettiva sussistenza di segreti industriali o commerciali meritevoli di salvaguardia.
In merito al significato da attribuire alla locuzione “ segreti tecnici o commerciali ” di cui al citato art. 35, comma 4 lett. a) c.c.p., la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha avuto modo di precisare che: “ La nozione di segreti tecnici o commerciali si desume dall’art. 98 d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, che, in attuazione dell’art. 2 n. 1 direttiva n. 2016/943/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti, contiene la “definizione omogenea di segreto commerciale” e comprende “il know-how, le informazioni commerciali e le informazioni tecnologiche quando esiste un legittimo interesse a mantenere la riservatezza nonché una legittima aspettativa circa la tutela di tale riservatezza”, aventi “un valore commerciale, sia esso effettivo o potenziale” (considerando 14) ” (Consiglio di Stato, sez. IV, 4 giugno 2025, n. 4857).
Nel caso di specie la controinteressata ha adeguatamente motivato, attraverso la relazione prodotta dalla Stazione appaltante sub doc. 12), la riservatezza di alcune specifiche parti della propria offerta tecnica, evidenziando nello specifico quanto segue: “ Si segnalano le parti oscurate con relativa motivazione: 1. Piano di Autocontrollo: tutta la tabella con nomi e recapiti degli Ispettori (tutela privacy); 2. Impatti Ambientali: tutta la tabella sulla formazione specifica sulla gestione/tutela ambientale (informazione specificatamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all’operatore nel mercato di riferimento e che la stessa presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva); 3. Gestione delle emergenze: grafico “Ciclo produttivo di gestione delle emergenze” (proprietà intellettuale); 4. Prodotti conformi ai CAM: dati anagrafici e copia documento Presidente CdA (privacy); 5. Numero svantaggiati e monte ore: tutta la tabella rappresentativa del piano di lavoro (proprietà intellettuale); 6. Progetto di inserimento lavorativo: intero paragrafo (informazione specificatamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all’operatore nel mercato di riferimento e che la stessa presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva); 7. Organizzazione del lavoro e sistema di gestione delle risorse umane: la parte relativa ai percorsi di carriera (informazione specificatamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all’operatore nel mercato di riferimento e che la stessa presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva); 8. Benessere organizzativo: misure organizzative e piano motivazionale (informazione specificatamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico, in grado di garantire un vantaggio concorrenziale all’operatore nel mercato di riferimento e che la stessa presenti effettivi e comprovabili caratteri di segretezza oggettiva) ”.
Appare evidente come i dati ivi rappresentati attengano alle riservate capacità tecnico-industriali e comunque gestionali proprie dell’operatore, in quanto tali suscettibili di essere ricondotte alla nozione di “ know how ”, trattandosi essenzialmente delle competenze, originali e tendenzialmente riservate, maturate e acquisite nell’esercizio dell’attività commerciale, per ciò stesso idonee a definire e qualificare la specifica competitività dell’impresa.
Del resto, la presenza di segreti tecnici e commerciali nell’ambito della gara in questione si desume altresì dalla dichiarazione di diniego all’ostensione presentata dall’odierna ricorrente in relazione alla propria offerta, caratterizzata da una richiesta di oscuramento di contenuto analogo – se non addirittura più ampio – rispetto a quella della controinteressata.
In ogni caso, la ricorrente ha radicalmente omesso di specificare puntualmente le ragioni in forza delle quali l’accesso alle parti oscurate dell’offerta di OCialwork le consentirebbe di addivenire a una tutela giurisdizionale più ampia rispetto a quella consentita dalla documentazione alla stessa effettivamente ostesa.
Sotto questo profilo, è appena il caso di evidenziare come l’articolo 35, comma 5, del D. Lgs. n. 36/2023, a sua volta preveda che: “ 5. In relazione all’ipotesi di cui al comma 4, lett. a) e b), numero 3), è consentito l’accesso al concorrente, se indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara ”.
La norma, dunque, afferma espressamente la prevalenza del diritto di accesso sul diritto alla riservatezza aziendale esclusivamente nel caso di cui lo stesso sia indispensabile e strettamente strumentale alla difesa in giudizio del richiedente.
Il Consiglio di Stato ha al riguardo anche di recente ribadito che: “ al fine dell’esercizio del diritto di accesso nell’ambito di un procedimento per l’affidamento di contratti pubblici, laddove l’accesso integrale potrebbe disvelare segreti tecnici o commerciali, il richiedente l’accesso deve dimostrare non già un generico interesse alla tutela dei propri interessi giuridicamente rilevanti, ma la concreta necessità dell’utilizzazione della documentazione richiesta in uno specifico giudizio, atteso che, nel quadro del bilanciamento tra il diritto alla tutela della riservatezza ed il diritto all’esercizio del cosiddetto accesso difensivo, risulta necessario accertare l’effettiva sussistenza o meno del nesso di strumentalità esistente tra la documentazione oggetto dell’istanza di accesso e le censure formulate ” (così Consiglio di Stato, sez. V, 20 febbraio 2024, n. 1681; in termini analoghi, Consiglio di Stato, sez. VI, 13 maggio 2025, n. 4085; idem , sez. III, 4 giugno 2025, n. 4841; in termini analoghi anche T.R.G.A. Bolzano, 12 luglio 2024, n. 187).
Nel caso di specie la ricorrente, lungi dallo specificare il carattere di “ stretta indispensabilità ” della conoscenza dell’offerta tecnica al fine di dedurre eventuali motivi di ricorso avverso l’aggiudicazione e, dunque, il nesso di strumentalità tra documentazione richiesta e situazione finale controversa, si è limitare a formulare una richiesta di carattere squisitamente esplorativo rispetto alle informazioni riservate. La natura meramente esplorativa della richiesta si desume dalle stesse argomentazioni articolate nell’ambito del ricorso introduttivo, essendo stato espressamente dedotto al riguardo che: “ Per quanto attiene l’aspetto della indispensabilità, ai fini della difesa in giudizio degli interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara, della acquisizione e conoscenza dei dati e delle informazioni rimaste ad oggi oscurate alla EB CO soc. coop. sociale, basti evidenziare che, solamente all’esito della compiuta doverosa disamina delle stesse, potrà essere acclarato se la decisione assunta dalla Commissione valutatrice in favore della OCialwork cooperativa sociale o.n.l.u.s., risultata aggiudicataria, possa reputarsi fondata e legittima ovvero, al contrario, censurabile in sede giurisdizionale attraverso apposito ricorso a proporre nell’interesse dell’impresa seconda classificata. La omissione della ostensione della relazione tecnica completa presentata dalla prefata cooperativa sociale non permette, in altri termini, allo stato, in alcun modo, alla seconda classificata in graduatoria di delibare, valutare ed eventualmente contestare quanto eventualmente dedotto dalla aggiudicataria sul punto tale da determinare la attribuzione del punteggio massimo da parte della Commissione di gara (80 punti su 80) a fronte dei soli 77,65 punti assegnati alla EB CO soc. coop. OCiale (documento portante il n. 7). Orbene, alla luce di quanto sin qui ampiamente e diffusamente esposto, rappresentato ed argomentato, è di solare e lapalissiana evidenza che solo l’esame della relazione tecnica completa presentata dalla prefata cooperativa aggiudicataria avrebbe consentito di accertare siffatti profili ponendo di conseguenza la odierna ricorrente in condizione di valutare la esistenza di errori e/o criticità nell’operato della stazione appaltante tale da legittimare il ricorso alla competente Autorità Giudiziaria avverso l’emesso provvedimento di aggiudicazione ”.
Sull’inammissibilità di istanze di accesso aventi carattere esclusivamente esplorativo la giurisprudenza, nel ribadire i principi sopra specificamente riportati, ha espressamente precisato da ultimo che: “ La nozione di “indispensabilità”, cui il codice appalti subordina l’accesso nell’ipotesi sopra descritta, deve essere declinata nel senso di insussistenza di altri mezzi di prova idonei a dimostrare i fatti oggetto di contesa tra le parti. La semplice volontà di verificare e sondare (come è nel caso di specie) non legittima un accesso “meramente esplorativo” alle informazioni riservate, in quanto difetterebbe la comprova della specifica e concreta indispensabilità ai fini difensivi ” (Consiglio di Stato, sez. IV, 4 giugno 2025, n. 4857).
Il relativo meccanismo di filtro è volto ad evitare un “ uso emulativo ” del diritto di accesso finalizzato unicamente a “ giovarsi di specifiche conoscenze industriali o commerciali acquisite e detenute da altri ” e tiene conto della condivisibile considerazione per cui la partecipazione ai pubblici appalti non deve tramutarsi in una ingiusta forma di penalizzazione per il soggetto che, risolvendosi in tal senso, si veda esposto a ad una indiscriminata divulgazione di propri strategie e opzioni concorrenziali (Consiglio di Stato, sez. V, 24 gennaio 2023, n. 787).
Ne consegue pertanto che, in assenza di un puntuale indicazione del requisito di indispensabilità della documentazione richiesta in relazione alle doglianze da sollevare nell’instaurando processo, il motivo di gravame non è meritevole di accoglimento e deve essere rigettato.
9. Le spese di giudizio seguono, come per legge, l’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente EB CO OC. CO. OCiale al pagamento delle spese di giudizio in favore della CO LE LL IS e della controinteressata OCialwork - OCietà COerativa OCiale O.N.L.U.S., liquidate in euro 2.000,00 (duemila/00) per ciascuna parte, oltre accessori di legge, C.P.A. e I.V.A. (se e in quanto dovuti).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Stephan Beikircher, Presidente
Michele Menestrina, Consigliere
Fabrizio Cavallar, Consigliere
Andrea Sacchetti, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Sacchetti | Stephan Beikircher |
IL SEGRETARIO