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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/07/2025, n. 2986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2986 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 13 Giugno 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 8704 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f.: , ivi residente in [...] CodiceFiscale_1
Timoleone n. 112/A, ed elettivamente domiciliato in Paternò, Piazza della Regione n. 6, presso lo studio dell'avv. Fabrizio Rizzo, che lo rappresenta e difende per mandato a margine dell'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dagli avv.ti Marta Odorizzi e Pier Luigi Tomaselli, per CP_1 mandato generale alle liti del 22.03.2024, (Rep. 37875 - Racc. 7313) a rogito in Notar di Persona_1
Roma.
Resistente
OGGETTO: Pagamento emolumenti Fondo Garanzia CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il
18.09.2024, il ricorrente conveniva in giudizio l' premettendo di essere transitato alle dipendenze di CP_1 in data 10.02.2021 per trasferimento di ramo di azienda ex art. 2112 c.c. da Margherita CP_2
Distribuzione S.p.A., con contratto di lavoro del 18.04.1988, come lavoratore subordinato con contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo parziale, con qualifica di addetto alla vendita e inquadramento al liv.
4° del CCNL Commercio;
che la sede di lavoro era stata l'unità locale di Misterbianco, via Zinirco snc, presso l'ipermercato che recava l'insegna ZYs&Food (Già “Città Mercato”); che il Tribunale di Ferrara – Sez.
1 Concorsuale - con sentenza n. 32 del 28.10.2022, resa nel proc. n. 9-1/2022 R.G., aveva dichiarato la liquidazione giudiziale della che essendo creditore – per quanto rilevava ai fini del presente ricorso CP_2
– della somma di € 2.744,22 rivalutata ad € 2.994,67 (somma lorda) a titolo di quota di TFR lasciato in azienda
(in particolare transitato da Margherita Distribuzione S.p.A. ad a seguito della cessione aziendale di CP_2 cui sopra) e dei contributi non versati al Fondo di previdenza complementare e, quota dipendente € Pt_2
874,03, quota datore di lavoro € 677,24; quota TFR trattenuto: € 3.120,63 così per un totale di € 4.671,90, presentava domanda tempestiva di ammissione al passivo;
che la domanda veniva iscritta al Cron. n. 106 dello Stato Passivo, ed evasa con il provvedimento del G.L. che così disponeva: “Il Giudice Delegato dispone:
Ammesso per: - euro 2.748,29 (retribuzione relativa alle mensilità di giugno, luglio, 2022) dedotto € 140,00 per rata dovuta a IBL banca (cron 23) nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per retribuzioni e indennità dovute ai lavoratori subordinati ex art. 2751 bis, n.1 c.c.; Escluso per euro 2994,67 per TFR accantonato presso DDL
e risultante da prospetto contabile aziendale, dovuto al - cron. 23. Escluso per euro 4,671,90 per quote non versate a Fondo Fonte, dovuto alla Finanziara IBL banca - cron. 23. nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis
n. 1 c.c. …”; che, infatti, la domanda iscritta al Cron. 00023, riportava testualmente: “- Cron. 00023, creditore domicilio c/o AVV. PAOLETTI LUCA - Provvedimento del Parte_3
Giudice Delegato: Il Giudice Delegato dispone:
1 - lavoratore (cron. 106) Ammesso: - Parte_1 euro 420,00 (rate insolute trattenute al lavoratore n. 3 da euro 140, dedotte la rate da giugno 2022 a ottobre
2022, in quanto le buste non sono state pagate) nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per retribuzioni e indennità dovute ai lavoratori subordinati ex art. 2751 bis, n.1 c.c., - euro 140,00 (rate non trattenute al lavoratore, in quanto non sono state saldate le buste paga di giugno 2022) Nelle buste paga da 07 a 10/2022 la trattenuta non è stata effettuata) nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per retribuzioni e indennità dovute ai lavoratori subordinati ex art. 2751 bis, n.1 c.c. ; - euro 2.994,67 (importo TFR accantonato presso DDL e risultante da prospetto contabile aziendale) nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1
c.c. ; - euro 4.671,90 (quote non versate a Fondo Fonte) nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari. Escluso per euro 2.193,68 per incapienza dei crediti vantati dal lavoratore (cron. 106);”. Parte_1
Precisava, quindi, che egli era stato escluso dal diritto al pagamento del TFR, nonché dall'ammissione, in favore del Fondo, dei crediti per iscrizione al Fondo complementare in conseguenza dell'ammissione al passivo del proprio creditore il quale – agendo in surroga – aveva Parte_3 presentato domanda di ammissione al passivo a valere sul TFR accantonato per il dipendente e per i contributi non versati al fondo completare in forza di preesistente contratto di cessione pro-solvendo di quote dello stipendio in favore dell'Istituto di credito;
ovvero il Giudice Delegato aveva riconosciuto il credito a titolo di
2 TFR e di contributi non versati al Fondo Fon.Te nella sua consistenza, ammettendolo in favore dell'Istituto bancario intervenuto quale creditore del lavoratore-proprio debitore;
che, in data 23.02.2023, lo stato passivo era stato dichiarato esecutivo;
che, successivamente alla dichiarazione di esecutività dello stato passivo, il predetto Istituto bancario trasmetteva a lui ed agli organi della procedura la nota datata 05.09.2023, avente ad oggetto cessione liberatoria-anticipata estinzione n. 430579 con effetto dal 01/07/2023 e pedissequo prospetto di conteggio estintivo;
che la liberatoria ed il prospetto di conteggio estintivo, venivano trasmesse alla p.e.c. della procedura ai fini della sua surroga sulla posizione dell'istituto Bancario in seno alla procedura di fallimento-liquidazione; che, pertanto, essendo venuto meno il credito vantato dal terzo nei confronti del lavoratore, questi procedeva il 20.02.2024 a presentare domanda di intervento al Fondo di Garanzia, CP_ allegando alla stessa anche la liberatoria dell'istituto bancario;
che, con provvedimento del 29.03.2024, l rigettava la domanda con la seguente motivazione “- la domanda di intervento del Fondo di Garanzia per la liquidazione del TFR non è stata accolta perché nessun importo a titolo di TFR rimasto in azienda è stato ammesso al passivo a favore del lavoratore richiedente; - la domanda di intervento del Fondo di Garanzia per la liquidazione della posizione complementare non è stata accolta perché nessun importo è stato ammesso al passivo in favore del fondo pensione di riferimento.”; che, avverso tali decisioni aveva presentato distinti ricorsi amministrativi – segnatamente per il TFR e per la PC n. 2589663 del 09/05/2024 N. Protocollo CP_ CP_
.2100.09/05/2024.0370188 e n. 2589783 del 09/05/2024 N. Protocollo .2100.09/05/2024.0369954 - allegati;
che con delibera n. 2415850 del 26/06/2024 il Comitato Provinciale comunicava il rigetto del ricorso CP_ amministrativo con la seguente motivazione “Come da normativa di riferimento (Circolare N. 23/2008 e in CP_ generale Circolare 70/2023), per l'intervento del Fondo di Garanzia, nel caso di previdenza complementare, necessita il riconoscimento del credito nello stato passivo a favore del Fondo Complementare CP_
o del lavoratore. Infatti, in assenza, qualora l pagasse non avrebbe titolo all'azione di surroga nei confronti della procedura concorsuale, con conseguente danno erariale;”.
Il ricorrente non condividendo le argomentazioni di cui ai provvedimenti di rigetto e successive delibere impugnava in questa sede i provvedimenti di reiezione del 29/03/2024 e le delibere del Comitato Provinciale n.
2415850 del 26/06/2024 e n. 2415964 del 17/07/2024, nonché il rigetto dell'istanza di accesso al Fondo di
CP_ Garanza per il TFR ed i crediti di lavoro, deliberato dall' con provvedimento del 29.11.2023, ricevuto per
CP_ posta il 12.12.2023; provvedimento confermato a seguito di ricorso in via amministrativa al Comitato , prot. n. 2100.21/03/2024 0205548, ricevuta in data 09.04.2024.
CP_ Contestava la posizione assunta dall' in quanto, errata ed illegittima, e che non teneva conto del
CP_ successivo evento estintivo – pur documentato sia agli organi della procedura che all in fase di presentazione dell'istanza al Fondo di Garanzia – che aveva comportato l'estinzione del credito vantato dalla
Banca ammessa al passivo in surroga del lavoratore. Infatti, essendo venuto meno il presupposto che dava diritto alla surroga della Banca sui suoi crediti, si riespandeva il suo diritto ad ottenere il pagamento e il
3 versamento presso Fon.Te., essendo, dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, intervenuto un CP_ fatto estintivo del credito vantato dalla di cui l non aveva tenuto conto. CP_3
Conseguentemente, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni “… accertarsi e dichiararsi il diritto del CP_ ricorrente alla liquidazione da parte dell' – Fondo di Garanzia – del TFR in Parte_1 sostituzione del datore di lavoro e del versamento presso il Fondo Complementare Fon.Te della quota di CP_ contributi non versati e, conseguentemente, condannare l' al pagamento dell'importo di € 2.994,67 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione dalla data di cessazione del rapporto sino alla data di effettivo soddisfo, e al versamento presso Fon.Te della somma di € 4,671,90 per quote non versate a Fondo di
Previdenza Complementare. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorario da distrarsi ex art. 93
c.p.c..”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva tempestivamente in giudizio l'Ente previdenziale, il quale insisteva nella legittimità dei provvedimenti di rigetto e rilevava come in sede di domanda al Fondo di Garanzia il ricorrente non aveva prodotto alcuna rettifica formale dello stato passivo che disponesse la surroga del medesimo alla Finanziaria, nonostante la disposizione di cui all'art. 230, commi 2 e 3, del d.lgs. 12/01/2019, n.
14, e che in caso di pagamento non poteva surrogarsi al lavoratore, mancando il relativo provvedimento di ammissione. Concludeva per il rigetto del ricorso.
Con ordinanza del 18.02.2025, reso all'esito dell'udienza del 14.02.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 Ter
c.p.c., la causa veniva rinviata per la discussione e decisione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
Con decreto del 16.05.2025, venivano fissate le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 13.06.2025.
La causa restava istruita mediante produzione documentale e sulle conclusioni delle parti costituite, la stessa
è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
L'art. 2 comma 1 della L. 82/1997 prevede che “è istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il
"Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto”.
L'accesso al Fondo di Garanzia istituito presso l è, dunque, subordinato all'accertamento CP_1 dell'insolvenza del datore di lavoro con le modalità e nelle sedi proprie delle procedure concorsuali per il caso di datori di lavoro soggetti alla legge fallimentare. La giurisprudenza di legittimità, con orientamento ormai consolidato, ha affermato che il presupposto per l'accesso al Fondo di Garanzia è costituito
“dall'inadempimento della impresa datrice di lavoro determinato da uno stato di insolvenza (non un mero inadempimento, ma un mancato pagamento determinato dallo stato di insolvenza, e cioè dal fallimento, dalla
4 liquidazione coatta amministrativa), o per le imprese non soggette al R.D. 16 marzo 1942, n. 267, dall'esito negativo della esecuzione forzata, secondo l'articolazione di situazioni delineata dalla L. n. 297 del 1982, art.
2, commi 2-5)” (Cfr.: Cass., Sez. Lav., 15.04.2013 n. 9068).
La Suprema Corte (ex plurimis: Sentenza n 1886 del 28 01 2020) ha da tempo posto il principio secondo cui, in caso di insolvenza del datore di lavoro, il lavoratore assicurato che pretenda il pagamento del TFR da parte CP_ del Fondo di Garanzia istituito presso l' , ai sensi dell'art. 2, L. 297/1982, ha l'onere di dimostrare che è stata emessa la sentenza dichiarativa del fallimento e che il suo credito è stato ammesso nello stato passivo, ovvero, qualora l'ammissione del credito nello stato passivo sia stata resa impossibile dalla chiusura della procedura per insufficienza dell'attivo intervenuta dopo la proposizione, da parte sua, della domanda di insinuazione, ma prima dell'udienza fissata per l'esame della domanda suddetta, di procedere preventivamente ad esecuzione forzata nei confronti del datore di lavoro tornato in bonis a seguito della chiusura del fallimento, ex art. 2, comma 5, L. 297/1982, cit. (Cass. n. 11945 e n. 13305 del 2007).
I suesposti principi sono stati ribaditi anche nell'ipotesi in cui l'esame della domanda (tardiva) di insinuazione sia stata impedita dalla previa chiusura del fallimento per insufficienza di attivo (Cass. n. 7877 del 2015) e poggiano sull'esame complessivo della disposizione di cui all'art. 2, L. 297/1982, da cui emerge chiaramente che il legislatore ha ancorato l'intervento del Fondo alla ricorrenza di due distinte ed alternative ipotesi: da un lato, la verifica del credito del lavoratore mediante l'insinuazione al passivo del fallimento del datore di lavoro
(art. 2, commi 2 e ss.); dall'altro lato, qualora il datore di lavoro non sia soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, il previo esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito, da cui risulti l'insufficienza, totale o parziale, delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro stesso (art. 2, comma 5).
Entrambi i casi postulano che il diritto al TFR sia stato positivamente accertato nei confronti del suo legittimo debitore, vale a dire il datore di lavoro: e ciò o mediante la verifica dei crediti disposta nel corso dell'accertamento dello stato passivo fallimentare ovvero attraverso la sua consacrazione in un titolo utilmente eseguibile nei confronti del datore di lavoro stesso.
Inoltre, da un punto di vista sistematico, l'accertamento giurisdizionale della misura del TFR dovuto in esito all'ammissione allo stato passivo ovvero la sua consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavoro rappresentano la modalità necessaria per l'individuazione della misura stessa dell'intervento solidaristico del Fondo di Garanzia, essendo l'ente previdenziale terzo rispetto al rapporto di lavoro inter partes ed essendo nondimeno la sua obbligazione modulata sul TFR maturato in costanza di rapporto di lavoro.
Orbene nel caso di specie, risulta documentalmente provato e peraltro non contestato dal ricorrente che l'ammissione dei crediti da quest'ultimo vantati nei confronti del datore di lavoro insolvente sono stati ammessi in favore del suo cessionario, l e che tale situazione è rimasta immutata Parte_3 anche a seguito della comunicazione della liberatoria di anticipata estinzione n. 430579 con effetto dall'1.07.2023.
5 Pertanto, allo stato, l'unico legittimato a richiedere le somme ammesse al passivo risulta essere l'
[...]
perché è l'unico soggetto dotato di titolo esecutivo (ammissione al passivo) e non Parte_3 anche il ricorrente, in capo al quale difetta uno dei presupposti per la presentazione della domanda al Fondo di
Garanzia.
Infatti, va rilevato che non sussiste nessun provvedimento di modifica dello stato passivo esecutivo emesso dal Giudice Delegato in data antecedente alla presentazione della domanda di pagamento al Fondo di
Garanzia (20.02.2024), qui contestata, e che la richiesta di surroga all Parte_3 presentata dal ricorrente alla Curatela è stata inoltrata soltanto in data 08.05.2024 (quindi successivamente CP_ alla domanda all' ) e sottoposta al Giudice Delegato con relazione del Curatore del 05.09.2024, senza che il Tribunale abbia provveduto alla modifica dello stato passivo e quindi continua a difettare in capo al ricorrente un valido titolo esecutivo per richiedere, fermo restando la verifica degli altri presupposti di legge, il pagamento al Fondo di Garanzia.
Pertanto, il ricorso risulta infondato e come tale va rigettato.
3. Spese.
Quanto alle spese di giudizio, stante la peculiarità della materia trattata, possono trovare integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 18.09.2024 da nei confronti dell Parte_1 Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta il ricorso.
2) Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, 10.07.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 13 Giugno 2025, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 8704 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f.: , ivi residente in [...] CodiceFiscale_1
Timoleone n. 112/A, ed elettivamente domiciliato in Paternò, Piazza della Regione n. 6, presso lo studio dell'avv. Fabrizio Rizzo, che lo rappresenta e difende per mandato a margine dell'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dagli avv.ti Marta Odorizzi e Pier Luigi Tomaselli, per CP_1 mandato generale alle liti del 22.03.2024, (Rep. 37875 - Racc. 7313) a rogito in Notar di Persona_1
Roma.
Resistente
OGGETTO: Pagamento emolumenti Fondo Garanzia CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il
18.09.2024, il ricorrente conveniva in giudizio l' premettendo di essere transitato alle dipendenze di CP_1 in data 10.02.2021 per trasferimento di ramo di azienda ex art. 2112 c.c. da Margherita CP_2
Distribuzione S.p.A., con contratto di lavoro del 18.04.1988, come lavoratore subordinato con contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo parziale, con qualifica di addetto alla vendita e inquadramento al liv.
4° del CCNL Commercio;
che la sede di lavoro era stata l'unità locale di Misterbianco, via Zinirco snc, presso l'ipermercato che recava l'insegna ZYs&Food (Già “Città Mercato”); che il Tribunale di Ferrara – Sez.
1 Concorsuale - con sentenza n. 32 del 28.10.2022, resa nel proc. n. 9-1/2022 R.G., aveva dichiarato la liquidazione giudiziale della che essendo creditore – per quanto rilevava ai fini del presente ricorso CP_2
– della somma di € 2.744,22 rivalutata ad € 2.994,67 (somma lorda) a titolo di quota di TFR lasciato in azienda
(in particolare transitato da Margherita Distribuzione S.p.A. ad a seguito della cessione aziendale di CP_2 cui sopra) e dei contributi non versati al Fondo di previdenza complementare e, quota dipendente € Pt_2
874,03, quota datore di lavoro € 677,24; quota TFR trattenuto: € 3.120,63 così per un totale di € 4.671,90, presentava domanda tempestiva di ammissione al passivo;
che la domanda veniva iscritta al Cron. n. 106 dello Stato Passivo, ed evasa con il provvedimento del G.L. che così disponeva: “Il Giudice Delegato dispone:
Ammesso per: - euro 2.748,29 (retribuzione relativa alle mensilità di giugno, luglio, 2022) dedotto € 140,00 per rata dovuta a IBL banca (cron 23) nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per retribuzioni e indennità dovute ai lavoratori subordinati ex art. 2751 bis, n.1 c.c.; Escluso per euro 2994,67 per TFR accantonato presso DDL
e risultante da prospetto contabile aziendale, dovuto al - cron. 23. Escluso per euro 4,671,90 per quote non versate a Fondo Fonte, dovuto alla Finanziara IBL banca - cron. 23. nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis
n. 1 c.c. …”; che, infatti, la domanda iscritta al Cron. 00023, riportava testualmente: “- Cron. 00023, creditore domicilio c/o AVV. PAOLETTI LUCA - Provvedimento del Parte_3
Giudice Delegato: Il Giudice Delegato dispone:
1 - lavoratore (cron. 106) Ammesso: - Parte_1 euro 420,00 (rate insolute trattenute al lavoratore n. 3 da euro 140, dedotte la rate da giugno 2022 a ottobre
2022, in quanto le buste non sono state pagate) nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per retribuzioni e indennità dovute ai lavoratori subordinati ex art. 2751 bis, n.1 c.c., - euro 140,00 (rate non trattenute al lavoratore, in quanto non sono state saldate le buste paga di giugno 2022) Nelle buste paga da 07 a 10/2022 la trattenuta non è stata effettuata) nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per retribuzioni e indennità dovute ai lavoratori subordinati ex art. 2751 bis, n.1 c.c. ; - euro 2.994,67 (importo TFR accantonato presso DDL e risultante da prospetto contabile aziendale) nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1
c.c. ; - euro 4.671,90 (quote non versate a Fondo Fonte) nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari. Escluso per euro 2.193,68 per incapienza dei crediti vantati dal lavoratore (cron. 106);”. Parte_1
Precisava, quindi, che egli era stato escluso dal diritto al pagamento del TFR, nonché dall'ammissione, in favore del Fondo, dei crediti per iscrizione al Fondo complementare in conseguenza dell'ammissione al passivo del proprio creditore il quale – agendo in surroga – aveva Parte_3 presentato domanda di ammissione al passivo a valere sul TFR accantonato per il dipendente e per i contributi non versati al fondo completare in forza di preesistente contratto di cessione pro-solvendo di quote dello stipendio in favore dell'Istituto di credito;
ovvero il Giudice Delegato aveva riconosciuto il credito a titolo di
2 TFR e di contributi non versati al Fondo Fon.Te nella sua consistenza, ammettendolo in favore dell'Istituto bancario intervenuto quale creditore del lavoratore-proprio debitore;
che, in data 23.02.2023, lo stato passivo era stato dichiarato esecutivo;
che, successivamente alla dichiarazione di esecutività dello stato passivo, il predetto Istituto bancario trasmetteva a lui ed agli organi della procedura la nota datata 05.09.2023, avente ad oggetto cessione liberatoria-anticipata estinzione n. 430579 con effetto dal 01/07/2023 e pedissequo prospetto di conteggio estintivo;
che la liberatoria ed il prospetto di conteggio estintivo, venivano trasmesse alla p.e.c. della procedura ai fini della sua surroga sulla posizione dell'istituto Bancario in seno alla procedura di fallimento-liquidazione; che, pertanto, essendo venuto meno il credito vantato dal terzo nei confronti del lavoratore, questi procedeva il 20.02.2024 a presentare domanda di intervento al Fondo di Garanzia, CP_ allegando alla stessa anche la liberatoria dell'istituto bancario;
che, con provvedimento del 29.03.2024, l rigettava la domanda con la seguente motivazione “- la domanda di intervento del Fondo di Garanzia per la liquidazione del TFR non è stata accolta perché nessun importo a titolo di TFR rimasto in azienda è stato ammesso al passivo a favore del lavoratore richiedente; - la domanda di intervento del Fondo di Garanzia per la liquidazione della posizione complementare non è stata accolta perché nessun importo è stato ammesso al passivo in favore del fondo pensione di riferimento.”; che, avverso tali decisioni aveva presentato distinti ricorsi amministrativi – segnatamente per il TFR e per la PC n. 2589663 del 09/05/2024 N. Protocollo CP_ CP_
.2100.09/05/2024.0370188 e n. 2589783 del 09/05/2024 N. Protocollo .2100.09/05/2024.0369954 - allegati;
che con delibera n. 2415850 del 26/06/2024 il Comitato Provinciale comunicava il rigetto del ricorso CP_ amministrativo con la seguente motivazione “Come da normativa di riferimento (Circolare N. 23/2008 e in CP_ generale Circolare 70/2023), per l'intervento del Fondo di Garanzia, nel caso di previdenza complementare, necessita il riconoscimento del credito nello stato passivo a favore del Fondo Complementare CP_
o del lavoratore. Infatti, in assenza, qualora l pagasse non avrebbe titolo all'azione di surroga nei confronti della procedura concorsuale, con conseguente danno erariale;”.
Il ricorrente non condividendo le argomentazioni di cui ai provvedimenti di rigetto e successive delibere impugnava in questa sede i provvedimenti di reiezione del 29/03/2024 e le delibere del Comitato Provinciale n.
2415850 del 26/06/2024 e n. 2415964 del 17/07/2024, nonché il rigetto dell'istanza di accesso al Fondo di
CP_ Garanza per il TFR ed i crediti di lavoro, deliberato dall' con provvedimento del 29.11.2023, ricevuto per
CP_ posta il 12.12.2023; provvedimento confermato a seguito di ricorso in via amministrativa al Comitato , prot. n. 2100.21/03/2024 0205548, ricevuta in data 09.04.2024.
CP_ Contestava la posizione assunta dall' in quanto, errata ed illegittima, e che non teneva conto del
CP_ successivo evento estintivo – pur documentato sia agli organi della procedura che all in fase di presentazione dell'istanza al Fondo di Garanzia – che aveva comportato l'estinzione del credito vantato dalla
Banca ammessa al passivo in surroga del lavoratore. Infatti, essendo venuto meno il presupposto che dava diritto alla surroga della Banca sui suoi crediti, si riespandeva il suo diritto ad ottenere il pagamento e il
3 versamento presso Fon.Te., essendo, dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, intervenuto un CP_ fatto estintivo del credito vantato dalla di cui l non aveva tenuto conto. CP_3
Conseguentemente, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni “… accertarsi e dichiararsi il diritto del CP_ ricorrente alla liquidazione da parte dell' – Fondo di Garanzia – del TFR in Parte_1 sostituzione del datore di lavoro e del versamento presso il Fondo Complementare Fon.Te della quota di CP_ contributi non versati e, conseguentemente, condannare l' al pagamento dell'importo di € 2.994,67 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione dalla data di cessazione del rapporto sino alla data di effettivo soddisfo, e al versamento presso Fon.Te della somma di € 4,671,90 per quote non versate a Fondo di
Previdenza Complementare. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorario da distrarsi ex art. 93
c.p.c..”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva tempestivamente in giudizio l'Ente previdenziale, il quale insisteva nella legittimità dei provvedimenti di rigetto e rilevava come in sede di domanda al Fondo di Garanzia il ricorrente non aveva prodotto alcuna rettifica formale dello stato passivo che disponesse la surroga del medesimo alla Finanziaria, nonostante la disposizione di cui all'art. 230, commi 2 e 3, del d.lgs. 12/01/2019, n.
14, e che in caso di pagamento non poteva surrogarsi al lavoratore, mancando il relativo provvedimento di ammissione. Concludeva per il rigetto del ricorso.
Con ordinanza del 18.02.2025, reso all'esito dell'udienza del 14.02.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 Ter
c.p.c., la causa veniva rinviata per la discussione e decisione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
Con decreto del 16.05.2025, venivano fissate le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 13.06.2025.
La causa restava istruita mediante produzione documentale e sulle conclusioni delle parti costituite, la stessa
è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
L'art. 2 comma 1 della L. 82/1997 prevede che “è istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il
"Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto”.
L'accesso al Fondo di Garanzia istituito presso l è, dunque, subordinato all'accertamento CP_1 dell'insolvenza del datore di lavoro con le modalità e nelle sedi proprie delle procedure concorsuali per il caso di datori di lavoro soggetti alla legge fallimentare. La giurisprudenza di legittimità, con orientamento ormai consolidato, ha affermato che il presupposto per l'accesso al Fondo di Garanzia è costituito
“dall'inadempimento della impresa datrice di lavoro determinato da uno stato di insolvenza (non un mero inadempimento, ma un mancato pagamento determinato dallo stato di insolvenza, e cioè dal fallimento, dalla
4 liquidazione coatta amministrativa), o per le imprese non soggette al R.D. 16 marzo 1942, n. 267, dall'esito negativo della esecuzione forzata, secondo l'articolazione di situazioni delineata dalla L. n. 297 del 1982, art.
2, commi 2-5)” (Cfr.: Cass., Sez. Lav., 15.04.2013 n. 9068).
La Suprema Corte (ex plurimis: Sentenza n 1886 del 28 01 2020) ha da tempo posto il principio secondo cui, in caso di insolvenza del datore di lavoro, il lavoratore assicurato che pretenda il pagamento del TFR da parte CP_ del Fondo di Garanzia istituito presso l' , ai sensi dell'art. 2, L. 297/1982, ha l'onere di dimostrare che è stata emessa la sentenza dichiarativa del fallimento e che il suo credito è stato ammesso nello stato passivo, ovvero, qualora l'ammissione del credito nello stato passivo sia stata resa impossibile dalla chiusura della procedura per insufficienza dell'attivo intervenuta dopo la proposizione, da parte sua, della domanda di insinuazione, ma prima dell'udienza fissata per l'esame della domanda suddetta, di procedere preventivamente ad esecuzione forzata nei confronti del datore di lavoro tornato in bonis a seguito della chiusura del fallimento, ex art. 2, comma 5, L. 297/1982, cit. (Cass. n. 11945 e n. 13305 del 2007).
I suesposti principi sono stati ribaditi anche nell'ipotesi in cui l'esame della domanda (tardiva) di insinuazione sia stata impedita dalla previa chiusura del fallimento per insufficienza di attivo (Cass. n. 7877 del 2015) e poggiano sull'esame complessivo della disposizione di cui all'art. 2, L. 297/1982, da cui emerge chiaramente che il legislatore ha ancorato l'intervento del Fondo alla ricorrenza di due distinte ed alternative ipotesi: da un lato, la verifica del credito del lavoratore mediante l'insinuazione al passivo del fallimento del datore di lavoro
(art. 2, commi 2 e ss.); dall'altro lato, qualora il datore di lavoro non sia soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, il previo esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito, da cui risulti l'insufficienza, totale o parziale, delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro stesso (art. 2, comma 5).
Entrambi i casi postulano che il diritto al TFR sia stato positivamente accertato nei confronti del suo legittimo debitore, vale a dire il datore di lavoro: e ciò o mediante la verifica dei crediti disposta nel corso dell'accertamento dello stato passivo fallimentare ovvero attraverso la sua consacrazione in un titolo utilmente eseguibile nei confronti del datore di lavoro stesso.
Inoltre, da un punto di vista sistematico, l'accertamento giurisdizionale della misura del TFR dovuto in esito all'ammissione allo stato passivo ovvero la sua consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavoro rappresentano la modalità necessaria per l'individuazione della misura stessa dell'intervento solidaristico del Fondo di Garanzia, essendo l'ente previdenziale terzo rispetto al rapporto di lavoro inter partes ed essendo nondimeno la sua obbligazione modulata sul TFR maturato in costanza di rapporto di lavoro.
Orbene nel caso di specie, risulta documentalmente provato e peraltro non contestato dal ricorrente che l'ammissione dei crediti da quest'ultimo vantati nei confronti del datore di lavoro insolvente sono stati ammessi in favore del suo cessionario, l e che tale situazione è rimasta immutata Parte_3 anche a seguito della comunicazione della liberatoria di anticipata estinzione n. 430579 con effetto dall'1.07.2023.
5 Pertanto, allo stato, l'unico legittimato a richiedere le somme ammesse al passivo risulta essere l'
[...]
perché è l'unico soggetto dotato di titolo esecutivo (ammissione al passivo) e non Parte_3 anche il ricorrente, in capo al quale difetta uno dei presupposti per la presentazione della domanda al Fondo di
Garanzia.
Infatti, va rilevato che non sussiste nessun provvedimento di modifica dello stato passivo esecutivo emesso dal Giudice Delegato in data antecedente alla presentazione della domanda di pagamento al Fondo di
Garanzia (20.02.2024), qui contestata, e che la richiesta di surroga all Parte_3 presentata dal ricorrente alla Curatela è stata inoltrata soltanto in data 08.05.2024 (quindi successivamente CP_ alla domanda all' ) e sottoposta al Giudice Delegato con relazione del Curatore del 05.09.2024, senza che il Tribunale abbia provveduto alla modifica dello stato passivo e quindi continua a difettare in capo al ricorrente un valido titolo esecutivo per richiedere, fermo restando la verifica degli altri presupposti di legge, il pagamento al Fondo di Garanzia.
Pertanto, il ricorso risulta infondato e come tale va rigettato.
3. Spese.
Quanto alle spese di giudizio, stante la peculiarità della materia trattata, possono trovare integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 18.09.2024 da nei confronti dell Parte_1 Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta il ricorso.
2) Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, 10.07.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
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