Articolo 12 della Legge 2 agosto 1967, n. 799
Articolo 11Articolo 13
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16 settembre 1967
Art. 12.
Dopo l' articolo 41 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016 , e' aggiunto il seguente articolo 41-bis:
"Art. 41-bis. - E' vietato detenere per la vendita, vendere o porre altrimenti in commercio, gli uccelli morti, di dimensione inferiore a quella del tordo, fatta eccezione per lo storno, per il passero e per l'allodola.
Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, sono elencate le specie cui si applica il divieto di cui al precedente comma.
Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 40.000".
Entrata in vigore il 16 settembre 1967