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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 14/06/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 606/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, Vincenzo Accardo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 606/2023 R.G., avente ad oggetto “restituzione d'indebito”,
PROMOSSA DA
, con l'avv. Francesca Granvillano;
Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con gli avv.ti Carmelo Russo e Stefano Dolce;
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, con l'avv. Maria Donatella Leonora;
- resistenti –
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che:
- con ricorso depositato il 21 maggio 2023, parte attrice ha promosso opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 292 2022 9001718764/000 e ai sottostanti avvisi di addebito nn. 59220120000331530000, 59220120001252230000,
59220160000473277000, 59220160001299967000, 59220170000776928000;
- si è costituita in giudizio, tempestivamente, l' chiedendo l'emissione di una CP_1 pronuncia di cessazione della materia del contendere, poiché, nelle more, “il CP_ competente Ufficio amministrativo della Sede di Caltanissetta ha comunicato di avere riesaminato la posizione della ricorrente, disponendo la cessazione dell'attività alla data del 31.12.2013. Di conseguenza, sono stati sgravati i tre avvisi di addebito che si riferivano a contributi dovuti per periodi successivi alla predetta cessazione (avvisi nn. 592 2016 …277, 592 2016 …967 e 592 2017
…928), mentre i rimanenti due avvisi di addebito (592 2012 …530 e 592 2012
…230) sono stati “stralciati” in ossequio alla normativa sulla c.d. rottamazione”;
- si è costituta altresì l' , domandato il rigetto del Controparte_2
ricorso ed eccependo la propria carenza di legittimazione passiva;
- l'udienza del 20 marzo 2025 è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte;
- nelle proprie note scritte, la ricorrente ha dato atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere;
- la cessazione della materia del contendere, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa “materia” su cui si fonda la controversia;
- la Suprema Corte (cfr. SS.UU. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio;
ritenuto che:
- a seguito dell'affermato annullamento degli avvisi di addebito opposti, è venuto meno l'interesse delle parti alla definizione del presente giudizio, come anche da espressa dichiarazione delle stesse;
- le spese di lite possono essere integralmente compensate, atteso che la finalità transattiva delle disposizioni di legge relative allo sgravio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti del giudizio.
Gela, 16 giugno 2025 Il Giudice del Lavoro
Vincenzo Accardo
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, Vincenzo Accardo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 606/2023 R.G., avente ad oggetto “restituzione d'indebito”,
PROMOSSA DA
, con l'avv. Francesca Granvillano;
Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con gli avv.ti Carmelo Russo e Stefano Dolce;
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, con l'avv. Maria Donatella Leonora;
- resistenti –
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato che:
- con ricorso depositato il 21 maggio 2023, parte attrice ha promosso opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 292 2022 9001718764/000 e ai sottostanti avvisi di addebito nn. 59220120000331530000, 59220120001252230000,
59220160000473277000, 59220160001299967000, 59220170000776928000;
- si è costituita in giudizio, tempestivamente, l' chiedendo l'emissione di una CP_1 pronuncia di cessazione della materia del contendere, poiché, nelle more, “il CP_ competente Ufficio amministrativo della Sede di Caltanissetta ha comunicato di avere riesaminato la posizione della ricorrente, disponendo la cessazione dell'attività alla data del 31.12.2013. Di conseguenza, sono stati sgravati i tre avvisi di addebito che si riferivano a contributi dovuti per periodi successivi alla predetta cessazione (avvisi nn. 592 2016 …277, 592 2016 …967 e 592 2017
…928), mentre i rimanenti due avvisi di addebito (592 2012 …530 e 592 2012
…230) sono stati “stralciati” in ossequio alla normativa sulla c.d. rottamazione”;
- si è costituta altresì l' , domandato il rigetto del Controparte_2
ricorso ed eccependo la propria carenza di legittimazione passiva;
- l'udienza del 20 marzo 2025 è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte;
- nelle proprie note scritte, la ricorrente ha dato atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere;
- la cessazione della materia del contendere, può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa “materia” su cui si fonda la controversia;
- la Suprema Corte (cfr. SS.UU. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio;
ritenuto che:
- a seguito dell'affermato annullamento degli avvisi di addebito opposti, è venuto meno l'interesse delle parti alla definizione del presente giudizio, come anche da espressa dichiarazione delle stesse;
- le spese di lite possono essere integralmente compensate, atteso che la finalità transattiva delle disposizioni di legge relative allo sgravio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti del giudizio.
Gela, 16 giugno 2025 Il Giudice del Lavoro
Vincenzo Accardo
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