Art. 4.
Per i dipendenti pubblici con trattamento pensionistico a carico degli ordinamenti dello Stato, degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro e degli altri fondi o casse, indicati nell' articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177 , che chiedano la ricongiunzione di periodi assicurativi presso gli ordinamenti stessi, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29 , si applicano, per la determinazione della riserva matematica prevista dall'articolo 2, terzo comma, della legge stessa, i coefficienti contenuti nelle tabelle di cui all' articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 , ((come successivamente adeguati in base alla normativa vigente)) A tal fine la quota di pensione relativa ai periodi da ricongiungere, arrotondati ad anni e mesi interi, e' determinata, per ogni anno da ricongiungere, applicando, sulla retribuzione annua pensionabile riferita alla data di presentazione della domanda, l'aliquota del due per cento. (1)
La retribuzione pensionabile di cui al precedente comma e' costituita dagli emolumenti spettanti in attivita' di servizio, considerati ai fini della determinazione della pensione, ivi compresa la tredicesima mensilita', con esclusione dell'indennita' integrativa speciale.
Ai fini della eventuale rateazione a carico del richiedente la ricongiunzione, si applicano le norme previste, per i riscatti di periodi e servizi, dai singoli ordinamenti di cui al primo comma, anche per quanto concerne le modalita' di pagamento.
Per l'iscritto alle casse pensioni degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro che richieda la ricongiunzione dei periodi assicurativi e che cessi dal servizio senza aver provveduto all'integrale pagamento dell'onere a suo carico, il complessivo debito residuo puo' essere trasformato, previa accettazione dell'interessato, in quota vitalizia passiva, l'importo della quale non puo' eccedere, in ogni caso, la meta' del beneficio derivante dal trattamento pensionistico della ricongiunzione.
Per i dipendenti pubblici con trattamento pensionistico a carico degli ordinamenti dello Stato, degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro e degli altri fondi o casse, indicati nell' articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177 , che chiedano la ricongiunzione di periodi assicurativi presso gli ordinamenti stessi, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29 , si applicano, per la determinazione della riserva matematica prevista dall'articolo 2, terzo comma, della legge stessa, i coefficienti contenuti nelle tabelle di cui all' articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 , ((come successivamente adeguati in base alla normativa vigente)) A tal fine la quota di pensione relativa ai periodi da ricongiungere, arrotondati ad anni e mesi interi, e' determinata, per ogni anno da ricongiungere, applicando, sulla retribuzione annua pensionabile riferita alla data di presentazione della domanda, l'aliquota del due per cento. (1)
La retribuzione pensionabile di cui al precedente comma e' costituita dagli emolumenti spettanti in attivita' di servizio, considerati ai fini della determinazione della pensione, ivi compresa la tredicesima mensilita', con esclusione dell'indennita' integrativa speciale.
Ai fini della eventuale rateazione a carico del richiedente la ricongiunzione, si applicano le norme previste, per i riscatti di periodi e servizi, dai singoli ordinamenti di cui al primo comma, anche per quanto concerne le modalita' di pagamento.
Per l'iscritto alle casse pensioni degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro che richieda la ricongiunzione dei periodi assicurativi e che cessi dal servizio senza aver provveduto all'integrale pagamento dell'onere a suo carico, il complessivo debito residuo puo' essere trasformato, previa accettazione dell'interessato, in quota vitalizia passiva, l'importo della quale non puo' eccedere, in ogni caso, la meta' del beneficio derivante dal trattamento pensionistico della ricongiunzione.