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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 03/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PIACENZA
SEZ. CIVILE
Nel procedimento di opposizione R.G. n. 1424/2022 R.G. promosso da:
(C.F. ), in proprio nonché in qualità di legale rappresentante Parte_1 C.F._1
della società – rappresentato a difeso dall'avv. Marco Taglia, con Marco Taglia del Foro di CP_1
Piacenza (C.F. - fax 0523-317385 e PEC , domiciliati C.F._2 Email_1
presso lo studio del medesimo a Piacenza in Via San Marco n. 14,
contro con sede in Roma ( Cod. Fisc. – P. I. Controparte_2 P.IVA_1
) , in persona del legale rappresentante pro1tempore ed elettivamente domiciliato in Piacenza P.IVA_2
Piazza Cavalli 62, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente , dall' Avv. Maria Maddalena
Berloco ( fax n. 0523/075704 ; P. E. C. : ; C. F. : Email_2
) e dall'Avv. Oreste Manzi ( fax n. : 051/5889289 ; P. E. C. : C.F._3
t ; C. ); Email_4 CodiceFiscale_4
Conclusioni: in sentenza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si rileva che la presente decisione interviene dopo le modifiche apportate dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. ad opera della L. 69/2009 e, pertanto, la redazione della sentenza avviene in conformità alle nuove previsioni normative che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
***
Con ricorso in opposizione ex ex art. 22 Legge 689/1981 proponeva Parte_1
CP_ opposizione avverso le seguenti ordinanze ingiunzione: - prot. 6100.09.05.2022.0104188 - Ordinanza Ingiunzione n. OI1000132340 (doc. n. 1) recante l'importo di Euro 24.006,60 di cui
Euro 24.000,00 a titolo di sanzione amministrativa ed Euro 6,60 per spese;
- prot. CP_ 6100.09.05.2022.0104179 - Ordinanza Ingiunzione n. OI1000107019 (doc. n. 2) recante l'importo di Euro 20.006,60 di cui Euro 20.000,00 a titolo di sanzione amministrativa ed Euro
6,60 per spese, asserendo l'illegittimità delle stesse per mancata notifica dei prodromici atti di accertamento, con conseguente prescrizione del diritto alla riscossione, prevista in cinque anni, ex art. 3 comma 9 della Legge n. 335/1995;
Ciò esposto, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Signor Giudice, svolti gli incombenti di rito ed in accoglimento dei motivi sopra analiticamente evidenziati, In via preliminare: ordinare la sospensione immediata degli effetti delle ordinanze ingiunzione n. OI-
CP_ 000132340 e n. OI-000107019, emesse da sede di Piacenza e notificate in data 24.05.2022;
In via principale: per tutti i motivi in narrativa citati che qui si hanno per riportati e trascritti, annullare e/o revocare e comunque dichiarare illegittime ed infondate le ordinanze ingiunzione CP_ n. OI-000132340 e n. OI-000107019 emesse da sede di Piacenza e notificate in data
24.05.2022; In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui la propedeutica procedura notificatoria risultasse corretta e si ritenessero quindi legittime e fondate le ordinanze ingiunzione disporre l'applicazione delle sanzioni amministrative nel minimo edittale ex lege previsto, tenuto conto del momento di estrema crisi in cui l'attività commerciale del ricorrente è da anni coinvolta”. CP_ Con comparsa di risposta si costituiva contestando in fatto e in diritto le ragioni del ricorrente e confermando la assoluta legittimità delle ordinanze impugnate e rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: - in via preliminare/pregiudiziale, revocare la concessa, inaudita altera parte, sospensione dell'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati, per i motivi dei quali in narrativa;
in via principale, nel merito, respingere il ricorso avversario siccome infondato in fatto ed in diritto e non provato e, per l'effetto, confermare le ordinanze ingiunzione opposte, integralmente o comunque, salvo gravame, nella diversa misura che risulterà di giustizia. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
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Lette le note preposte alla trattazione cartolare dell'udienza del 19.12.23;
Rilevato che dal tenore delle stesse è evincibile che le parti hanno raggiunto un accordo, che ha definito il presente contenzioso, tanto che entrambi i procuratori che le assistono hanno chiesto prounciarsi sentenza di cessazione della materia del contendere.
Nello specifico, il procuratore di parte ricorrente nella nota depositata in data 06.12.23 ha CP_ dichiarato che ha depositato provvedimenti di rettifica delle ordinanze ingiunzione, con i quali ha proceduto alla rideterminazione dell'importo delle sanzioni irrogate: a fronte dei predetti provvedimenti di rettifica il signor , in proprio e nella sua qualità ut Parte_1 supra, versava gli importi rideterminati, giusti mod. F24 allegati (doc. n. 1);
Anche l'Ente Previdenziale nella propria nota ha confermato che ha Parte_1
provveduto al pagamento degli importi delle ordinanze ingiunzione opposte, come rideterminati ai sensi del d. l. n. 48/2023;
Ritenuto che a fronte di quanti sopra, possa dichiararsi cessata la materia del presente contenzioso,
PQM
Il Tribunale di Piacenza – nella persona del Got dott.ssa Maria Lucia Dellapina – definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , in proprio nonché in qualità di Parte_1
CP_ legale rappresentante della società avverso le ingiunzioni emesse da prot. CP_1
CP_ 6100.09.05.2022.0104188 - Ordinanza Ingiunzione n. OI 000132340 per euro 24.006,60 - CP_ prot. 6100.09.05.2022.0104179 - Ordinanza Ingiunzione n. OI 000107019 per 20.006,60 , ogni diversa istanza o eccezione disattesa, preso atto che le parti hanno raggiunto un accordo definitivo dell'intero giudizio, per l'effetto:
DICHIARA la cessazione della materia del contendere.
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Piacenza il 02.01.2025
Si comunichi
Il got dott.ssa Maria Lucia Dellapina