Decreto presidenziale 4 dicembre 2024
Inammissibile
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 14/04/2025, n. 3196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3196 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03196/2025REG.PROV.COLL.
N. 09019/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9019 del 2024, proposto dal sig. ER LI, rappresentato e difeso dall’Avvocato Vincenzo Parato, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso gli uffici di quest’ultima siti in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 5289/2024, mai notificata
Visti il ricorso per revocazione e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 aprile 2025 il Consigliere Michele Tecchia e viste le conclusioni del ricorrente come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con la sentenza di primo grado (n. 4326 del 2023), il TAR Lazio ha rigettato il ricorso con cui l’odierno appellante aveva chiesto di annullare il decreto dirigenziale prot. n. 32211 del 26 ottobre del 2021, con il quale l’Ambito Territoriale di Roma disponeva l’esclusione del ricorrente dagli elenchi aggiuntivi delle graduatorie provinciali per le supplenze di prima fascia per la provincia di Roma per l’anno scolastico 2021/2022 (relativamente al sostegno, ADSS).
Il provvedimento di esclusione dalle graduatorie – confermato dal TAR Lazio in prime cure – era motivato dal fatto che i titoli abilitativi del ricorrente non erano riconoscibili ex lege per assenza dei requisiti.
2. Avverso questa sentenza del TAR Lazio, l’odierno ricorrente ha proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato, il quale con sentenza n. 5289 del 12 giugno 2024 ha respinto l’appello e, per l’effetto, confermato sia la sentenza di prime cure, sia il provvedimento di esclusione del ricorrente dagli elenchi aggiuntivi delle graduatorie provinciali per le supplenze di prima fascia.
3. Con il presente ricorso, pertanto, l’istante chiede la revocazione della sentenza di appello ex artt. 106 c.p.a. e 395 c.p.c.
La domanda di revocazione è imperniata su un unico motivo consistente nell’asserita contrarietà della sentenza revocanda “ ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata ” (cfr. art. 395, co. 1, n. 5, c.p.c.).
In particolare, il ricorrente sostiene che la sentenza revocanda confliggerebbe con i pronunciamenti cautelari e di merito che il TAR Lazio ha reso in un parallelo giudizio insorto tra le medesime parti, precisamente il giudizio RG 7458/2022 avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento del 16 maggio 2022 con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha rigettato l’istanza mediante la quale il ricorrente chiedeva il riconoscimento, ai sensi della direttiva 2005/36/CE, della qualifica di insegnante di sostegno da lui conseguita in Spagna.
Nel summenzionato giudizio RG 7458/2022, infatti, la domanda del ricorrente era stata positivamente apprezzata dal TAR Lazio dapprima in sede cautelare (con le ordinanze cautelari nn. 4906/2022 e 2986/2023) e poi in sede di merito con la sentenza n. 9271 del 10 maggio 2024 passata in giudicato.
In sintesi, quindi, la tesi revocatoria dell’odierno ricorrente è che la sentenza revocanda del Consiglio di Sato del 12 giugno 2024 – lì dove respinge la domanda di annullamento del provvedimento di esclusione del ricorrente dagli elenchi aggiuntivi della graduatoria provinciale per le supplenze (per carenza del titolo abilitativo) – entra in insanabile conflitto con la sentenza del TAR Lazio (ormai passata in giudicato) n. 9271 del 10 maggio 2024 , che ha invece accolto per difetto di istruttoria e motivazione la domanda di annullamento del provvedimento di disconoscimento della qualifica di insegnante di sostegno conseguita dal ricorrente in Spagna.
4. Le Amministrazioni intimate nel presente giudizio di revocazione (Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio) si sono costituite con memoria di stile.
5. All’udienza pubblica del 8 aprile 2025 il Collegio ha assunto la causa in decisione.
DIRITTO
6. Il ricorso per revocazione è inammissibile.
7. Il vizio revocatorio ordinario di cui al n. 5) dell’art. 395 c.p.c. si configura “ se la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purchè non abbia pronunciato sulla relativa eccezione ”.
I requisiti necessari di tale vizio (così come ricostruiti dalla consolidata giurisprudenza in materia) sono pertanto i seguenti:
a) il primo requisito è l’esistenza - al tempo della sentenza revocanda - di un’altra sentenza avente fra le medesime parti autorità di cosa giudicata (cfr. Cons. St., sez. II, 3 luglio 2023, n. 6419);
b) il secondo requisito è l’identità di soggetti e oggetto tra i due giudizi, in guisa che tra le due vicende sussista un’ontologica e strutturale concordanza degli elementi sui quali deve essere espresso il secondo giudizio rispetto agli elementi distintivi della decisione emessa per prima (cfr., ex aliis , Corte di cassazione, sez. II civile, sentenza 21 dicembre 2012, n. 23815) sicchè la precedente sentenza deve avere ad oggetto il medesimo fatto o un fatto ad esso antitetico, e non anche un fatto costituente un possibile antecedente logico (Cons. Stato, Sez. III, 03 giugno 2024, n. 4937; Sez. II, 03 luglio 2023, n. 6419; Sez. II, 08 giugno 2023, n. 5645; Cass. civ., Sez. III, ord., 16 novembre 2022, n. 33733; Sez. II, ord., 03 dicembre 2021, n. 38230; Sez. II, 21 dicembre 2012, n. 23815; Sez. II, 23 giugno 1992, n. 7697); in proposito è stato affermato che nel processo amministrativo - affinché il decisum di una sentenza pronunciata successivamente possa considerarsi contrario ad un precedente giudicato ai fini dell’ammissibilità della revocazione proposta ai sensi dall’art. 395, n. 5, c.p.c. - occorre che le decisioni a confronto risultino fra loro incompatibili in quanto dirette a tutelare beni ed interessi di identico contenuto, nei confronti delle stesse parti, con riferimento ad identici elementi di identificazione della domanda ( petitum e causa petendi ) confluiti nel decisum (Cons. Stato, Ad. Plen., 06 aprile 2017, n. 1);
c) il terzo requisito è l’assenza di qualsiasi statuizione della sentenza revocanda che si sia pronunciata sull’eccezione di giudicato (cfr. ex aliis Corte di cassazione, sez. I civile, sentenza 14 marzo 1996, n. 2131);
d) il quarto requisito è che si deve trattare di un giudicato esterno e non di un giudicato interno (cfr. ex aliis Corte di cassazione, sez. lavoro, sentenza 6 novembre 1990, 10650).
8. Tanto chiarito, nel caso di specie il vizio revocatorio di cui al n. 5 dell’art. 395 c.p.c. non appare configurabile per due distinti ordini di motivi.
9. In primo luogo perché alla data di pubblicazione della sentenza revocanda del Consiglio di Stato (la n. 5289 del 12 giugno 2024 ) non esisteva tra le parti alcun precedente giudicato contrario.
La sentenza del TAR Lazio n. 9271/2024 invocata dall’odierno ricorrente, infatti, risulta pubblicata in data 10 maggio 2024 , ciò che significa che alla data di pubblicazione della sentenza revocanda ( id est 12 giugno 2024 ) la sentenza del TAR Lazio n. 9271 del 10 maggio 2024 non risultava ancora passata in giudicato, posto che in quel preciso momento non poteva essere decorso né il termine breve di impugnazione pari a 60 giorni dalla eventuale notifica della sentenza, né il termine lungo di impugnazione pari a 6 mesi.
Né ha pregio il tentativo dell’odierno ricorrente di invocare - a titolo di precedenti giudiziari contrari avente efficacia di giudicato - le ordinanze cautelari pronunziate dal TAR Lazio nelle more del giudizio poi sfociato nella summenzionata sentenza n. 9271 del 10 maggio 2024.
È noto, infatti, che non può configurarsi alcun autonomo “giudicato cautelare” in senso proprio rispetto ad una sentenza che definisce il giudizio.
Ha chiarito Cons. St., sez. III, 29 agosto 2018, n. 5084 che le ordinanze cautelari, in quanto prive di contenuto definitivamente decisorio, sono infatti insuscettibili di passare in giudicato, analogamente ai provvedimenti istruttori, interlocutori o di rinvio al ruolo ordinario (Cons. St., sez. V, 10 giugno 2015, n. 2847).
Il provvedimento cautelare è emanato “con riserva” di accertamento della fondatezza nel merito, onde evitare che la pendenza del giudizio vada a danno dell’attore risultato vittorioso all’esito del giudizio, ed è dunque interinalmente subordinato alla verifica definitiva della fondatezza delle tesi del ricorrente.
Tuttavia, gli effetti di carattere sostanziale conseguono solo al passaggio in giudicato della pronuncia di merito favorevole, che è la sola idonea a rimuovere dalla realtà giuridica l’atto con effetti permanenti (Cons. St., sez. III, 8 giugno 2016, n. 2448).
Si può concludere, pertanto, che nel caso di specie manca un indefettibile presupposto del vizio revocatorio ordinario di cui al n. 5) dell’art. 395 c.p.c., in quanto non risulta esservi stata – al momento della pubblicazione della sentenza revocanda – alcuna sentenza di merito contraria che avesse già allora un’efficacia di giudicato.
10. Ferme restando le assorbenti considerazioni testè esposte (già di per sé sufficienti ad escludere il vizio revocatorio di cui al n. 5 dell’art. 395 c.p.c.) va comunque soggiunto che detto vizio non è configurabile anche perché la richiamata sentenza n. 9271 del TAR Lazio del 10 maggio 2024 non ha ad oggetto il medesimo fatto (o un fatto antitetico) rispetto a quello su cui si è pronunziata la sentenza revocanda.
La sentenza del TAR Lazio si è pronunziata, infatti, su un provvedimento amministrativo ( id est il diniego di riconoscimento della qualifica di insegnante di sostegno conseguita dal ricorrente in Spagna) che costituisce l’ antecedente logico del diverso provvedimento su cui si è invece pronunziata la sentenza revocanda ( id est il provvedimento di esclusione del ricorrente dagli elenchi aggiuntivi delle graduatorie provinciali per mancanza di un titolo riconoscibile).
Orbene, siccome l’atto amministrativo su cui si è pronunziato il TAR Lazio è un atto logicamente antecedente rispetto a quello su cui si è pronunziata la sentenza revocanda, il vizio revocatorio ordinario di cui al n. 5) dell’art. 395 c.p.c. va escluso proprio in ossequio a quel consolidato insegnamento (già sopra citato) secondo cui la precedente sentenza deve avere ad oggetto il medesimo fatto o un fatto ad esso antitetico, e non anche un mero antecedente logico (Cons. Stato, Sez. III, 03 giugno 2024, n. 4937; Sez. II, 03 luglio 2023, n. 6419).
In ogni caso va anche precisato che tra le due sentenze non v’è alcun rapporto di espressa contraddittorietà o incompatibilità.
Per un verso , infatti, la sentenza del TAR Lazio n. 9271 del 10 maggio 2024 si era limitata a rilevare soltanto un difetto di istruttoria e motivazione, per avere l’Amministrazione omesso di valutare il percorso professionale concretamente seguito dal ricorrente in Spagna; ne è discesa una pronunzia giudiziale di annullamento “debole” con cui il TAR Lazio ha onerato l’Amministrazione – in chiave conformativa – di rieditare il potere e ad effettuare quella concreta valutazione del percorso professionale che era prima difettata.
Per altro verso , invece, la sentenza del Consiglio di Stato n. 5289 del 12 giugno 2024 (di cui si chiede ora la revocazione) ha disposto l’esclusione del ricorrente dagli elenchi aggiuntivi delle graduatorie provinciali per le supplenze, in ragione del fatto che:
- il titolo conseguito in Spagna era stato rilasciato da un ente privato e non da un’Università statale;
- il ricorrente non ha mai conseguito l’abilitazione all’insegnamento per le classi di concorso indicate, il che le avrebbe comunque impedito di frequentare un corso di specializzazione sul sostegno sia in Italia che in Spagna;
- il ricorrente non possiede i requisiti per iscriversi nella II fascia delle GPS del sostegno della scuola secondaria di secondo grado, non avendo maturato tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado.
La sentenza revocanda prende atto, pertanto, del fatto che l’atto impugnato nel giudizio a quo era basato sull’accertamento di ulteriori motivi ostativi, motivi che l’Amministrazione non aveva minimamente accertato con l’atto annullato dalla sentenza del TAR Lazio n. 9271 del 10 maggio 2024 (tant’è che quest’ultima ha annullato l’atto per difetto di motivazione e istruttoria).
Va da sé che tra le due sentenze non v’è alcuna palese incompatibilità assoluta, vertendo le stesse su due diverse fasi dell’iter procedimentale che hanno ultimativamente condotto l’Amministrazione ad accertare la presenza di elementi ostativi al riconoscimento del titolo conseguito dal ricorrente in Spagna e, per l’effetto, al suo inserimento negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie provinciali per le supplenze.
In conclusione, quindi, il vizio revocatorio ordinario di cui al n. 5 dell’art. 395 c.p.c. va escluso – oltre che per assenza di un altro precedente giudiziario avente efficacia di giudicato al tempo della sentenza revocanda – anche perché la sentenza invocata dal ricorrente non ha ad oggetto il medesimo fatto (o un fatto antitetico) rispetto a quello su cui si è pronunziata la sentenza revocanda.
11. Per tutto quanto sopra esposto, pertanto, il ricorso per revocazione va dichiarato inammissibile.
12. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in favore di entrambe le Amministrazioni intimate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio e le liquida in misura complessivamente pari a:
(i) € 2.000,00 (duemila/00) oltre oneri accessori come per legge (se dovuti) in favore del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
(ii) € 2.000,00 (duemila/00) oltre oneri accessori come per legge (se dovuti) in favore del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
ER Chieppa, Presidente
Marco Morgantini, Consigliere
Rosaria Maria Castorina, Consigliere
Marco Valentini, Consigliere
Michele Tecchia, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michele Tecchia | ER Chieppa |
IL SEGRETARIO