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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/10/2025, n. 3970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3970 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. CE MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa RA MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di modifica delle condizioni della separazione iscritto al n. 11367 del registro generale dell'anno 2024
TRA
, nata a [...] il [...] , rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. Loredana Mancino, presso il cui studio a Ficarazzi (PA), Corso Umberto I
n. 899, è elettivamente domiciliata ricorrente
E
nato a [...] il [...] Controparte_1
) C.F._2 resistente contumace
OGGETTO: Modifica delle condizioni della separazione
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 26/09/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 26/09/2024 ha chiesto la modifica delle Parte_1 condizioni della sentenza di separazione n. 3173/2024, emessa da questo Tribunale il
29/05/2024 - 03/06/2024, con cui, in accoglimento dell'accordo delle parti, era stato previsto l'affidamento congiunto dei due figli minori e nati a Palermo il Persona_1 Per_2
05/08/2009, con collocamento prevalente presso la madre e diritto di visita da parte del padre.
La ricorrente ha, in particolare, chiesto l'affidamento esclusivo dei minori a causa del disinteresse del resistente, spesso fuori sede per motivi di lavoro, con conseguente difficoltà per la stessa di gestire le esigenze quotidiane dei minori.
1 2. , ritualmente avvisato, è rimasto contumace. Controparte_1
3. All'udienza del giorno 08/05/2025 è stata ascoltata la ricorrente, la quale ha dichiarato:
“con la separazione io e mio marito avevamo previsto che la casa sarebbe rimasta assegnata
a me e che lui avrebbe spostato la sua residenza da un'altra parte entro il mese successivo;
invece, lui non ha rispettato tale pattuizione e risulta ancora residenza a casa mia;
ciò mi ha creato diversi problemi;
nonostante le mie richieste, non ha ancora provveduto a spostare la residenza;
la casa è di mia proprietà; lui mi versa € 400,00 al mese per i nostri figli;
l'assegno unico lo percepiamo a metà; il rapporto tra padre e figli è sporadico, si vedono molto raramente;
i ragazzi non pernottano mai a casa del padre, stanno sempre con me;
il regime di visita concordato in separazione non è mai stato rispettato;
chiedo l'affidamento esclusivo anche perché di recente so che il mio ex lavora all'estero; lui si occupa di allestire le fiere campionarie;
ad esempio, so che dal 17 al 21 maggio andrà a lavorare a Parigi;
è stato a Miami ed in altri posti;
quando parte, di solito si assenta per uno/due mesi e questo rende difficile organizzarmi con tutte le necessità dei bambini;
recentemente abbiamo fatto fare le carte di identità ai gemelli perché andiamo a trovare mia figlia che vive fuori ed in questa occasione lui è venuto e siamo andati insieme con i figli;
ma per altre cose è assente;
all'epoca della separazione avevamo previsto un assegno di mantenimento per i figli minori di € 400,00 al mese;
io mi ero accordata a quella somma perché lui doveva cambiare residenza e quindi io avrei potuto fare domanda per l'ADI; invece sono passati due anni e lui continua a mantenere la residenza a casa mia”.
All'udienza del 26/09/2025 sono stati ascoltati i due minori, i quali hanno dichiarato: risponde: sì a papà lo vediamo, certo;
ci vediamo quando lui si trova a Palermo, Per_1 sempre in giornata, facciamo qualcosa insieme o ci vediamo la sera per una pizza;
ADR: “lui lavora in una ditta che si occupa di montaggio per le fiere;
si è vero, spesso è fuori, ma comunque ci sentiamo sempre;
quando lui è a Palermo, ci vediamo ma non dormiamo mai da lui;
lui vive con i nostri nonni paterni, con cui comunque noi siamo in buoni rapporti”; ADR: “noi abbiamo un buon rapporto sia con mamma che con papà; lui è presente nella nostra vita;
ci sentiamo sempre;
mi ha chiamato poco fa;
sia io che mio fratello abbiamo il cellulare e con papà ci sentiamo regolarmente”;
A risponde: “confermo quanto ha detto mia sorella;
papà ci chiama sempre, ogni Tes_1 giorno;
sono io che alcune volte sono impegnato e non posso rispondergli”; dichiara: “io invece rispondo sempre;
anche poca fa, prima dell'udienza, mi ha Per_1 chiamato;
anche che con i nonni paterni abbiamo un bel rapporto, così come con i cugini sempre dal lato di papà e ci vediamo”;
2 Testi
“mamma e papà sono separati da tre anni;
si all'inizio è stato brutto, ma ora abbiamo accettato la cosa;
l'importante è che loro siano felici;
noi ora stiamo bene, vogliamo bene ad entrambi, sia a mamma che a papà”; conferma quanto detto dalla sorella”. Per_2
Alla medesima udienza, dopo la discussione del difensore della ricorrente, la causa è stata posta in decisione.
4. Va premesso che ai fini della modifica delle statuizioni di una sentenza di separazione o di divorzio occorre il sopraggiungere di fatti nuovi e idonei a modificare l'assetto esistente all'epoca della pronuncia medesima, non potendo invero il giudice della revisione rivalutare circostanze anteriori alla pronuncia della sentenza, poiché coperte dal giudicato.
Nella specie, giova ricordare che la sentenza di separazione, di cui la ricorrente chiede la modifica, è stata emessa il 03/06/2024, ovvero appena tre mesi prima del deposito del presente ricorso di modifica, iscritto invero a ruolo in data 26/09/2024.
Inoltre, dall'ascolto della ricorrente è emerso che le doglianze dalla medesima avanzate concernono essenzialmente il mancato cambio di residenza da parte del resistente e la conseguente impossibilità per la stessa di accedere ai sussidi economici statali;
la ricorrente ha, inoltre, riferito che in occasione del rilascio della carta di identità per i due minori il resistente si è regolarmente presentato per il disbrigo della relativa pratica;
ha, infine, ammesso che il resistente versa regolarmente l'assegno di mantenimento.
Dall'ascolto dei due minori è, inoltre, emerso che il padre è presente nella vita dei due figli e che, sebbene si trovi spesso fuori sede per motivi di lavoro, è costantemente in contatto telefonico con loro e li incontra ogni volta che rientra a Palermo.
5. In punto di diritto giova ricordare che la disciplina legale è quella dell'affidamento congiunto del minore ad entrambi genitori e che la deroga a tale disciplina è consentita soltanto allorché l'affido congiunto sia contrario all'interesse della prole;
cf. Cass.
Sez. 1, Ordinanza n. 16280 del 17/06/2025: “alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore”; (cnf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6535 del 06/03/2019)
La pronuncia di affido esclusivo, dunque, presuppone una inidoneità educativa od una manifesta carenza dell'altro genitore, che va specificatamente allegata e dimostrata;
inoltre, la distanza tra i luoghi di residenza dei genitori non è motivo per disporre l'affido esclusivo.
3 Nella specie, alla luce delle circostanze di fatto sopra evidenziate e delle dichiarazioni rese dalla stessa ricorrente e dai due minori, non possono dirsi sussistenti a carico del resistente condizioni di incapacità genitoriale o di carenza nell'assolvimento dei doveri di accudimento morale e materiale della prole.
La domanda della ricorrente va, pertanto, rigettata.
6. Deve, infine, ritenersi inammissibile la domanda di percezione del 100% dell'Assegno
Unico formulata dalla ricorrente soltanto all'udienza di comparizione, e dunque oltre i termini di legge, oltre che non notificata alla controparte contumace.
7. Stante la contumacia del resistente e l'esito della lite, le spese processuali vanno lasciate a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, nella contumacia di parte resistente, definitivamente pronunziando:
1) Rigetta il ricorso.
2) Lascia a carico di parte ricorrente le spese del giudizio.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 10/10/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
RA IN CE LA
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