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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/04/2025, n. 1636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1636 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8059/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
nata a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso l'avv. Andrea Maniaci, rappresentante e difensore;
– ricorrente – contro
, nato a [...] il [...] (c.f.: , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso l'avv. Claudia Maranzano, rappresentante e difensore;
– resistente–
e con l'intervento del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: scaduto il termine del 2/4/2025, le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate il 31/3/2025, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Breve excursus del giudizio e delle domande delle parti.
Con ricorso depositato il 15/6/2023, premesso di aver contratto Parte_1
1 matrimonio concordatario con , a Palermo il 27/5/1995, in costanza del Controparte_1
quale sono nati i figli (il 4/12/1996) ed (il 13/12/2000), ha dedotto che il Per_1 PE
Tribunale di Palermo, con sentenza n. 1602/2016 del 10/3/2016, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, disponendo l'affidamento condiviso del figlio PE
(all'epoca minorenne), con collocamento prevalente presso la madre ed assegnazione a quest'ultima della casa coniugale, e ponendo a carico del resistente l'obbligo di corrispondere in favore della moglie la somma mensile di € 250,00 a titolo di mantenimento personale, di € 400,00 per il mantenimento del figlio , oltre ai 2/3 delle spese extra- PE
assegno relative al minore, e di € 400,00 per il mantenimento della LI , oltre al Per_1
50% delle spese extra-assegno sostenute per la stessa.
La ricorrente ha aggiunto: di essere priva di occupazione e di percepire il reddito di cittadinanza, mentre il resistente svolge l'attività di autodemolitore e di ricambio di automobili;
di abitare in un immobile condotto in locazione con il figlio;
di essersi PE da sempre occupata della famiglia e della cura della casa;
che il marito dal 2020 non ottempera a quanto stabilito in sede di separazione in punto di mantenimento.
Sulla base di quanto esposto, ha chiesto: la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
di porre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere in proprio favore la somma di € 250,00 a titolo di assegno divorzile e di € 250,00 per il mantenimento ordinario del figlio , oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nel suo PE
interesse.
Con memoria di costituzione depositata il 5/10/2023, si è costituito Controparte_1
rilevando, in via preliminare, il difetto di legittimazione della ricorrente in ordine alla domanda diretta a conseguire il mantenimento per il figlio . Nel merito, ha PE precisato: che, dalla separazione personale, ha subito un deterioramento delle proprie sostanze economiche;
che la ricorrente ha instaurato una convivenza more uxorio con dal 2015; che il procedimento per la violazione degli obblighi di CP_2 mantenimento, instaurato a suo carico, si è concluso con sentenza di assoluzione;
di essere creditore della ricorrente per le somme statuite nella sentenza di condanna a carico della stessa, emessa dal Giudice di Pace di Palermo e confermata in appello dal Tribunale, che l'ha dichiarata colpevole del reato di cui all'art. 582 comma 2 c.p., per avere causato al
2 resistente lesioni personali.
Pertanto, ha chiesto la sola pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, con il rigetto delle ulteriori domande di contenuto economico formulate dalla ricorrente.
All'udienza del 7/11/2023, le parti sono comparse innanzi al Giudice delegato, che, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione e sentite le parti, ha dettato i provvedimenti provvisori ed urgenti, ponendo a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente la somma mensile di € 250,00 a titolo di mantenimento personale.
Proseguito il giudizio, senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 2/4/2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
2. Pronuncia sullo status.
Orbene, nel presente procedimento le parti hanno chiesto anzitutto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda va senz'altro accolta, considerata la comune volontà dei coniugi sotto tale profilo e tenuto conto del fatto che le parti, dal momento della separazione, non hanno ricostituito la comunione materiale e spirituale.
3. Domande di contenuto economico. Contributo al mantenimento della prole.
In tema di mantenimento della prole maggiorenne, sebbene l'obbligo di mantenere i figli non venga meno con carattere di automaticità quando costoro abbiano raggiunto la maggiore età, essendo piuttosto destinato a protrarsi oltre là dove i figli, senza colpa, siano ancora dipendenti dai genitori (Cass. 20/8/2020 n. 17380; Cass. 14/12/2018 n 32529), tuttavia, in ambito giudiziale, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento incombe sul richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro.
Per il "figlio adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità, tale onere probatorio è particolarmente rigoroso, dovendo fornirsi la prova delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (cfr. Cass. 5177/2024; Cass. 26875/2023).
3 In sostanza, spetta al figlio divento maggiorenne – o al genitore con cui il figlio coabita che abbia richiesto il contributo al mantenimento per lo stesso – dimostrare di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass., 14.8.2020, n. 17183,
Cass., 13.10.2021 n. 27904 conf. da Cass. Ord., 3.12.2021 n. 38366, Cass. Ord., 25.7.2022 n.
23132).
Ebbene, nel corso del giudizio è emerso che il figlio ha lavorato in Germania PE
(ove ha vissuto tra il 2015 ed il 2016) e, attualmente, coabita con la madre e lavora saltuariamente. Invero, la ricorrente all'udienza del 7/11/2023 ha dichiarato “ Parte_2
, anche lui lavoricchia e ha lavoricchiato, per esempio in pizzeria;
come ho detto prima ha
[...] lavorato anche in Germania dove era stata assunto, vi ha lavorato per otto mesi, qualche anno fa, all'inizio del covid;
dopo è tornato a casa con me;
non studia”. Tali circostanze, secondo la prospettazione della ricorrente, sarebbero indicative del mancato raggiungimento dell'indipendenza economica da parte del figlio.
Il resistente, dal canto suo, all'udienza del 7/11/2023, ha dichiarato: “io so che PE che lavora in un panificio, panificio D'arpa via sant'Isidoro zona borgo nuovo, non se lavori in nero oppure no”.
Ebbene, considerato che, alla luce delle dichiarazioni delle parti, il figlio maggiorenne già in passato ha prestato attività lavorativa in Germania per un periodo di otto PE
mesi, e che, da quando è tornato in Italia, svolge dei lavori non regolarizzati e non frequenta alcun corso di studio, tenuto anche conto della relativa età e dell'omessa dimostrazione da parte della ricorrente – sulla quale, come già osservato, incombeva il relativo onere probatorio – di circostanze oggettive ed esterne che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa, la domanda di
[...] diretta ad ottenere un contributo mensile per il mantenimento del figlio deve Pt_1
essere rigettata.
4. La domanda di assegno divorzile.
Relativamente alla domanda relativa all'assegno divorzile, la giurisprudenza di
4 legittimità ha più volte puntualizzato che il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6 richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Tale giudizio deve essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto (cfr. Cass. Sez. U. n. 18287/2018; Cass. n. 1882 /2019; Cass.
32610/2023).
Ciò posto, in merito alla condizione economica delle parti, ha esposto Parte_1
di aver cessato di percepire il reddito di cittadinanza, di aver cessato la convivenza con
, di lavorare saltuariamente come collaboratrice domestica e di abitare in un CP_2
immobile in locazione, con il figlio . PE
A fondamento di quanto esposto, ha prodotto esclusivamente la Dichiarazione sostitutiva di autocertificazione, attestante la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi negli ultimi tre anni (v. all. 12 prodotto con il ricorso introduttivo).
Inoltre, la ricorrente ha prodotto il Certificato di frequenza di un corso di truccatore (v. all. prodotto il 10/10/2024), per il quale non ha percepito alcun compenso e che testimonia, comunque, la volontà della ricorrente di voler acquisire le competenze professionali per inserirsi nel mondo del lavoro.
, invece, titolare di un impianto di demolizione e rottamazione di Controparte_1
veicoli nonché di una quota immobiliare, ha dedotto di aver subito un notevole deterioramento della propria condizione economica rispetto alla separazione e di avere altri due figli.
A fondamento della propria condizione economica, il resistente, sebbene onerato sia con il decreto di fissazione della prima udienza sia con l'ordinanza del 23/11/2023, di
5 produrre le dichiarazioni reddituali dell'ultimo triennio e gli estratti conto relativi ai rapporti bancari e finanziari del medesimo periodo, ha prodotto unicamente le dichiarazioni dei redditi del 2020 per il 2019, da cui risulta un reddito complessivo di €
1.862,00, e del 2021 per il 2020, da cui risulta un reddito complessivo di € 129.462,00.
Il resistente, inoltre, al fine di dimostrare il deterioramento della propria condizione economica, ha prodotto il verbale di sequestro preventivo del 27/9/2024 relativo alla propria impresa di demolizione, un elenco delle cartelle esattoriali per un importo debitorio complessivo di € 786.000,00 circa, nonché il fermo amministrativo di due automezzi;
ha anche dimostrato che la sua quota immobiliare (½ di appartamento in via
Vanvitelli) risulta gravata da ipoteca in favore della . Controparte_3
Ebbene, tenuto conto, da un lato, dell'omessa produzione delle dichiarazioni fiscali per il periodo successivo al 2020 (oltre che degli estratti conto del triennio), dell'età della ricorrente e della durata del matrimonio, e considerato, dall'altro lato, la considerevole esposizione debitoria gravante sul resistente ed il recente sequestro dell'azienda, appaiono sussistere i presupposti per il riconoscimento in favore di del diritto alla Parte_1 percezione di un assegno divorzile mensile pari ad € 200,00, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
5. Spese di lite.
Le spese del giudizio, considerato l'esito della controversia e, in particolare, la parziale soccombenza reciproca delle parti, vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunziando, così provvede:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da nata a [...] il [...], e , nato a [...] Parte_1 Controparte_1 il 22/11/1966, di cui al matrimonio concordatario celebrato a Palermo il 27/5/1995, trascritto negli atti dello Stato civile del predetto Comune al n. 39, parte II, Serie A, dell'anno 1995;
• pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 [...] la somma mensile di € 200,00 a titolo di assegno divorzile, entro il giorno Pt_1
6 5 di ogni mese e soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
• compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 10 aprile 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8059/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
nata a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso l'avv. Andrea Maniaci, rappresentante e difensore;
– ricorrente – contro
, nato a [...] il [...] (c.f.: , Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso l'avv. Claudia Maranzano, rappresentante e difensore;
– resistente–
e con l'intervento del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti: scaduto il termine del 2/4/2025, le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate il 31/3/2025, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Breve excursus del giudizio e delle domande delle parti.
Con ricorso depositato il 15/6/2023, premesso di aver contratto Parte_1
1 matrimonio concordatario con , a Palermo il 27/5/1995, in costanza del Controparte_1
quale sono nati i figli (il 4/12/1996) ed (il 13/12/2000), ha dedotto che il Per_1 PE
Tribunale di Palermo, con sentenza n. 1602/2016 del 10/3/2016, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, disponendo l'affidamento condiviso del figlio PE
(all'epoca minorenne), con collocamento prevalente presso la madre ed assegnazione a quest'ultima della casa coniugale, e ponendo a carico del resistente l'obbligo di corrispondere in favore della moglie la somma mensile di € 250,00 a titolo di mantenimento personale, di € 400,00 per il mantenimento del figlio , oltre ai 2/3 delle spese extra- PE
assegno relative al minore, e di € 400,00 per il mantenimento della LI , oltre al Per_1
50% delle spese extra-assegno sostenute per la stessa.
La ricorrente ha aggiunto: di essere priva di occupazione e di percepire il reddito di cittadinanza, mentre il resistente svolge l'attività di autodemolitore e di ricambio di automobili;
di abitare in un immobile condotto in locazione con il figlio;
di essersi PE da sempre occupata della famiglia e della cura della casa;
che il marito dal 2020 non ottempera a quanto stabilito in sede di separazione in punto di mantenimento.
Sulla base di quanto esposto, ha chiesto: la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
di porre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere in proprio favore la somma di € 250,00 a titolo di assegno divorzile e di € 250,00 per il mantenimento ordinario del figlio , oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nel suo PE
interesse.
Con memoria di costituzione depositata il 5/10/2023, si è costituito Controparte_1
rilevando, in via preliminare, il difetto di legittimazione della ricorrente in ordine alla domanda diretta a conseguire il mantenimento per il figlio . Nel merito, ha PE precisato: che, dalla separazione personale, ha subito un deterioramento delle proprie sostanze economiche;
che la ricorrente ha instaurato una convivenza more uxorio con dal 2015; che il procedimento per la violazione degli obblighi di CP_2 mantenimento, instaurato a suo carico, si è concluso con sentenza di assoluzione;
di essere creditore della ricorrente per le somme statuite nella sentenza di condanna a carico della stessa, emessa dal Giudice di Pace di Palermo e confermata in appello dal Tribunale, che l'ha dichiarata colpevole del reato di cui all'art. 582 comma 2 c.p., per avere causato al
2 resistente lesioni personali.
Pertanto, ha chiesto la sola pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, con il rigetto delle ulteriori domande di contenuto economico formulate dalla ricorrente.
All'udienza del 7/11/2023, le parti sono comparse innanzi al Giudice delegato, che, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione e sentite le parti, ha dettato i provvedimenti provvisori ed urgenti, ponendo a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente la somma mensile di € 250,00 a titolo di mantenimento personale.
Proseguito il giudizio, senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 2/4/2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
2. Pronuncia sullo status.
Orbene, nel presente procedimento le parti hanno chiesto anzitutto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda va senz'altro accolta, considerata la comune volontà dei coniugi sotto tale profilo e tenuto conto del fatto che le parti, dal momento della separazione, non hanno ricostituito la comunione materiale e spirituale.
3. Domande di contenuto economico. Contributo al mantenimento della prole.
In tema di mantenimento della prole maggiorenne, sebbene l'obbligo di mantenere i figli non venga meno con carattere di automaticità quando costoro abbiano raggiunto la maggiore età, essendo piuttosto destinato a protrarsi oltre là dove i figli, senza colpa, siano ancora dipendenti dai genitori (Cass. 20/8/2020 n. 17380; Cass. 14/12/2018 n 32529), tuttavia, in ambito giudiziale, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento incombe sul richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro.
Per il "figlio adulto", in ragione del principio dell'autoresponsabilità, tale onere probatorio è particolarmente rigoroso, dovendo fornirsi la prova delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (cfr. Cass. 5177/2024; Cass. 26875/2023).
3 In sostanza, spetta al figlio divento maggiorenne – o al genitore con cui il figlio coabita che abbia richiesto il contributo al mantenimento per lo stesso – dimostrare di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass., 14.8.2020, n. 17183,
Cass., 13.10.2021 n. 27904 conf. da Cass. Ord., 3.12.2021 n. 38366, Cass. Ord., 25.7.2022 n.
23132).
Ebbene, nel corso del giudizio è emerso che il figlio ha lavorato in Germania PE
(ove ha vissuto tra il 2015 ed il 2016) e, attualmente, coabita con la madre e lavora saltuariamente. Invero, la ricorrente all'udienza del 7/11/2023 ha dichiarato “ Parte_2
, anche lui lavoricchia e ha lavoricchiato, per esempio in pizzeria;
come ho detto prima ha
[...] lavorato anche in Germania dove era stata assunto, vi ha lavorato per otto mesi, qualche anno fa, all'inizio del covid;
dopo è tornato a casa con me;
non studia”. Tali circostanze, secondo la prospettazione della ricorrente, sarebbero indicative del mancato raggiungimento dell'indipendenza economica da parte del figlio.
Il resistente, dal canto suo, all'udienza del 7/11/2023, ha dichiarato: “io so che PE che lavora in un panificio, panificio D'arpa via sant'Isidoro zona borgo nuovo, non se lavori in nero oppure no”.
Ebbene, considerato che, alla luce delle dichiarazioni delle parti, il figlio maggiorenne già in passato ha prestato attività lavorativa in Germania per un periodo di otto PE
mesi, e che, da quando è tornato in Italia, svolge dei lavori non regolarizzati e non frequenta alcun corso di studio, tenuto anche conto della relativa età e dell'omessa dimostrazione da parte della ricorrente – sulla quale, come già osservato, incombeva il relativo onere probatorio – di circostanze oggettive ed esterne che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa, la domanda di
[...] diretta ad ottenere un contributo mensile per il mantenimento del figlio deve Pt_1
essere rigettata.
4. La domanda di assegno divorzile.
Relativamente alla domanda relativa all'assegno divorzile, la giurisprudenza di
4 legittimità ha più volte puntualizzato che il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6 richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Tale giudizio deve essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto (cfr. Cass. Sez. U. n. 18287/2018; Cass. n. 1882 /2019; Cass.
32610/2023).
Ciò posto, in merito alla condizione economica delle parti, ha esposto Parte_1
di aver cessato di percepire il reddito di cittadinanza, di aver cessato la convivenza con
, di lavorare saltuariamente come collaboratrice domestica e di abitare in un CP_2
immobile in locazione, con il figlio . PE
A fondamento di quanto esposto, ha prodotto esclusivamente la Dichiarazione sostitutiva di autocertificazione, attestante la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi negli ultimi tre anni (v. all. 12 prodotto con il ricorso introduttivo).
Inoltre, la ricorrente ha prodotto il Certificato di frequenza di un corso di truccatore (v. all. prodotto il 10/10/2024), per il quale non ha percepito alcun compenso e che testimonia, comunque, la volontà della ricorrente di voler acquisire le competenze professionali per inserirsi nel mondo del lavoro.
, invece, titolare di un impianto di demolizione e rottamazione di Controparte_1
veicoli nonché di una quota immobiliare, ha dedotto di aver subito un notevole deterioramento della propria condizione economica rispetto alla separazione e di avere altri due figli.
A fondamento della propria condizione economica, il resistente, sebbene onerato sia con il decreto di fissazione della prima udienza sia con l'ordinanza del 23/11/2023, di
5 produrre le dichiarazioni reddituali dell'ultimo triennio e gli estratti conto relativi ai rapporti bancari e finanziari del medesimo periodo, ha prodotto unicamente le dichiarazioni dei redditi del 2020 per il 2019, da cui risulta un reddito complessivo di €
1.862,00, e del 2021 per il 2020, da cui risulta un reddito complessivo di € 129.462,00.
Il resistente, inoltre, al fine di dimostrare il deterioramento della propria condizione economica, ha prodotto il verbale di sequestro preventivo del 27/9/2024 relativo alla propria impresa di demolizione, un elenco delle cartelle esattoriali per un importo debitorio complessivo di € 786.000,00 circa, nonché il fermo amministrativo di due automezzi;
ha anche dimostrato che la sua quota immobiliare (½ di appartamento in via
Vanvitelli) risulta gravata da ipoteca in favore della . Controparte_3
Ebbene, tenuto conto, da un lato, dell'omessa produzione delle dichiarazioni fiscali per il periodo successivo al 2020 (oltre che degli estratti conto del triennio), dell'età della ricorrente e della durata del matrimonio, e considerato, dall'altro lato, la considerevole esposizione debitoria gravante sul resistente ed il recente sequestro dell'azienda, appaiono sussistere i presupposti per il riconoscimento in favore di del diritto alla Parte_1 percezione di un assegno divorzile mensile pari ad € 200,00, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
5. Spese di lite.
Le spese del giudizio, considerato l'esito della controversia e, in particolare, la parziale soccombenza reciproca delle parti, vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunziando, così provvede:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da nata a [...] il [...], e , nato a [...] Parte_1 Controparte_1 il 22/11/1966, di cui al matrimonio concordatario celebrato a Palermo il 27/5/1995, trascritto negli atti dello Stato civile del predetto Comune al n. 39, parte II, Serie A, dell'anno 1995;
• pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 [...] la somma mensile di € 200,00 a titolo di assegno divorzile, entro il giorno Pt_1
6 5 di ogni mese e soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
• compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 10 aprile 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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