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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 08/02/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO II Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Benevento, dott.ssa Ida Moretti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 646 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto azione di rivalsa ex art. 144, II co., dlg.vo n. 209/2005, riservata in decisione all'udienza dell'11.7.2024 e vertente
TRA
, C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. VALENTI VALERIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Bruno Camilleri in Benevento, come da procura in atti;
Attrice
E
, C.F. , nata il [...] a Controparte_1 C.F._1
RR SA (BN), residente in [...];
Convenuta - contumace
FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, la Parte_1
chiamava in giudizio la convenuta in epigrafe indicata al fine di veder accertare l'esistenza del suo diritto di rivalsa ex art. 144, comma II, D. Lgs 209/2005 in relazione al sinistro cagionato dal conducente del veicolo garantito con polizza assicurativa intestata alla convenuta avvenuto in data 13 marzo 2018 e, per l'effetto, per vedere condannare la convenuta al pagamento della somma di € 48.618,93, ovvero in quella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia, a titolo di rimborso della somma capitale versata dall'attrice in favore della Sig.ra e di Parte_2 Controparte_2
oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al soddisfo;
nonché al risarcimento del maggior danno arrecato, ex art.1224 c.c., da liquidarsi in via equitativa,
1 oltre competenze del procedimento obbligatorio di mediazione e spese sostenute pari ad
€ 48,80, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.
non si costituiva in giudizio, nonostante la regolarità della Controparte_1
citazione in giudizio notificata in data 8.3.2021 direttamente nelle sue mani, presso l'indirizzo di cui al certificato di residenza pure allegato dall'attrice, ragion per cui il precedente G.I. ne dichiarava la contumacia al termine della prima udienza.
Assegnati i termini istruttori, la causa veniva direttamente rinviata per la precisazione delle conclusioni dalla sottoscritta (che nelle more subentrava nel ruolo).
All'udienza dell'11.7.2024, quindi, l'unica parte costituita concludeva riportandosi ai propri atti e la causa veniva riservata in decisione, previa assegnazione del solo primo termine di cui all'art. 190 c.p.c., stante la contumacia della controparte.
DIRITTO
La domanda è fondata e, per l'effetto, merita accoglimento.
Il II comma dell'art. 144, dlgs 209/2005, infatti, dispone: “Per l'intero massimale di polizza l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'impresa di assicurazione ha tuttavia diritto di rivalsa verso
l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.”
Le condizioni di assicurazione (polizza sottoscritta dalla convenuta) Parte_3
disciplinavano in modo compiuto i casi di esclusioni e rivalsa come da tabella in calce, prevedendo – in particolare – l'esclusione dell'operatività della polizza “nel caso di autoveicolo guidato da persona in stato di ebbrezza” (cfr. pag. 32 di allegato 13 all'atto di citazione):
Sin dalla propria costituzione in giudizio, l'attrice deduceva e documentava compiutamente:
2 1) L'avvenuta sottoscrizione della citata polizza da parte della convenuta, vigente al momento del sinistro oggetto di causa (cfr. allegato 1);
2) Il verbale redatto dai Carabinieri il 17.3.2018 nel quale si relazionava in ordine all'incidente occorso al veicolo di proprietà e condotto dall'odierna convenuta, assicurato dall'attrice, avvenuto il 13.3.2018 che arrecava danni sia alla passeggera (oltre che alla conducente) sia ad una panchina in ferro, Parte_2
sita sul marciapiedi laterale la strada percorsa dalla convenuta, che veniva sradicata e deformata dalla sua autovettura (cfr. allegato 2); già nel citato verbale – inoltre – era dato leggere che l'auto era stata condotta in stato d'ebrezza dall'odierna convenuta, alla quale veniva immediatamente ritirata la patente, come da stralcio che di seguito si riporta:
3) La relazione medica di (citata passeggera), i due assegni emessi in suo Pt_2
favore per complessivi € 40.371,00, il bonifico eseguito in favore dell'Avv. Nina
Colarusso in relazione alla fattura emessa per spese di patrocinio per Parte_2 per € 7.280,00 ed, infine, il bonifico eseguito in favore di Controparte_3
per € 967,93 (per il ripristino della sede stradale);
[...]
4) La lettera di messa in mora e l'invito per la mediazione obbligatoria.
L'odierna convenuta, pur potendo prendere visione di tutta la documentazione allegata già all'atto di citazione regolarmente notificatole, decideva di non costituirsi, ragion per cui non vi è ragione per non accogliere la domanda attorea alla luce della
3 documentazione comprovante il diritto fatto valere, del II comma dell'art. 144, dlgs
209/2005, della clausola di esclusione e rivalsa di cui alla polizza assicurativa e dello stato di ebbrezza accertato dai Carabinieri intervenuti al momento del sinistro.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate direttamente in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione disattesa, così provvede:
1) CONDANNA a pagare in favore della Controparte_1 [...]
la somma di € 48.618,93, oltre agli interessi e Parte_1
rivalutazione come per legge;
2) CONDANNA a rimborsare in favore della Controparte_1
le spese di lite che si liquidano in € 545,00 per Parte_1
C.U. e diritti ed € 5.308,00 per onorari ex D.M. 147/2022 (di cui € 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la trattazione ed € 1.500,00 per la fase decisoria), oltre ad € 1.607,00 per competenze del procedimento obbligatorio di mediazione ed € 48,80 per spese sostenute per la mediazione, oltre a IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge.
Benevento, 08/02/2025
Il Giudice (dott. ssa Ida Moretti)
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