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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/06/2025, n. 3016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3016 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Addì _____________
Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO
______________________
Il Giudice del Lavoro, dott. Giuseppe Tango, nella causa civile iscritta al n. 6875/2022 R.G.L., promossa
D A
Per ___________________
, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Alfano ed elettivamente domiciliato in Palermo,
Parte_1
piazza V.E. Orlando, n.33.
- ricorrente -
C O N T R O
Il Cancelliere in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Enzo Morrico, Antonello Di Rosa, Lorena Carleo, Matteo Lauro e Lorenzo Salvatore
Infantino ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Palermo, via Marchese di Villabianca, n. 54.
- resistente –
All'udienza del 26 giugno 2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A mediante lettura del seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, assorbita ogni altra questione, rigetta il ricorso e compensa le spese di lite tra le parti. Pone a carico delle parti in solido le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11 luglio 2022 il ricorrente in epigrafe deduceva di aver lavorato “dall'01.06.1971 al
31.12.1991 per la alternando periodi di cassa integrazione e poi Controparte_1 consecutivamente dall' 01.01.1992 al 31.12.2004”, con mansioni di “saldatore elettrico- tubista in riparazioni” sia a terra sia in officina, che a bordo delle navi in fase di costruzione e riparazione;
esponeva di essere stato, in ragione dello svolgimento di tali mansioni, costantemente esposto alle fibre di amianto, poiché “essendo inserito nel settore metallurgico, egli svolgeva compiti consistenti nell'effettuare interventi per l'individuazione e la valutazione dei guasti nonché la loro riparazione su apparati meccanici e oleodinamici di bordo quali ad esempio: organi di governo
(timoneria, pinne stabilizzatrici) pompe di esercizio (di alimentazione, di circolazione, di spinta, di travaso, di
estrazione, di sentina, di zavorra, di prosciugamento, di lubrificazione, dosatrici), pompe incendio principali e di
emergenza nonché altri impianti antincendio fissi e mobili e relativa tubolatura, centraline oleodinamiche, mezzi di sollevamento (verricelli, argani, salpa-ancore). Gli intervenenti venivano effettuati con lavorazioni fini, in gran parte a
mano su manufatti in ferro ricoperti di amianto e accessori di allestimento che altre maestranze avevano già montato,
operando soprattutto nelle pareti di cisterne a bordo di navi petroliere per il trasporto di idrocarburi e petrolio greggio ovvero di navi mercantili, in costruzione, riparazione e/o trasformazione. Inoltre era responsabile del funzionamento e
della operatività degli apparati montati nonché della loro manutenzione, lavorando sempre a stretto contatto con
fiammisti e spruzzatori di vernici, primer e antivegetativi. In particolare negli ambienti di lavoro in cui il sig. Parte_1
operava si sprigionavano gas nitrosi che venivano inalati da tutti i lavoratori, in quanto carenti o del tutto
[...]
1 sforniti di mezzi che permettessero una adeguata ventilazione e, dunque, un pronto riciclo dell'aria”; deduceva che tale contatto aveva provocato l'insorgere di “placca pleurica calcificata si apprezza a carico dello sfondato costo-vertebrale di destra, in presenza di sottili strie fibrotiche, in corrispondenza del segmento superiore e basale posteriore e laterale del lobo inferiore destro. Placche pleuriche calcifiche sono altresì apprezzabili a carico della pleura diaframmatica,
bilateralmente. Minuta nodularità sub pleurica a carico del segmento basale laterale del lobo inferiore di sinistra.
Assenza di versamento pleurico e pericardico e di significative linfoadenopatie. Ectasia dell'aorta” e soggiugeva che con provvedimento del 05.08.2021 l aveva accertato una menomazione dell'integrità psico-fisica, quale danno CP_2 biologico, con grado complessivo ed accertato del 6% (cfr. allegato n. 5 del ricorso); per le superiori ragioni conveniva in giudizio la società resistente per sentire “accertare e dichiarare che la malattia polmonare a carico del sig.
[...]
è causa di malattia di natura professionale;
accertare e dichiarare che il sig. , a causa Parte_1 Parte_1 del suo quadro patologico, presenta un grado di menomazione dell'integrità psicofisica ed inabilità permanente pari al
100%, o pari ad una diversa percentuale, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia;
-accertare e dichiarare
che il sig. prestava la propria attività lavorativa alle dipendenze di e che Parte_1 Controparte_1 quest'ultima ricopriva oltre che la veste di proprietaria dei cantieri navali presso cui gli operai lavoravano ed erano esposti ad amianto, anche il ruolo di committente dei lavori in questione;
- accertare e dichiarare che Controparte_1 nella sua qualità di proprietaria dello stabilimento navale era titolare della posizione di garanzia ex artt. 2087 c.c.
nonché ex D. Lgs 81/08 ed, in quanto tale, avrebbe dovuto applicare ogni misura preventiva di cui ai DpR del 55 e del
56 nonché dell'art. 2087 c.c.; - accertare e dichiarare, l'omissione di nel non aver adottato tutte le Controparte_1 misure di protezione e sicurezza di cui alle normative vigenti al momento in cui il sig. prestava il Parte_1 proprio lavoro in cantiere a Palermo e di cui ai precetti di legge ex art. 2087 c.c., e DpR del 55 e del 56; - accertare e dichiarare la responsabilità della nella determinazione dell'evento lesivo in considerazione alla sua Controparte_1 condotta omissiva ed alla posizione di garanzia che ricopriva nei confronti del lavoratore;
- per Parte_1
l'effetto, condannare la in persona del legale rappresentante pro-tempore, per le premesse di cui in Controparte_1 causale ed a qualsiasi titolo responsabile, al risarcimento dei danni tutti non patrimoniali invocati dal ricorrente e, segnatamente: - a titolo di danno biologico differenziale patito dal sig. , la somma che va da € 804.774,00 a Parte_1
€ 1005968,00 o cifra diversa, maggiore o minore, anche “personalizzata” che verrà ritenuta di giustizia;
- a titolo di danno morale ed esistenziale patiti dal sig. , la somma di euro 140.000,00 per il danno morale ed Parte_1 euro 200.000,00 per il danno esistenziale, ovvero quella cifra diversa, maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia secondo i criteri di equità ed i secondo i parametri indicati in ricorso;
- Con vittoria di spese”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società resistente, variamente contestando la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
La causa, istruita a mezzo CTU medico-legale, veniva discussa e decisa all'udienza del 26 giugno 2025.
Il ricorso va rigettato.
Il consulente tecnico d'ufficio – dott. - ha concluso la sua relazione affermando che “si è del Persona_1 parere, dunque, in risposta al quesito posto, che , lavoratore dello Stabilimento Fincantieri di Parte_1
Palermo per oltre venticinque anni, esposto, nel corso della propria attività lavorativa a rischio “amianto”:
1) Non risulti, ad oggi, affetto da asbestosi.
2) Sono tuttavia, presenti, immagini, rilevabili dagli accertamenti strumentali agli atti, indicative di affezione
“asbesto-correlate”, con danno funzionale di tipo restrittivo di grado lieve.
2 3) Il danno biologico, con adozione dei criteri di valutazione previsti dalle Tabelle , di cui al D.lgs 38/2000, CP_2 in materia di infortunistica sul lavoro, è quantificabile, con criterio analogico e proporzionale rispetto alle previsioni
tabellari di cui al codice 331-33 delle Tabelle 38/2000, nelle misura del sei per cento.
4) Per completezza medico-legale si sottolinea, infine, che il danno biologico, con adozione dei criteri di valutazione previsti dalle tabelle utilizzate in ambito civile per il calcolo del “danno differenziale” (Tabelle SIMLA), è quantificabile nella misura del cinque per cento, con riferimento alla valutazione della riduzione dell'indice FCV”. Il consulente ha, quindi, confermato l'esito dell'accertamento sanitario svolto dall . CP_2
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (v. relazione in atti).
Deve escludersi, quindi, che il convenuto sia dotato di legittimazione passiva, rispetto alle domande avanzate dal ricorrente per il risarcimento dei profili di danno non patrimoniale differenziale.
Infatti, per quanto riguarda il danno biologico, è opportuno ricordare che l'art. 13 d.lgs. n. 38/2000, dopo aver indicato al primo comma una definizione del danno biologico, sia pure limitata ai soli fini dell'assicurazione obbligatoria ed indicata come “sperimentale”, ha previsto al secondo comma la sua copertura assicurativa da parte dell ed ha stabilito (lett. a e b) i criteri per la liquidazione del relativo indennizzo, distinguendo a seconda che le CP_2 lesioni attingano una i.p.p. di livello inferiore al 6%, ovvero compresa tra il 6 ed il 15% o ancora pari o superiori al
16%.
Dall'esame di queste norme emerge che le menomazioni di grado inferiore al 6% non danno luogo ad alcuna prestazione, così come continua a non dar luogo ad indennizzo il danno biologico temporaneo;
le menomazioni comprese tra il 6 ed il 15% danno luogo ad un indennizzo in somma capitale, rapportata al grado della menomazione;
le menomazioni pari o superiori al 16%, danno luogo ad una rendita ripartita in due quote: la prima quota è determinata in base al grado della menomazione, cioè al danno biologico subito dall'infortunato, la seconda tiene conto delle conseguenze di natura patrimoniale della menomazione, che vengono presunte iuris et de iure.
Con successivo d.m. del 12.7.2000 sono stati determinati i criteri d'indennizzo del danno in questione, attraverso la previsione dei gradi percentuali di invalidità corrispondenti a ciascuna singola menomazione, del valore monetario del punto di invalidità in base al quale liquidare il danno biologico in forma di capitale, del valore monetario delle rendite in base alle quali liquidare il danno biologico in forma capitale e dei coefficienti in base ai quali moltiplicare il reddito dell'infortunato, per liquidare il danno da ridotta capacità lavorativa.
Tenuto conto che la nuova disciplina si applica agli infortuni occorsi e alle malattie professionali denunciate successivamente al 25.7.2000, data di pubblicazione del decreto, la prima e più evidente conseguenza della estensione della copertura assicurativa è che il lavoratore infortunato non deve più rivolgersi al datore di lavoro per ottenere il risarcimento del danno biologico: può e deve agire nei confronti dell , salvo che l'i.p.p. scaturente dalla lesione CP_2 sia inferiore alla misura minima indennizzabile dall'ente assicuratore.
Di conseguenza, per ciò che attiene al caso di specie, deve escludersi la legittimazione a resistere della resistente in favore di quella dell , tanto più che, mentre nel comma primo dell'art. 13 d.lgs. n. 38/2000 il danno biologico CP_2 viene definito puramente e semplicemente quale lesione dell'integrità psicofisica, nel successivo comma 2, lett. a), si precisa che le menomazioni sono valutate in base ad una specifica tabella “comprensiva degli aspetti dinamico- relazionali”, onde – valorizzando tale definizione – si può ritenere che la nozione di danno biologico dettata con riferimento alla tutela previdenziale contro gli infortuni sul lavoro coincida con la nozione privatistica di danno alla salute: il quale, com'è noto, tende ad attrarre nell'ambito del danno biologico la tutela di tutti quei valori della persona
3 in grado di garantirne il benessere psicofisico e sociale e che però sono esclusi da una nozione rigidamente naturalistica di danno biologico (cfr. Cass. n. 11940 del 2008).
È senz'altro vero che l'art. 10 comma 2° T.U. n. 1124/1965 conosce un caso in cui la regola dell'esonero non opera:
“nonostante l'assicurazione predetta permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale”, stabilisce la norma cit., e in virtù dei noti arresti della Corte costituzionale (v. Corte cost. nn. 102 del
1981 e 118 del 1986), deve ormai ritenersi che all'accertamento del reato possa procedere lo stesso giudice civile, investito di un'azione di regresso da parte dell o di un'azione risarcitoria direttamente promossa dal lavoratore CP_2 danneggiato. Si tratta tuttavia di una responsabilità che presuppone la prova che l'indennizzo in capitale o la capitalizzazione della rendita concessi dall non valgano a risarcire il danno concretamente verificatosi: a mente CP_2 dell'art. 10 7° comma T.U. n. 1124/1965, “quando si faccia luogo a risarcimento, questo è dovuto solo per la parte che eccede le indennità liquidate a norma dell'art. 66 e ss.”.
Nel caso di specie, tuttavia, parte ricorrente non ha allegato (né peraltro chiesto di provare) quali potessero essere le specificità concrete che renderebbero inadeguato il ristoro conseguito dall per un danno biologico quantificato in CP_2 misura percentuale al 6%.
Né, peraltro, l'inadeguatezza di tale ristoro può essere altrimenti presunta: presuntivamente, anzi, vale proprio il contrario, anche in riferimento a quanto preteso da parte ricorrente a titolo di danno morale.
La scarna (per non dire assente) descrizione contenuta in ricorso dei profili di danno morale asseritamente patiti (dei quali, peraltro, non si chiede neanche di provare l'effettiva consistenza) non appare, infatti, idonea a superare la presunzione di legge, secondo cui l'indennizzo erogato dall sia destinato a risarcire il danno biologico, anche CP_2 nelle sue sfaccettature “dinamico-relazionali”.
Appare, in altri termini, necessario specificare perché ed in quale misura il suddetto indennizzo, non sia in grado di ristorare il danno alla persona patito dall'assicurato, nei suoi profili più strettamente e “morali”.
In ordine al danno morale, poi, la stessa giurisprudenza di legittimità ha puntualizzato che il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, senza dunque duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. E poiché costituisce sicura duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, atteso che quest'ultimo, inteso quale sofferenza soggettiva, costituisce necessariamente una componente del primo, dal momento che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica (cfr. in termini Cass. S.U. n. 26972 del 2008, cit.), deve concludersi che – in assenza, ripetesi, di specifiche allegazioni circa il maggior danno patito dal de cuius rispetto alle indennità concretamente riconosciute dall – le relative domande non possano che rigettarsi. CP_2
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, deve, quindi, rilevarsi il difetto di legittimazione passiva della convenuta in ordine a tutte le domande azionate dal ricorrente a titolo di risarcimento del danno biologico e morale asseritamente patiti.
La domanda, pertanto, assorbita ogni altra questione, deve essere respinta.
Si dichiarano integralmente compensate le spese di lite tra le parti e conseguentemente si pongono in solido a carico di entrambe le parti le spese di CTU già liquidate, in virtù della peculiarità della questione.
P.Q.M.
come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 26 giugno 2025.
Il Giudice
4
Giuseppe Tango
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Addì _____________
Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
TRIBUNALE DI PALERMO
______________________
Il Giudice del Lavoro, dott. Giuseppe Tango, nella causa civile iscritta al n. 6875/2022 R.G.L., promossa
D A
Per ___________________
, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Alfano ed elettivamente domiciliato in Palermo,
Parte_1
piazza V.E. Orlando, n.33.
- ricorrente -
C O N T R O
Il Cancelliere in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Enzo Morrico, Antonello Di Rosa, Lorena Carleo, Matteo Lauro e Lorenzo Salvatore
Infantino ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Palermo, via Marchese di Villabianca, n. 54.
- resistente –
All'udienza del 26 giugno 2025 ha pronunciato
S E N T E N Z A mediante lettura del seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, assorbita ogni altra questione, rigetta il ricorso e compensa le spese di lite tra le parti. Pone a carico delle parti in solido le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11 luglio 2022 il ricorrente in epigrafe deduceva di aver lavorato “dall'01.06.1971 al
31.12.1991 per la alternando periodi di cassa integrazione e poi Controparte_1 consecutivamente dall' 01.01.1992 al 31.12.2004”, con mansioni di “saldatore elettrico- tubista in riparazioni” sia a terra sia in officina, che a bordo delle navi in fase di costruzione e riparazione;
esponeva di essere stato, in ragione dello svolgimento di tali mansioni, costantemente esposto alle fibre di amianto, poiché “essendo inserito nel settore metallurgico, egli svolgeva compiti consistenti nell'effettuare interventi per l'individuazione e la valutazione dei guasti nonché la loro riparazione su apparati meccanici e oleodinamici di bordo quali ad esempio: organi di governo
(timoneria, pinne stabilizzatrici) pompe di esercizio (di alimentazione, di circolazione, di spinta, di travaso, di
estrazione, di sentina, di zavorra, di prosciugamento, di lubrificazione, dosatrici), pompe incendio principali e di
emergenza nonché altri impianti antincendio fissi e mobili e relativa tubolatura, centraline oleodinamiche, mezzi di sollevamento (verricelli, argani, salpa-ancore). Gli intervenenti venivano effettuati con lavorazioni fini, in gran parte a
mano su manufatti in ferro ricoperti di amianto e accessori di allestimento che altre maestranze avevano già montato,
operando soprattutto nelle pareti di cisterne a bordo di navi petroliere per il trasporto di idrocarburi e petrolio greggio ovvero di navi mercantili, in costruzione, riparazione e/o trasformazione. Inoltre era responsabile del funzionamento e
della operatività degli apparati montati nonché della loro manutenzione, lavorando sempre a stretto contatto con
fiammisti e spruzzatori di vernici, primer e antivegetativi. In particolare negli ambienti di lavoro in cui il sig. Parte_1
operava si sprigionavano gas nitrosi che venivano inalati da tutti i lavoratori, in quanto carenti o del tutto
[...]
1 sforniti di mezzi che permettessero una adeguata ventilazione e, dunque, un pronto riciclo dell'aria”; deduceva che tale contatto aveva provocato l'insorgere di “placca pleurica calcificata si apprezza a carico dello sfondato costo-vertebrale di destra, in presenza di sottili strie fibrotiche, in corrispondenza del segmento superiore e basale posteriore e laterale del lobo inferiore destro. Placche pleuriche calcifiche sono altresì apprezzabili a carico della pleura diaframmatica,
bilateralmente. Minuta nodularità sub pleurica a carico del segmento basale laterale del lobo inferiore di sinistra.
Assenza di versamento pleurico e pericardico e di significative linfoadenopatie. Ectasia dell'aorta” e soggiugeva che con provvedimento del 05.08.2021 l aveva accertato una menomazione dell'integrità psico-fisica, quale danno CP_2 biologico, con grado complessivo ed accertato del 6% (cfr. allegato n. 5 del ricorso); per le superiori ragioni conveniva in giudizio la società resistente per sentire “accertare e dichiarare che la malattia polmonare a carico del sig.
[...]
è causa di malattia di natura professionale;
accertare e dichiarare che il sig. , a causa Parte_1 Parte_1 del suo quadro patologico, presenta un grado di menomazione dell'integrità psicofisica ed inabilità permanente pari al
100%, o pari ad una diversa percentuale, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia;
-accertare e dichiarare
che il sig. prestava la propria attività lavorativa alle dipendenze di e che Parte_1 Controparte_1 quest'ultima ricopriva oltre che la veste di proprietaria dei cantieri navali presso cui gli operai lavoravano ed erano esposti ad amianto, anche il ruolo di committente dei lavori in questione;
- accertare e dichiarare che Controparte_1 nella sua qualità di proprietaria dello stabilimento navale era titolare della posizione di garanzia ex artt. 2087 c.c.
nonché ex D. Lgs 81/08 ed, in quanto tale, avrebbe dovuto applicare ogni misura preventiva di cui ai DpR del 55 e del
56 nonché dell'art. 2087 c.c.; - accertare e dichiarare, l'omissione di nel non aver adottato tutte le Controparte_1 misure di protezione e sicurezza di cui alle normative vigenti al momento in cui il sig. prestava il Parte_1 proprio lavoro in cantiere a Palermo e di cui ai precetti di legge ex art. 2087 c.c., e DpR del 55 e del 56; - accertare e dichiarare la responsabilità della nella determinazione dell'evento lesivo in considerazione alla sua Controparte_1 condotta omissiva ed alla posizione di garanzia che ricopriva nei confronti del lavoratore;
- per Parte_1
l'effetto, condannare la in persona del legale rappresentante pro-tempore, per le premesse di cui in Controparte_1 causale ed a qualsiasi titolo responsabile, al risarcimento dei danni tutti non patrimoniali invocati dal ricorrente e, segnatamente: - a titolo di danno biologico differenziale patito dal sig. , la somma che va da € 804.774,00 a Parte_1
€ 1005968,00 o cifra diversa, maggiore o minore, anche “personalizzata” che verrà ritenuta di giustizia;
- a titolo di danno morale ed esistenziale patiti dal sig. , la somma di euro 140.000,00 per il danno morale ed Parte_1 euro 200.000,00 per il danno esistenziale, ovvero quella cifra diversa, maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia secondo i criteri di equità ed i secondo i parametri indicati in ricorso;
- Con vittoria di spese”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società resistente, variamente contestando la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
La causa, istruita a mezzo CTU medico-legale, veniva discussa e decisa all'udienza del 26 giugno 2025.
Il ricorso va rigettato.
Il consulente tecnico d'ufficio – dott. - ha concluso la sua relazione affermando che “si è del Persona_1 parere, dunque, in risposta al quesito posto, che , lavoratore dello Stabilimento Fincantieri di Parte_1
Palermo per oltre venticinque anni, esposto, nel corso della propria attività lavorativa a rischio “amianto”:
1) Non risulti, ad oggi, affetto da asbestosi.
2) Sono tuttavia, presenti, immagini, rilevabili dagli accertamenti strumentali agli atti, indicative di affezione
“asbesto-correlate”, con danno funzionale di tipo restrittivo di grado lieve.
2 3) Il danno biologico, con adozione dei criteri di valutazione previsti dalle Tabelle , di cui al D.lgs 38/2000, CP_2 in materia di infortunistica sul lavoro, è quantificabile, con criterio analogico e proporzionale rispetto alle previsioni
tabellari di cui al codice 331-33 delle Tabelle 38/2000, nelle misura del sei per cento.
4) Per completezza medico-legale si sottolinea, infine, che il danno biologico, con adozione dei criteri di valutazione previsti dalle tabelle utilizzate in ambito civile per il calcolo del “danno differenziale” (Tabelle SIMLA), è quantificabile nella misura del cinque per cento, con riferimento alla valutazione della riduzione dell'indice FCV”. Il consulente ha, quindi, confermato l'esito dell'accertamento sanitario svolto dall . CP_2
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (v. relazione in atti).
Deve escludersi, quindi, che il convenuto sia dotato di legittimazione passiva, rispetto alle domande avanzate dal ricorrente per il risarcimento dei profili di danno non patrimoniale differenziale.
Infatti, per quanto riguarda il danno biologico, è opportuno ricordare che l'art. 13 d.lgs. n. 38/2000, dopo aver indicato al primo comma una definizione del danno biologico, sia pure limitata ai soli fini dell'assicurazione obbligatoria ed indicata come “sperimentale”, ha previsto al secondo comma la sua copertura assicurativa da parte dell ed ha stabilito (lett. a e b) i criteri per la liquidazione del relativo indennizzo, distinguendo a seconda che le CP_2 lesioni attingano una i.p.p. di livello inferiore al 6%, ovvero compresa tra il 6 ed il 15% o ancora pari o superiori al
16%.
Dall'esame di queste norme emerge che le menomazioni di grado inferiore al 6% non danno luogo ad alcuna prestazione, così come continua a non dar luogo ad indennizzo il danno biologico temporaneo;
le menomazioni comprese tra il 6 ed il 15% danno luogo ad un indennizzo in somma capitale, rapportata al grado della menomazione;
le menomazioni pari o superiori al 16%, danno luogo ad una rendita ripartita in due quote: la prima quota è determinata in base al grado della menomazione, cioè al danno biologico subito dall'infortunato, la seconda tiene conto delle conseguenze di natura patrimoniale della menomazione, che vengono presunte iuris et de iure.
Con successivo d.m. del 12.7.2000 sono stati determinati i criteri d'indennizzo del danno in questione, attraverso la previsione dei gradi percentuali di invalidità corrispondenti a ciascuna singola menomazione, del valore monetario del punto di invalidità in base al quale liquidare il danno biologico in forma di capitale, del valore monetario delle rendite in base alle quali liquidare il danno biologico in forma capitale e dei coefficienti in base ai quali moltiplicare il reddito dell'infortunato, per liquidare il danno da ridotta capacità lavorativa.
Tenuto conto che la nuova disciplina si applica agli infortuni occorsi e alle malattie professionali denunciate successivamente al 25.7.2000, data di pubblicazione del decreto, la prima e più evidente conseguenza della estensione della copertura assicurativa è che il lavoratore infortunato non deve più rivolgersi al datore di lavoro per ottenere il risarcimento del danno biologico: può e deve agire nei confronti dell , salvo che l'i.p.p. scaturente dalla lesione CP_2 sia inferiore alla misura minima indennizzabile dall'ente assicuratore.
Di conseguenza, per ciò che attiene al caso di specie, deve escludersi la legittimazione a resistere della resistente in favore di quella dell , tanto più che, mentre nel comma primo dell'art. 13 d.lgs. n. 38/2000 il danno biologico CP_2 viene definito puramente e semplicemente quale lesione dell'integrità psicofisica, nel successivo comma 2, lett. a), si precisa che le menomazioni sono valutate in base ad una specifica tabella “comprensiva degli aspetti dinamico- relazionali”, onde – valorizzando tale definizione – si può ritenere che la nozione di danno biologico dettata con riferimento alla tutela previdenziale contro gli infortuni sul lavoro coincida con la nozione privatistica di danno alla salute: il quale, com'è noto, tende ad attrarre nell'ambito del danno biologico la tutela di tutti quei valori della persona
3 in grado di garantirne il benessere psicofisico e sociale e che però sono esclusi da una nozione rigidamente naturalistica di danno biologico (cfr. Cass. n. 11940 del 2008).
È senz'altro vero che l'art. 10 comma 2° T.U. n. 1124/1965 conosce un caso in cui la regola dell'esonero non opera:
“nonostante l'assicurazione predetta permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale”, stabilisce la norma cit., e in virtù dei noti arresti della Corte costituzionale (v. Corte cost. nn. 102 del
1981 e 118 del 1986), deve ormai ritenersi che all'accertamento del reato possa procedere lo stesso giudice civile, investito di un'azione di regresso da parte dell o di un'azione risarcitoria direttamente promossa dal lavoratore CP_2 danneggiato. Si tratta tuttavia di una responsabilità che presuppone la prova che l'indennizzo in capitale o la capitalizzazione della rendita concessi dall non valgano a risarcire il danno concretamente verificatosi: a mente CP_2 dell'art. 10 7° comma T.U. n. 1124/1965, “quando si faccia luogo a risarcimento, questo è dovuto solo per la parte che eccede le indennità liquidate a norma dell'art. 66 e ss.”.
Nel caso di specie, tuttavia, parte ricorrente non ha allegato (né peraltro chiesto di provare) quali potessero essere le specificità concrete che renderebbero inadeguato il ristoro conseguito dall per un danno biologico quantificato in CP_2 misura percentuale al 6%.
Né, peraltro, l'inadeguatezza di tale ristoro può essere altrimenti presunta: presuntivamente, anzi, vale proprio il contrario, anche in riferimento a quanto preteso da parte ricorrente a titolo di danno morale.
La scarna (per non dire assente) descrizione contenuta in ricorso dei profili di danno morale asseritamente patiti (dei quali, peraltro, non si chiede neanche di provare l'effettiva consistenza) non appare, infatti, idonea a superare la presunzione di legge, secondo cui l'indennizzo erogato dall sia destinato a risarcire il danno biologico, anche CP_2 nelle sue sfaccettature “dinamico-relazionali”.
Appare, in altri termini, necessario specificare perché ed in quale misura il suddetto indennizzo, non sia in grado di ristorare il danno alla persona patito dall'assicurato, nei suoi profili più strettamente e “morali”.
In ordine al danno morale, poi, la stessa giurisprudenza di legittimità ha puntualizzato che il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, senza dunque duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. E poiché costituisce sicura duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, atteso che quest'ultimo, inteso quale sofferenza soggettiva, costituisce necessariamente una componente del primo, dal momento che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica (cfr. in termini Cass. S.U. n. 26972 del 2008, cit.), deve concludersi che – in assenza, ripetesi, di specifiche allegazioni circa il maggior danno patito dal de cuius rispetto alle indennità concretamente riconosciute dall – le relative domande non possano che rigettarsi. CP_2
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, deve, quindi, rilevarsi il difetto di legittimazione passiva della convenuta in ordine a tutte le domande azionate dal ricorrente a titolo di risarcimento del danno biologico e morale asseritamente patiti.
La domanda, pertanto, assorbita ogni altra questione, deve essere respinta.
Si dichiarano integralmente compensate le spese di lite tra le parti e conseguentemente si pongono in solido a carico di entrambe le parti le spese di CTU già liquidate, in virtù della peculiarità della questione.
P.Q.M.
come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 26 giugno 2025.
Il Giudice
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Giuseppe Tango
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