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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 19/12/2025, n. 1234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1234 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Patti sezione prima CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
Dott.ssa OS AC Presidente
Dott.ssa AL US IN Giudice rel.
Dott. Giuseppe Puglisi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 172/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(ME) via Garibaldi n. 52, elettivamente domiciliata in Sant'Agata di
Militello (ME) via Nizza n. 1 presso lo studio legale dell'avv. Alessandro Pruiti
EL (c.f. -PEC: C.F._1
che la rappresenta e difende Email_1 per procura in atti ricorrente
CONTRO
c.f. nato a [...] il CP_1 C.F._2
27.09.1970 e residente in [...], elettivamente domiciliato in Sinagra (ME) via U. Corica n. 36 presso lo studio legale dell'avv. Maria Sinagra (c.f. -PEC: C.F._3
che lo rappresenta e difende per Email_2 procura in atti, con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.
Oggetto: separazione giudiziale. In fatto ed in diritto
Con ricorso depositato il 10 febbraio 2025, Parte_1 premetteva di aver contratto, in data 24 febbraio 2001, ad Acireale, matrimonio con , trascritto nei registri dello Stato Civile del CP_1 medesimo Comune al n. 13, parte II, Serie A, Anno 2001; che dal matrimonio erano nate due figlie: (09.05.2001) e (6.12.2002); Per_1 Per_2 che il rapporto coniugale nel tempo si era incrinato, fino a degenerare in una crisi irreversibile;
ciò premesso chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale tra i coniugi;
chiedeva, altresì, un assegno mensile per la prole e l'assegnazione della casa familiare.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva contestando il CP_1 contenuto dell'avverso ricorso e chiedendo l'addebito della separazione alla moglie nonché l'esonero dal mantenimento reciproco;
inoltre, proponeva il trasferimento della nuda proprietà della casa coniugale alle figlie, con riserva di usufrutto per sé, e con accollo del debito residuo del
Con prestito contratto dai coniugi con la . Il tutto con vittoria di spese e compensi.
Comparse le parti all'udienza del 14.7.2025 e vanamente esperito il tentativo di conciliazione, il Giudice riservava la decisione e, all'esito, emetteva ordinanza ex 473 bis.22 c.p.c. autorizzando i coniugi a vivere separati e rinviando il giudizio per la discussione, non dovendosi procedere con l'istruttoria, al 26.11.2025.
Tanto premesso, preso atto della cessazione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi e della volontà degli stessi di separarsi come manifestata negli scritti difensivi e all'udienza di comparizione, deve essere pronunciata la separazione personale tra i medesimi ex art. 151 comma I c.c.
Va rigettata la richiesta di mantenimento e di assegnazione della casa familiare formulata dalla ricorrente, atteso che le figlie sono economicamente autosufficienti.
Vi è in atti documentazione che attesta l'ingresso nel mondo del lavoro da parte di . Quanto alla IA , sebbene sia stato Parte_2 Per_2 provato il pagamento delle rette dell'università telematica Uni Pegaso
(anche se non vi è prova che tale pagamento sia stato effettuato dalla ricorrente), il resistente ha allegato, e la ricorrente non ha contestato (ex art. 116 cpc) che ella da quattro anni vive per conto proprio.
Va, altresì, respinta la domanda di addebito della separazione alla ricorrente, formulata dal resistente.
Le circostanze di prova articolate in comparsa, e non ammesse, erano finalizzate a provare la violazione del dovere di fedeltà da parte della moglie che, tuttavia, per quanto allegato, è stato tollerato dal resistente medesimo, il quale ha persino “subito” la scelta della moglie di separarsi.
Le spese di lite, attesa la reciproca soccombenza, vengono compensata.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo, così provvede:
1. pronunzia la separazione tra i coniugi ex art. 151 comma I c.c.;
2. ordina alla Cancelleria di trasmettere la presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente perché provveda alle annotazioni di legge;
3. rigetta la domanda della ricorrente di assegnazione della casa coniugale e di mantenimento per le figlie;
4. rigetta la domanda di addebito formulata dal resistente.
5. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 15.12.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
AL US IN OS AC
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Patti sezione prima CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
Dott.ssa OS AC Presidente
Dott.ssa AL US IN Giudice rel.
Dott. Giuseppe Puglisi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 172/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(ME) via Garibaldi n. 52, elettivamente domiciliata in Sant'Agata di
Militello (ME) via Nizza n. 1 presso lo studio legale dell'avv. Alessandro Pruiti
EL (c.f. -PEC: C.F._1
che la rappresenta e difende Email_1 per procura in atti ricorrente
CONTRO
c.f. nato a [...] il CP_1 C.F._2
27.09.1970 e residente in [...], elettivamente domiciliato in Sinagra (ME) via U. Corica n. 36 presso lo studio legale dell'avv. Maria Sinagra (c.f. -PEC: C.F._3
che lo rappresenta e difende per Email_2 procura in atti, con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.
Oggetto: separazione giudiziale. In fatto ed in diritto
Con ricorso depositato il 10 febbraio 2025, Parte_1 premetteva di aver contratto, in data 24 febbraio 2001, ad Acireale, matrimonio con , trascritto nei registri dello Stato Civile del CP_1 medesimo Comune al n. 13, parte II, Serie A, Anno 2001; che dal matrimonio erano nate due figlie: (09.05.2001) e (6.12.2002); Per_1 Per_2 che il rapporto coniugale nel tempo si era incrinato, fino a degenerare in una crisi irreversibile;
ciò premesso chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale tra i coniugi;
chiedeva, altresì, un assegno mensile per la prole e l'assegnazione della casa familiare.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva contestando il CP_1 contenuto dell'avverso ricorso e chiedendo l'addebito della separazione alla moglie nonché l'esonero dal mantenimento reciproco;
inoltre, proponeva il trasferimento della nuda proprietà della casa coniugale alle figlie, con riserva di usufrutto per sé, e con accollo del debito residuo del
Con prestito contratto dai coniugi con la . Il tutto con vittoria di spese e compensi.
Comparse le parti all'udienza del 14.7.2025 e vanamente esperito il tentativo di conciliazione, il Giudice riservava la decisione e, all'esito, emetteva ordinanza ex 473 bis.22 c.p.c. autorizzando i coniugi a vivere separati e rinviando il giudizio per la discussione, non dovendosi procedere con l'istruttoria, al 26.11.2025.
Tanto premesso, preso atto della cessazione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi e della volontà degli stessi di separarsi come manifestata negli scritti difensivi e all'udienza di comparizione, deve essere pronunciata la separazione personale tra i medesimi ex art. 151 comma I c.c.
Va rigettata la richiesta di mantenimento e di assegnazione della casa familiare formulata dalla ricorrente, atteso che le figlie sono economicamente autosufficienti.
Vi è in atti documentazione che attesta l'ingresso nel mondo del lavoro da parte di . Quanto alla IA , sebbene sia stato Parte_2 Per_2 provato il pagamento delle rette dell'università telematica Uni Pegaso
(anche se non vi è prova che tale pagamento sia stato effettuato dalla ricorrente), il resistente ha allegato, e la ricorrente non ha contestato (ex art. 116 cpc) che ella da quattro anni vive per conto proprio.
Va, altresì, respinta la domanda di addebito della separazione alla ricorrente, formulata dal resistente.
Le circostanze di prova articolate in comparsa, e non ammesse, erano finalizzate a provare la violazione del dovere di fedeltà da parte della moglie che, tuttavia, per quanto allegato, è stato tollerato dal resistente medesimo, il quale ha persino “subito” la scelta della moglie di separarsi.
Le spese di lite, attesa la reciproca soccombenza, vengono compensata.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo, così provvede:
1. pronunzia la separazione tra i coniugi ex art. 151 comma I c.c.;
2. ordina alla Cancelleria di trasmettere la presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente perché provveda alle annotazioni di legge;
3. rigetta la domanda della ricorrente di assegnazione della casa coniugale e di mantenimento per le figlie;
4. rigetta la domanda di addebito formulata dal resistente.
5. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 15.12.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
AL US IN OS AC