TRIB
Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 16/09/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1489/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA Il Tribunale di Cuneo in composizione collegiale nelle persone di: Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente Dott. Ruggiero Berardi Giudice Relatore Dott.ssa Giusy Ciampa Giudice Perito Adriano Paoletti Esperto Perito Sergio Brero Esperto ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1489/2024, avente ad oggetto: azione di risoluzione del contratto e condanna al rilascio del fondo, condanna pagamento di indennità occupazione sine titulo e domanda riconvenzionale di prelazione agraria; promossa da:
Parte_1
( , in persona del Presidente nonché del Direttore P.IVA_1 Parte_2 [...] con il patrocinio dell'Avv. Maurizio Piacenza, come da procura in atti;
Parte_3
RICORRENTE contro
( in proprio e quale titolare della CP_1 C.F._1 omonima azienda agricola impresa individuale, con il patrocinio dell'Avv. Enrico Gallo, come da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento di
( , in persona del Presidente della Giunta Controparte_2 P.IVA_2
Regionale pro-tempore, con il patrocinio dell'Avv. Massimo Scisciot, come da procura in atti;
TERZA INTERVENUTA CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 04 aprile 2025 PARTE RICORRENTE Voglia l'Ill.ma Sezione Specializzata Agraria, come da conclusioni di cui alla memoria 19/12/2024 di parte ricorrente:
dato atto che il conchiudente .G.A.P. Parte_1
1 ha dichiarato preliminarmente nella memoria di replica 19/12/2024 di non accettare Pt_1 il contraddittorio sulle domande riconvenzionali formulate con la memoria difensiva in data 23/9/2024 con cui la resistente si è costituita nel presente giudizio ed ha CP_1 eccepito la decadenza della resistente medesima da tali domande e la conseguente inammissibilità delle stesse, in quanto con la memoria difensiva suddetta non è stata proposta l'istanza per la fissazione di nuova udienza, ex art. 418 c.p.c.;
in principalità: dichiarare l'intervenuta decadenza di parte resistente dalle CP_1 domande riconvenzionali proposte e, quindi, dichiarare tali domande tutte inammissibili;
in denegato subordine e salvo gravame: nel non creduto caso di rigetto della predetta eccezione di intervenuta decadenza di parte resistente dalle domande riconvenzionali con conseguente loro inammissibilità, respingerle comunque tutte in quanto infondate in fatto ed in diritto;
respingere le istanze istruttorie tutte formulate dalla resistente in quanto irrilevanti e, comunque, inammissibili;
respingere tutte le eccezioni e difese formulate dalla resistente in quanto CP_1 infondate in fatto ed in diritto;
accogliere in toto le conclusioni del ricorso introd uttivo dell'Ente conchiudente, e così:
= respinta ogni avversaria domanda, eccezione, deduzione ed istanza;
= previe tutte le declaratorie del caso;
= dato atto e dichiarata l'intervenuta cessazione alla data di scadenza dell'11/11/2023 del contratto di affittanza agraria stipulato tra le parti in data 29/06/2012, con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole ex art. 45 della legge 203 del 03/05/1982, con il quale l'Ente di delle ( , ora Pt_1 Controparte_3 Controparte_4
, ha concesso in affitto a Parte_1 Parte_4
al quale è poi subentrata, a seguito di variazione di titolarità dell'azienda, la moglie
[...]
qui convenuta, i terreni agricoli della complessiva estensione di ettari CP_1
40.27.60 siti in territorio del Comune di Revello (prov. Cuneo), Loc. Staffarda, così censiti al locale Catasto Terreni:
= dichiarare tenuto e condannare la convenuta in proprio e quale titolare CP_1
2 della propria azienda agricola ditta individuale, all'immediato rilascio a favore del ricorrente Ente del dei suddetti terreni agricoli, liberi e Parte_1 Pt_1 sgomberi da persone, animali e cose e nella piena disponibilità dell'Ente ricorrente medesimo;
= ex art. 1591 C.C. e art. 24 del Reg. 23/11/2015 n. 7 e s.m.i., dichiarare Controparte_2 altresì tenuto e condannare la convenuta in proprio e quale titolare della CP_1 propria azienda agricola ditta individuale, al pagamento a favore del ricorrente
[...]
dell'indennità d'occupazione per i predetti terreni, Parte_1 nonché al risarcimento del maggior danno, in importo complessivo pari quantomeno alla base d'asta della procedura comparativa ad evidenza pubblica, mediante gara al massimo rialzo, per il nuovo affittamento del fondo e, quindi, nell'importo di €. 26.427,50 per ciascuna annata agraria, sino all'effettivo rilascio, con gli interessi e la rivalutazione monetaria e sotto deduzione delle somme già incassate dall'Ente ricorrente al suddetto titolo di occupazione del fondo;
= dichiarare altresì tenuta e condannare parte convenuta al rimborso al conchiudente delle spese legali per l'assistenza nel tentativo di conciliazione ex art. 11 D. Lgs. n. 150/2011 nell'importo di €. 583,65 (competenze imponibili €. 460,00, oltre C.P.A 4% ed IVA 22%) e dell'imposta registro sull'indennità occupazione;
= con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria. Con ogni conseguenziale pronuncia. Salvis iuribus. Con vittoria di spese di giudizio, ivi comprese quelle per assistenza legale nel tentativo di conciliazione. Dandosi atto che parte convenuta ha provveduto a versare l'indennità d'occupazione per l'annata agraria 2023/2024 nell'importo pari al canone a base d'asta ed una prima rata (pari al 50%) dell'indennità d'occupazione per l'annata agraria 2024/2025.
PARTE RESISTENTE Piaccia al Tribunale Illustrissimo, respinta ogni contraria istanza, eccezione domanda e difesa, comprese quello del terzo intervenuto
· previa ammissione dei capitoli di prova per interrogatorio e per testi de- dotti e deducendi;
· previa ammissione di ogni altro mezzo istruttorio che, nel corso del giudi- zio, si renderà necessario;
IN VIA PRINCIPALE RIGETTARE siccome infondate, sia in fatto sia in diritto, le domande tutte di parte ricor- rente IN VIA RICONVENZIONALE ACCERTARE E DICHIARARE
il diritto di prelazione ex art. 4 bis e ss. della Legge 203/1982 in capo alla sig.ra in ordine ai fondi per cui si controverte, con ogni con- CP_1 seguente pronuncia e, per l'effetto, dichiarare instaurato un nuovo rapporto
3 di affitto tra parte ricorrente e la predetta parte resistente alle medesime condizioni di cui all'assegnazione alla sig.ra , quale gio- Parte_5 vane imprenditore agricolo, nella procedura di gara in questione, come indi- cato e per le ragioni svolte da parte resistente nella propria comparsa di co- stituzione;
IN OGNI CASO
· con vittoria di spese ed onorari, diritti di giudizio. PARTE INTERVENUTA insiste nella legittimità dell'intervento della richiamando integralmente Controparte_2 tutte le argomentazioni giuridiche svolte da EGAP in particolare quanto alla irrilevanza della giurisprudenza amministrativa richiamata da parte resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO 1. L' (di seguito, EGAP), in Parte_1 qualità di gestore, per conto della in forza di D.G.R. del 22.3.2010, dei Controparte_2 terreni agricoli di proprietà di quest'ultima posti in Comune di Revello, a contorno dell'Abbazia di Staffarda, ha convenuto in giudizio , in proprio e in qualità CP_1 di titolare della propria azienda agricola, chiedendo la condanna di quest'ultima all'immediato rilascio dei terreni agricoli in Revello, Loc. Staffarda, Podere Pascolo Inferiore, di estensione pari a circa 105,71 giornate piemontesi, per “finita affittanza”. Al contempo, il ricorrente Ente ha chiesto la condanna della resistente al pagamento dell'indennità d'occupazione dei predetti terreni, oltre risarcimento del maggior danno, per l'importo di almeno euro 26.427,50 per ciascuna annata agraria, dedotte le somme già incassate dalla ricorrente e trattenute a titolo di indennità di occupazione, oltre compensi e spese del tentativo di conciliazione, vanamente esperito prima del giudizio.
1.1. Nel dettaglio, deduce il ricorrente che l'originario contratto di affitto a coltivatore diretto, in deroga ex art. 45 l. 203/1982, stipulato il 28 giugno 2012 con l'originario affittuario cui era subentrata l'odierna resistente, era venuto a naturale Parte_4 scadenza alla data dell'11 novembre 2023, senza necessità di disdetta e che, tuttavia, il conduttore non aveva provveduto al rilascio, nonostante la diffida inviata dal locatore in data 17 novembre 2023. In previsione della scadenza del contratto, l'assegnazione in affitto dei terreni di cui trattasi erano stati oggetto di procedura comparativa ad evidenza pubblica, mediante gara al massimo rialzo, con aggiudicazione mediante apertura delle offerte segrete.
1.2. All'esito della procedura, la migliore offerta era stata comunicata all'affittuaria, con comunicazione del 30 giugno 2023, Prot. N. 2749, ai fini dell'esercizio della prelazione agraria, in conformità all'art. 4 bis della l. 203/1982. La resistente non aveva tuttavia esercitato la prelazione agraria a tali condizioni, ritenendo di aver diritto a contrarre a canone di affitto a base d'asta; la procedura si era pertanto conclusa con l'individuazione del nuovo affittuario, con il quale tuttavia non era stato possibile concludere il contratto in ragione della persistente occupazione dei fondi da parte della
4 che, nondimeno, aveva corrisposto il canone corrispondente alla base d'asta, CP_1 incassato dall'Ente a titolo di acconto sull'indennità di occupazione. 2. La resistente si è costituita, non contestando l'intervenuta scadenza del contratto di affitto agrario per cui è causa, ritenendo tuttavia di occupare legittimamente i fondi individuati come Podere Pascolo Inferiore, in ragione dell'esercizio del diritto di prelazione, ai sensi dell'art. 4-bis della L. 203/1982, espressamente richiamato dall'art. 6, comma 4-bis, del D. Lgs. 228/2001, da ultimo modificato dall'art. 20, comma 2-bis, D.L. 50/2022 conv. in L. 91/2022, come da comunicazione del 5 agosto 2023, non già alle condizioni comunicate da EGAP alla convenuta, con indicazione del canone corrispondente alla migliore offerta, pari ad euro 55.760,00, ma secondo canone a base d'asta, per il minor importo di euro 26.427,50, tenuto altresì conto delle offerte di nuovo affitto pervenute da parte di giovani imprenditori agricoli ex art. 6 D. Lgs. 228/2001 e non comunicate, invocando altresì la propria qualifica di giovane imprenditore infraquarantenne.
2.1. La ha pertanto chiesto, in via riconvenzionale, l'accertamento del proprio CP_1 diritto al rinnovo del contratto di affitto, al canone a base d'asta, nonché l'accertamento del proprio diritto di prelazione ex art. 4 bis L. 203/1982 al canone a base d'asta in forza dell'art. 6 co. 4bis D.Lgs. 228/2001, così come modificato dall'art. 20 comma 2bis D.L. 50/2022 conv. L. 91/2022, legittimamente esercitato con nota del 5 agosto 2023, con conseguente condanna della ricorrente alla conclusione del nuovo contratto di affitto dei terreni del Podere Pascolo Inferiore. 3. Si è altresì costituita in giudizio, in qualità di interveniente volontaria ad adiuvandum ex art. 105 c.p.c., la al fine di far valere l'interesse della Controparte_2
strettamente connesso alla posizione fatta valere da e CP_2 CP_5 consistente nel diritto del proprietario dei fondi di escludere dal godimento colui che, come l'odierna resistente, non vanti alcun diritto sulla res litigiosa e in quanto tale da considerarsi occupante sine titulo. La ha pertanto chiesto Controparte_2
l'accoglimento delle conclusioni rassegnate da EGAP.
4. L'intervento della ha comportato il differimento dell'udienza di CP_2 discussione originariamente fissata, ai sensi degli artt. 416-418 c.p.c. nonché dell'art. 419 c.p.c., con contestuale assegnazione di termine alle parti per il deposito delle rispettive memorie. All'udienza fissata per la discussione, parte ricorrente ha eccepito l'inammissibilità della domanda riconvenzionale formulata da parte resistente;
parte resistente ha eccepito la carenza di interesse della contestata dalla intervenuta, CP_2 che ha ribadito il proprio interesse alla partecipazione al giudizio. Sciolta la riserva, il Tribunale ha rigettato le istanze istruttorie, fissando udienza di discussione anche sulle preliminari questioni. Alla successiva udienza, precisate le conclusioni, la causa è stata rinviata per repliche e lettura dispositivo.
5. Deve essere preliminarmente dichiarata l'inammissibilità della domanda riconvenzionale formulata dalla resistente, non avendo quest'ultima formulato, in sede di comparsa di costituzione, domanda di differimento dell'udienza. Nel rito lavoro, in conformità al disposto dell'art. 418 c.p.c., la proposizione della domanda riconvenzionale
5 deve essere munita della richiesta di differimento della prima udienza, adempimento funzionale a consentire al ricorrente di compiere, prima dell'udienza di discussione, le attività difensive correlate alla nuova domanda connessa a quella principale. Ciò, tuttavia, non esime il Collegio dal valutare le questioni poste in via riconvenzionale, sub specie di difese di merito, volte a paralizzare la pretesa attorea. Si deve difatti osservare che, anche nell'ipotesi in cui la domanda riconvenzionale del convenuto risulti inammissibile per motivi processuali, i fatti estintivi, impeditivi o modificativi dedotti dal convenuto, possono e devono essere presi in considerazione come eccezione, pur nella sola ottica di impedimento dell'accoglimento della domanda dell'attore (C. Civ. n. 9044/2010).
5.1. Sempre in rito, va evidenziata l'infondatezza dell'eccezione di difetto di interesse ex art. 100 c.p.c. della formulata da parte convenuta in sede di Controparte_2 memoria autorizzata ex art. 419 c.p.c. Sul punto, è sufficiente evidenziare come l'interesse a partecipare al giudizio discenda, per l , in virtù della pacifica Parte_6 qualità di proprietaria dei fondi per cui è causa, semplicemente affidati in gestione all'EGAP. Il carattere esclusivo della proprietà, sancito in termini generali dall'art. 832 c.c., implica lo ius excludendi alios e, quindi, anche il diritto di far dichiarare infondata la pretesa fatta valere dalla odierna resistente circa la perdurante legittima occupazione dei terreni per cui è causa.
6. Nel merito, la domanda di rilascio è fondata. Anzitutto, è indubbia la sussistenza del rapporto agrario tra le parti, avendo parte ricorrente prodotto copia del contratto stipulato in data 29 giugno 2012, originariamente con (doc. 4 fascicolo Parte_4 parte ricorrente), cui è subentrata, nel 2013, l'odierna resistente (doc. 12 fascicolo parte resistente), con scadenza alla data del 10 novembre 2021, prorogabile per altri due anni, e canone annuo stabilito in euro 19.556,35 (doc. 4 fascicolo parte ricorrente). Del pari, è pacifica l'intervenuta scadenza naturale del predetto contratto alla data dell'11 novembre 2023, in ragione della predetta proroga biennale. Ciò posto, si deve osservare come la difesa di parte resistente sia incentrata sostanzialmente su un unico articolato motivo di opposizione, fondato sull'esistenza e sulla pretesa correttezza del diritto di prelazione, esercitato al “canone a base d'asta”. Ritiene il Tribunale che la ricostruzione di parte resistente non sia fondata.
6.1. Occorre preliminarmente chiarire i presupposti normativi sottesi alla fattispecie. Com'è noto, ai sensi dell'art. 4-bis, comma 1, della L. n. 203 del 1982, “il locatore che, alla scadenza prevista dall'articolo 1, ovvero a quella prevista dal primo comma dell'articolo 22 o alla diversa scadenza pattuita tra le parti, intende concedere in affitto il fondo a terzi, deve comunicare al conduttore le offerte ricevute, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno novanta giorni prima della scadenza. Le offerte possono avere ad oggetto anche proposte di affitto definite dal locatore e dai terzi ai sensi del terzo comma dell'articolo 23 della L. 11 febbraio 1971, n. 11, come sostituito dal primo comma dell'articolo 45 della presente legge”. Il comma 3 della medesima disposizione chiarisce che “il conduttore ha diritto di prelazione se, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 e nelle forme ivi previste, offre condizioni uguali a quelle comunicategli dal locatore”. L'applicabilità del diritto di prelazione rispetto ai terreni pubblici trova espressa conferma nell'art. 6 del D.Lgs. n. 228 del 2001, rubricato “Utilizzazione
6 agricola dei terreni demaniali e patrimoniali indisponibili”, dove è disciplinata la modalità di concessione di tale patrimonio agricolo pubblico. Il testo ora vigente della norma da ultimo citata, così come inciso dall'art. 20, comma 2-bis, del D.L. n. 50 del 2022, fa salva la preminenza del diritto di prelazione del concessionario uscente rispetto al diritto di precedenza spettante a favore dei “giovani imprenditori agricoli”.
6.2. L'art. 6, comma 4-bis, del D. Lgs. n. 228 del 2001 prevede infatti che, alla scadenza della concessione amministrativa, gli enti affidatari della gestione dei terreni demaniali debbano operare con criteri di evidenza pubblica, seguendo tuttavia un preciso ordine di preferenza nell'assegnazione. In particolare, la norma prescrive che “Fatto salvo il diritto di prelazione di cui all'articolo 4-bis della L. 3 maggio 1982, n. 203, qualora alla scadenza di cui al comma 4 del presente articolo abbiano manifestato interesse all'affitto o alla concessione amministrativa giovani imprenditori agricoli, di età compresa tra diciotto e quaranta anni, l'assegnazione dei terreni avviene al canone base indicato nell'avviso pubblico o nel bando di gara. In caso di pluralità di richieste da parte dei predetti soggetti, fermo restando il canone base, si procede mediante sorteggio tra gli stessi”.
6.3. La novella del 2022 è espressiva del chiaro intento legislativo di superare l'orientamento della giurisprudenza amministrativa che si era cristallizzato nel vigore dell'originario testo dell'art. 6, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 228 del 2001, introdotto dall'art. 1, comma 35, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, che, proprio in ragione dell'assenza di una esplicita clausola di riserva in favore del diritto di prelazione, riteneva prevalente, nelle procedure di assegnazione dei terreni demaniali, il diritto di preferenza per i “giovani imprenditori agricoli” rispetto al diritto di prelazione agraria (Cons. Stato, Sez. V, 22 ottobre 2018, n. 6029; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 6 maggio 2021, n. 5298; T.A.R. Veneto, Sez. I, 27 ottobre 2021, n. 1291). Ne deriva che, in base al regime allo stato vigente, il diritto di prelazione dell'affittuario uscente deve ritenersi sempre prevalente sul diritto di preferenza accordato ai giovani imprenditori agricoli, potendo quest'ultimo operare solo nel caso in cui il precedente affittuario o il concessionario uscente non eserciti il diritto di prelazione sancito dall'art. 4-bis della L. n. 203 del 1982. Tale conclusione s'impone alla luce dell'inequivocabile significato della clausola di riserva (“Fatto salvo il diritto di prelazione di cui all'articolo 4-bis della L. 3 maggio 1982, n. 203”), inserita dal legislatore del 2022 “allo scopo evidente di dettare un criterio di preferenza verso l'ultimo titolare della concessione, a prescindere dalla qualifica dello stesso e dalla presenza di manifestazioni di interesse da parte di giovani imprenditori agricoli” (in tal senso, T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 27 maggio 2024, n. 1955, confermata da C.G.A.R.S., Sez. Giur., 9 settembre 2024, n. 689). 7. Nel caso di specie, è circostanza pacifica, risultando peraltro dalla documentazione in atti, che EGAP abbia messo l'affittuaria uscente nelle condizioni di esercitare il diritto di prelazione al prezzo di cui alla migliore offerta economica pervenuta, risultante all'esito della gara, pari ad euro 55.760,00, entro il termine di 45 dalla denuntiatio (doc. 10 fascicolo parte ricorrente) e conformemente a quanto disposto, in sede di indizione della procedura per l'assegnazione in affitto dei terreni per cui è causa (doc. 8 fascicolo parte ricorrente); nondimeno, la resistente aveva riscontrato detta
7 comunicazione con missiva del 5 agosto 2023 (doc. 8 fascicolo parte resistente), pretendendo di esercitare il diritto di prelazione al canone a base d'asta, pari ad euro 26.427,50, peraltro invocando altresì la qualifica di giovane imprenditore.
7.1. Parte resistente assume la violazione, da parte di EGAP, del combinato disposto di cui all'art. 6 D. Lgs. 228/01 e art. 4 bis L. 203/82 e ciò in quanto l'Ente non avrebbe comunicato le offerte, ricevute “extra-gara” da parte dei giovani imprenditori interessati all'affitto del Podere Pascolo Inferiore, ritenendo non correttamente esercitato il diritto di prelazione e, conseguentemente, dando corso alla procedura ad evidenza pubblica, conclusasi, con l'aggiudicazione del fondo a giovane imprenditore agricolo, sorteggiato tra quelli che avevano manifestato interesse, ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. n. 228/2001, entro la scadenza contrattuale dell'11 novembre 2023, al canone a base d'asta e non al miglior offerente, all'esito della gara al rialzo.
7.2. In altri termini, l'assegnazione è avvenuta in violazione del combinato disposto di cui all'art. 6 D. Lgs. 228/01 e art. 4 bis L. 203/82, in quanto, in presenza di manifestazioni di interesse da parte di giovani imprenditori agricoli, la procedura di aggiudicazione si sarebbe in ogni caso dovuta concludere con l'assegnazione dei terreni agricoli per cui è causa al canone a base d'asta; conseguentemente, l'affittuario uscente avrebbe avuto diritto di esercitare la prelazione alla suddetta condizione economica, maggiormente vantaggiosa. Alla luce di tale ricostruzione, il petitum sotteso alla domanda riconvenzionale di parte resistente, avente ad oggetto la validità dell'esercizio del diritto di prelazione, rientra senz'altro nella giurisdizione ordinaria (C. Civ. Sez. Un. n. 21450/2018; C. Civ. Sez. Un. n. 11592/2019, che richiama, a sua volta C. Civ. Sez. Un. n. 3163/1981) ed essendo invece avulse, dalla competenza di questo Tribunale, le diverse questioni, prospettate dalla resistente, circa la non correttezza dell'iter amministrativo scelto da EGAP. 8. Tanto premesso, ritiene il Tribunale che la ricostruzione di parte resistente, in ordine al diritto di prelazione, non possa essere condivisa, in quanto frutto di un'indebita commistione tra i due istituti della prelazione agraria e della preferenza per i giovani imprenditori agricoli, caratterizzati da una diversità ontologica e regolati ciascuno da norme specifiche. In primo luogo, non si può trascurare come la ratio dei due istituti sia evidentemente antitetica: la prelazione agraria ex art. 4 bis L. 203/1982, introdotto dall'art. 5 D. Lgs. n. 228/2001, legata alla mera qualifica soggettiva di “affittuario uscente”, comporta il mantenimento dello status quo ante e mira a garantire la continuità dell'impresa agricola;
diversamente, la preferenza accordata “giovani imprenditori agricoli” dall'art. 6 D. Lgs. 228/2001, come introdotto nel 2013, connessa alla qualifica soggettiva di imprenditore agricolo con età compresa tra i 18 ed i 40 anni, è volta a favorire il ricambio generazionale nello sfruttamento delle risorse demaniali, assicurando la concorrenzialità anche nella gestione dei beni pubblici e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo, obiettivi, imposti dal diritto unionale, che impongono un trattamento economico di favore per chi ricopra detta qualifica soggettiva, in deroga al principio di economicità dell'agere amministrativo.
8 8.1. Né si può trascurare l'inconciliabilità della tesi della resistente con la normativa che regolamenta l'esercizio dei due diritti, che stabilisce presupposti e tempistiche nettamente differenti. Nel dettaglio, l'art. 4 bis L. 203/1982 impone che il concedente comunichi al conduttore, a mezzo raccomandata, le offerte ricevute almeno “novanta giorni prima della scadenza del contratto” – nel caso di specie, entro la data del 13 agosto 2023, stante la scadenza contrattuale all'11 novembre 2023 – e il conduttore ha diritto di prelazione se, “entro quarantacinque giorni dal ricevimento” della predetta comunicazione,
“offre condizioni uguali a quelle comunicategli dal locatore”. Diversamente, il combinato disposto dei commi 4 e 4 bis dell'art. 6 D. Lgs. 228/2001, impone all'Ente che riceva
“manifestazioni di interesse” da parte di “giovani imprenditori agricoli, di età compresa tra diciotto e quaranta anni” entro la “scadenza della concessione amministrativa o del contratto di affitto” e in difetto di esercizio del diritto di prelazione di cui all'art. 4 bis L. 203/1982, di assegnare a questi ultimi i terreni al canone base indicato nell'avviso pubblico o nel bando di gara, precisando che “in caso di pluralità di richieste da parte dei predetti soggetti, fermo restando il canone base, si procede mediante sorteggio tra gli stessi”.
8.2. Ne deriva che, hic rebus stantibus, i due istituti non appaiono tra loro integrabili, essendo la fase dell'esercizio di prelazione logicamente e strutturalmente successiva (in caso di affitto di terreni demaniali) all'indizione di una procedura di gara e precedente rispetto quella, solo eventuale, che si apre in favore dei giovani imprenditori in presenza di relative “manifestazioni di interesse” (non equiparate terminologicamente né equiparabili ad “offerte” di aggiudicazione, soggette a specifici termini e requisiti), per i quali soltanto è prevista la possibilità di ottenere l'aggiudicazione, previo “sorteggio” in caso di pluralità di interessati, con canone “a base d'asta”.
8.3. Infatti, in difetto di precisa diversa indicazione da parte del Legislatore che, nel formulare l'evidenziata clausola di riserva in favore del “diritto di prelazione di cui all'articolo 4-bis della legge 3 maggio 1982, n. 203”, ha considerato l'esigenza di bilanciare il diritto di prelazione agraria con il diritto di preferenza da accordarsi ai giovani imprenditori, non può attribuirsi al dettato normativo il senso preteso dall'odierno convenuto. In definitiva, alla luce di quanto sinora esposto, non può ritenersi sussistente un diritto di prelazione al canone “a base d'asta” né può ritenersi che l'odierno resistente, offrendosi di stipulare il nuovo contratto a condizioni economiche difformi rispetto a quelle dell'offerta comunicata dal locatore, abbia correttamente esercitato il diritto di prelazione spettantegli ex lege agraria. Del resto, la stessa risulta priva dei requisiti CP_1 soggettivi di giovane imprenditore agricolo, presupposto principale per l'applicazione dell'art. 6 d.lgs. 228/2021, omettendo di esercitare il diritto di prelazione alle condizioni economiche oggetto di tempestiva denuntiatio. La resistente era pertanto consapevole di non poter risultare, all'esito della procedura, aggiudicataria dell'affitto dei terreni oggetto di causa.
8.4. A ciò consegue l'infondatezza della pretesa di instaurazione di un nuovo rapporto di affitto, essendo stato garantito a monte il rispetto del diritto di prelazione mediante rituale e tempestiva denuntiatio operata dall'Ente, diritto non esercitato dalla resistente. In definitiva, alla luce dei motivi espositi, accertata l'intervenuta scadenza del
9 contratto di affitto agrario alla data dall'11 novembre 2023 ed il mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dell'affittuaria uscente, odierna resistente, dev'essere accolta la domanda di rilascio degli stessi, non avendo più la alcun titolo legittimante CP_1
l'occupazione dei fondi oggetto della presente controversia. La resistente deve pertanto deve essere condannata al rilascio dei fondi oggetto di causa liberi da persone, animali e/o cose. Tenuto conto del disposto dell'art. 11 co. 11 D. Lgs. 150/2011, il rilascio dovrà avvenire non già immediatamente, come richiesto da EGAP, ma entro e non oltre la data dell'11 novembre 2025. 9. Alla luce di quanto finora esposto ed essendo incontroversa la perdurante detenzione dei fondi del Podere Pascolo Inferiore da parte dell'odierna resistente, a far data dal 12 novembre 2023, merita sicuramente accoglimento la richiesta di indennità da illegittima occupazione dell'immobile, da qualificarsi più propriamente come domanda risarcitoria per il cd. danno da occupazione abusiva del bene immobile. Quanto alla sua liquidazione, il danno in parola va determinato applicando il criterio previsto dall'art. 1591 c.c. in materia di locazione, a mente del quale il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna. E tanto in conformità al costante orientamento, espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo “in caso di occupazione senza titolo di un cespite immobiliare altrui, il danno del proprietario usurpato è “in re ipsa”, raccordandosi al semplice fatto della perdita della disponibilità del bene da parte del “dominus” ed all'impossibilità per costui di conseguire l'utilità normalmente ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso. La determinazione del risarcimento ben può essere determinata dal giudice sulla base di elementi presuntivi semplici, facendo riferimento al cosiddetto danno figurativo, e, quindi, con riguardo al valore locativo del cespite usurpato” (C. Civ. n. 7692/01; C. Civ. n. 13630/01).
9.1. In assenza di contestazioni in merito alla richiesta formulata sul punto da EGAP, che commisura il danno all'importo pari al canone annuo a base d'asta, stante peraltro l'intervenuto spontaneo parziale pagamento da parte del resistente, detto danno può essere quantificato in importo annuale pari al canone a base d'asta della procedura comparativa ad evidenza pubblica, pari ad euro 26.427,50. Per l'effetto, considerato che EGAP ha dato atto, nelle proprie conclusioni, del versamento, da parte del convenuto, dell'indennità di occupazione per l'annata agraria 2023-2024, per l'importo del canone a base d'asta ed una prima rata pari al 50% dell'indennità di occupazione per l'annata agraria 2024-2025, deve essere condannata al pagamento unicamente di CP_1 ulteriori Euro 13.213,75, a titolo di indennità per occupazione senza titolo degli immobili per cui è causa, dovuta fino alla data fissata per il rilascio all'11 novembre 2025. 9.2. Non occorre procedere a rivalutazione monetaria del predetto importo, già liquidato all'attualità, tenuto conto dell'erosione del danno da ritardo a fronte dell'anticipata spontanea corresponsione dell'importo dovuto per l'occupazione e della condanna, immediatamente esecutiva, disposta con la presente pronuncia per i restanti mesi di illegittima occupazione. Nulla può essere ulteriormente riconosciuto a parte ricorrente a titolo di risarcimento del maggior danno, stante la genericità della richiesta e la tardività delle allegazioni svolte sul punto da parte ricorrente solo in sede di repliche e
10 su richiesta del Collegio, come risultante dal verbale di udienza del 6 giugno 2025. Quanto alle spese di lite, tenuto conto dell'assoluta novità della questione, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., sussistono i presupposti per disporne l'integrale compensazione tra tutte le parti in causa, ivi incluse quelle relative all'assistenza legale prestata in sede di tentativo di conciliazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando tra le parti nella causa nrg 1489/2024, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così decide: dichiara cessato per finita locazione alla data dell'11 novembre 2023 il contratto di affitto agrario stipulato il 29 giugno 2012 e avente ad oggetto i terreni agricoli di proprietà della siti nel Comune di Revello e così identificati al Catasto Controparte_2
Terreni:
condanna parte resistente, al rilascio degli immobili innanzi individuati, liberi da persone, animali e/o cose entro la data dell'11 novembre 2025; condanna parte resistente al pagamento della somma di euro 13.213,75 a titolo di indennità di occupazione ex art. 1591 c.c. dovuta fino alla data stabilita per il rilascio;
rigetta la domanda di condanna al risarcimento del maggior danno formulata da parte ricorrente;
dichiara l'inammissibilità della domanda riconvenzionale formulata da parte resistente;
compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti. Termine di 90 giorni per il deposito della motivazione Cuneo, 06/06/2025.
Il Giudice Estensore Dott. Ruggiero Berardi
Il Presidente Dott.ssa Roberta Bonaudi
11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA Il Tribunale di Cuneo in composizione collegiale nelle persone di: Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente Dott. Ruggiero Berardi Giudice Relatore Dott.ssa Giusy Ciampa Giudice Perito Adriano Paoletti Esperto Perito Sergio Brero Esperto ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1489/2024, avente ad oggetto: azione di risoluzione del contratto e condanna al rilascio del fondo, condanna pagamento di indennità occupazione sine titulo e domanda riconvenzionale di prelazione agraria; promossa da:
Parte_1
( , in persona del Presidente nonché del Direttore P.IVA_1 Parte_2 [...] con il patrocinio dell'Avv. Maurizio Piacenza, come da procura in atti;
Parte_3
RICORRENTE contro
( in proprio e quale titolare della CP_1 C.F._1 omonima azienda agricola impresa individuale, con il patrocinio dell'Avv. Enrico Gallo, come da procura in atti;
RESISTENTE con l'intervento di
( , in persona del Presidente della Giunta Controparte_2 P.IVA_2
Regionale pro-tempore, con il patrocinio dell'Avv. Massimo Scisciot, come da procura in atti;
TERZA INTERVENUTA CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 04 aprile 2025 PARTE RICORRENTE Voglia l'Ill.ma Sezione Specializzata Agraria, come da conclusioni di cui alla memoria 19/12/2024 di parte ricorrente:
dato atto che il conchiudente .G.A.P. Parte_1
1 ha dichiarato preliminarmente nella memoria di replica 19/12/2024 di non accettare Pt_1 il contraddittorio sulle domande riconvenzionali formulate con la memoria difensiva in data 23/9/2024 con cui la resistente si è costituita nel presente giudizio ed ha CP_1 eccepito la decadenza della resistente medesima da tali domande e la conseguente inammissibilità delle stesse, in quanto con la memoria difensiva suddetta non è stata proposta l'istanza per la fissazione di nuova udienza, ex art. 418 c.p.c.;
in principalità: dichiarare l'intervenuta decadenza di parte resistente dalle CP_1 domande riconvenzionali proposte e, quindi, dichiarare tali domande tutte inammissibili;
in denegato subordine e salvo gravame: nel non creduto caso di rigetto della predetta eccezione di intervenuta decadenza di parte resistente dalle domande riconvenzionali con conseguente loro inammissibilità, respingerle comunque tutte in quanto infondate in fatto ed in diritto;
respingere le istanze istruttorie tutte formulate dalla resistente in quanto irrilevanti e, comunque, inammissibili;
respingere tutte le eccezioni e difese formulate dalla resistente in quanto CP_1 infondate in fatto ed in diritto;
accogliere in toto le conclusioni del ricorso introd uttivo dell'Ente conchiudente, e così:
= respinta ogni avversaria domanda, eccezione, deduzione ed istanza;
= previe tutte le declaratorie del caso;
= dato atto e dichiarata l'intervenuta cessazione alla data di scadenza dell'11/11/2023 del contratto di affittanza agraria stipulato tra le parti in data 29/06/2012, con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole ex art. 45 della legge 203 del 03/05/1982, con il quale l'Ente di delle ( , ora Pt_1 Controparte_3 Controparte_4
, ha concesso in affitto a Parte_1 Parte_4
al quale è poi subentrata, a seguito di variazione di titolarità dell'azienda, la moglie
[...]
qui convenuta, i terreni agricoli della complessiva estensione di ettari CP_1
40.27.60 siti in territorio del Comune di Revello (prov. Cuneo), Loc. Staffarda, così censiti al locale Catasto Terreni:
= dichiarare tenuto e condannare la convenuta in proprio e quale titolare CP_1
2 della propria azienda agricola ditta individuale, all'immediato rilascio a favore del ricorrente Ente del dei suddetti terreni agricoli, liberi e Parte_1 Pt_1 sgomberi da persone, animali e cose e nella piena disponibilità dell'Ente ricorrente medesimo;
= ex art. 1591 C.C. e art. 24 del Reg. 23/11/2015 n. 7 e s.m.i., dichiarare Controparte_2 altresì tenuto e condannare la convenuta in proprio e quale titolare della CP_1 propria azienda agricola ditta individuale, al pagamento a favore del ricorrente
[...]
dell'indennità d'occupazione per i predetti terreni, Parte_1 nonché al risarcimento del maggior danno, in importo complessivo pari quantomeno alla base d'asta della procedura comparativa ad evidenza pubblica, mediante gara al massimo rialzo, per il nuovo affittamento del fondo e, quindi, nell'importo di €. 26.427,50 per ciascuna annata agraria, sino all'effettivo rilascio, con gli interessi e la rivalutazione monetaria e sotto deduzione delle somme già incassate dall'Ente ricorrente al suddetto titolo di occupazione del fondo;
= dichiarare altresì tenuta e condannare parte convenuta al rimborso al conchiudente delle spese legali per l'assistenza nel tentativo di conciliazione ex art. 11 D. Lgs. n. 150/2011 nell'importo di €. 583,65 (competenze imponibili €. 460,00, oltre C.P.A 4% ed IVA 22%) e dell'imposta registro sull'indennità occupazione;
= con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria. Con ogni conseguenziale pronuncia. Salvis iuribus. Con vittoria di spese di giudizio, ivi comprese quelle per assistenza legale nel tentativo di conciliazione. Dandosi atto che parte convenuta ha provveduto a versare l'indennità d'occupazione per l'annata agraria 2023/2024 nell'importo pari al canone a base d'asta ed una prima rata (pari al 50%) dell'indennità d'occupazione per l'annata agraria 2024/2025.
PARTE RESISTENTE Piaccia al Tribunale Illustrissimo, respinta ogni contraria istanza, eccezione domanda e difesa, comprese quello del terzo intervenuto
· previa ammissione dei capitoli di prova per interrogatorio e per testi de- dotti e deducendi;
· previa ammissione di ogni altro mezzo istruttorio che, nel corso del giudi- zio, si renderà necessario;
IN VIA PRINCIPALE RIGETTARE siccome infondate, sia in fatto sia in diritto, le domande tutte di parte ricor- rente IN VIA RICONVENZIONALE ACCERTARE E DICHIARARE
il diritto di prelazione ex art. 4 bis e ss. della Legge 203/1982 in capo alla sig.ra in ordine ai fondi per cui si controverte, con ogni con- CP_1 seguente pronuncia e, per l'effetto, dichiarare instaurato un nuovo rapporto
3 di affitto tra parte ricorrente e la predetta parte resistente alle medesime condizioni di cui all'assegnazione alla sig.ra , quale gio- Parte_5 vane imprenditore agricolo, nella procedura di gara in questione, come indi- cato e per le ragioni svolte da parte resistente nella propria comparsa di co- stituzione;
IN OGNI CASO
· con vittoria di spese ed onorari, diritti di giudizio. PARTE INTERVENUTA insiste nella legittimità dell'intervento della richiamando integralmente Controparte_2 tutte le argomentazioni giuridiche svolte da EGAP in particolare quanto alla irrilevanza della giurisprudenza amministrativa richiamata da parte resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO 1. L' (di seguito, EGAP), in Parte_1 qualità di gestore, per conto della in forza di D.G.R. del 22.3.2010, dei Controparte_2 terreni agricoli di proprietà di quest'ultima posti in Comune di Revello, a contorno dell'Abbazia di Staffarda, ha convenuto in giudizio , in proprio e in qualità CP_1 di titolare della propria azienda agricola, chiedendo la condanna di quest'ultima all'immediato rilascio dei terreni agricoli in Revello, Loc. Staffarda, Podere Pascolo Inferiore, di estensione pari a circa 105,71 giornate piemontesi, per “finita affittanza”. Al contempo, il ricorrente Ente ha chiesto la condanna della resistente al pagamento dell'indennità d'occupazione dei predetti terreni, oltre risarcimento del maggior danno, per l'importo di almeno euro 26.427,50 per ciascuna annata agraria, dedotte le somme già incassate dalla ricorrente e trattenute a titolo di indennità di occupazione, oltre compensi e spese del tentativo di conciliazione, vanamente esperito prima del giudizio.
1.1. Nel dettaglio, deduce il ricorrente che l'originario contratto di affitto a coltivatore diretto, in deroga ex art. 45 l. 203/1982, stipulato il 28 giugno 2012 con l'originario affittuario cui era subentrata l'odierna resistente, era venuto a naturale Parte_4 scadenza alla data dell'11 novembre 2023, senza necessità di disdetta e che, tuttavia, il conduttore non aveva provveduto al rilascio, nonostante la diffida inviata dal locatore in data 17 novembre 2023. In previsione della scadenza del contratto, l'assegnazione in affitto dei terreni di cui trattasi erano stati oggetto di procedura comparativa ad evidenza pubblica, mediante gara al massimo rialzo, con aggiudicazione mediante apertura delle offerte segrete.
1.2. All'esito della procedura, la migliore offerta era stata comunicata all'affittuaria, con comunicazione del 30 giugno 2023, Prot. N. 2749, ai fini dell'esercizio della prelazione agraria, in conformità all'art. 4 bis della l. 203/1982. La resistente non aveva tuttavia esercitato la prelazione agraria a tali condizioni, ritenendo di aver diritto a contrarre a canone di affitto a base d'asta; la procedura si era pertanto conclusa con l'individuazione del nuovo affittuario, con il quale tuttavia non era stato possibile concludere il contratto in ragione della persistente occupazione dei fondi da parte della
4 che, nondimeno, aveva corrisposto il canone corrispondente alla base d'asta, CP_1 incassato dall'Ente a titolo di acconto sull'indennità di occupazione. 2. La resistente si è costituita, non contestando l'intervenuta scadenza del contratto di affitto agrario per cui è causa, ritenendo tuttavia di occupare legittimamente i fondi individuati come Podere Pascolo Inferiore, in ragione dell'esercizio del diritto di prelazione, ai sensi dell'art. 4-bis della L. 203/1982, espressamente richiamato dall'art. 6, comma 4-bis, del D. Lgs. 228/2001, da ultimo modificato dall'art. 20, comma 2-bis, D.L. 50/2022 conv. in L. 91/2022, come da comunicazione del 5 agosto 2023, non già alle condizioni comunicate da EGAP alla convenuta, con indicazione del canone corrispondente alla migliore offerta, pari ad euro 55.760,00, ma secondo canone a base d'asta, per il minor importo di euro 26.427,50, tenuto altresì conto delle offerte di nuovo affitto pervenute da parte di giovani imprenditori agricoli ex art. 6 D. Lgs. 228/2001 e non comunicate, invocando altresì la propria qualifica di giovane imprenditore infraquarantenne.
2.1. La ha pertanto chiesto, in via riconvenzionale, l'accertamento del proprio CP_1 diritto al rinnovo del contratto di affitto, al canone a base d'asta, nonché l'accertamento del proprio diritto di prelazione ex art. 4 bis L. 203/1982 al canone a base d'asta in forza dell'art. 6 co. 4bis D.Lgs. 228/2001, così come modificato dall'art. 20 comma 2bis D.L. 50/2022 conv. L. 91/2022, legittimamente esercitato con nota del 5 agosto 2023, con conseguente condanna della ricorrente alla conclusione del nuovo contratto di affitto dei terreni del Podere Pascolo Inferiore. 3. Si è altresì costituita in giudizio, in qualità di interveniente volontaria ad adiuvandum ex art. 105 c.p.c., la al fine di far valere l'interesse della Controparte_2
strettamente connesso alla posizione fatta valere da e CP_2 CP_5 consistente nel diritto del proprietario dei fondi di escludere dal godimento colui che, come l'odierna resistente, non vanti alcun diritto sulla res litigiosa e in quanto tale da considerarsi occupante sine titulo. La ha pertanto chiesto Controparte_2
l'accoglimento delle conclusioni rassegnate da EGAP.
4. L'intervento della ha comportato il differimento dell'udienza di CP_2 discussione originariamente fissata, ai sensi degli artt. 416-418 c.p.c. nonché dell'art. 419 c.p.c., con contestuale assegnazione di termine alle parti per il deposito delle rispettive memorie. All'udienza fissata per la discussione, parte ricorrente ha eccepito l'inammissibilità della domanda riconvenzionale formulata da parte resistente;
parte resistente ha eccepito la carenza di interesse della contestata dalla intervenuta, CP_2 che ha ribadito il proprio interesse alla partecipazione al giudizio. Sciolta la riserva, il Tribunale ha rigettato le istanze istruttorie, fissando udienza di discussione anche sulle preliminari questioni. Alla successiva udienza, precisate le conclusioni, la causa è stata rinviata per repliche e lettura dispositivo.
5. Deve essere preliminarmente dichiarata l'inammissibilità della domanda riconvenzionale formulata dalla resistente, non avendo quest'ultima formulato, in sede di comparsa di costituzione, domanda di differimento dell'udienza. Nel rito lavoro, in conformità al disposto dell'art. 418 c.p.c., la proposizione della domanda riconvenzionale
5 deve essere munita della richiesta di differimento della prima udienza, adempimento funzionale a consentire al ricorrente di compiere, prima dell'udienza di discussione, le attività difensive correlate alla nuova domanda connessa a quella principale. Ciò, tuttavia, non esime il Collegio dal valutare le questioni poste in via riconvenzionale, sub specie di difese di merito, volte a paralizzare la pretesa attorea. Si deve difatti osservare che, anche nell'ipotesi in cui la domanda riconvenzionale del convenuto risulti inammissibile per motivi processuali, i fatti estintivi, impeditivi o modificativi dedotti dal convenuto, possono e devono essere presi in considerazione come eccezione, pur nella sola ottica di impedimento dell'accoglimento della domanda dell'attore (C. Civ. n. 9044/2010).
5.1. Sempre in rito, va evidenziata l'infondatezza dell'eccezione di difetto di interesse ex art. 100 c.p.c. della formulata da parte convenuta in sede di Controparte_2 memoria autorizzata ex art. 419 c.p.c. Sul punto, è sufficiente evidenziare come l'interesse a partecipare al giudizio discenda, per l , in virtù della pacifica Parte_6 qualità di proprietaria dei fondi per cui è causa, semplicemente affidati in gestione all'EGAP. Il carattere esclusivo della proprietà, sancito in termini generali dall'art. 832 c.c., implica lo ius excludendi alios e, quindi, anche il diritto di far dichiarare infondata la pretesa fatta valere dalla odierna resistente circa la perdurante legittima occupazione dei terreni per cui è causa.
6. Nel merito, la domanda di rilascio è fondata. Anzitutto, è indubbia la sussistenza del rapporto agrario tra le parti, avendo parte ricorrente prodotto copia del contratto stipulato in data 29 giugno 2012, originariamente con (doc. 4 fascicolo Parte_4 parte ricorrente), cui è subentrata, nel 2013, l'odierna resistente (doc. 12 fascicolo parte resistente), con scadenza alla data del 10 novembre 2021, prorogabile per altri due anni, e canone annuo stabilito in euro 19.556,35 (doc. 4 fascicolo parte ricorrente). Del pari, è pacifica l'intervenuta scadenza naturale del predetto contratto alla data dell'11 novembre 2023, in ragione della predetta proroga biennale. Ciò posto, si deve osservare come la difesa di parte resistente sia incentrata sostanzialmente su un unico articolato motivo di opposizione, fondato sull'esistenza e sulla pretesa correttezza del diritto di prelazione, esercitato al “canone a base d'asta”. Ritiene il Tribunale che la ricostruzione di parte resistente non sia fondata.
6.1. Occorre preliminarmente chiarire i presupposti normativi sottesi alla fattispecie. Com'è noto, ai sensi dell'art. 4-bis, comma 1, della L. n. 203 del 1982, “il locatore che, alla scadenza prevista dall'articolo 1, ovvero a quella prevista dal primo comma dell'articolo 22 o alla diversa scadenza pattuita tra le parti, intende concedere in affitto il fondo a terzi, deve comunicare al conduttore le offerte ricevute, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno novanta giorni prima della scadenza. Le offerte possono avere ad oggetto anche proposte di affitto definite dal locatore e dai terzi ai sensi del terzo comma dell'articolo 23 della L. 11 febbraio 1971, n. 11, come sostituito dal primo comma dell'articolo 45 della presente legge”. Il comma 3 della medesima disposizione chiarisce che “il conduttore ha diritto di prelazione se, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 e nelle forme ivi previste, offre condizioni uguali a quelle comunicategli dal locatore”. L'applicabilità del diritto di prelazione rispetto ai terreni pubblici trova espressa conferma nell'art. 6 del D.Lgs. n. 228 del 2001, rubricato “Utilizzazione
6 agricola dei terreni demaniali e patrimoniali indisponibili”, dove è disciplinata la modalità di concessione di tale patrimonio agricolo pubblico. Il testo ora vigente della norma da ultimo citata, così come inciso dall'art. 20, comma 2-bis, del D.L. n. 50 del 2022, fa salva la preminenza del diritto di prelazione del concessionario uscente rispetto al diritto di precedenza spettante a favore dei “giovani imprenditori agricoli”.
6.2. L'art. 6, comma 4-bis, del D. Lgs. n. 228 del 2001 prevede infatti che, alla scadenza della concessione amministrativa, gli enti affidatari della gestione dei terreni demaniali debbano operare con criteri di evidenza pubblica, seguendo tuttavia un preciso ordine di preferenza nell'assegnazione. In particolare, la norma prescrive che “Fatto salvo il diritto di prelazione di cui all'articolo 4-bis della L. 3 maggio 1982, n. 203, qualora alla scadenza di cui al comma 4 del presente articolo abbiano manifestato interesse all'affitto o alla concessione amministrativa giovani imprenditori agricoli, di età compresa tra diciotto e quaranta anni, l'assegnazione dei terreni avviene al canone base indicato nell'avviso pubblico o nel bando di gara. In caso di pluralità di richieste da parte dei predetti soggetti, fermo restando il canone base, si procede mediante sorteggio tra gli stessi”.
6.3. La novella del 2022 è espressiva del chiaro intento legislativo di superare l'orientamento della giurisprudenza amministrativa che si era cristallizzato nel vigore dell'originario testo dell'art. 6, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 228 del 2001, introdotto dall'art. 1, comma 35, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, che, proprio in ragione dell'assenza di una esplicita clausola di riserva in favore del diritto di prelazione, riteneva prevalente, nelle procedure di assegnazione dei terreni demaniali, il diritto di preferenza per i “giovani imprenditori agricoli” rispetto al diritto di prelazione agraria (Cons. Stato, Sez. V, 22 ottobre 2018, n. 6029; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 6 maggio 2021, n. 5298; T.A.R. Veneto, Sez. I, 27 ottobre 2021, n. 1291). Ne deriva che, in base al regime allo stato vigente, il diritto di prelazione dell'affittuario uscente deve ritenersi sempre prevalente sul diritto di preferenza accordato ai giovani imprenditori agricoli, potendo quest'ultimo operare solo nel caso in cui il precedente affittuario o il concessionario uscente non eserciti il diritto di prelazione sancito dall'art. 4-bis della L. n. 203 del 1982. Tale conclusione s'impone alla luce dell'inequivocabile significato della clausola di riserva (“Fatto salvo il diritto di prelazione di cui all'articolo 4-bis della L. 3 maggio 1982, n. 203”), inserita dal legislatore del 2022 “allo scopo evidente di dettare un criterio di preferenza verso l'ultimo titolare della concessione, a prescindere dalla qualifica dello stesso e dalla presenza di manifestazioni di interesse da parte di giovani imprenditori agricoli” (in tal senso, T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 27 maggio 2024, n. 1955, confermata da C.G.A.R.S., Sez. Giur., 9 settembre 2024, n. 689). 7. Nel caso di specie, è circostanza pacifica, risultando peraltro dalla documentazione in atti, che EGAP abbia messo l'affittuaria uscente nelle condizioni di esercitare il diritto di prelazione al prezzo di cui alla migliore offerta economica pervenuta, risultante all'esito della gara, pari ad euro 55.760,00, entro il termine di 45 dalla denuntiatio (doc. 10 fascicolo parte ricorrente) e conformemente a quanto disposto, in sede di indizione della procedura per l'assegnazione in affitto dei terreni per cui è causa (doc. 8 fascicolo parte ricorrente); nondimeno, la resistente aveva riscontrato detta
7 comunicazione con missiva del 5 agosto 2023 (doc. 8 fascicolo parte resistente), pretendendo di esercitare il diritto di prelazione al canone a base d'asta, pari ad euro 26.427,50, peraltro invocando altresì la qualifica di giovane imprenditore.
7.1. Parte resistente assume la violazione, da parte di EGAP, del combinato disposto di cui all'art. 6 D. Lgs. 228/01 e art. 4 bis L. 203/82 e ciò in quanto l'Ente non avrebbe comunicato le offerte, ricevute “extra-gara” da parte dei giovani imprenditori interessati all'affitto del Podere Pascolo Inferiore, ritenendo non correttamente esercitato il diritto di prelazione e, conseguentemente, dando corso alla procedura ad evidenza pubblica, conclusasi, con l'aggiudicazione del fondo a giovane imprenditore agricolo, sorteggiato tra quelli che avevano manifestato interesse, ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. n. 228/2001, entro la scadenza contrattuale dell'11 novembre 2023, al canone a base d'asta e non al miglior offerente, all'esito della gara al rialzo.
7.2. In altri termini, l'assegnazione è avvenuta in violazione del combinato disposto di cui all'art. 6 D. Lgs. 228/01 e art. 4 bis L. 203/82, in quanto, in presenza di manifestazioni di interesse da parte di giovani imprenditori agricoli, la procedura di aggiudicazione si sarebbe in ogni caso dovuta concludere con l'assegnazione dei terreni agricoli per cui è causa al canone a base d'asta; conseguentemente, l'affittuario uscente avrebbe avuto diritto di esercitare la prelazione alla suddetta condizione economica, maggiormente vantaggiosa. Alla luce di tale ricostruzione, il petitum sotteso alla domanda riconvenzionale di parte resistente, avente ad oggetto la validità dell'esercizio del diritto di prelazione, rientra senz'altro nella giurisdizione ordinaria (C. Civ. Sez. Un. n. 21450/2018; C. Civ. Sez. Un. n. 11592/2019, che richiama, a sua volta C. Civ. Sez. Un. n. 3163/1981) ed essendo invece avulse, dalla competenza di questo Tribunale, le diverse questioni, prospettate dalla resistente, circa la non correttezza dell'iter amministrativo scelto da EGAP. 8. Tanto premesso, ritiene il Tribunale che la ricostruzione di parte resistente, in ordine al diritto di prelazione, non possa essere condivisa, in quanto frutto di un'indebita commistione tra i due istituti della prelazione agraria e della preferenza per i giovani imprenditori agricoli, caratterizzati da una diversità ontologica e regolati ciascuno da norme specifiche. In primo luogo, non si può trascurare come la ratio dei due istituti sia evidentemente antitetica: la prelazione agraria ex art. 4 bis L. 203/1982, introdotto dall'art. 5 D. Lgs. n. 228/2001, legata alla mera qualifica soggettiva di “affittuario uscente”, comporta il mantenimento dello status quo ante e mira a garantire la continuità dell'impresa agricola;
diversamente, la preferenza accordata “giovani imprenditori agricoli” dall'art. 6 D. Lgs. 228/2001, come introdotto nel 2013, connessa alla qualifica soggettiva di imprenditore agricolo con età compresa tra i 18 ed i 40 anni, è volta a favorire il ricambio generazionale nello sfruttamento delle risorse demaniali, assicurando la concorrenzialità anche nella gestione dei beni pubblici e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo, obiettivi, imposti dal diritto unionale, che impongono un trattamento economico di favore per chi ricopra detta qualifica soggettiva, in deroga al principio di economicità dell'agere amministrativo.
8 8.1. Né si può trascurare l'inconciliabilità della tesi della resistente con la normativa che regolamenta l'esercizio dei due diritti, che stabilisce presupposti e tempistiche nettamente differenti. Nel dettaglio, l'art. 4 bis L. 203/1982 impone che il concedente comunichi al conduttore, a mezzo raccomandata, le offerte ricevute almeno “novanta giorni prima della scadenza del contratto” – nel caso di specie, entro la data del 13 agosto 2023, stante la scadenza contrattuale all'11 novembre 2023 – e il conduttore ha diritto di prelazione se, “entro quarantacinque giorni dal ricevimento” della predetta comunicazione,
“offre condizioni uguali a quelle comunicategli dal locatore”. Diversamente, il combinato disposto dei commi 4 e 4 bis dell'art. 6 D. Lgs. 228/2001, impone all'Ente che riceva
“manifestazioni di interesse” da parte di “giovani imprenditori agricoli, di età compresa tra diciotto e quaranta anni” entro la “scadenza della concessione amministrativa o del contratto di affitto” e in difetto di esercizio del diritto di prelazione di cui all'art. 4 bis L. 203/1982, di assegnare a questi ultimi i terreni al canone base indicato nell'avviso pubblico o nel bando di gara, precisando che “in caso di pluralità di richieste da parte dei predetti soggetti, fermo restando il canone base, si procede mediante sorteggio tra gli stessi”.
8.2. Ne deriva che, hic rebus stantibus, i due istituti non appaiono tra loro integrabili, essendo la fase dell'esercizio di prelazione logicamente e strutturalmente successiva (in caso di affitto di terreni demaniali) all'indizione di una procedura di gara e precedente rispetto quella, solo eventuale, che si apre in favore dei giovani imprenditori in presenza di relative “manifestazioni di interesse” (non equiparate terminologicamente né equiparabili ad “offerte” di aggiudicazione, soggette a specifici termini e requisiti), per i quali soltanto è prevista la possibilità di ottenere l'aggiudicazione, previo “sorteggio” in caso di pluralità di interessati, con canone “a base d'asta”.
8.3. Infatti, in difetto di precisa diversa indicazione da parte del Legislatore che, nel formulare l'evidenziata clausola di riserva in favore del “diritto di prelazione di cui all'articolo 4-bis della legge 3 maggio 1982, n. 203”, ha considerato l'esigenza di bilanciare il diritto di prelazione agraria con il diritto di preferenza da accordarsi ai giovani imprenditori, non può attribuirsi al dettato normativo il senso preteso dall'odierno convenuto. In definitiva, alla luce di quanto sinora esposto, non può ritenersi sussistente un diritto di prelazione al canone “a base d'asta” né può ritenersi che l'odierno resistente, offrendosi di stipulare il nuovo contratto a condizioni economiche difformi rispetto a quelle dell'offerta comunicata dal locatore, abbia correttamente esercitato il diritto di prelazione spettantegli ex lege agraria. Del resto, la stessa risulta priva dei requisiti CP_1 soggettivi di giovane imprenditore agricolo, presupposto principale per l'applicazione dell'art. 6 d.lgs. 228/2021, omettendo di esercitare il diritto di prelazione alle condizioni economiche oggetto di tempestiva denuntiatio. La resistente era pertanto consapevole di non poter risultare, all'esito della procedura, aggiudicataria dell'affitto dei terreni oggetto di causa.
8.4. A ciò consegue l'infondatezza della pretesa di instaurazione di un nuovo rapporto di affitto, essendo stato garantito a monte il rispetto del diritto di prelazione mediante rituale e tempestiva denuntiatio operata dall'Ente, diritto non esercitato dalla resistente. In definitiva, alla luce dei motivi espositi, accertata l'intervenuta scadenza del
9 contratto di affitto agrario alla data dall'11 novembre 2023 ed il mancato esercizio del diritto di prelazione da parte dell'affittuaria uscente, odierna resistente, dev'essere accolta la domanda di rilascio degli stessi, non avendo più la alcun titolo legittimante CP_1
l'occupazione dei fondi oggetto della presente controversia. La resistente deve pertanto deve essere condannata al rilascio dei fondi oggetto di causa liberi da persone, animali e/o cose. Tenuto conto del disposto dell'art. 11 co. 11 D. Lgs. 150/2011, il rilascio dovrà avvenire non già immediatamente, come richiesto da EGAP, ma entro e non oltre la data dell'11 novembre 2025. 9. Alla luce di quanto finora esposto ed essendo incontroversa la perdurante detenzione dei fondi del Podere Pascolo Inferiore da parte dell'odierna resistente, a far data dal 12 novembre 2023, merita sicuramente accoglimento la richiesta di indennità da illegittima occupazione dell'immobile, da qualificarsi più propriamente come domanda risarcitoria per il cd. danno da occupazione abusiva del bene immobile. Quanto alla sua liquidazione, il danno in parola va determinato applicando il criterio previsto dall'art. 1591 c.c. in materia di locazione, a mente del quale il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna. E tanto in conformità al costante orientamento, espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo “in caso di occupazione senza titolo di un cespite immobiliare altrui, il danno del proprietario usurpato è “in re ipsa”, raccordandosi al semplice fatto della perdita della disponibilità del bene da parte del “dominus” ed all'impossibilità per costui di conseguire l'utilità normalmente ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso. La determinazione del risarcimento ben può essere determinata dal giudice sulla base di elementi presuntivi semplici, facendo riferimento al cosiddetto danno figurativo, e, quindi, con riguardo al valore locativo del cespite usurpato” (C. Civ. n. 7692/01; C. Civ. n. 13630/01).
9.1. In assenza di contestazioni in merito alla richiesta formulata sul punto da EGAP, che commisura il danno all'importo pari al canone annuo a base d'asta, stante peraltro l'intervenuto spontaneo parziale pagamento da parte del resistente, detto danno può essere quantificato in importo annuale pari al canone a base d'asta della procedura comparativa ad evidenza pubblica, pari ad euro 26.427,50. Per l'effetto, considerato che EGAP ha dato atto, nelle proprie conclusioni, del versamento, da parte del convenuto, dell'indennità di occupazione per l'annata agraria 2023-2024, per l'importo del canone a base d'asta ed una prima rata pari al 50% dell'indennità di occupazione per l'annata agraria 2024-2025, deve essere condannata al pagamento unicamente di CP_1 ulteriori Euro 13.213,75, a titolo di indennità per occupazione senza titolo degli immobili per cui è causa, dovuta fino alla data fissata per il rilascio all'11 novembre 2025. 9.2. Non occorre procedere a rivalutazione monetaria del predetto importo, già liquidato all'attualità, tenuto conto dell'erosione del danno da ritardo a fronte dell'anticipata spontanea corresponsione dell'importo dovuto per l'occupazione e della condanna, immediatamente esecutiva, disposta con la presente pronuncia per i restanti mesi di illegittima occupazione. Nulla può essere ulteriormente riconosciuto a parte ricorrente a titolo di risarcimento del maggior danno, stante la genericità della richiesta e la tardività delle allegazioni svolte sul punto da parte ricorrente solo in sede di repliche e
10 su richiesta del Collegio, come risultante dal verbale di udienza del 6 giugno 2025. Quanto alle spese di lite, tenuto conto dell'assoluta novità della questione, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., sussistono i presupposti per disporne l'integrale compensazione tra tutte le parti in causa, ivi incluse quelle relative all'assistenza legale prestata in sede di tentativo di conciliazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando tra le parti nella causa nrg 1489/2024, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così decide: dichiara cessato per finita locazione alla data dell'11 novembre 2023 il contratto di affitto agrario stipulato il 29 giugno 2012 e avente ad oggetto i terreni agricoli di proprietà della siti nel Comune di Revello e così identificati al Catasto Controparte_2
Terreni:
condanna parte resistente, al rilascio degli immobili innanzi individuati, liberi da persone, animali e/o cose entro la data dell'11 novembre 2025; condanna parte resistente al pagamento della somma di euro 13.213,75 a titolo di indennità di occupazione ex art. 1591 c.c. dovuta fino alla data stabilita per il rilascio;
rigetta la domanda di condanna al risarcimento del maggior danno formulata da parte ricorrente;
dichiara l'inammissibilità della domanda riconvenzionale formulata da parte resistente;
compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti. Termine di 90 giorni per il deposito della motivazione Cuneo, 06/06/2025.
Il Giudice Estensore Dott. Ruggiero Berardi
Il Presidente Dott.ssa Roberta Bonaudi
11