TRIB
Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/03/2025, n. 2409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2409 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 33963/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Centola ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 33963/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. MARCO SALVADEO, elettivamente domiciliata in Via G. Marconi N. 25 Sannazzaro De
Burgondi, presso il difensore
ATTRICE/OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAOLA DESIDERI Controparte_1 P.IVA_2
ZANARDELLI, e SA AR D'AG, elettivamente domiciliata in Via Della Scrofa n. 57
Roma, presso il difensore
CONVENUTA/OPPOSTA
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione reietta, previe le declaratorie anche incidentali del caso e, in particolare, che la norma italiana istitutiva dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, contra-sta con il disposto, così come interpretato dalla CGUE, della Direttiva Comunitaria n.
2008/118/CE ed ancor prima con la Direttiva n. 92/12/CEE,
- disapplicare l'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, nella sua versione, applicabile ratione temporis, successiva alle modifiche introdotte dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 26 del 2007;
pagina 1 di 9
- accertare e dichiarare che il pagamento delle somme corrispondenti alle addizionali alle accise sull'energia elettrica effettuato dalla società a favore di Parte_2 CP_1
non era dovuto e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare in persona
[...] Controparte_1 del suo legale rappresentante pro tempore, a rimborsare a (già Controparte_2
la somma di € 39.502,64 comprensivo di IVA al 10%, o la maggior o minor Parte_2 somma che risulterà all'esito dell'espletanda istruttoria, indebitamente percepita per il medesimo titolo, maggiorata degli interessi legali dalla domanda al saldo.
Con il favore delle spese e dei compensi del giudizio.
PER PARTE RESISTENTE
Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, previi gli incombenti di legge,
- in via preliminare, si chiede che venga concesso rinvio o sospensione stante la pendenza del giudizio avanti la Corte di Giustizia dell'Unione Europea e la Corte Costituzionale per i motivi sopra menzionati;
- nel merito:
• rigettare l'avversa domanda perché infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi sopra esposti, escludendo le somme antecedenti il 1° aprile 2010 e l'IVA;
• accertare la legittimità dell'addebito ai sensi dell'art. 56 TUA delle somme oggetto di ripetizione richieste da parte avversa per i motivi sopra descritti;
• accertare e dichiarare che la domanda è infondata nel merito poiché non può essere applicata come tale nell'ambito di una controversia che ha luogo esclusivamente tra singoli, e per l'effetto dichiarare il difetto di titolarità ad causam della Controparte_1
• in ogni caso, rigettare le avverse eccezioni, incluse le istanze istruttorie, poiché improcedibili, inammissibili e improponibili in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa. Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre, formulare istanze istruttorie ed eccepire;
con compensazione tra parte ricorrente e parte convenuta, per le ragioni di cui in premessa.
pagina 2 di 9
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, già , allegando di Controparte_2 Controparte_3 avere intrattenuto con , nel periodo 2010-2011 un rapporto di somministrazione di energia CP_1 elettrica per i propri POD n. IT001E00237911, IT001E00237912, IT001E00238776, IT001E51938658, siti in provincia di Modena, di aver pagato alla resistente l'intero corrispettivo richiesto per la somministrazione in parola, ivi comprese le somme addebitatele a titolo di imposta addizionale provinciale all'accisa prevista dall'art. 6, comma 1, lett. c), D.L. n. 511/1988, per complessivi €
39.502,64, ne ha richiesto la ripetizione, perché, come stabilito dalla Corte di Giustizia sin dal 2011, nonché evidenziato di recente dalla concorde giurisprudenza della Corte di Cassazione, la norma istitutiva dell'imposta addizionale provinciale all'accisa è contraria al diritto comunitario (in particolare, viola l'art. 1, par. 2, direttiva n. 2008/118/CE come interpretato dalla CGUE con le sentenze 5 marzo 2015 in causa C-553/13 e 25 luglio 2018 in causa C-103/17) e, dunque, deve essere disapplicata, con diritto del consumatore finale alla ripetizione dell'indebito nei confronti del fornitore.
Dopo un excursus sulle normative di riferimento e sugli orientamenti giurisprudenziali a sostegno della domanda proposta, la ricorrente ha chiesto la condanna di alla restituzione dell'indicata CP_1 somma di € 39.502,64 comprensiva di IVA al 10%, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, spese e compensi del giudizio.
si è ritualmente costituita, contestando la quantificazione della somma pretesa a CP_1 rimborso a fronte della legittimità degli addebiti in applicazione della normativa italiana almeno fino al
31.3.2010 e chiedendo, così, la riduzione delle somme corrisposte dalla ricorrente antecedentemente al
1 aprile 2010, periodo in cui la norma interna non era stata ancora dichiarata incompatibile con la direttiva UE;
inoltre ha contestato la quantificazione delle somme chieste dall'attrice a titolo di rimborso, sostenendo che la quota Iva corrisposta sulle accise provinciali non debba essere restituita, poiché, in ipotesi, già interamente detratta o dovendola riversarla immediatamente all'Erario (c.d. principio della neutralità dell'Iva); ha citato il rinvio alla Corte Costituzionale del Collegio Arbitrale di Vicenza riguardo la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 comma 4 TUA, nonché il rinvio alla Corte Costituzionale del Tribunale di Udine in merito alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lett. C, e 2, del DL n. 511/1988, per contrasto con l'art. 117, comma primo, Cost. e l'art. 1, par. 2, direttiva 2008/118/CE del Consiglio dell'U.E, anche alla luce dei rinvii pregiudiziali del
Tribunale di Como alla CGUE. Nel merito ha chiesto il rigetto delle domande avversarie, tra l'altro, sostenendo l'inefficacia orizzontale della direttiva comunitaria e la piena legittimità dell'addebito ai sensi dell'art. 56 TUA;
sulla scorta di ciò, conseguentemente, ha ribadito l'infondatezza della domanda attorea sostenendo che la presente controversia ha luogo esclusivamente tra singoli, comportando l'impossibilità alla disapplicazione della normativa per opera del Giudice e ha chiesto l'applicazione della quota degli interessi esclusivamente al tasso legale di cui all'art. 1284, I comma, c.c. a decorrere dalla domanda al saldo e la compensazione delle spese, in caso di accoglimento delle domande avversarie, avendo agito in buona fede, non avendo mai avuto la disponibilità delle somme, nonché
pagina 3 di 9 dovendo la stessa necessariamente resistere in giudizio per poter accedere al meccanismo di rimborso previsto dall'art. 14 TUA all'Amministrazione finanziaria.
Sulla richiesta preliminare di sospensione del giudizio o di rinvio non consuetudinario in attesa delle pronunce della Corte Costituzionale e della CGUE, si rileva, innanzitutto, che il caso di specie verte in materia prettamente civilistica, relativo al rapporto privatistico intercorso tra l'utente e il fornitore dell'energia, con la conseguenza che nel presente giudizio l'art. 14 Testo Unico Accise non può trovare applicazione. Del resto, la stessa Corte di Cassazione ha espressamente affermato che l'azione di rimborso ex art. 14, comma 4, TUA spettante al soggetto passivo dell'imposta è un
“posterius” della vittoriosa azione ex art. 2033 c.c. del consumatore (Cass. 27306/2019); rilevante è, sul punto, anche l'orientamento assunto dalla Corte d'Appello di Milano, secondo cui non sussiste alcun nesso di pregiudizialità tra l'azione di ripetizione de indebito ex art. 2033 c.c. in materia di accise provinciali e gli attuali procedimenti pendenti alla CGUE (Corte Appello Milano Sez. III, ordinanza del
24.5.2022); pertanto, la richiesta di sospensione ex art 295 c.p.c. avanzata dalla convenuta, in correlazione alla pendente (e descritta) questione di legittimità costituzionale, risulta infondata e deve essere rigettata.
Nel merito Non vi sono questioni sul quantum.
In diritto il Tribunale che vada accolto il ricorso in relazione alla domanda di ripetizione delle somme pagate a titolo di rivalsa per il versamento dell'addizionale provinciale sulle accise. Infatti il diritto di ripetizione delle somme addebitate dal fornitore di energia al consumatore finale a titolo di rivalsa per il versamento dell'addizionale provinciale sull'energia elettrica trova la propria giustificazione indiretta nella contrarietà di tale imposta rispetto al diritto dell'Unione europea.
L'addizionale all'accisa sull'energia elettrica è stata introdotta dall'art. 6 del D.L. n. 511 del 1988, conv. con mod. dalla L. n. 20 del 1989. In materia di accise è poi intervenuto il diritto europeo con la
Direttiva 92/12/CEE, come modificata dalla Direttiva 2003/96/CE e, successivamente, dalla Direttiva
2008/118/CE, recepita in Italia con il D.lgs. 29 marzo 2010 n. 48. Tale ultima direttiva prevede, all'art. 1 che “Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni”. Nel 2011 la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, ritenendo che l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica si ponesse in contrasto con la Direttiva 2008/118/CE. Pertanto, con l'art. 4 del D.L. n. 16/2012 è stato abrogato l'art. 6 del D.L. n. 511 del 1988. Il contrasto in questione è stato riconosciuto anche da plurime sentenze della Corte di cassazione, con le quali è stato affermato che “l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui al D.L. n. 511 del 1988, art. 6, nella sua versione, applicabile ratione temporis, va disapplicata per contrasto con l'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, per come interpretato dalla Corte di Giustizia U.E. con le sentenze 5 marzo 2015, in causa C-553/13, e 25 luglio
2018, in causa C-103/17” (tra le altre, Cass. 16142/2020, Cass. 10691/2020, Cass. 10114/2020, Cass.
27101/2019, Cass. 15198/2019 così, tra le ultime, Cass. 22343/2020, Cass. 22345/2020; cfr., negli pagina 4 di 9 stessi termini e con le medesime argomentazioni). In proposito, la Suprema Corte ha evidenziato che, ai sensi dell'art. 1, par. 2 della direttiva 2008/118/CE, e prima ancora dell'analoga disposizione contenuta nell'art. 3, par. 2, della direttiva 92/12/CEE, “Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni”. Perché gli Stati membri possano prevedere sul consumo di energia elettrica altre imposte indirette oltre alle accise devono, pertanto, essere rispettate due condizioni, applicabili cumulativamente: 1) le imposte addizionali devono rispettare le regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta; 2) le imposte addizionali devono avere una finalità specifica, intendendosi come tale una finalità che non sia puramente di bilancio (C.G.U.E.,
24 febbraio 2000, in causa C-434/97, Commissione/Francia, punto 19; C.G.U.E., 9 marzo 2000, in causa C437/97, EKW e Wein & Co., punto 31; C.G.U.E., 27 febbraio 2014, in causa C-82/12,
Transportes Jordi Besora, punto 23). Il rispetto del requisito della finalità specifica deve essere poi vagliato alla luce della sentenza della Corte di Giustizia del 25 luglio 2018, nella causa C-103/17. Tale pronuncia, ai punti 38 e 39, ha infatti chiarito che, affinché un'imposta possa garantire la finalità specifica invocata, occorre che il gettito di tale imposta sia obbligatoriamente utilizzato “al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava
l'imposta in parola nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione”. Peraltro, “un'assegnazione predeterminata del gettito di una tassa rientrante in una semplice modalità di organizzazione interna del bilancio di uno Stato membro, non può, in quanto tale, costituire una condizione sufficiente a siffatto riguardo, poiché ogni Stato membro può decidere di imporre, a prescindere dalla finalità perseguita, l'assegnazione del gettito di un'imposta al finanziamento di determinate spese”.
Sulla base del contrasto normativo sopra esposto, si pone il problema circa la sussistenza dei presupposti per ottenere la ripetizione delle somme versate nei confronti del fornitore di energia ex art
2033 c.c.
Preso in considerazione il particolare rapporto trilaterale che intercorre tra l'amministrazione finanziaria, il fornitore di energia e il consumatore finale, assimilabile a quello che viene in considerazione in materia di IVA, ritiene questo Giudice che tale diritto vada riconosciuto. A tal proposito, bisogna considerare che, ai sensi dell'art. 53 del TUA, il soggetto passivo di imposta deve essere identificato nel fornitore di energia, che può esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del consumatore finale ex art.56 TUA, ma rimane unica parte del rapporto tributario, in quanto unico pagina 5 di 9 obbligato al versamento dell'imposta. Il rapporto tributario intercorre, pertanto, esclusivamente tra l'amministrazione finanziaria e il fornitore di energia;
di contro, il rapporto tra consumatore finale, nei confronti del quale sia esercitato il diritto di rivalsa, e il fornitore di energia è un rapporto di natura civilistica, causalmente collegato ma autonomo rispetto al rapporto tributario (Cass. 22455/2020).
Ciò posto, una volta riconosciuta la contrarietà del tributo nazionale rispetto al diritto dell'Unione europea, si pone il problema di tutelare il diritto a ottenerne il rimborso. La stessa giurisprudenza della C.G.U.E., seppur prevalentemente con riferimento all'IVA, ha evidenziato che nei casi in cui il costo del tributo sia stato traslato dal soggetto passivo di imposta al consumatore finale è necessario trovare un punto di equilibrio tra l'esigenza di evitare che il soggetto passivo tragga un ingiustificato arricchimento dal rimborso e la necessità di evitare che lo Stato ottenga un beneficio economico dalla violazione del diritto U.E., garantendo il diritto del consumatore finale ad ottenere il rimborso delle imposte versate o nei confronti dello Stato o nei confronti del fornitore.
Tuttavia, per costante giurisprudenza della C.G.U.E, la definizione delle concrete modalità per l'esercizio del diritto al rimborso è rimessa all'autonomia di ciascun ordinamento nazionale, seppur nel rispetto dei principi di effettività ed equivalenza. Spetta quindi allo Stato definire se il consumatore finale debba rivolgere le proprie pretese nei confronti dell'amministrazione finanziaria o del fornitore, garantendo, comunque, che “qualora tale rimborso si rivelasse impossibile o eccessivamente difficile da ottenere rivolgendosi ai fornitori interessati, il principio di effettività esigerebbe che il consumatore finale sia in grado di rivolgere la propria domanda di rimborso direttamente allo Stato membro interessato” (v., in tal senso, sentenze del 15 marzo 2007, Reemtsma Cigarettenfabriken, C-35/05,
EU:C:2007:167, punto 41, e del 26 aprile 2017, C-564/15, EU:C:2017:302, punto 53). Per_1
In materia di accise, l'ordinamento nazionale non prevede la legittimazione attiva del consumatore finale a richiedere il rimborso dell'imposta dal medesimo versata a seguito dell'esercizio di rivalsa del fornitore, poiché l'art. 14 del TUA, pur se non in modo esplicito, prevede che il rimborso possa essere richiesto solamente dal soggetto passivo di imposta. Di contro, è possibile riconoscere il suo diritto alla ripetizione delle imposte versate nei confronti del fornitore ai sensi dell'art. 2033 c.c: una volta venuta meno la debenza delle imposte nei confronti dell'ente statale, il diritto di rivalsa rimane, infatti, privo di giustificazione causale e, pertanto, indebito. In considerazione del particolare rapporto trilaterale che intercorre tra l'amministrazione finanziaria, il fornitore di energia e il consumatore finale, quest'ultimo può, quindi, normalmente agire nei confronti del fornitore con l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito e, solo nel caso in cui alleghi che tale azione si riveli oltremodo gravosa, può direttamente richiedere il rimborso nei confronti dell'Amministrazione
Finanziaria, (cfr., tra le altre, anche Cass. 14200/2019, n. 10114/2020). Al fornitore è poi riconosciuta la legittimazione a richiedere il rimborso direttamente all'amministrazione finanziaria ai sensi dell'art.
pagina 6 di 9 14 co. 4 del TUA, che prevede che “Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso e' richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme”.
Questo Giudice è consapevole che, a seguito della pronuncia della C.G.U.E. del 11/04/2024 nella causa C-316/22 sulle questioni pregiudiziali sollevate dal Tribunale di Como in ordine alla disapplicazione della norma interna di cui all'art 6. D.L. n. 511/1988, si sta sviluppando un diverso orientamento giurisprudenziale volto ad affermare la legittimazione straordinaria del consumatore finale alla richiesta del rimborso nei confronti dell'amministrazione, a prescindere dalla circostanza che la ripetizione da parte del fornitore sia eccessivamente gravosa.
Tale orientamento si basa, tuttavia, sul presupposto, non condiviso da questo Giudice, che la ripetizione nei confronti del fornitore vada negata in conseguenza dell'impossibilità di disapplicare in una controversia tra privati una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta. A bene vedere, la stessa C.G.U.E., afferma al punto 25 della sentenza del 11/04/2024, causa
C-316/22, che “malgrado l'assenza di effetto diretto orizzontale di una direttiva, un giudice nazionale può permettere ad un singolo di far valere l'illegittimità di un'imposta che sia stata indebitamente ripercossa su di lui da un venditore, conformemente ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, al fine di ottenere la neutralizzazione dell'onere economico supplementare che esso ha, in definitiva, dovuto sopportare, qualora tale possibilità sia prevista dalla normativa nazionale, aspetto questo che spetta al giudice del rinvio verificare nella controversia di cui ai procedimenti principali”.
Ebbene ritiene questo giudice, che tale possibilità sia fornita proprio dall'art. 2033 c.c., senza che venga violato il principio per cui la disapplicazione della normativa nazionale contraria alle disposizioni di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta non può avvenire nei rapporti orizzontali. Come sopra evidenziato, si ritiene, infatti, che la natura indebita del versamento effettuato dal consumatore finale nei confronti del fornitore di energia a seguito dell'esercizio del diritto di rivalsa non discenda dalla disapplicazione dell'art 6 del D.L. n. 511/1988 nel rapporto orizzontale, di natura civilistica, che intercorre tra i medesimi, ma dalla non debenza dell'imposta oggetto del collegato rapporto di diritto tributario, che intercorre tra il fornitore di energia e l'amministrazione finanziaria e del quale il giudice civile deve incidentalmente conoscere. Seppur in materia di IVA, è stato, infatti, affermato che la questione relativa alla legittimità del presupposto della rivalsa, ossia il debito d'imposta, “resta sul piano della questione incidentale, e non introduce una causa pregiudiziale, in mancanza di un'iniziativa del debitore d'imposta nei confronti dell'Amministrazione finanziaria” (Cass.
pagina 7 di 9 civ. Sez. Unite Ord., 18/02/2009, n. 3817). Una volta venuta mena la debenza dell'imposta, per contrarietà al diritto U.E., l'esercizio del diritto di rivalsa rimane privo della propria ragione d'essere e il pagamento delle imposte da parte del consumatore finale definitivamente indebito;
di conseguenza, ove “la rivalsa si riveli illegittima per insussistenza dell'obbligo di versamento della quota parte di prezzo relativa all'accisa o alla addizionale, il consumatore ha azione nei confronti del fornitore per illegittimo esercizio della rivalsa quale azione di ripetizione di quota parte del prezzo, ma non ha azione nei confronti dell'Erario per l'imposta in tesi versata illegittimamente dal fornitore” (Cass. civ.
Sez. V, Sent., (ud. 26/03/2019) 04-06-2019, n. 15199).
Pertanto, in accoglimento della domanda, la parte resistente dev'essere condannata a restituire alla parte ricorrente la somma di € 39.502,64, oltre interessi legali ex art. 1284 1c., c.c. dalla domanda al saldo effettivo, stante la buona fede dell'accipiens alla data della ricezione del pagamento.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, dev'essere restituito anche l'importo pagato a titolo di IVA sul costo addebitato a titolo di addizionale provinciale. Infatti, come rilevato dalla Corte di Cassazione, in caso di operazioni erroneamente assoggettate all'Iva restano privi di fondamento il pagamento dell'imposta da parte del cedente, la rivalsa da costui effettuata nei confronti del cessionario e la detrazione da quest'ultimo operata nella sua dichiarazione Iva, con la conseguenza che il cedente ha diritto di chiedere all'Amministrazione il rimborso dell'Iva, il cessionario ha diritto di chiedere al cedente la restituzione dell' Iva versata in via di rivalsa, e l'Amministrazione ha il potere-dovere di escludere la detrazione dell' Iva pagata in rivalsa dalla dichiarazione Iva presentata dal cessionario
(Cass.civ., V, 15 maggio 2015, n.9946; v., nello stesso senso, anche Cass. ord. n. 8652/2020). Ciò dettola convenuta appare in ogni caso carente di interesse ai sensi dell'art. 100 c.p.c. in relazione all'eccepito ingiustificato vantaggio che percepirebbe la ricorrente qualora, ottenuta la restituzione dell'importo a suo tempo pagato a titolo di IVA sulle somme risultate indebite, potrebbe non doversi mai vedere rettificata da parte dell'Amministrazione finanziaria, ormai decaduta ai sensi dell'art. 75 TU
IVA, la dichiarazione fiscale 2011/2012 avente ad oggetto la detrazione o il rimborso del credito IVA: si tratta invero di questione che attiene esclusivamente al rapporto cessionario IVA/Pubblica
Amministrazione, che non coinvolge il soggetto cedente, la quale non patirebbe alcun decremento patrimoniale per effetto dell'eventuale lamentato vantaggio percepito dalle ricorrenti.
Le spese sono regolate a mente degli artt. 91 e ss cpc, nella formulazione attualmente vigente: in forza di tali disposizioni, il soccombente deve rifondere le spese della parte vittoriosa in applicazione del principio di causalità della lite, salva solo la soccombenza reciproca, la novità della questione trattata, il revirement della giurisprudenza su questioni decisive, ovvero, ex C. Cost. n. 77/2018, altre gravi ed eccezionali ragioni da esplicitarsi in motivazione. Nel caso di specie, stante la presenza di rilevanti contrasti giurisprudenziali sulla questione trattata e la circostanza che, alla luce dell'art. 14 co.
4 TUA, non è contemplata la possibilità per il fornitore di ottenere dall'Erario il rimborso di quanto restituito pagina 8 di 9 all'utente se non a seguito di pronuncia definitiva di condanna a suo carico (cfr. Cass. 27306/2019 cit.), risultano sussistere i presupposti di legge per compensare integralmente le spese di lite della causa. Di conseguenza, in applicazione del principio di causalità, si reputa equo addossare le spese di lite di questa causa (necessaria ex lege affinché il fornitore possa poi dare corso alla richiesta di rimborso avanti l'Amministrazione finanziaria) ad entrambi i contraenti (del contratto di somministrazione) in pari misura, risultando entrambi incolpevoli rispetto alla necessità della causa stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a versare a Controparte_1 [...]
, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, la somma di € 39.502,64 Controparte_4 comprensivo di IVA al 10%, oltre interessi legali ex art. 1284 1c., c.c. dalla domanda al saldo effettivo a titolo di ripetizione dell'indebito; dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Milano, 21 marzo 2025
Il Giudice
dott. Caterina Centola
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Centola ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 33963/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. MARCO SALVADEO, elettivamente domiciliata in Via G. Marconi N. 25 Sannazzaro De
Burgondi, presso il difensore
ATTRICE/OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAOLA DESIDERI Controparte_1 P.IVA_2
ZANARDELLI, e SA AR D'AG, elettivamente domiciliata in Via Della Scrofa n. 57
Roma, presso il difensore
CONVENUTA/OPPOSTA
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione reietta, previe le declaratorie anche incidentali del caso e, in particolare, che la norma italiana istitutiva dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, contra-sta con il disposto, così come interpretato dalla CGUE, della Direttiva Comunitaria n.
2008/118/CE ed ancor prima con la Direttiva n. 92/12/CEE,
- disapplicare l'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, nella sua versione, applicabile ratione temporis, successiva alle modifiche introdotte dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 26 del 2007;
pagina 1 di 9
- accertare e dichiarare che il pagamento delle somme corrispondenti alle addizionali alle accise sull'energia elettrica effettuato dalla società a favore di Parte_2 CP_1
non era dovuto e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare in persona
[...] Controparte_1 del suo legale rappresentante pro tempore, a rimborsare a (già Controparte_2
la somma di € 39.502,64 comprensivo di IVA al 10%, o la maggior o minor Parte_2 somma che risulterà all'esito dell'espletanda istruttoria, indebitamente percepita per il medesimo titolo, maggiorata degli interessi legali dalla domanda al saldo.
Con il favore delle spese e dei compensi del giudizio.
PER PARTE RESISTENTE
Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, previi gli incombenti di legge,
- in via preliminare, si chiede che venga concesso rinvio o sospensione stante la pendenza del giudizio avanti la Corte di Giustizia dell'Unione Europea e la Corte Costituzionale per i motivi sopra menzionati;
- nel merito:
• rigettare l'avversa domanda perché infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi sopra esposti, escludendo le somme antecedenti il 1° aprile 2010 e l'IVA;
• accertare la legittimità dell'addebito ai sensi dell'art. 56 TUA delle somme oggetto di ripetizione richieste da parte avversa per i motivi sopra descritti;
• accertare e dichiarare che la domanda è infondata nel merito poiché non può essere applicata come tale nell'ambito di una controversia che ha luogo esclusivamente tra singoli, e per l'effetto dichiarare il difetto di titolarità ad causam della Controparte_1
• in ogni caso, rigettare le avverse eccezioni, incluse le istanze istruttorie, poiché improcedibili, inammissibili e improponibili in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa. Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre, formulare istanze istruttorie ed eccepire;
con compensazione tra parte ricorrente e parte convenuta, per le ragioni di cui in premessa.
pagina 2 di 9
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, già , allegando di Controparte_2 Controparte_3 avere intrattenuto con , nel periodo 2010-2011 un rapporto di somministrazione di energia CP_1 elettrica per i propri POD n. IT001E00237911, IT001E00237912, IT001E00238776, IT001E51938658, siti in provincia di Modena, di aver pagato alla resistente l'intero corrispettivo richiesto per la somministrazione in parola, ivi comprese le somme addebitatele a titolo di imposta addizionale provinciale all'accisa prevista dall'art. 6, comma 1, lett. c), D.L. n. 511/1988, per complessivi €
39.502,64, ne ha richiesto la ripetizione, perché, come stabilito dalla Corte di Giustizia sin dal 2011, nonché evidenziato di recente dalla concorde giurisprudenza della Corte di Cassazione, la norma istitutiva dell'imposta addizionale provinciale all'accisa è contraria al diritto comunitario (in particolare, viola l'art. 1, par. 2, direttiva n. 2008/118/CE come interpretato dalla CGUE con le sentenze 5 marzo 2015 in causa C-553/13 e 25 luglio 2018 in causa C-103/17) e, dunque, deve essere disapplicata, con diritto del consumatore finale alla ripetizione dell'indebito nei confronti del fornitore.
Dopo un excursus sulle normative di riferimento e sugli orientamenti giurisprudenziali a sostegno della domanda proposta, la ricorrente ha chiesto la condanna di alla restituzione dell'indicata CP_1 somma di € 39.502,64 comprensiva di IVA al 10%, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, spese e compensi del giudizio.
si è ritualmente costituita, contestando la quantificazione della somma pretesa a CP_1 rimborso a fronte della legittimità degli addebiti in applicazione della normativa italiana almeno fino al
31.3.2010 e chiedendo, così, la riduzione delle somme corrisposte dalla ricorrente antecedentemente al
1 aprile 2010, periodo in cui la norma interna non era stata ancora dichiarata incompatibile con la direttiva UE;
inoltre ha contestato la quantificazione delle somme chieste dall'attrice a titolo di rimborso, sostenendo che la quota Iva corrisposta sulle accise provinciali non debba essere restituita, poiché, in ipotesi, già interamente detratta o dovendola riversarla immediatamente all'Erario (c.d. principio della neutralità dell'Iva); ha citato il rinvio alla Corte Costituzionale del Collegio Arbitrale di Vicenza riguardo la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 comma 4 TUA, nonché il rinvio alla Corte Costituzionale del Tribunale di Udine in merito alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lett. C, e 2, del DL n. 511/1988, per contrasto con l'art. 117, comma primo, Cost. e l'art. 1, par. 2, direttiva 2008/118/CE del Consiglio dell'U.E, anche alla luce dei rinvii pregiudiziali del
Tribunale di Como alla CGUE. Nel merito ha chiesto il rigetto delle domande avversarie, tra l'altro, sostenendo l'inefficacia orizzontale della direttiva comunitaria e la piena legittimità dell'addebito ai sensi dell'art. 56 TUA;
sulla scorta di ciò, conseguentemente, ha ribadito l'infondatezza della domanda attorea sostenendo che la presente controversia ha luogo esclusivamente tra singoli, comportando l'impossibilità alla disapplicazione della normativa per opera del Giudice e ha chiesto l'applicazione della quota degli interessi esclusivamente al tasso legale di cui all'art. 1284, I comma, c.c. a decorrere dalla domanda al saldo e la compensazione delle spese, in caso di accoglimento delle domande avversarie, avendo agito in buona fede, non avendo mai avuto la disponibilità delle somme, nonché
pagina 3 di 9 dovendo la stessa necessariamente resistere in giudizio per poter accedere al meccanismo di rimborso previsto dall'art. 14 TUA all'Amministrazione finanziaria.
Sulla richiesta preliminare di sospensione del giudizio o di rinvio non consuetudinario in attesa delle pronunce della Corte Costituzionale e della CGUE, si rileva, innanzitutto, che il caso di specie verte in materia prettamente civilistica, relativo al rapporto privatistico intercorso tra l'utente e il fornitore dell'energia, con la conseguenza che nel presente giudizio l'art. 14 Testo Unico Accise non può trovare applicazione. Del resto, la stessa Corte di Cassazione ha espressamente affermato che l'azione di rimborso ex art. 14, comma 4, TUA spettante al soggetto passivo dell'imposta è un
“posterius” della vittoriosa azione ex art. 2033 c.c. del consumatore (Cass. 27306/2019); rilevante è, sul punto, anche l'orientamento assunto dalla Corte d'Appello di Milano, secondo cui non sussiste alcun nesso di pregiudizialità tra l'azione di ripetizione de indebito ex art. 2033 c.c. in materia di accise provinciali e gli attuali procedimenti pendenti alla CGUE (Corte Appello Milano Sez. III, ordinanza del
24.5.2022); pertanto, la richiesta di sospensione ex art 295 c.p.c. avanzata dalla convenuta, in correlazione alla pendente (e descritta) questione di legittimità costituzionale, risulta infondata e deve essere rigettata.
Nel merito Non vi sono questioni sul quantum.
In diritto il Tribunale che vada accolto il ricorso in relazione alla domanda di ripetizione delle somme pagate a titolo di rivalsa per il versamento dell'addizionale provinciale sulle accise. Infatti il diritto di ripetizione delle somme addebitate dal fornitore di energia al consumatore finale a titolo di rivalsa per il versamento dell'addizionale provinciale sull'energia elettrica trova la propria giustificazione indiretta nella contrarietà di tale imposta rispetto al diritto dell'Unione europea.
L'addizionale all'accisa sull'energia elettrica è stata introdotta dall'art. 6 del D.L. n. 511 del 1988, conv. con mod. dalla L. n. 20 del 1989. In materia di accise è poi intervenuto il diritto europeo con la
Direttiva 92/12/CEE, come modificata dalla Direttiva 2003/96/CE e, successivamente, dalla Direttiva
2008/118/CE, recepita in Italia con il D.lgs. 29 marzo 2010 n. 48. Tale ultima direttiva prevede, all'art. 1 che “Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni”. Nel 2011 la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, ritenendo che l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica si ponesse in contrasto con la Direttiva 2008/118/CE. Pertanto, con l'art. 4 del D.L. n. 16/2012 è stato abrogato l'art. 6 del D.L. n. 511 del 1988. Il contrasto in questione è stato riconosciuto anche da plurime sentenze della Corte di cassazione, con le quali è stato affermato che “l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui al D.L. n. 511 del 1988, art. 6, nella sua versione, applicabile ratione temporis, va disapplicata per contrasto con l'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, per come interpretato dalla Corte di Giustizia U.E. con le sentenze 5 marzo 2015, in causa C-553/13, e 25 luglio
2018, in causa C-103/17” (tra le altre, Cass. 16142/2020, Cass. 10691/2020, Cass. 10114/2020, Cass.
27101/2019, Cass. 15198/2019 così, tra le ultime, Cass. 22343/2020, Cass. 22345/2020; cfr., negli pagina 4 di 9 stessi termini e con le medesime argomentazioni). In proposito, la Suprema Corte ha evidenziato che, ai sensi dell'art. 1, par. 2 della direttiva 2008/118/CE, e prima ancora dell'analoga disposizione contenuta nell'art. 3, par. 2, della direttiva 92/12/CEE, “Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell'imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni”. Perché gli Stati membri possano prevedere sul consumo di energia elettrica altre imposte indirette oltre alle accise devono, pertanto, essere rispettate due condizioni, applicabili cumulativamente: 1) le imposte addizionali devono rispettare le regole di imposizione dell'Unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta; 2) le imposte addizionali devono avere una finalità specifica, intendendosi come tale una finalità che non sia puramente di bilancio (C.G.U.E.,
24 febbraio 2000, in causa C-434/97, Commissione/Francia, punto 19; C.G.U.E., 9 marzo 2000, in causa C437/97, EKW e Wein & Co., punto 31; C.G.U.E., 27 febbraio 2014, in causa C-82/12,
Transportes Jordi Besora, punto 23). Il rispetto del requisito della finalità specifica deve essere poi vagliato alla luce della sentenza della Corte di Giustizia del 25 luglio 2018, nella causa C-103/17. Tale pronuncia, ai punti 38 e 39, ha infatti chiarito che, affinché un'imposta possa garantire la finalità specifica invocata, occorre che il gettito di tale imposta sia obbligatoriamente utilizzato “al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava
l'imposta in parola nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione”. Peraltro, “un'assegnazione predeterminata del gettito di una tassa rientrante in una semplice modalità di organizzazione interna del bilancio di uno Stato membro, non può, in quanto tale, costituire una condizione sufficiente a siffatto riguardo, poiché ogni Stato membro può decidere di imporre, a prescindere dalla finalità perseguita, l'assegnazione del gettito di un'imposta al finanziamento di determinate spese”.
Sulla base del contrasto normativo sopra esposto, si pone il problema circa la sussistenza dei presupposti per ottenere la ripetizione delle somme versate nei confronti del fornitore di energia ex art
2033 c.c.
Preso in considerazione il particolare rapporto trilaterale che intercorre tra l'amministrazione finanziaria, il fornitore di energia e il consumatore finale, assimilabile a quello che viene in considerazione in materia di IVA, ritiene questo Giudice che tale diritto vada riconosciuto. A tal proposito, bisogna considerare che, ai sensi dell'art. 53 del TUA, il soggetto passivo di imposta deve essere identificato nel fornitore di energia, che può esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del consumatore finale ex art.56 TUA, ma rimane unica parte del rapporto tributario, in quanto unico pagina 5 di 9 obbligato al versamento dell'imposta. Il rapporto tributario intercorre, pertanto, esclusivamente tra l'amministrazione finanziaria e il fornitore di energia;
di contro, il rapporto tra consumatore finale, nei confronti del quale sia esercitato il diritto di rivalsa, e il fornitore di energia è un rapporto di natura civilistica, causalmente collegato ma autonomo rispetto al rapporto tributario (Cass. 22455/2020).
Ciò posto, una volta riconosciuta la contrarietà del tributo nazionale rispetto al diritto dell'Unione europea, si pone il problema di tutelare il diritto a ottenerne il rimborso. La stessa giurisprudenza della C.G.U.E., seppur prevalentemente con riferimento all'IVA, ha evidenziato che nei casi in cui il costo del tributo sia stato traslato dal soggetto passivo di imposta al consumatore finale è necessario trovare un punto di equilibrio tra l'esigenza di evitare che il soggetto passivo tragga un ingiustificato arricchimento dal rimborso e la necessità di evitare che lo Stato ottenga un beneficio economico dalla violazione del diritto U.E., garantendo il diritto del consumatore finale ad ottenere il rimborso delle imposte versate o nei confronti dello Stato o nei confronti del fornitore.
Tuttavia, per costante giurisprudenza della C.G.U.E, la definizione delle concrete modalità per l'esercizio del diritto al rimborso è rimessa all'autonomia di ciascun ordinamento nazionale, seppur nel rispetto dei principi di effettività ed equivalenza. Spetta quindi allo Stato definire se il consumatore finale debba rivolgere le proprie pretese nei confronti dell'amministrazione finanziaria o del fornitore, garantendo, comunque, che “qualora tale rimborso si rivelasse impossibile o eccessivamente difficile da ottenere rivolgendosi ai fornitori interessati, il principio di effettività esigerebbe che il consumatore finale sia in grado di rivolgere la propria domanda di rimborso direttamente allo Stato membro interessato” (v., in tal senso, sentenze del 15 marzo 2007, Reemtsma Cigarettenfabriken, C-35/05,
EU:C:2007:167, punto 41, e del 26 aprile 2017, C-564/15, EU:C:2017:302, punto 53). Per_1
In materia di accise, l'ordinamento nazionale non prevede la legittimazione attiva del consumatore finale a richiedere il rimborso dell'imposta dal medesimo versata a seguito dell'esercizio di rivalsa del fornitore, poiché l'art. 14 del TUA, pur se non in modo esplicito, prevede che il rimborso possa essere richiesto solamente dal soggetto passivo di imposta. Di contro, è possibile riconoscere il suo diritto alla ripetizione delle imposte versate nei confronti del fornitore ai sensi dell'art. 2033 c.c: una volta venuta meno la debenza delle imposte nei confronti dell'ente statale, il diritto di rivalsa rimane, infatti, privo di giustificazione causale e, pertanto, indebito. In considerazione del particolare rapporto trilaterale che intercorre tra l'amministrazione finanziaria, il fornitore di energia e il consumatore finale, quest'ultimo può, quindi, normalmente agire nei confronti del fornitore con l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito e, solo nel caso in cui alleghi che tale azione si riveli oltremodo gravosa, può direttamente richiedere il rimborso nei confronti dell'Amministrazione
Finanziaria, (cfr., tra le altre, anche Cass. 14200/2019, n. 10114/2020). Al fornitore è poi riconosciuta la legittimazione a richiedere il rimborso direttamente all'amministrazione finanziaria ai sensi dell'art.
pagina 6 di 9 14 co. 4 del TUA, che prevede che “Qualora, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso e' richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme”.
Questo Giudice è consapevole che, a seguito della pronuncia della C.G.U.E. del 11/04/2024 nella causa C-316/22 sulle questioni pregiudiziali sollevate dal Tribunale di Como in ordine alla disapplicazione della norma interna di cui all'art 6. D.L. n. 511/1988, si sta sviluppando un diverso orientamento giurisprudenziale volto ad affermare la legittimazione straordinaria del consumatore finale alla richiesta del rimborso nei confronti dell'amministrazione, a prescindere dalla circostanza che la ripetizione da parte del fornitore sia eccessivamente gravosa.
Tale orientamento si basa, tuttavia, sul presupposto, non condiviso da questo Giudice, che la ripetizione nei confronti del fornitore vada negata in conseguenza dell'impossibilità di disapplicare in una controversia tra privati una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta. A bene vedere, la stessa C.G.U.E., afferma al punto 25 della sentenza del 11/04/2024, causa
C-316/22, che “malgrado l'assenza di effetto diretto orizzontale di una direttiva, un giudice nazionale può permettere ad un singolo di far valere l'illegittimità di un'imposta che sia stata indebitamente ripercossa su di lui da un venditore, conformemente ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, al fine di ottenere la neutralizzazione dell'onere economico supplementare che esso ha, in definitiva, dovuto sopportare, qualora tale possibilità sia prevista dalla normativa nazionale, aspetto questo che spetta al giudice del rinvio verificare nella controversia di cui ai procedimenti principali”.
Ebbene ritiene questo giudice, che tale possibilità sia fornita proprio dall'art. 2033 c.c., senza che venga violato il principio per cui la disapplicazione della normativa nazionale contraria alle disposizioni di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta non può avvenire nei rapporti orizzontali. Come sopra evidenziato, si ritiene, infatti, che la natura indebita del versamento effettuato dal consumatore finale nei confronti del fornitore di energia a seguito dell'esercizio del diritto di rivalsa non discenda dalla disapplicazione dell'art 6 del D.L. n. 511/1988 nel rapporto orizzontale, di natura civilistica, che intercorre tra i medesimi, ma dalla non debenza dell'imposta oggetto del collegato rapporto di diritto tributario, che intercorre tra il fornitore di energia e l'amministrazione finanziaria e del quale il giudice civile deve incidentalmente conoscere. Seppur in materia di IVA, è stato, infatti, affermato che la questione relativa alla legittimità del presupposto della rivalsa, ossia il debito d'imposta, “resta sul piano della questione incidentale, e non introduce una causa pregiudiziale, in mancanza di un'iniziativa del debitore d'imposta nei confronti dell'Amministrazione finanziaria” (Cass.
pagina 7 di 9 civ. Sez. Unite Ord., 18/02/2009, n. 3817). Una volta venuta mena la debenza dell'imposta, per contrarietà al diritto U.E., l'esercizio del diritto di rivalsa rimane privo della propria ragione d'essere e il pagamento delle imposte da parte del consumatore finale definitivamente indebito;
di conseguenza, ove “la rivalsa si riveli illegittima per insussistenza dell'obbligo di versamento della quota parte di prezzo relativa all'accisa o alla addizionale, il consumatore ha azione nei confronti del fornitore per illegittimo esercizio della rivalsa quale azione di ripetizione di quota parte del prezzo, ma non ha azione nei confronti dell'Erario per l'imposta in tesi versata illegittimamente dal fornitore” (Cass. civ.
Sez. V, Sent., (ud. 26/03/2019) 04-06-2019, n. 15199).
Pertanto, in accoglimento della domanda, la parte resistente dev'essere condannata a restituire alla parte ricorrente la somma di € 39.502,64, oltre interessi legali ex art. 1284 1c., c.c. dalla domanda al saldo effettivo, stante la buona fede dell'accipiens alla data della ricezione del pagamento.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, dev'essere restituito anche l'importo pagato a titolo di IVA sul costo addebitato a titolo di addizionale provinciale. Infatti, come rilevato dalla Corte di Cassazione, in caso di operazioni erroneamente assoggettate all'Iva restano privi di fondamento il pagamento dell'imposta da parte del cedente, la rivalsa da costui effettuata nei confronti del cessionario e la detrazione da quest'ultimo operata nella sua dichiarazione Iva, con la conseguenza che il cedente ha diritto di chiedere all'Amministrazione il rimborso dell'Iva, il cessionario ha diritto di chiedere al cedente la restituzione dell' Iva versata in via di rivalsa, e l'Amministrazione ha il potere-dovere di escludere la detrazione dell' Iva pagata in rivalsa dalla dichiarazione Iva presentata dal cessionario
(Cass.civ., V, 15 maggio 2015, n.9946; v., nello stesso senso, anche Cass. ord. n. 8652/2020). Ciò dettola convenuta appare in ogni caso carente di interesse ai sensi dell'art. 100 c.p.c. in relazione all'eccepito ingiustificato vantaggio che percepirebbe la ricorrente qualora, ottenuta la restituzione dell'importo a suo tempo pagato a titolo di IVA sulle somme risultate indebite, potrebbe non doversi mai vedere rettificata da parte dell'Amministrazione finanziaria, ormai decaduta ai sensi dell'art. 75 TU
IVA, la dichiarazione fiscale 2011/2012 avente ad oggetto la detrazione o il rimborso del credito IVA: si tratta invero di questione che attiene esclusivamente al rapporto cessionario IVA/Pubblica
Amministrazione, che non coinvolge il soggetto cedente, la quale non patirebbe alcun decremento patrimoniale per effetto dell'eventuale lamentato vantaggio percepito dalle ricorrenti.
Le spese sono regolate a mente degli artt. 91 e ss cpc, nella formulazione attualmente vigente: in forza di tali disposizioni, il soccombente deve rifondere le spese della parte vittoriosa in applicazione del principio di causalità della lite, salva solo la soccombenza reciproca, la novità della questione trattata, il revirement della giurisprudenza su questioni decisive, ovvero, ex C. Cost. n. 77/2018, altre gravi ed eccezionali ragioni da esplicitarsi in motivazione. Nel caso di specie, stante la presenza di rilevanti contrasti giurisprudenziali sulla questione trattata e la circostanza che, alla luce dell'art. 14 co.
4 TUA, non è contemplata la possibilità per il fornitore di ottenere dall'Erario il rimborso di quanto restituito pagina 8 di 9 all'utente se non a seguito di pronuncia definitiva di condanna a suo carico (cfr. Cass. 27306/2019 cit.), risultano sussistere i presupposti di legge per compensare integralmente le spese di lite della causa. Di conseguenza, in applicazione del principio di causalità, si reputa equo addossare le spese di lite di questa causa (necessaria ex lege affinché il fornitore possa poi dare corso alla richiesta di rimborso avanti l'Amministrazione finanziaria) ad entrambi i contraenti (del contratto di somministrazione) in pari misura, risultando entrambi incolpevoli rispetto alla necessità della causa stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, a versare a Controparte_1 [...]
, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, la somma di € 39.502,64 Controparte_4 comprensivo di IVA al 10%, oltre interessi legali ex art. 1284 1c., c.c. dalla domanda al saldo effettivo a titolo di ripetizione dell'indebito; dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Milano, 21 marzo 2025
Il Giudice
dott. Caterina Centola
pagina 9 di 9