Sentenza 23 luglio 2002
Commentario • 1
- 1. Responsabilità civile della p.a. da manutenzione di strade pubblicheAccesso limitatoGiuseppe Buffone · https://www.altalex.com/ · 26 maggio 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/07/2002, n. 10749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10749 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA R.G.N.13727/9910749 /02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE esecuzione specifica SEZIONE TERZA CIVIJ obbligo concluden Composta dagli Illam Sig contratto Presidente Dott. Gaetano Dott. Fabio MAZZA Consigliere 28355 Cron. Dott. Giovanni B. PETTI Consigliere 2247 Dott. Mario FINOCCHIARO Cons. Relatore Rep. Ud. 08/02/02 Dott. Alberto TALEVI Consigliere ha pronunciato la seguente: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. sul ricorso (13727/99 R.G.) proposto da: per dirihi 20 23 LUG. 2002 DE HI GO, DE HI IS, DE HI DA, CXA-, र IL CANCELLIERE EL IN, CAEL EL, CAEL IO, DE HI EN, CAEL IA, elettivamente domi- ciliati in Roma, via F. Siacci n. 2/b, presso l'avv. ☐ CANCELLERIA Corrado De Martini, che li difende giusta delega in at- CA ti;
ricorrenti -
contro
EN LO CC;
SC IO, EL LI LL, - intimati nonché sul ricorso (17674/99 R.G.) proposto da: 356 1 EN LO CC, elettivamente domiciliato in Roma, via Cosseria n. 5, presso l'avv. Enrico Roma- nelli, che lo difende unitamente all'avv. Giuseppe Cal- vi, giusta delega in atti;
- controricorrente ricorrente incidentale
contro
DE HI GO, DE HI IS, DE HI DA, CXA - EL IN, CAEL EL, CAEL IO, DE HI EN, CAEL IA, elettivamente domi- ciliati in Roma, via F. Siacci n. 2/b, presso l'avv. Corrado De Martini, che li difende giusta delega in at- tii - controricorrenti al ricorso incidentali- e
contro
EN LO CC;
SC IO, ELLI LL, - intimati avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia, n. 750/98 del 21 ottobre - 31 dicembre 1998 (149/95 R.G.). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8 febbraio 2002 dal Relatore Cons. Mario Finocchiaro;
Udito l'avv. C. De Martini per i ricorrenti principali e controricorrenti al ricorso incidentale, nonché 2 l'avv. E. Romanelli per il ricorrente incidentale;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Ge- nerale Dott. Antonietta Carestia, che ha concluso chie- dendo il rigetto dsia del ricorso principale che di quello incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto 10 febbraio 1989 DE HI GO, DE HI IS, DE HI DA, CAEL IN, CASAR- EL EL, CAEL IO, DE HI IC e CASAR- EL IA convenivano in giudizio, innanzi al tribu- nale di Bergamo, EN LO CC, SC IO e ELLI LL. Esponevano gli attori che nel maggio 1988 il conve- nuto EN, proprietario di un complesso di beni sito in comune di Valbrembo, noto con il nome di Parco Faunistico Le Cornelle, aveva manifestato la volontà di vendere il parco all'attore DE HI GO e che le par- ti avevano, in tale occasione, sottoscritto un documen- to del seguente tenore «Parco le Cornelle Sig. Benedet- ti. Prezzo totale lire 3.500.000.000 meno 400.000.000 banche = lire 3.100.000.000, firmato GO DE HI, An- gelo EN. Consegna parco fine anno». Successivamente, proseguivano gli attori, le parti avevano concordato di affidare a professionisti di loro fiducia il compito di perfezionare gli aspetti giuridi- 3 ci, fiscali e tecnici della compravendita e, a seguito di laboriose trattative condotte con l'assistenza di legali e commercialisti erano pervenuti, il giorno 13 settembre 1988, alla stipulazione di una scrittura pri- vata depositata fiduciariamente presso lo studio dei dottori SC e ELLI. Annullato un incontro tra le parti previsto per il 17 settembre 1988 a causa di un improvviso ricovero in ospedale del EN, gli attori esponevano che dopo pochi giorni la parte venditrice aveva comunicato di non avere più intenzione di alienare il complesso co- stituente il Parco di cui sopra. Tutto ciò premesso gli attori chiedevano che • l'adito tribunale, in via principale emettesse sentenza e f e costitutiva del trasferimento dell'azienda, ai sensi dell'art. 2932 c.c., in via subordinata, condannasse il EN al risarcimento dei danni che quantificavano in lire 7 miliardi o, comunque, a titolo di responsabi- lità precontrattuale. Quanto ai convenuti SC e ELLI gli attori 3 chiedevano che fosse emesso ordine di esibizione dell'originale della scrittura 13 settembre 1988. Costituitosi in giudizio il solo EN questi contestava che si fosse perfezionato, tra le parti, un qualsiasi contratto, preliminare definitivo, atteso che i documenti sottoscritti nel corso delle trattative potevano assumere al più valore di minuta o di puntua- zione. Chiedeva, pertanto, il EN, in via principa- le, il rigetto di ogni domanda attrice, in via ricon- venzionale, la condanna degli attori al risarcimento dei danni causati dalla trascrizione della domanda giu- diziale. Alla prima udienza, comparsa personalmente la con- venuta ELLI depositava l'originale del documen- to denominato «accordo del 13 settembre 1988». Nella stessa udienza, peraltro, l'attore proponeva querela di falso nei confronti della menzionata scrittura nella parte riguardante la dizione «preliminare previsto per e t e sanato 17.9» che assumeva essere stata aggiunta solo dopo la sottoscrizione. Svoltasi la istruttoria del caso l'adito tribunale sentenza 13 ottobre - 12 novembre 1994 rigettava con dept. altoz loro carico le spese ogni domanda attrice, ponendo a del giudizio. Osservava il tribunale che la scrittura recante l'intestazione «accordo del 13 settembre 1988» doveva qualificarsi minuta o puntuazione, perché priva dei re- quisiti per potersi qualificare contratto, preliminare o definitivo, atteso che faceva difetto qualsiasi mani- 5 festazione di volontà delle parti in ordine al trasfe- rimento del bene, nonché di un impegno a stipulare un successivo negozio traslativo. Ritenevano quei giudici, altresì, da un lato, che il documento non recava né la sottoscrizione di altri soggetti indicati come contraenti (e, in particolare, quanto ai venditori, la moglie del EN, quanto ai pretesi acquirenti, tutti gli altri consorti di lite di DE HI GO), dall'altro che il bene oggetto della scrittura non era ancora venuto a esistenza alla data del 13 settembre 1988, atteso che le parti prevedevano la cessione di quote di una costituenda società a re- こ sponsabilità limitata senza che risultasse in alcun ete • modo l'impegno del EN a costituire tale società con soggetto estraneo alla trattativa. Quanto alle altre domande quei giudici osservavano, da un lato, che trattandosi nella specie di mera minu- nessuna rilevanza poteva assumere, ai fini della ta, decisione, l'accertamento di un eventuale postumo inse- rimento dell'inciso «preliminare previsto per sabato 17.9», dall'altro, che la domanda subordinata ex art. 1337 c.c. doveva rigettarsi per carenza di allegazione e di prova in ordine al danno derivato a DE HI GO a causa della ingiustificata rottura delle trattative da parte del EN, da ultimo, che la domanda ri- : convenzionale non poteva essere accolta per mancanza di prova. Gravata tale pronunzia, in via principale da DE HI GO, DE HI IS, DE HI DA, CASAR- EL IN, CAEL EL, CAEL IO, DE HI IC e CAEL IA e, in via incidentale da EN LO CC, in contumacia degli ap- pellati SC IO e ELLI LL, la cor- te di appello di Brescia con sentenza 21 ottobre - 31 dicembre 1998 rigettava sia l'appello principale che quello incidentale, con condanna degli appellanti, in solido, al pagamento delle spese del grado. Per la cassazione di tale ultima pronunzia, notifi- cata il 4 maggio 1999 hanno proposto ricorso, affidato a 5 motivi e illustrato da memoria, DE HI GO, DE HI IS, DE HI DA, CAEL IN, CAEL EL, CAEL IO, DE HI IC e CAEL IA. Resiste con controricorso e ricorso incidentale af- fidato a un unico motivo e illustrato da memoria, BENE- DETTI LO CC. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede SC IO e ELLI LL. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. I vari ricorsi avverso la stessa sentenza devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.
2. Con il primo motivo i ricorrenti principali de- nunziano «violazione e falsa applicazione degli artt. 1350, 1351 c.c., nonché delle norme dei principi in ma- teria di trasferimento di quote di società a responsa- bilità limitata», «violazione e falsa applicazione de- SS.>>>, falsa gli artt. 1362 C.C. e applicazione dell'art. 2575 C.C. (art. 360 n. 3 c.p.c.), nonché «omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo (art. 360 n. 5)». In particolare: la pronunzia gravata, dopo avere affermato, a pa- gina 9, che il contratto dedotto ai ricorrenti può es- sere inquadrato nello schema di trasferimento di e t e azienda, o invece qualificato come negozio indiretto da realizzarsi attraverso lo strumento della cessione di quote sociali» precisando che un tale contratto sarebbe comunque assoggettato alla disciplina di cui all'art. 1350 C.C., a pagina 17 qualifica contraddittoriamente il contratto come «avente a oggetto il trasferimento di quote di una costituenda società . . . e si inquadra nel- la categoria dei negozi finalizzati alla vendita di co- sa futura»; 8 una corretta interpretazione del contenuto del contratto, secondo le regole dettate dagli artt. 1362 e 88. conduce a ritenere che le parti intesero conseguire quel «risultato finale» del trasferimento dell'azienda Parco Faunistico Le Cornelle attraverso lo strumento, chiaramente individuato e espressamente indicato, della cessione della integralità delle quote di una società di capitali che il EN avrebbe dovuto costituire con la moglie;
- l'affermazione che il contratto sarebbe stato in ogni caso assoggettato alla disciplina dell'art. 1350 c.c. è comunque viziata da un evidente errore di dirit- to, atteso che il contratto avente a oggetto il trasfe- २ rimento di quote sociali di una società di capitali ha come oggetto immediato la partecipazione e non richiede la forma scritta;
- anche qualora si voglia privilegiare il risultato finale indicato dai giudici di merito e si ritenga che il negozio costituiva un trasferimento di azienda rea- lizzato attraverso lo strumento del trasferimento di quote di una costituenda società, qualificando così il negozio come un negozio indiretto, gli atti attraverso i quali si realizza l'effetto «indiretto» voluto dalle parti devono rivestire la forma propria non del negozio tipico espressamente previsto dalla legge per tale ef- 9 fetto, ma quella propria dei singoli negozi nei quali si articola l'operazione indiretta;
- il contratto di cui si discute, avente ad oggetto un trasferimento di quote sociali, sia pure future, non è assoggettato ai vincoli di forma di cui all'art. 1350 C.C.; - è totalmente illogica l'affermazione dei giudici del merito secondo cui il contratto, comportando l'assunzione dell'obbligo di addivenire alla costitu- zione di una società sarebbe soggetto ai vincoli di cui all'art. 2745 C.C., atteso che il contratto concluso tra le parti non costituiva preliminare di costituzione di società a responsabilità limitata, poiché la costi- tuzione della società non era assunta come oggetto di una pattuizione ma come evento futuro, estrinseco al contratto, avrebbe dato luogo all'effetto reale del trasferimento effettivamente voluto dalle parti.
3. Il motivo non può trovare accoglimento, sotto nessuno dei molteplici profili in cui si articola. 3. 1. Quanto, in primis, alla presunta contraddit- torietà della sentenza e, in particolare alla contrad- dittoria qualificazione data dalla sentenza gravata al «contratto» inter partes rispettivamente alla pagina 9 e alla pagina 17 è sufficiente, per dimostrare la asso- luta infondatezza della deduzione, tenere presente che 10 mentre a pagina 9 la sentenza fa riferimento alla scrittura 13 settembre 1988, a pagina 17 la stessa men- ziona un documento talmente diverso e, in particolare, il «contratto preliminare stipulato il 16 settembre 1988 fra il DE HI e tale IN GI. È di palmare evidenza, pertanto, la inammissibilità della deduzione in esame. 3. 2. In merito, ancora, alle ulteriori tesi svolte con il primo motivo e che possono riassumersi, in buona sostanza, nell'assunto secondo cui è valido il contrat- to, verbale, avente a oggetto la promessa di vendita di quote di società a responsabilità limitata, anche se stipulato prima della costituzione della società e del- la sua iscrizione nel registro delle imprese, le stesse devono disattendersi alla luce delle considerazioni che seguono. 3. 2. 1. Giusta quanto assolutamente pacifico nella giurisprudenza di questa Corte regolatrice, la norma del comma 3 dell'art. 2331 c.c., che prevede la nullità della emissione e della vendita delle azioni di società prima dell'iscrizione della società nel registro delle imprese, è applicabile anche alla vendita di quote di società a responsabilità limitata effettuata anterior- mente all'iscrizione di tale società pur se, even- tualmente, già costituita in detto registro, senza - 11 che a tale applicabilità sia d'ostacolo il mancato ri- chiamo del suddetto comma 3 dell'art. 2331 nell'ultimo comma dell'art. 2475 c.c. Detto omesso richiamato, infatti, si spiega solo con la circostanza che in tale forma societaria il ca- pitale è diviso in quote e non in azioni, laddove, in- -vece, la ragione giustificativa della nullità costi- tuita dall'incompatibilità logica di un trasferimento di capitale sociale prima che la società venga ad esi- stenza con l'iscrizione e, quindi, dalla mancanza del- l'oggetto della cessione - ricorre analogamente, tenuto conto che essa è direttamente consequenziale alle di- sposizioni dei commi 1 e 2 dell'art. 2331, le quali so- no espressamente richiamate dall'ultimo comma dell'art. 2475 e, rispettivamente prevedendo, che solo con l'iscrizione la società acquisti la personalità giuri- dica e che, in difetto, chi abbia agito in nome della società, assuma responsabilità illimitata, escludono che prima dell'iscrizione, possa configurarsi una forma societaria anche «irregolare» (Cass. 22 settembre 1999, n. 10263). Certo quanto sopra, e non controverso che nel caso di specie la società delle cui quote le parti avrebbero disposto non solo non era stata iscritta nel registro delle società, ma neppure era costituita, è palese la 12 insostenibilità dell'assunto di parte ricorrente, non potendosi dubitare della radicale nullità di un siffat- to «preliminare». 3. 2. 2. Anche a prescindere da quanto precede, co- munque, è manifestamente infondato l'assunto, invocato dal ricorrente, secondo cui erroneamente e contra ius la sentenza gravata ha affermato che l'assunzione dell'obbligo di addivenire alla costituzione della so- cietà non poteva sottrarsi al vincolo di forma previsto dall'art. 2475 c.c. (atto pubblico). Giusta la stessa prospettazione della parte ora ri- corrente, infatti, in tanto la pronunzia richiesta avrebbe potuto avere un risultato utile per gli attori (che potevano conseguire la titolarità delle quote pro- messe) in quanto fosse stato accertato, oltre che l'ob- bligo per il EN, di cedere le «quote» della co- stituenda società, anche un obbligo, a carico dello stesso di costituire una società di capitali. In difetto, ove si ritenga, come ora pretendono i ricorrenti, che la costituzione della società non era assunta in contratto come oggetto di pattuizione tra le parti ma come un evento futuro, estrinseco al contrat- to» è palese che si era a fronte, a una condizione me- ramente potestativa ex art. 1355 c.C., con conseguente 13 nullità, sotto tale profilo, della promessa vendita delle quote.
4. Con il secondo motivo i ricorrenti principali denunziano, ancora, violazione e falsa applicazione degli artt. 1321 e 1326 c.c. nonché delle norme e dei principi sulla conclusione del contratto (art. 360 n. 3 c.p.c.)» e «omessa, insufficiente e contraddittoria mo- tivazione su punto decisivo (art. 360 n. 5 c.p.c.)». Si osserva, infatti, in buona sostanza, che «come i ricorrenti avevano reiteratamente posto in luce nel corso del giudizio di merito, nella scrittura datata 13 settembre 1988 sono ictu oculi rinvenibili tutti gli elementi che, ai sensi dell'art. 1325 c.c. sono neces- sari per un - tra vero attesoe proprio contratto, che l'accordo delle parti è evincibile dalle l'altro - sottoscrizioni apposte sull'unico originale del docu- mento, mentre non possono sorgere dubbi sulla causa del negozio e sulla sua liceità e anche l'oggetto era per- fettamente possibile, lecito e determinato. Con il terzo motivo i ricorrenti principali denun- ziano, ancora, violazione e falsa applicazione degli art. 1350 e 1351 c.c. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. C.C. (art. 360 n. 3 c.p.c.)» e «omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo (art. 360 n. 5 c.p.c.)». 14 Si osserva, infatti, non diversamente rispetto a quanto già osservato nel precedente motivo: il documento 13 settembre 1988 è sottoscritto da entrambe le parti e «contiene l'intera e espressa rego- lamentazione completa del negozio che le parti stesse] stavano stipulando>>>; il documento contiene, inoltre la frase «cessione di quote di s.r.l. da ... EN (99%) e da . BO- . . . . SC (1%) ai . DE HI» e tale frase non può ave- re altro significato che quello di impegno di compiere una determinata azione, perfettamente individuata;
- nessuna valenza i giudici del merito hanno attri- buito alla singolare circostanza che il documento sia stato sottoscritto in unico esemplare e consegnato fi- duciariamente a uno dei consulenti del EN.
5. I due motivi, intimamente connessi e da esamina- re congiuntamente, sono, in parte, inammissibili, in parte, manifestamente infondati. 5. 1. Quanto, in particolare, alla denunziata vio- lazione, da parte dei giudici del merito, degli artt. 1321, 1326, 1350, 1351, 1362 e seguenti c.c. le com- plesse, articolate censure spiegate in entrambi i moti- vi, sono manifestamente inammissibili. Deve ribadirsi al riguardo, infatti, che quando nel ricorso per cassazione pur denunziandosi violazione e 15 falsa applicazione della legge, con richiamo di speci- fiche disposizioni normative, non siano indicate le af- fermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le disposizioni indi- ° con la interpretazione delle stesse fornitacate - dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente - il motivo è inammissibile poiché non consen- dottrina te alla Corte di cassazione di adempiere il compito istituzionale di verificare il fondamento della denun- ziata violazione (Cass. 12 maggio 1998 n. 4777). In altri termini è inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, non es- sendo al riguardo sufficiente un'affermazione apoditti- ca non seguita da alcuna dimostrazione dovendo il ri- corrente porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la pronunzia impugnata (Cass. 21 agosto 1997 n. 7851). Pacifico quanto precede si osserva che nella spe- cie, come si ricava dal contesto del motivo, parte ri- corrente omette sia di indicare quale sia la interpre- tazione data, dal giudice del merito, delle richiamate molteplici disposizioni e i motivi per cui la stessa 16 non possa essere accettata, sia quale sia la «corretta>>> interpretazione di tali norme. In realtà parte ricorrente, lungi non censurare l'interpretazione che il giudice del merito ha dato ☑ delle ricordate disposizioni, si limita a dolersi che l'esito della lite sia stato sfavorevole alle proprie aspettative, per essere state le risultanze di causa valutate in modo difforme alla sua, soggettiva, inter- pretazione di quelle stesse risultanze ed è evidente - pertanto che la denuncia esula totalmente dalla pre- - visione di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c.. 5. 2. Sempre sotto il profilo dei limiti entro cui la deduzione ora in esame è ammissibile si osserva che il procedimento di qualificazione di un contratto, 0, come nella specie, di un documento che una parte assuma avere natura contrattuale, consta di due fasi, delle consistente nella ricerca e nella in-quali la prima dividuazione della comune volontà dei contraenti è un tipico accertamento di fatto, riservato istituzional- mente al giudice di merito e il cui risultato è sinda- . cabile in sede di legittimità solo per vizi di motiva- zione in relazione ai canoni legali di ermeneutica con- trattuale di cui agli articoli 1362 e seguenti C.C., mentre la seconda, concernente l'inquadramento della comune volontà, come accertata, nello schema legale 17 corrispondente, risolvendosi nella applicazione di nor- me giuridiche, può formare oggetto di verifica e di ri- scontro in sede di legittimità, sia per quanto attiene alla descrizione del modello tipico della fattispecie legale, sia per quanto riguarda la rilevanza qualifi- cante degli elementi di fatto così come accertati, sia infine con riferimento alla individuazione delle impli- cazioni effettuali conseguenti alla sussistenza della fattispecie concreta nel paradigma normativo. Il sindacato della Corte di cassazione può, pertan- to, essere sollecitato sui criteri astratti, generali e tecnici applicati dal giudice del merito ai fini della qualificazione giuridica di un contratto (cfr., ad esempio, Cass. 25 gennaio 2001, n. 1054, specie in mo- e f e tivazione). 5. 3. Contemporaneamente, giusta quanto assoluta- mente pacifico presso una giurisprudenza più che con- solidata di questa Corte regolatrice, che in questa se- de non può che ulteriormente ribadirsi - il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione de- nunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di 18 ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomen- tazioni adottate, tale da non consentire la identifica- zione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione. Detti vizi non possono, peraltro, consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, perché spetta solo a quel giudice indivi- duare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discus- sione, dare prevalenza all'uno ○ all'altro mezzo di prova (Recentemente, in tale senso, ad esempio, Cass., 21 marzo 2001, n. 4025 e Cass. 8 agosto 2000, n. 10417, specie in motivazione, nonché Cass., sez. un., 11 giu- gno 1998, n. 5802 e Cass., 22 dicembre 1997, n. 12960). - contrariamente a quan-- infatti L'art. 360, n. 5 ricorrente non conferisce alla to suppone l'attuale Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l'apprezzamento dei fatti. 19 Ne deriva, pertanto, che alla cassazione della sen- tenza, per vizi della motivazione, si può giungere solo quando tale vizio emerga dall'esame del ragionamento svolto dal giudice, quale risulta dalla sentenza, che si rilevi incompleto, incoerente e illogico, non già quando il giudice abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (In questo senso, ad esempio, Cass., 8 agosto 2000, n. 10414, spe- cie in motivazione). È di palmare evidenza, pertanto, la inammissibilità delle censure in esame nella parte in cui queste, lungi dall'evidenziare incoerenze e illogicità della sentenza gravata in sede di interpretazione delle risultanze di causa, sollecitano una diversa lettura di quelle stesse risultanze, favorevole alla parte concludente. 5. 4. Fatte le doverose precisazioni di cui sopra si osserva che i giudici del merito sono pervenuti alla conclusione della «inesistenza», di un vincolo giuridi- co tra le parti sulla base della constatazione «in sé assorbente e atta a sorreggere in modo autonomo la de- cisione, della totale mancanza di una espressa manife- stazione di volontà diretta a costituire il rapporto dedotto in giudizio». 2 020 Hanno, in particolare evidenziato i giudici del me- rito che la disamina del documento 13 settembre 1988 non consente di cogliere, nel suo contenuto alcun ele- mento atto a configurare l'estrinsecazione diretta e formale della volontà dei sottoscrittori di concludere un contratto preliminare, né tantomeno definitivo»>. Si precisa al riguardo, da parte dei giudici del merito che il documento «si apre con un'elencazione di cifre e di fate che, per le annotazioni ad esse affian- cate fanno pensare a futuri versamenti di somme di de- naro (in ordine ai quali, peraltro, non viene espresso alcun impegno)». Riferito il contenuto del documento quei giudici hanno ancora evidenziato come lo stesso non contenga «alcuna espressa dichiarazione di consenso, riconduci- bile all'uno о all'altro dei firmatari, ma piuttosto l'elencazione dei punti salienti di una ipotesi di ac- cordo di massima, ancora da definire nei dettagli (non foss'altro per quanto riferentesi alla consistenza del patrimonio mobiliare), ma soprattutto privo della espressione di una volontà concreta e attuale di consi- derare immediatamente vincolate l'assetto nozionale ivi genericamente descritto». Tale, assorbente, ratio decidendi non è in alcun modo, validamente e sufficientemente censurata dai ri- 21 correnti principali i quali si limitano, ad opporre, alla ricostruzione del documento in atti quale operata dai giudici di merito - che hanno definito il documento stesso una semplice «minuta o puntuazione>>> una pro- pria soggettiva ricostruzione di quello stesso documen- to (cfr. Cass.14 gennaio 2002 n.337, in motivazione). 5. 5. In particolare non può non evidenziarsi la inammissibilità del terzo motivo del ricorso nella par- te in cui, contra legem, e cercando di superare quelli che sono i limiti del giudizio di legittimità, che non è un giudizio di merito di terzo grado, sollecita una diversa lettura, da parte di questa Corte, della espressione «cessione di quote di s.r.l.», rispetto a quella fatta propria dai giudici del merito e pretende di leggere la stessa come «attuale» intenzione delle parti ivi indicate a pervenire alla detta «cessione», anziché quale accordo di massima su un particolare aspetto delle trattative. 5. 6. Irrilevante e non pertinente, al fine del de- cidere, altresì, appare la circostanza, ampiamente di- scussa e illustrata nei detti motivi, della avvenuta redazione del documento 13 settembre 1988 in un'unica copia. Secondo l'id quod plerumque accidit, specie in pre- senza di contratti di un certo valore economico, le 2 22 2 parti predispongono due «originali» dello stesso, ognu- no conservato da uno dei contraenti: la circostanza che il documento 13 settembre 1988 sia stato redatto in un'unica copia, pertanto, lungi dal significare che le parti si ritenevano già «vincolate>> a tale documento dimostra, all'opposto, che le parti ritenevano lo stes- So una mera «minuta» o «puntuazione»>, come esattamente ritenuto dai giudici del merito. 5. 6. Sempre al riguardo, a prescindere dal consi- derare che, come Osservato in precedenza, il preteso contratto documentato dalla scrittura in questione nullo per violazione dell'art. 2331, comma 1, c.c. per- ché, giusta la stessa prospettazione di parte ricorren- te principale prevede la promessa di vendita di azioni di una società a responsabilità limitata prima della sua costituzione e iscrizione nel registro delle impre- se, si osserva che a norma dell'art. 1325, n. 1, C.C. - sia esso requisito essenziale, di qualsiasi contratto preliminare o definitivo è «l'accordo delle parti». - Come affermato da autorevole dottrina l'accordo delle parti è l'incontro delle manifestazioni o dichia- razioni di volontà di ciascuna di esse: il contratto è concluso 0, come anche si dice, è perfezionato, solo se, e solo quando, si raggiunga piena e totale coinci- 23 denza tra le dichiarazioni di volontà provenienti dalle diverse parti contraenti. Pacifico quanto precede e non controverso che in nessuna parte del documento è dato riscontrare come osservato dai giudici del merito - la estrinsecazione diretta e formale della volontà di concludere un con- tratto, preliminare né tantomeno definitivo, è palese che correttamente è stato escluso che il documento 13 settembre 1988 integri un «contratto». 5. 7. Irrilevante, al fine di pervenire a una di- versa soluzione della controversia, è quanto deduce, con i motivi ora in esame, parte ricorrente allorché afferma che «l'accordo delle parti è evincibile dalle sottoscrizioni delle parti». In assenza, nel contesto del documento, di qualsia- della volontà delle parti perchéestrinsecazione si sorgesse, tra le stesse, un qualche vincolo giuridico, è palese che la mera sottoscrizione del documento è ir- rilevante al fine del decidere. Deve ribadirsi, infatti, al riguardo, che a diffe- renza del contratto preliminare ove le parti si obbli- gano a prestare il loro consenso alla conclusione del contratto definitivo, i cui elementi essenziali ed ac- cidentali siano stati contestualmente precisati ed i cui effetti si produrranno al momento della sua stipu- 24 lazione, con la sottoscrizione della c.d. minuta puntuazione» di contratto - la quale ha la sola fun- zione di documentare l'intesa raggiunta su alcuni punti del contratto da concludere quando si sarà successiva- mente raggiunto l'accordo anche sugli altri punti da - le parti conservano la libertà di recesso trattare dalle trattative la quale trova un limite soltanto nel- responsabilità precontrattuale prevista dall'art. la 1337 c.c. (Cass. 4 agosto 1990, n. 7871, nonché, tra le tantissime, Cass. 5 aprile 1982, n. 2092,). In altri termini, lo svolgimento di trattative e la redazione di appunti o bozze di contratto - anche se sottoscritti dalle parti di per sé non superano la fase della puntuazione, vale a dire quella di un accor- do preliminare su talune delle condizioni di un futuro contratto, per intanto da ritenersi non concluso, atte- so che in tanto può considerarsi esaurita la fase del rapporto precontrattuale di trattativa, in quanto tra le parti si sia formato completo consenso sugli elemen- ti del negozio, sia principali, sia secondari (Cass. 15 marzo 1982, n. 1691) ed è assolutamente incontroverso che nella specie tale consenso non si era affatto per- fezionato.
6. Con il quarto motivo, denunziando «violazione e 2702 C.C. e degli artt. falsa applicazione dell'art. 25 221 e SS. c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.) » e «omessa ed insufficiente motivazione su punto decisivo (art, 360 n. 5 c.p.c.)» i ricorrenti principali censurano la sen- tenza nella parte in cui ha confermato la dichiarazione di inammissibilità della querela di falso proposta, sul presupposto che la scrittura 13 settembre 1988 sia «priva di efficacia negoziale». - evidenziano i ricorrenti prin- «Tale affermazione è, come si è visto, erronea per tutti i motivi cipali - sopra indicati. Conseguentemente anche la motivazione che sorregge la pronuncia di inammissibilità della que- rela appare manifestamente viziata».
7. Al pari dei precedenti il motivo non può trovare accoglimento. Dimostrata, infatti, la totale infondatezza dei precedenti motivi è palese che la «motivazione che sor- regge la pronuncia di inammissibilità della querela»> deve ritenersi corretta e idonea, pertanto, a sorregge- re il dictum della corte del merito ora censurato.
8. Preliminare all'esame del quinto motivo (con il quale si denunzia, tra l'altro, il rigetto della doman- da di risarcimento danni ex art. 1337 c.c. avanzata in sede di merito dagli attuali ricorrenti principali, nonché il capo relativo alle spese di causa) è l'esame del ricorso incidentale del EN. 26 9. Con l'unico motivo del ricorso incidentale il EN, denunziando «violazione e falsa applicazione dell'art. 1337 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.), nonché omes- ва, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo (art. 360 n. 5 c.p.c.) » censura la sen- tenza gravata nella parte in cui questa ha affermato la sussistenza di responsabilità precontrattuale in capo al EN, per essere receduto dalle trattative con il DE HI. 10. Il motivo non può trovare accoglimento. Sotto nessuno dei profili in cui si articola. 10. 1. Quanto, in primis alla denunziata violazione dell'art. 1337 c.c. la deduzione è palesemente inammis- sibile, sotto il profilo di cui all'art. 366 n. 3 c.p.c. Pur indicando, infatti, nella intestazione del mo- tivo «violazione e falsa applicazione dell'art. 1337 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.)», il ricorrente incidentale, nella parte espositiva e motiva omette totalmente di affrontare tale questione, limitandosi a denunciare che «la sentenza impugnata è da un lato contraddittoria e dall'altro è incorsa in un errore di fatto, in una er- ronea valutazione delle risultanze processuali, che si è risolta appunto in una omessa, insufficiente e con- 27 traddittoria decisione sul punto decisivo della
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- versia». - della sentenza gra- 10. 2. «La contraddittorietà si assume, sta nel fatto del non avere apprezza- vata - to come il riconoscimento di non essere il documento posto a base delle pretese del DE HI un contratto preliminare, comportava la conseguenza della illegitti- mità delle pretese del DE HI, documentate proprio nelle lettere 17 e 22 settembre del suo avvocato ... di ottenere una esecuzione dei pretesi accordi, con la mi- naccia di promuovere un giudizio ex art. 2932 c.c.>>. Il rilievo non coglie nel segno. Si ha motivazione contraddittoria allorché sussi- ste, nel corpo della motivazione, un insanabile contra- sto tra le argomentazioni adottate, tale da non consen- tire l'identificazione del procedimento logico giuridi- CO posto a base della decisione (cfr., ad esempio, Cass. 2 marzo 2001, n. 3021, specie in motivazione). Atteso che nella specie non si rinvengono nella parte motiva della pronunzia impugnata proposizioni tra loro in contrasto, è palese la inammissibilità della deduzione in esame, atteso che con la stessa il ricor- rente si limita a sollecitare una diversa valutazione, da parte di questa Corte, del comportamento di
contro
- parte. 28 10. 3. Irrilevante, al fine di ritenere che la «rottura» delle trattative sia addebitabile a
contro
- parte è la circostanza che questa, per il tramite del proprio avvocato, pretendeva di ritenere già concluso - in li- tra le parti un contratto preliminare, avendo accertato i giudici del merito che le nea di fatto - trattative furono interrotte non a seguito di quelle pretese (o a causa delle stesse) ma per la decisione L del EN di non volere più vendere la propria azienda. 10. 4. Sempre con l'unico motivo di ricorso inci- dentale il ricorrente EN censura la sentenza gravata nella parte in cui questa ha disatteso la do- manda di risarcimento del danno dallo stesso patito a causa della trascrizione della domanda giudiziale. Anche per la parte de qua il motivo non può trovare accoglimento. Come evidenziato dai giudici del merito, pacifico che nella specie la domanda ex adverso proposta era, in tesi, trascrivibile, in tanto il EN aveva titolo al ristoro dei danni patiti, una volta accertata la inesistenza del diritto azionato da controparte, in quanto avesse dimostrato l'esistenza di un concreto pregiudizio patito a causa di quella trascrizione (oc- casioni di vendita successivamente perdute, a condizio- 29 ni migliori di quelle offerte e ribadite con la notifi- ca dell'atto di citazione). 10. 5. Si afferma in ricorso, al fine di superare il riferito accertamento, che rientra nel notorio che la trascrizione di una citazione, portante una domanda a contenuto espropriativo rende impossibile di fatto non solo la vendita, ma qualsiasi altro utilizzo del bene, anche semplicemente a titolo di garanzia (di un mutuo bancario о di altre obbligazioni). E per chi esercita una attività di impresa come il EN ciò è certamente fonte di pregiudizio. Il rilievo non coglie nel segno. Certamente le circostanze evidenziate dal ricorren- te rientrano nel «notorio»>, le stesse, peraltro, non giustificano una condanna in assenza di qualsiasi altra dimostrazione (o anche allegazione). In altri termini al fine di conseguire il risarci- mento dei danni era onere del EN allegare e di- mostrare che a causa della trascrizione di cui si di- scute non aveva avuto accesso al credito bancari o lo 1 aveva avuto a condizioni più onerose. In altri termini, stante la regola di cui all'art. 2697 c.c., la circostanza che sia stata eseguita una trascrizione relativamente a un bene immobile per la tutela di un diritto poi risultato inesistente non giu- 30 stifica un «automatica» condanna di colui che ha ese- guito la trascrizione al risarcimento dei danni, ove questi non vengano in alcun modo dimostrati. 11. Con il quinto, e ultimo, motivo i ricorrenti lamentando, infine, «violazione e falsa (dis) ap- plicazione dell'art. 1226 C.C., nonché dell'art. 115 c.p.c. (art. 260 n. 3 c.p.c.» e «omessa ed insufficien- te motivazione su punto decisivo (art. 360 n. 5 c.p.c.)» censurano la sentenza gravata nella parte in cui questa ha respinto la domanda di risarcimento dei danni ex art. 1337 c.c. ritenendo non provati i danni, nonché ha condannato essi ricorrenti al pagamento delle spese di lite. «Gli attuali ricorrenti - evidenziano i ricorrenti principali avevano fornito una prova, forse non esau- - stiva dei danni subiti, producendo un documento con- trattuale stipulato con un terzo, ma la Corte territo- riale si è limitata a affermare che la prova non era tranquillante e completa e che non erano rinvenibili negli atti di causa, altri elementi su cui parametrare la liquidazione del danno, omettendo di provvedere, co- me era suo dovere, alla liquidazione equitativa dei danni in discorso. 12. La deduzione è manifestamente infondata, sotto tutti i profili in cui si articola. 31 12. 1. Giusta quanto assolutamente pacifico in dot- trina nonché presso una giurisprudenza più che consoli- data di questa Corte regolatrice, nell'ipotesi di re- sponsabilità precontrattuale i danni sono quelli conte- nuti nei limiti del cosiddetto interesse negativo, com- prendente le spese inutilmente sostenute in previsione della conclusione del contratto nonché delle perdite sofferte per non aver usufruito di ulteriori occasioni. La responsabilità precontrattuale, pertanto, non può essere utilizzata per chiedere il risarcimento dei danni che si sarebbero evitati o dei vantaggi che si sarebbero conseguiti con la stipulazione ed esecuzione del contratto (Cass. 14 febbraio 2000, n. 1632). In altri termini, non essendo stato stipulato il contratto e non essendovi stata lesione di diritti che dallo stesso sarebbero nati, non può essere dovuto un risarcimento equivalente a quello conseguente all'ina- dempimento contrattuale, mentre, essendosi verificata la lesione dell'interesse giuridico al corretto svolgi- mento delle trattative, il danno risarcibile è unica- mente quello consistente nelle perdite che sono deriva- te dall'aver fatto affidamento nella conclusione del contratto e nei mancati guadagni verificatisi in conse- guenza delle altre occasioni contrattuali perdute (co- 32 siddetto «interesse negativo»>) (Cass. 30 agosto 1995, n. 9157). In puntuale applicazione dei riferiti principi i giudici del merito hanno ritenuto irrilevante, al fine di dimostrare le spese inutilmente effettuate dagli at- tuali ricorrenti in vista della conclusione del con- tratto, o la perdita di ulteriori occasioni contrattua- li, il preliminare stipulato il 16 settembre 1988 tra DE HI e certo GIACHI. 12. 2. Esattamente, inoltre, i giudici del merito non hanno fatto applicazione del potere di cui all'art. 1226 C.C. (liquidazione equitativa del danno), atteso che l'applicazione di tale norma richiede che risulti provata o comunque incontestata l'esistenza di un danno risarcibile, ed è diretta a sopperire all'impossibilità di provare l'ammontare preciso del danno (Cass. 24 gen- naio 1992, n. 781). Avendo i giudici del merito escluso che esistessero in atti prove in ordine al danno derivato agli attuali ricorrenti principali per effetto della interruzione delle trattative sotto il profilo dell'interesse nega- tivo è palese che correttamente gli stessi non hanno fatto applicazione della ricordata disposizione di cui all'art. 1126 c.c. 33 3 3 Conferma, del resto, la correttezza della conclu- sione fatta propria dai giudici del merito lo stesso motivo del ricorso ora in esame, il quale pur denun- ziando, da un lato, 1'omesso ricorso a un criterio equitativo>>> si astiene, dall'altro, totalmente dall'esporre quali siano le voci di interesse negativo «spese inutilmente effettuate in vista della conclusio- ne del contratto, perdita di ulteriori occasioni con- ugualmente o maggiormente vantaggiose» che itrattuali giudici del merito avrebbero dovuto considerare e porre a base della sollecitata liquidazione equitativa del danno. 12. 3. Quanto, da ultimo, alla condanna dei ricor- renti al pagamento delle spese la pronunzia adottata dai giudici del merito appare conforme a diritto, atte- sa la testuale previsione di cui all'art. 91 c.p.c. e non potendosi dubitare della pressoché totale soccom- benza degli attuali ricorrenti in entrambi i giudizi di merito. 12. 4. In merito, infine, alla circostanza che la corte del merito avrebbe liquidato le spese a carico degli attuali ricorrenti principali con una certa ... larghezza» la deduzione è inammissibile. Deve ribadirsi, infatti, che è inammissibile il ri- corso per cassazione con il quale la parte lamenta la I 34 violazione delle tariffe professionali, ove non siano state specificate le singole partite contestate e non siano state indicate le voci violate della tariffa pro- fessionale (Cass. 23 maggio 2000, n. 6733), nonché il ricorso con il quale si denunzi l'onerosità della li- quidazione delle spese processuali e la violazione del- la tariffa ove il ricorrente si limiti a dedurre il pu- ro e semplice superamento della tariffa massima, senza specificare le voci per le quali vi sarebbe stato tale superamento in modo da consentire il controllo di le- gittimità, senza necessità di ulteriori indagini (Cass. 5 maggio 1998, n. 4522; Cass. 8 maggio 1998, n. 4656; Cass. 18 agosto 1999 n. 8721; Cass. 24 marzo 2000, n. 3536, tra le tantissime). 13. Risultati infondati in ogni loro parte, in con- clusione, sia il ricorso principale che quello inciden- tale devono essere rigettati. Sussistono giusti motivi onde disporre la totale compensazione delle spese di questo giudizio di legit- timità, tra le parti costituite.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi e li rigetta;
compensa, tra le parti costituite, le spese di questo giudizio di legittimità. 35 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di Cassazione, il giorno 8 febbraio 2002. il Consigliere relatore est. Mar fleeefar il Presidente Дайан Fidución IL CANCELLIERE C1 Dott.sa IA Aiello Depositata in Cancelleria L Oggl, $3.07.02 IL CANCELLIERE C1 Dottaga IA Ajello 109T129,11 456T 92,95 TO 222,06 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrati on.
0.1.1.2002 Serie 4 versate €22206 EN 106 (euro p. Dirigente Arge (Dottssa IA Grazia (FMOPO) Responsabile Servizio Godiziari (Dr. M. RACC CHINI) UFFICIO ELL D 36