Sentenza 2 marzo 2001
Massime • 1
In presenza di un "modus" a carico del comodatario, il carattere di essenziale gratuità del comodato viene meno solo se il vantaggio conseguito dal comodante si pone come corrispettivo del godimento della cosa con natura di controprestazione e non quando il comodatario si limiti al pagamento della somma periodica a titolo di rimborso spese.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/03/2001, n. 3021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3021 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANFREDO GROSSI Presidente
Dott. ANTONIO LIMONGELLI Consigliere
Dott. MICHELE LO PIANO Consigliere
Dott. BRUNO DURANTE Consigliere
Dott. MARIO FINOCCHIARO rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso (16741/98 R.G.) proposto da:
PI IO, elettivamente domiciliato in Roma, via S. Alberto Magno, presso l'avv. Fabrizio Paoletti, che lo difende unitamente all'avv. Francesco Pompeati, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FEM S.r.l.
IN f.lli COSTRUZIONI s.n.c.
- intimati -
nonché sul ricorso (18684/98 R.G.) proposto da:
FEM S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore DO ZO, e dalla IN f.lli COSTRUZIONI s.n.c., in persona del rappresentante IN NÈ AU, elettivamente domiciliati in Roma, via Caio IO n.7, presso l'avv. Giorgio Palenzona, che li difende unitamente all'avv. Paolo Rosa, giusta delega in atti;
- controricorrenti ricorrenti incidentali -
contro
PI IO, elettivamente domiciliato in Roma, via S. Alberto Magno, presso l'avv. Fabrizio Paoletti, che lo difende unitamente all'avv. Francesco Pompeati, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Trento, sezione specializzata agraria, n. 223/99 del 26 maggio - 21 luglio 1998 (R.G. 8/98).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 novembre 2000 dal Relatore Cons. IO Finocchiaro;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano Schirò, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso principale con assorbimento di quello incidentale condizionato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso 7 ottobre 1995 PI IO chiedeva che il tribunale di Trento, sezione specializzata agraria, accertasse l'esistenza di un rapporto di affittanza agraria tra esso concludente (in qualità di conduttore) e la s.n.c. f.lli IN COSTRUZIONI nonché la s.r.l. FEM relativamente ad un fondo in S. Michele all'Adige, coltivato a vigna di mq. 3.109, di proprietà delle società convenute.
Esponeva il ricorrente di avere ricevuto in affitto il fondo in questione dal fratello PI NO, al quale aveva sempre corrisposto un canone, parte in natura e parte in denaro e di avere migliorato il fondo stesso impiantandovi un vigneto e di essere venuto a conoscenza solo di recente dell'acquisto del fondo in questione, da parte delle convenute il 2 aprile e il 21 dicembre 1993.
Radicatosi il contraddittorio si costituiva in giudizio esclusivamente la FEM s.r.l. la quale eccepiva che l'attore aveva coltivato il fondo in questione, di proprietà del fratello, in base a un contratto di comodato.
Svoltasi l'istruttoria del caso l'adita sezione, con sentenza 13 novembre 1997 rigettava la domanda. Gravata tale pronunzia in via principale dal soccombente PI IO e in via incidentale dalla S.n.c. F.lli IN COSTRUZIONI, nonché dalla FEM Costruzioni S.r.l., la corte di appello di Trento, sezione specializzata agraria, con sentenza 26 maggio - 21 luglio 1998 rigettava i proposti gravami, compensando, tra le parti le spese del grado, rilevando, per quanto relativo alla impugnazione del PI, che nella specie l'appellante aveva coltivato la vigna in questione in qualità di comodatario, senza che tale rapporto si trasformasse in affitto solo per l'avvenuto pagamento di contributi al Consorzio di bonifica o per essersi l'appellante fatto carico delle spese del caso per cause insorte a tutela della integrità del fondo.
Per la cassazione di tale pronunzia ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, PI IO, resistono, con controricorso e ricorso incidentale condizionato, affidato a un motivo, sia la FEM s.r.l. che la s.n.c. IN F.lli Costruzioni. PI IO resiste, con controricorso, al ricorso incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I vari ricorsi, tutti proposti contro la stessa sentenza, devono essere riuniti. ai sensi dell'art. 335 c.p.c.
2. Come accennato in parte espositiva i giudici del merito hanno rigettato la domanda proposta da PI IO contro la s.r.l. FEM nonché contro la IN f.lli COSTRUZIONI diretta a sentir accertare l'esistenza tra le parti (cioè tra esso PI e le società convenute) di un rapporto di affitto agrario avente ad oggetto un fondo, esteso mq. 3109, coltivato a vigna, di proprietà delle società attuali ricorrenti incidentali.
Hanno osservato i giudici del merito che il PI aveva avuto la disponibilità del fondo oggetto di causa dal proprio fratello, PI NO, precedente proprietario dell'immobile, a titolo di comodato e che la natura gratuita del rapporto non poteva escludersi esclusivamente perché il comodatario aveva pagato i contributi del caso al Consorzio di bonifica nonché assunto su di sè le spese giudiziarie per cause insorte a tutela della integrità del fondo, anche tenuto presente che gli stretti vincoli di parentela facevano apparire la invocata - e non adeguatamente dimostrata - dazione mensile [da parte dell'appellante al PI NO] di due cassette di mele alla stregua di un atto occasionale di liberalità. Hanno - infatti - osservato quei giudici, in una con la giurisprudenza di questa Corte regolatrice, che la pattuizione di un modus o i carichi che possano gravare sul comodatario, derivanti da necessità connesse all'uso e al godimento del bene non snaturano il rapporto stesso, quando non assumano - come nella specie - carattere di corrispettivo.
3. Con il primo motivo il ricorrente censura la riassunta pronunzia denunziando "illogica e contraddittoria motivazione si di un punto decisivo della controversia".
Si osserva - in particolare - che erroneamente i giudici del merito hanno affermato che, mancando un qualsivoglia atto scritto, il rapporto di specie doveva equalmente considerarsi comodato stante la non incompatibilità con tale figura negoziale dei pagamenti effettuati da PI IO a vantaggio del fratello, perché riconducibili alla nozione di modus.
"Così opinando - prosegue il ricorrente - la Corte di appello di Trento ha capovolto il processo logico giuridico da seguire per la ricostruzione, interpretazione e qualificazione del rapporto per cui è causa".
"In primo luogo - si osserva - [quei giudici dovevano] valutare se la volontà delle parti fosse quella di costituire un comodato e, solo dopo avere eventualmente accertato in base all'esame e alla valutazione delle prove assunte, che tale era l'effettiva volontà delle parti stesse, verificare se il concreto svolgimento del rapporto ... fosse o meno compatibile con la naturale gratuità del comodato.. ".
4. Il motivo non può trovare accoglimento.
Giusta quanto assolutamente pacifico - presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, che in questa sede non può che ulteriormente ribadirsi - il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione.
Detti vizi non possono, peraltro, consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, perché spetta solo a quel giudice individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova (Recentemente, in tale senso, ad esempio, Cass. 8 agosto 2000, n. 10417, specie in motivazione). L'art. 360, n.
5 - infatti - contrariamente a quanto suppone l'attuale ricorrente non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l'apprezzamento dei fatti. Ne deriva, pertanto, che alla cassazione della sentenza, per vizi della motivazione, si può giungere solo quando tale vizio emerga dall'esame del ragionamento svolto dal giudice, quale risulta dalla sentenza, che si rilevi incompleto, incoerente e illogico, non già quando il giudice abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (In questo senso, ad esempio, Cass., 8 agosto 2000, n. 10414, specie in motivazione). Non controverso quanto precede si osserva che nella specie i giudici del merito:
- da un lato, sono pervenuti alla conclusione che PI NO, proprietario tavolare della vigna oggetto di controversia, dopo averla lasciata coltivare, in comodato, al padre, contadino, l'aveva data in godimento al fratello IO [attuale ricorrente principale] con le stesse modalità, valorizzando - soprattutto - una serie di presunzioni precise, gravi e concordanti;
- dall'altro, in risposta alle censure mosse dalla parte appellante, hanno escluso che il fatto che PI IO abbia pagato i contributi al Consorzio di bonifica e sopportato la spese per le cause insorte a tutela della integrità del fondo, siano circostanze tali da escludere la "gratuità" del rapporto tra lo stesso PI IO e il fratello, già proprietario del fondo, con conseguente riconducibilità dello stesso nello schema dei contratti di affitto agrario.
Pacifico quanto sopra si osserva, da un lato, che al di fuori dei casi di prove legali (artt. 2700, 2702, 2709, 2721, 2733, 2738 ecc.) non esiste nel vigente ordinamento una gerarchia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbono necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo rimessa la valutazione delle prove al prudente apprezzamento del giudice (per cui il convincimento del giudice di merito, sulla verità di un fatto può fondarsi anche su una presunzione - eventualmente in contrasto con le altre prove acquisite - se da lui ritenuta di tale precisione e gravità da rendere inattendibili gli altri elementi di giudizio ad esso contrari, alla sola condizione che fornisca del convincimento così attinto una giustificazione adeguata e logicamente non contraddittoria, cfr. Cass., 18 maggio 1994, n. 4833), dall'altro, che parte ricorrente neppure denunzia, sotto alcun profilo - con il motivo in esame - il ricorso da parte dei giudici del merito ad elementi presuntivi, al fine della qualificazione (quale comodato) del rapporto tra le parti.
Il ricorrente, pur denunziando, nella intestazione del motivo, "illogica e contraddittoria motivazione su un punto decisivo", in realtà, lungi dal prospettare nel contesto del motivo stesso vizi, presenti nella sentenza gravata, rilevanti sotto il profilo di cui all'art. 360 n. 5, c.p.c., cercando di superare quelli che sono i limiti del giudizio di legittimità, il quale non è un giudizio di merito di secondo grado, sollecita - in buona sostanza - una nuova valutazione delle risultanze di fatto al fine di pervenire ad una diversa conclusione della lite.
5. Con il secondo motivo, denunziando "violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 1803 e ss. c.c. e ancora omessa, illogica e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, il ricorrente principale lamenta che i giudici del merito non potevano qualificare come comodato modale, anziché come affitto di fondo rustico il rapporto di cui è causa, dopo avere accertato l'esistenza e la consistenza dei pagamenti effettuati da PI IO in favore del fratello NO.
6. Al pari del precedente il motivo è infondato e da rigettare. Sotto entrambi i profili in cui si articola.
6.1. Quanto, in primis, alla denunziata violazione dell'art. 1803 c.c. la stessa non sussiste, tenuto presente che sul punto i giudici del merito hanno fatto propria una interpretazione - di tale disposizione - conforme alla pacifica lettura che di tale norma da, da lustri, questa Corte regolatrice.
Deve ribadirsi, in particolare, che in presenza di un modus a carico del comodatario il carattere di essenziale gratuità del comodato viene meno solo se il vantaggio conseguito dal comodante si pone come corrispettivo del godimento della cosa con natura di controprestazione (Cass., 25 settembre 1990, n. 9718) e non certamente allorché il comodatario si limiti al pagamento di una somma periodica a titolo di rimborso spese (Cass., 4 giugno 1997, n. 4976). Certo quanto sopra e tenuto presente che nel motivo in esame parte ricorrente non svolge alcuna censura, avverso tali proposizioni assolutamente pacifiche, come anticipato presso la giurisprudenza di questa Corte regolatrice(in tale senso cfr., infatti, già le remote Cass., 17 giugno 1980, n. 3834, nonché Cass., 24 marzo 1981, n. 1693), è palese l'infondatezza della deduzione [sotto il profilo di cui all'art. 360, n. 3 c.p.c.].
6.2. Quanto ancora al rilievo, ampiamente svolto nel motivo, secondo cui non possono rientrare nel concetto di modus, ai fini della qualificazione di un rapporto come comodato anziché come affitto di fondo rustico, il pagamento dei contributi di bonifica, nonché le spese giudiziali per controversie relative alla difesa della proprietà del fondo stesso, trattandosi - per entrambi le voci - di esborsi che fanno carico alla proprietà, lo stesso deve disattendersi in quanto non pertinente, al fine del decidere. Pacifica la derogabilità - nei rapporti interprivati - della regola secondo cui i contributi di bonifica e le spese legali menzionate in atti devono fare carico al "proprietario" e non al comodatario (nè, peraltro, all'affittuario), si osserva che il discrimen per accertare se l'esborso di somme di danaro da parte di chi ha la disponibilità di un fondo di proprietà aliena integri l'adempimento di un modus [compatibile con la natura gratuita del rapporto], o il pagamento di un canone [con conseguente inquadramento del rapporto nell'ambito dei contratti di affitto agrario] non è dato - contrariamente a quanto assume parte ricorrente - dalla circostanza che tali somme servano ad estinguere un debito del "proprietario" del fondo o, piuttosto, di colui che ha di questo la "detenzione".
Come osservato sopra, al fine di stabilire la sussistenza di un rapporto di comodato ovvero di locazione, occorre mettere a confronto i sacrifici ed i vantaggi che dal negozio derivano rispettivamente alle parti, con contenuto di equivalenza sullo stesso piano, cosicché il carattere di essenziale gratuità del comodato non viene meno se vi inserisce un modus posto a carico del comodatario, mentre cessa se il vantaggio fornito da questi si pone come corrispettivo del godimento della cosa con natura di controprestazione (Cass., 2 aprile 1984, n. 2151). Pacifico quanto sopra è evidente che la verifica, in concreto, di quale sia il "valore" degli esborsi a carico del non proprietario per accertare se gli stessi rientrino nell'ambito di un modus, compatibile con l'esistenza di un comodato, o piuttosto siano tali da potersi configurare quale un corrispettivo, cioè quale un canone, dimostrativo dell'esistenza di un contratto di affitto, è rimessa in via esclusiva al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, ove sorretta da motivazione logica e giuridicamente corretta.
Logicità e correttezza della motivazione nella specie indubitabile, avendo i giudici del merito accertato che erano a carico di PI IO esclusivamente le spese derivanti dalla necessità connesse all'uso e al godimento del bene, ancorché di carattere eccezionale (come quelle relative alle controversie promosse da terzì per rivendicare il bene stesso).
7. Con il terzo motivo, denunziando "omesso esame di un punto decisivo della controversia e comunque omessa o insufficiente motivazione al riguardo", il ricorrente si duole che la corte di appello di Trento, sezione specializzata agraria, abbia completamente trascurato la deposizione della teste PI NN sorella del ricorrente.
Costei, in particolare, rispondendo al capitolo 1 dedotto dal ricorrente ha affermato, testualmente "è vera la circostanza" (relativa al fatto che i fratelli PI si erano accordati nel senso che l'attuale ricorrente avrebbe corrisposto all'altro, a titolo di affitto del fondo oggetto di controversia, tre quintali di mele all'anno, assumendosi l'onere delle spese per il contributo di bonifica) confermando, altresì, il secondo capitolo (relativo al pagamento delle spese di cause sostenute da PI NO).
8. Al pari dei precedenti il motivo non può trovare accoglimento.
A prescindere dal considerare che - in violazione del principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione - il ricorrente omette di trascrivere puntualmente il contenuto della deposizione della teste, nonché le circostanze sulle quali la stessa doveva rispondere, limitandosi a fare riferimento al verbale di assunzione delle prove testimoniali, cioè a un documento estraneo al ricorso e a riportare il "significato", giusta la sua soggettiva interpretazione, della deposizione, si osserva che nella specie i giudici del merito, lungi dall'escludere le circostanze di fatto riferite dalla detta teste, le hanno ritenute assolutamente pacifiche e non controverse.
Detti giudici - infatti - pur avendo accertato l'avvenuto pagamento - da parte dell'attuale ricorrente - dei contributi di bonifica, nonché delle spese giudiziarie per resistere ad alcuni giudizi promossi da terzi e aventi ad oggetto il fondo e, infine, l'avvenuta periodica consegna di tre quintali di mele, come puntualmente riferito dalla detta teste, hanno qualificato, come era loro potere-dovere, in termini diversi rispetto alle aspettative dell'attuale ricorrente, tali circostanze.
Si precisa, infatti, in sentenza, quanto ai primi due esborsi che gli stessi integravano un modus inidoneo a snaturare il contratto di comodato inter partes [come ampiamente si è osservato sopra, in sede di esame dei precedenti motivi di ricorso], quanto al terzo - consegna di mele, senza ombra di dubbio non provenienti dal fondo oggetto del presente giudizio, destinato a vigneto - che si era in presenza ad un atto di liberalità, ampiamente giustificabile dai rapporti di parentela tra le parti e dal gratuito godimento del fondo di PI NO da parte del fratello PI IO. Pacifico quanto sopra è palese, da un lato, che il denunciato omesso esame di un punto decisivo della controversia non sussiste, dall'altro, che in realtà, ancora una volta, contra legem e cercando di superare quelli che sono i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, parte ricorrente pretende, da parte di questa Corte, un vietato riesame delle risultanze processuali e una diversa qualificazione giuridica delle circostanze accertate in sede di merito, al fine di giungere ad una diversa soluzione della controversia.
9. Risultato infondato in ogni sua parte il proposto ricorso deve rigettarsi, con assorbimento del ricorso incidentale espressamente condizionato all'accoglimento del ricorso di controparte e condanna del ricorrente principale al pagamento, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale, proposto da PI IO;
dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato proposto dalla s.r.l. FEM nonché dalla s.n.c. IN f.lli Costruzioni;
condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità in favore delle società ricorrenti incidentali liquidate in lire 33.500 oltre lire 1.500.000 per onorari
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione, il 7 novembre 2000. Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2001