Ordinanza collegiale 10 febbraio 2022
Sentenza 16 maggio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 16/05/2022, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/05/2022
N. 00771/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01422/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1422 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Ugo Troso e Francesco Cannoletta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per la declaratoria del diritto
del ricorrente ad esercitare l’accesso ed a prendere visione di documentazione dalla quale poter conoscere il numero esatto dei contributi utilizzati per la liquidazione della pensione ed il valore retributivo degli stessi, conoscere come è stata calcolata la retribuzione media settimanale ed il sistema di calcolo utilizzato dall’INPS nella liquidazione della pensione e l’importo della stessa alla decorrenza originaria;
nonché per la condanna di INPS all’esibizione del modello UNICARPE (estratto conto analitico), del modello RETR. PENS. e del modello TE08 di liquidazione e dell’ultima ricostituzione o altri documenti equivalenti in qualsiasi modo denominati relativi alla pensione n. -OMISSIS- cat VOCOM.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori avv.ti U. Troso e F.sco Cannoletta per la parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che la parte ricorrente ha proposto l’odierno giudizio al fine di conseguire la condanna dell’INPS, sede di Nardò, all’esibizione dei seguenti documenti amministrativi: modello UNICARPE - estratto conto analitico, modello RETR. PENS. e modello TE08 di liquidazione e di ultima ricostituzione della pensione o altri documenti equivalenti in qualsiasi modo denominati, relativi alla pensione di cui è titolare;
Rilevato che:
a ) l’accesso è una situazione giuridica qualificabile in termini di diritto soggettivo (cfr. C.d.S, AA.PP. nn. 5-6/2005) e, come tale, costituisce oggetto di accertamento in sede giudiziale;
b ) l’INPS non ha adempiuto agli incombenti istruttori disposti da questo TAR con ordinanza n. 238 del 2022, tesi ad acquisire una “ relazione di chiarimenti utile a rappresentare le ragioni del mancato riscontro all’istanza di accesso del ricorrente e, segnatamente, a dare conto dell’effettiva disponibilità o meno in capo all’Amministrazione intimata degli atti e dei documenti richiesti (modello UNICARPE - estratto conto analitico, modello RETR. PENS. e modello TE08 di liquidazione e di ultima ricostituzione della pensione o altri documenti equivalenti in qualsiasi modo denominati), fornendo, tra l’altro, espressa evidenza - per completezza - della necessità o meno, al fine di un’eventuale soddisfazione dell’istanza avanzata, di un’attività di elaborazione di dati… ”;
c ) a seguito della notifica della predetta ordinanza, l’INPS, con PEC del 2.3.2022, si è limitato a trasmettere al ricorrente il mod. Unicarpe, ma non il modello TE08, comunicando allo stesso che “ non risultano ricostituzioni contributive in quanto mai presentate dall’interessato ”;
d ) la difesa attorea, all’odierna camera di consiglio, ha insistito per l’accoglimento del ricorso quanto alla domanda di ostensione del modello TE08 di prima liquidazione, come richiesto nell’istanza di accesso agli atti del 30.8.2021, per cui vi è causa, con condanna dell’INPS al pagamento delle spese di lite;
e ) per condivisa giurisprudenza amministrativa: “Laddove l ’ Amministrazione non abbia svolto le attività istruttorie ordinate dal giudice né fornito elementi idonei a confutare la veridicità dei fatti, ai sensi dell ’ art. 64 c.p.a, possono ritenersi provati i fatti allegati dalla parte ricorrente, in virtù dell ’ art. 116 comma 2, c.p.c.” (TAR Napoli, IV, 1.6.2020, n. 2113);
f ) in assenza di chiarimenti da parte dell’Amministrazione, e tenuto conto della documentazione ritualmente presentata dalla parte ricorrente, reputa il Collegio che, con riferimento alla restante documentazione per la quale persiste l’interesse del ricorrente ( modello TE08 di prima liquidazione della pensione di cui è titolare ), sia senz’altro riscontrabile la sussistenza, in capo all’istante, di un interesse qualificato, diretto, attuale e concreto all’ostensione, trattandosi, per un verso, di documentazione da ritenersi già formata e detenuta dall’Amministrazione, preesistente - in quanto tale - alla richiesta ostensiva, e per altro verso, di documentazione strettamente correlata alla verifica della propria regolare posizione pensionistica;
Ritenuto, pertanto, per tali ragioni, di accogliere in parte qua il ricorso, con conseguente ordine all’INPS, sede di Nardò, di mettere a disposizione del ricorrente, entro gg. 30 dalla pubblicazione della presente sentenza, il modello TE08 di prima liquidazione della pensione di cui è titolare, con facoltà per il ricorrente medesimo di estrarne copia;
Ritenuto di porre le spese del giudizio a carico dell’Amministrazione soccombente, e di liquidarle nei termini di cui in dispositivo, con distrazione in favore degli avvocati Ugo Troso e Francesco Cannoletta, in quanto dichiaratisi anticipatari;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’INPS - Sede di Nardò, di mettere a disposizione del ricorrente, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, il modello TE08 di prima liquidazione della pensione di cui è titolare, con facoltà per il ricorrente medesimo di estrarne copia.
Condanna l’Amministrazione intimata al rimborso delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, che si liquidano in € 500,00 (cinquecento/00) per onorario, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori anticipatari di parte ricorrente, avv.ti Ugo Troso e Francesco Cannoletta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO