TAR Napoli, sez. IX, sentenza 13/01/2026, n. 226
TAR
Ordinanza cautelare 11 giugno 2025
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TAR
Sentenza 13 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Eccesso di potere, travisamento dei fatti, difetto dei presupposti, motivazione carente, ingiustizia grave e manifesta, violazione convenzione ONU diritti persone con disabilità, violazione artt. 3, 32, 117 Cost., violazione e falsa applicazione DPCM 12/01/2017, violazione principio uguaglianza cure sanitarie

    Le doglianze non sono accolte. Il PTRI con Budget di Salute ha una durata limitata per legge regionale. Il provvedimento impugnato è una conseguenza di tale normativa. Il setting assistenziale alternativo è stato specificato nel verbale UVI e nel PAI allegato, indicando le modalità di attuazione e le attività. Non sono stati dedotti pregiudizi concreti derivanti dalle modalità di attuazione o inadeguatezza del nuovo progetto.

  • Rigettato
    Difetto di istruttoria, motivazione oscura, lacunosa, intellegibile, contraddittorietà

    La censura è priva di fondamento. Nel provvedimento è chiaramente evidenziato che il PTRI doveva concludersi poiché erano stati superati i termini di legge previsti dalla normativa. Sono chiari i presupposti e il percorso logico-giuridico che ha portato all'adozione del verbale UVI e del PAI.

  • Rigettato
    Violazione della Delibera di G.R. Campania n. -OMISSIS- nella parte in cui prevede un tempo massimo di durata del PTRI con Budget di Salute di anni 2+1 anche per malati cronico/degenerativi non autosufficienti che necessitano a vita di assistenza h24, 365 gg. all'anno, con rapporto 1:1

    La parte non ha sollevato specifiche doglianze sulle previsioni di cui alla Legge Regionale n. 1/2012 e alle Linee Guida regionali - DGRC n. 483 del 1° ottobre 2012, che introducono il limite temporale dei tre anni per il PTRI, di cui il verbale impugnato costituisce una mera conseguenza.

  • Rigettato
    Atti preordinati, presupposti, connessi e consequenziali non conosciuti e comunque lesivi per gli interessi e i diritti dei ricorrenti

    Le censure sollevate con il primo motivo di ricorso, che includono doglianze relative alla normativa regionale sui limiti temporali del PTRI e alla specificazione del nuovo setting assistenziale, sono state respinte. Di conseguenza, anche questa domanda generica, basata sugli stessi presupposti, viene rigettata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. IX, sentenza 13/01/2026, n. 226
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 226
    Data del deposito : 13 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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