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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 01/12/2025, n. 3846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3846 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 3796/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di SECONDO Grado iscritta al n.r.g. 3796/2020 promossa da:
( ) in persona Parte_1 P.IVA_1
del funzionario procuratore, rappresentata e difesa dall'Avv. Battaglia
AD (C.F.: ) ed elett.te dom.to presso C.F._1
lo studio sito in Aversa (Ce) alla p.zza Duomo 40
-appellante- contro
(C.F.: , e Controparte_1 C.F._2 Pt_2
(C.F.: rapp.ti e difesi dall'Avv. Di
[...] C.F._3
LA NO (C.F.: ) ed elett.te dom.ti C.F._4
presso il suo studio sito in San NO d'Aversa (CE) alla Via
Virgilio, n. 12;
-appellati-
1 nonché contro
(C.F.: ), residente in CP_2 C.F._5
Giugliano in Campania (NA) alla Traversa Ponte Riccio, n. 59;
-appellato contumace-
CONCLUSIONI come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, legge 18 giugno
2009 n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132
c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della legge 69/09, con omissione dello "svolgimento del processo" (salvo richiamarlo ove necessario o opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione).
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, Parte_1
impugnava la sentenza n. 118/2020 emessa dal Giudice di Pace di
Carinola in data 20.01.2020, deducendone l'erroneità e chiedendone la riforma integrale. La sentenza appellata aveva accertato la responsabilità esclusiva del conducente della Fiat Marea di proprietà di nella causazione del sinistro verificatosi il 13 CP_2
ottobre 2016 in Sant'Andrea del Pizzone, condannando in solido i convenuti – ivi compresa l'odierna appellante – al risarcimento dei danni subiti da e Controparte_1 Parte_2
nel formulare i motivi di gravame, lamentava vizi di Parte_1
motivazione, erronea valutazione della prova testimoniale resa dal sig. travisamento delle risultanze della consulenza Testimone_1
2 tecnica d'ufficio e mancata applicazione dell'art. 2054 c.c., comma secondo, sostenendo che la dinamica del sinistro non fosse stata adeguatamente accertata.
Si costituivano in giudizio e Controparte_1 Parte_2
resistendo all'appello e chiedendone il rigetto, richiamando le conclusioni della CTU, la ricostruzione operata dal primo giudice e la compatibilità dei danni con la dinamica accertata. Gli appellati sottolineavano la coerenza degli elementi oggettivi rilevati dal consulente e l'assenza di contestazioni tecniche efficaci da parte dell'appellante, rilevando come la prova testimoniale avesse assunto un ruolo meramente confermativo rispetto a una dinamica già chiaramente delineata attraverso le emergenze tecniche.
Pur essendo stato regolarmente citato, non si CP_2
costituiva neppure in questo grado di giudizio, con conseguente declaratoria di contumacia.
In via preliminare, l'atto di appello risulta ritualmente proposto nel rispetto dei termini e delle forme previste dagli artt. 339 ss. c.p.c. e, in particolare, dell'art. 325 c.p.c. quanto ai termini brevi decorrenti dalla notificazione della sentenza di primo grado. L'impugnazione è stata introdotta con citazione notificata agli appellati nei luoghi di residenza risultanti dagli atti del giudizio di prime cure, con corretta indicazione della sentenza impugnata, delle parti, del petitum e della causa petendi, così come richiesto dall'art. 342 c.p.c.
Sotto il profilo della procedibilità, l'appellante ha tempestivamente provveduto all'iscrizione a ruolo del giudizio mediante deposito dell'atto introduttivo, corredato della copia autentica della sentenza
3 appellata e della procura alle liti, in conformità all'art. 347 c.p.c., sì da rendere ammissibile il gravame anche sotto il profilo formale.
L'appello, pertanto, deve ritenersi ammissibile e procedibile, potendosi passare all'esame del merito delle censure dedotte.
Dall'esame complessivo degli atti di causa e delle emergenze istruttorie del primo grado, il Tribunale non ritiene condivisibili le censure formulate con il gravame.
La ricostruzione del sinistro operata dal Giudice di Pace trova infatti solido riscontro nelle valutazioni della consulenza tecnica d'ufficio, che ha analizzato in modo puntuale i punti d'urto, le deformazioni subite dai veicoli coinvolti, la compatibilità altimetrica dei danni, la direzione degli impatti e la sequenza causale degli eventi.
Il CTU ha ritenuto pienamente coerente la dinamica secondo cui la
Fiat Marea, proveniente da via Bonifica, si immetteva sulla S.P.7 senza effettuare l'arresto prescritto dal segnale di STOP, urtando lateralmente la di proprietà di L'urto CP_3 Parte_2
determinava la perdita di controllo della Seat, che invadendo la corsia opposta andava a collidere con la Toyota IQ condotta da CP_4
e di proprietà dell'odierna appellata
[...] Controparte_1
Le conclusioni del consulente tecnico, fondate su dati oggettivi e riscontri fotografici, sono state sostanzialmente condivise anche dal consulente tecnico di parte della stessa , che nelle proprie Pt_1
osservazioni ne ha confermato la coerenza dinamica e morfologica.
Tale circostanza rafforza ulteriormente l'affidabilità della ricostruzione elaborata dal CTU.
4 Per quanto attiene alla prova testimoniale resa dal sig. Tes_1
, l'appellante ne contesta l'attendibilità sostenendo che le
[...]
dichiarazioni rese sarebbero generiche, poco dettagliate e, comunque, incompatibili con la ricostruzione accolta dal Giudice di primo grado.
L'esame del verbale di escussione evidenzia effettivamente come il narrato presenti profili di scarsa analiticità, non risultando corredato da elementi concreti e specifici idonei a costituire un autonomo supporto ricostruttivo della sequenza degli impatti.
Va altresì rilevato che l'affermazione resa dal teste sotto giuramento, secondo cui egli avrebbe prestato testimonianza in un'unica ulteriore occasione relativa a sinistri stradali, risulta smentita dalla documentazione prodotta dalla stessa appellante, dalla quale emerge che il medesimo soggetto risulta escusso in numerosi altri procedimenti analoghi. Si tratta di una circostanza non facilmente equivocabile, che impone una valutazione prudente della credibilità complessiva della deposizione, quantomeno sul piano dell'affidabilità estrinseca.
Tuttavia, tali rilievi, pur meritevoli di considerazione, non assumono carattere decisivo nel contesto della presente controversia.
Invero, la decisione del Giudice di Pace non si fondava, infatti, in via principale sulla prova orale, bensì sull'esito della consulenza tecnica d'ufficio, la quale ha ricostruito la dinamica del sinistro attraverso dati oggettivi, rilievi morfologici, coerenze altimetriche e distribuzione dei punti d'urto, offrendo un quadro probatorio autonomo, completo e autosufficiente.
5 Ne deriva che eventuali perplessità sull'attendibilità della testimonianza non sono idonee a scalfire la solidità della ricostruzione tecnica né a mutare l'esito del giudizio, essendo la responsabilità esclusiva del conducente della Fiat Marea già pienamente desumibile dagli elementi oggettivi acquisiti agli atti.
Neppure può trovare ingresso la censura relativa all'applicazione dell'art. 2054, comma secondo, c.c. Tale norma opera solo quando la dinamica del sinistro non sia ricostruibile in modo chiaro e attendibile.
Nel caso di specie, la catena causale è stata delineata con precisione attraverso elementi tecnici oggettivi, che escludono qualsiasi concorso di colpa degli altri conducenti coinvolti e individuano nella mancata osservanza dello da parte di la causa CP_5 CP_2
determinante dell'evento.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello risulta infondato e deve essere rigettato, con conferma integrale della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe,
– dichiara la contumacia di;
CP_2
– rigetta l'appello proposto da Parte_1
– conferma integralmente la sentenza n. 118/2020 del Giudice di
Pace di Carinola;
6 – condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 855,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma I quater, TU Spese di Giustizia.
Lì, 28/11/2025
Il Giudice
dott. Rita Di Salvo
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di SECONDO Grado iscritta al n.r.g. 3796/2020 promossa da:
( ) in persona Parte_1 P.IVA_1
del funzionario procuratore, rappresentata e difesa dall'Avv. Battaglia
AD (C.F.: ) ed elett.te dom.to presso C.F._1
lo studio sito in Aversa (Ce) alla p.zza Duomo 40
-appellante- contro
(C.F.: , e Controparte_1 C.F._2 Pt_2
(C.F.: rapp.ti e difesi dall'Avv. Di
[...] C.F._3
LA NO (C.F.: ) ed elett.te dom.ti C.F._4
presso il suo studio sito in San NO d'Aversa (CE) alla Via
Virgilio, n. 12;
-appellati-
1 nonché contro
(C.F.: ), residente in CP_2 C.F._5
Giugliano in Campania (NA) alla Traversa Ponte Riccio, n. 59;
-appellato contumace-
CONCLUSIONI come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, legge 18 giugno
2009 n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132
c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della legge 69/09, con omissione dello "svolgimento del processo" (salvo richiamarlo ove necessario o opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione).
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, Parte_1
impugnava la sentenza n. 118/2020 emessa dal Giudice di Pace di
Carinola in data 20.01.2020, deducendone l'erroneità e chiedendone la riforma integrale. La sentenza appellata aveva accertato la responsabilità esclusiva del conducente della Fiat Marea di proprietà di nella causazione del sinistro verificatosi il 13 CP_2
ottobre 2016 in Sant'Andrea del Pizzone, condannando in solido i convenuti – ivi compresa l'odierna appellante – al risarcimento dei danni subiti da e Controparte_1 Parte_2
nel formulare i motivi di gravame, lamentava vizi di Parte_1
motivazione, erronea valutazione della prova testimoniale resa dal sig. travisamento delle risultanze della consulenza Testimone_1
2 tecnica d'ufficio e mancata applicazione dell'art. 2054 c.c., comma secondo, sostenendo che la dinamica del sinistro non fosse stata adeguatamente accertata.
Si costituivano in giudizio e Controparte_1 Parte_2
resistendo all'appello e chiedendone il rigetto, richiamando le conclusioni della CTU, la ricostruzione operata dal primo giudice e la compatibilità dei danni con la dinamica accertata. Gli appellati sottolineavano la coerenza degli elementi oggettivi rilevati dal consulente e l'assenza di contestazioni tecniche efficaci da parte dell'appellante, rilevando come la prova testimoniale avesse assunto un ruolo meramente confermativo rispetto a una dinamica già chiaramente delineata attraverso le emergenze tecniche.
Pur essendo stato regolarmente citato, non si CP_2
costituiva neppure in questo grado di giudizio, con conseguente declaratoria di contumacia.
In via preliminare, l'atto di appello risulta ritualmente proposto nel rispetto dei termini e delle forme previste dagli artt. 339 ss. c.p.c. e, in particolare, dell'art. 325 c.p.c. quanto ai termini brevi decorrenti dalla notificazione della sentenza di primo grado. L'impugnazione è stata introdotta con citazione notificata agli appellati nei luoghi di residenza risultanti dagli atti del giudizio di prime cure, con corretta indicazione della sentenza impugnata, delle parti, del petitum e della causa petendi, così come richiesto dall'art. 342 c.p.c.
Sotto il profilo della procedibilità, l'appellante ha tempestivamente provveduto all'iscrizione a ruolo del giudizio mediante deposito dell'atto introduttivo, corredato della copia autentica della sentenza
3 appellata e della procura alle liti, in conformità all'art. 347 c.p.c., sì da rendere ammissibile il gravame anche sotto il profilo formale.
L'appello, pertanto, deve ritenersi ammissibile e procedibile, potendosi passare all'esame del merito delle censure dedotte.
Dall'esame complessivo degli atti di causa e delle emergenze istruttorie del primo grado, il Tribunale non ritiene condivisibili le censure formulate con il gravame.
La ricostruzione del sinistro operata dal Giudice di Pace trova infatti solido riscontro nelle valutazioni della consulenza tecnica d'ufficio, che ha analizzato in modo puntuale i punti d'urto, le deformazioni subite dai veicoli coinvolti, la compatibilità altimetrica dei danni, la direzione degli impatti e la sequenza causale degli eventi.
Il CTU ha ritenuto pienamente coerente la dinamica secondo cui la
Fiat Marea, proveniente da via Bonifica, si immetteva sulla S.P.7 senza effettuare l'arresto prescritto dal segnale di STOP, urtando lateralmente la di proprietà di L'urto CP_3 Parte_2
determinava la perdita di controllo della Seat, che invadendo la corsia opposta andava a collidere con la Toyota IQ condotta da CP_4
e di proprietà dell'odierna appellata
[...] Controparte_1
Le conclusioni del consulente tecnico, fondate su dati oggettivi e riscontri fotografici, sono state sostanzialmente condivise anche dal consulente tecnico di parte della stessa , che nelle proprie Pt_1
osservazioni ne ha confermato la coerenza dinamica e morfologica.
Tale circostanza rafforza ulteriormente l'affidabilità della ricostruzione elaborata dal CTU.
4 Per quanto attiene alla prova testimoniale resa dal sig. Tes_1
, l'appellante ne contesta l'attendibilità sostenendo che le
[...]
dichiarazioni rese sarebbero generiche, poco dettagliate e, comunque, incompatibili con la ricostruzione accolta dal Giudice di primo grado.
L'esame del verbale di escussione evidenzia effettivamente come il narrato presenti profili di scarsa analiticità, non risultando corredato da elementi concreti e specifici idonei a costituire un autonomo supporto ricostruttivo della sequenza degli impatti.
Va altresì rilevato che l'affermazione resa dal teste sotto giuramento, secondo cui egli avrebbe prestato testimonianza in un'unica ulteriore occasione relativa a sinistri stradali, risulta smentita dalla documentazione prodotta dalla stessa appellante, dalla quale emerge che il medesimo soggetto risulta escusso in numerosi altri procedimenti analoghi. Si tratta di una circostanza non facilmente equivocabile, che impone una valutazione prudente della credibilità complessiva della deposizione, quantomeno sul piano dell'affidabilità estrinseca.
Tuttavia, tali rilievi, pur meritevoli di considerazione, non assumono carattere decisivo nel contesto della presente controversia.
Invero, la decisione del Giudice di Pace non si fondava, infatti, in via principale sulla prova orale, bensì sull'esito della consulenza tecnica d'ufficio, la quale ha ricostruito la dinamica del sinistro attraverso dati oggettivi, rilievi morfologici, coerenze altimetriche e distribuzione dei punti d'urto, offrendo un quadro probatorio autonomo, completo e autosufficiente.
5 Ne deriva che eventuali perplessità sull'attendibilità della testimonianza non sono idonee a scalfire la solidità della ricostruzione tecnica né a mutare l'esito del giudizio, essendo la responsabilità esclusiva del conducente della Fiat Marea già pienamente desumibile dagli elementi oggettivi acquisiti agli atti.
Neppure può trovare ingresso la censura relativa all'applicazione dell'art. 2054, comma secondo, c.c. Tale norma opera solo quando la dinamica del sinistro non sia ricostruibile in modo chiaro e attendibile.
Nel caso di specie, la catena causale è stata delineata con precisione attraverso elementi tecnici oggettivi, che escludono qualsiasi concorso di colpa degli altri conducenti coinvolti e individuano nella mancata osservanza dello da parte di la causa CP_5 CP_2
determinante dell'evento.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello risulta infondato e deve essere rigettato, con conferma integrale della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe,
– dichiara la contumacia di;
CP_2
– rigetta l'appello proposto da Parte_1
– conferma integralmente la sentenza n. 118/2020 del Giudice di
Pace di Carinola;
6 – condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 855,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma I quater, TU Spese di Giustizia.
Lì, 28/11/2025
Il Giudice
dott. Rita Di Salvo
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