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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 14/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE FALLIMENTARE
25-1/2024 P.U.
In composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
richiamato il contenuto del decreto di fissazione di udienza del 3.4.2024; sentite le parti presenti all'udienza del 29.5.2024, 12.7.2024, 10.10.2024, 6.11.2024 e 14.1.2025; visto l'art. 70, C.C.I.I.; osserva quanto segue.
Premesso che
- i IG.ri , (C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
12.07.1963 e residente in [...] B, e Parte_2
, (C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in
[...] C.F._2
Santa FL (PA) in via Consolare n. 37 B, al fine di comporre la crisi da sovraindebitamento nella quale si trovano, con ricorso del 28.3.2024 hanno presentato un'istanza di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore;
- con decreto emesso in data 3.4.2024, è stata fissata l'udienza del 29.5.2024 nonché assegnati i termini, al professionista O.C.C., per l'adempimento degli oneri pubblicitari posti dall'art. 70 C.C.I.I.; - ricevuta la comunicazione del piano proposto, sono pervenute le osservazioni critiche formulate da parte del creditore CP_1
- in particolare, quest'ultimo ha lamentato: la presunta assenza del requisito soggettivo di
“consumatore” da parte del IG. per debiti contratti nei confronti di I.N.P.S. Pt_1 relativamente alla società di cui era rappresentante legale;
la mancata inclusione nel piano del
TFR della IG.ra ; l'assenza di uno stato di sovraindebitamento, potendo la quota Pt_2 cedibile della IG.ra garantire l'estinzione del debito totale;
l'asserita non Pt_2 meritevolezza dell'accesso al piano per colpa grave del debitore, le cui cause del sovraindebitamento sarebbero non attendibili;
la presenza di dichiarazioni mendaci del debitore in sede di concessione del finanziamento reso da l'avvenuto compimento CP_1 di un atto di compravendita nel 2024; il riconoscimento in via anticipata del compenso spettante al professionista O.C.C ed al legale dei ricorrenti;
- in data 21.5.2024 il professionista O.C.C. ha depositato la prova dell'avvenuta trasmissione del decreto di fissazione dell'udienza e del piano a tutti i creditori, replicando al contempo alle osservazioni di CP_1
- all'udienza del 29.5.2024 il Giudice, ritenuto opportuno approfondire il valore dei beni oggetto di trasferimento da parte dei ricorrenti, ha invitato questi ultimi ad effettuare le opportune verifiche onde accertare l'effettiva congruità dei prezzi pattuiti per la loro alienazione, rinviando all'udienza del 10.7.2024 e disponendone la sua trattazione con modalità cartolare;
- con ordinanza resa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 22.7.2024 il Giudice, a fronte di rilievi inerenti al reddito familiare, convocava le parti in presenza all'udienza del 9.10.2024;
- in tale occasione, sentito il ricorrente, il professionista O.C.C. ed il creditore CP_1
assegnava ai debitori termine per l'invio della documentazione integrativa richiesta dal creditore opponente, fissando la successiva udienza del 6.11.2024;
- con ordinanza resa in pari data ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., viste le contestazioni del creditore, il Giudice invitava i ricorrenti a modificare il proprio piano espungendovi il credito vantato da I.N.P.S. nei confronti del IG. in quanto direttamente connesso Pt_1 all'attività professionale del debitore predetto;
- all'udienza del 14.1.2024, parte debitrice insisteva nel piano in ultimo rettificato e depositato in data 10.12.2024, richiamando parimenti, come già indicato nella nota del
9.1.2024, le precisazioni del credito pervenute tardivamente dai creditori CP_2
COMPASS per converso, il Parte_3 Parte_4 creditore pur a fronte del piano modificato, insisteva nelle osservazioni già CP_1 depositate in atti, chiedendo pertanto il rigetto del ricorso;
- la proposta in esame, in sintesi, così come in ultimo depositata in data 10.12.2024, ha disposto:
• il pagamento di complessivi € 72.000,00 a fronte di un debito totale di 92.222,47;
• il versamento di n. 120 rate mensili di € 600,00;
• il pagamento integrale dei crediti in prededuzione;
• il pagamento parziale in favore dei creditori chirografari nella misura del 76%;
Osservato che
- ai sensi dell'art. 67, comma 1, C.C.I.I., il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento;
- secondo la definizione prevista all'art. 1, lett. e), C.C.I.I., è consumatore la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali;
- nella fattispecie in esame, alla luce dei rilievi evidenziati nell'ordinanza emessa in data
6.11.2024, citata in parte premessa, parte ricorrente ha rettificato il piano in origine proposto, escludendo dai debiti oggetto di procedura di sovraindebitamento l'esposizione debitoria vantata dal creditore I.N.P.S. nei confronti di Parte_1 relativamente alla pregressa attività professionale;
ne discende che il piano oggi offerto attiene ai soli debiti maturati dagli odierni istanti per rapporti estranei alla loro attività professionale e connessi, essenzialmente, a motivi personali quali, in primo luogo, la necessità di provvedere al sostentamento del proprio nucleo familiare;
- pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, appare possibile, allo stato, giungere al positivo riconoscimento, in capo agli odierni ricorrenti, della qualifica di consumatore ai fini dell'accesso alla procedura di cui all'art. 67 C.C.I.I.;
- deve, di conseguenza, procedersi all'esame del piano proposto in vista della sua eventuale omologazione;
Considerato che
- ai sensi dell'artt. 70, comma 7, C.C.I.I., il Tribunale, in composizione monocratica, può omologare con sentenza il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto soltanto dopo aver verificato l'ammissibilità e la fattibilità giuridica dello stesso, nonché la sua idoneità ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, risolta ogni contestazione sul punto;
- a tal fine, secondo la disposizione di cui all'art. 67, comma 1, C.C.I.I., occorre, in primo luogo, indagare le cause all'origine del sovraindebitamento, verificando, in particolare, che le stesse non siano state determinate dal consumatore con “colpa grave, malafede o frode”;
- simile previsione, pur non escludendo il ruolo del criterio della meritevolezza, attesa la sua funzione di contrappeso all'assenza del voto dei creditori, ne estende tuttavia i contorni, allargando l'accesso alla procedura in esame alle ipotesi di assenza di colpa grave del ricorrente nella determinazione del dissesto, desumibili dalle risultanze emerse dalla relazione predisposta dall'O.C.C. sulle cause del sovraindebitamento;
- nella specie, secondo quanto riferito nel ricorso e confermato dal professionista incaricato di svolgere la funzione di O.C.C., la situazione di crisi da sovraindebitamento ha inizio nel 2023, allorquando la società presso la quale il IG. , “La porta del mare s.r.l.”, è stata posta in Pt_1 liquidazione (cfr. in particolare allegati di cui ai nn. 5A, 5B e 5C al ricorso), con conseguente licenziamento di quest'ultimo; tale evento ha pertanto determinato un IGnificativo e repentino decremento del reddito familiare, fino a quel momento composto dalla retribuzione di entrambi i coniugi, pari a complessivi € 2.784,94 (reddito familiare netto medio, cfr. tabella esposta alla pag. 8 della relazione del professionista O.C.C.);
- di conseguenza, le entrate del nucleo familiare si sono ridotte al solo trattamento retributivo della IG.ra , pari a € 1.740,00 netti mensili nel 2022 (cfr. in particolare pag. 19 Pt_2 della relazione del professionista O.C.C. in ultimo depositata), cui si è aggiunta l'indennità
NASPI percepita dal IG. fino al mese di maggio 2024 (cfr. allegato alle note Pt_1 depositate dai ricorrenti in data 10.10.2024);
- simile circostanza, sicuramente meritevole di valutazione ai fini della verifica delle condizioni soggettive di cui all'art. 67 C.C.I.I., ha quindi generato una progressiva e crescente incapacità degli odierni proponenti a far fronte alle obbligazioni fino a quel momento contratte (peraltro sempre onerate), così comportando il loro ricorso a due ulteriori finanziamenti con il creditore
COMPASS BANCA S.P.A., al fine sia di garantire il pagamento dei prestiti precedentemente ottenuti (di cui uno nel 2019 con l'altro con nel Controparte_3 CP_1 2020), sia di provvedere al sostentamento del proprio nucleo familiare, originariamente composto dai due coniugi e dai tre figli, uno dei quali oggi economicamente indipendente
(cfr. pag. 15-19 della relazione del professionista O.C.C.);
- alla luce di tutti tali fattori, avvalorati sia dai documenti prodotti, sia dalla relazione dell'O.C.C., risulta dunque ben presente, attualmente, a causa dei fatti sopra descritti e permanendo lo stato di disoccupazione del IG. , lo stato di sovraindebitamento del Pt_1 nucleo familiare, costituendo la retribuzione mensile della IG.ra l'unica fonte di Pt_2 sostentamento della famiglia nonché la sola entrata funzionale al pagamento dei finanziamenti in corso;
- aggiungasi poi, sul piano della meritevolezza al ricorso alla procedura in esame, che, proprio in considerazione dell'origine della crisi sopra esposta, risulta possibile sostenere che il dissesto economico lamentato e documentato dal proponente non sia il frutto di una grave negligenza nell'accesso al credito (stante la situazione economica dei coniugi Persona_1 al momento della concessione dei primi prestiti), quanto, piuttosto, di un deterioramento finanziario progressivo e dovuto, essenzialmente, a fattore esterni e non prevedibili (in primis la perdita di lavoro da parte del IG. ); non possono dunque condividersi, sotto tale Pt_1 profilo, le osservazioni originariamente mosse al riguardo dal creditore essendo CP_1 stato ampiamente argomentato dal Gestore sia nella propria relazione, sia nella replica alle osservazioni depositata in data 24.5.2024, come il finanziamento concesso da tale ultimo creditore sia stato stipulato al solo fine di permettere ai ricorrenti di garantire il sostentamento del proprio nucleo familiare e consentire, al contempo, l'acquisizione di maggiore liquidità per ridurre i debiti derivanti da crediti originariamente concessi (rispetto ai quali non è risultato, infatti, al momento della presentazione del ricorso, alcun ritardo nei pagamenti rateali);
- simile valutazione non muta, peraltro, nemmeno a fronte dell'ulteriore rilievo, avanzato dal creditore predetto, circa l'asserita frode della IG.ra nell'aver taciuto, al momento Pt_2 della stipula del contratto di cessione del quinto, di essere titolare di “altri finanziamenti in essere”;
- sul punto, invero, giova preliminarmente evidenziare che il formulario compilato dalla ricorrente ha disposto, relativamente alla presenza di finanziamenti ulteriori, che “non vanno considerati ai fini della presente risposta eventuali prestiti, mutui, o altri impegni finanziari in essere che vengono trattenuti sulla busta paga/pensione” (cfr. allegato n. 5 alle osservazioni depositate in data
23.4.2024); orbene, risulta da un esame degli atti che, alla data della stipula del contratto di mutuo con la IG.ra risultava aver contratto, l'anno precedente CP_1 Pt_2 (2019), un prestito con cessione del quinto dello stipendio con l'istituto
[...]
(cfr. allegato n. 25 alla relazione del professionista O.C.C.), circostanza che CP_3 escluderebbe, pertanto, alla luce del tenore letterale del quesito sopra esaminato, una possibile dichiarazione mendace della parte istante;
- in ogni caso, anche a voler far rientrare il prestito indicato nei finanziamenti da comunicare al mutuante, deve nondimeno osservarsi che, seguendo l'impostazione proposta da
[...]
il silenzio del debitore esimerebbe l'istituto di credito da ulteriori, autonome, CP_1 disponibili e più approfondite verifiche, così escludendo automaticamente il concorso di colpa del medesimo nell'erogazione del finanziamento discusso;
sennonché, a tal proposito, appare necessario segnalare che l'art. 125 T.U.B. pone all'istituto di credito il dovere di effettuare la verifica del merito creditizio “sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”. Tale previsione importa, dunque, un vero e proprio onere di verifica a carico dell'istituto cui è richiesta l'erogazione di un finanziamento, la quale andrà condotta mediante l'acquisizione di informazioni adeguate, alla luce delle circostanze del caso concreto, “se del caso” (e dunque non esclusivamente) mediante le informazioni rese dal consumatore e ricorrendo alle banche dati pertinenti in tutti i casi in cui simile ricerca appaia opportuna. La norma in esame, del resto, trova conferma nello stesso Codice della Crisi, oggi vigente, nel cui ambito l'art. 124 bis, a tenore del quale “Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”, ha determinato una duplice conseguenza: da un lato la sussistenza, a carico del soggetto finanziatore, di un vero e proprio obbligo di acquisire informazioni relative alla situazione finanziaria del richiedente prima di erogare un finanziamento, sicché, qualora dalle stesse dovesse emergere l'incapacità del secondo a restituire quanto dovuto, il primo dovrebbe allora negare il finanziamento richiesto, così garantendo la tutela sia degli interessi privati del consumatore (non esposto al rischio di assumersi un impegno che difficilmente potrà onerare), sia dell'interesse pubblico connesso al mercato creditizio;
dall'altro lato l'impossibilità, per il medesimo creditore che non ha rispettato i principi suddetti, di contestare la convenienza del piano proposto, non potendosi imputare al debitore, il quale abbia richiesto il prestito nella ragionevole convinzione di poter contare sulle proprie entrate e confidando nella professionalità del soggetto finanziatore, la responsabilità della violazione dei doveri di cui all'art. 124 bis T.U.B.
- ebbene, con riferimento alla fattispecie in esame, risulta dalla relazione del professionista
O.C.C. che tanto il creditore quanto i creditori CP_1 Controparte_3 COMPASS BANCA S.P.A. non abbiano rispettato il criterio del merito creditizio, concedendo comunque il finanziamento richiesto nonostante, già nel 2019, il rapporto rate/reddito superasse ampiamente la soglia del 40% (cfr. pag. 30-32 della relazione del professionista O.C.C.);
- ne discende, quindi, che, indipendentemente dall'assenza di contestazioni circa la convenienza del piano, la violazione da parte del creditore opponente in ordine alle verifiche di cui all'art. 124 bis T.U.B. non possa essere ignorata, nell'ambito di una più ampia valutazione circa la diligenza del debitore nell'accesso al credito;
- alla luce di tutte le osservazioni che precedono e per le ragioni già esposte in precedenza, appare dunque possibile ritenere che gli odierni ricorrenti risultino meritevoli di accedere al procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento richiesto, dovendosi ricondurre, in via primaria, il loro attuale stato di sovraindebitamento ad un evento (il licenziamento del IG. per la sopravvenuta liquidazione controllata del proprio Pt_1 datore di lavoro) dai medesimi non preventivabile ed indipendente dai loro comportamenti;
Ritenuto che
- ricorre dunque lo stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 1, lett. c), C.C.I.I.;
- il ricorrente, come analizzato sopra, è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 1, lett. e), C.C.I.I.;
- risultano soddisfatti i requisiti previsti dagli artt. 67, 68 e 69, C.C.I.I.;
- l'O.C.C. ha attestato la fattibilità del piano e non ha rilevato atti che potrebbero costituire frode o arrecare danno ai creditori, avendo parte ricorrente giustificato, mediante la documentazione depositata in data 11.6.2024, sia gli atti di compravendita intervenuti nel
2019 (periodo in cui risultava un solo finanziamento a carico della IG.ra ) Pt_2 concernenti i terreni in proprietà in quota del IG. (cfr. in particolare allegati di cui Pt_1 ai nn. 1 e 2), sia l'atto di compravendita stipulato nel 2024 e concernente un bene in quota della IG.ra (cfr. in particolare allegato n. 3); Pt_2
- il piano risulta altresì conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, posto che, sotto il profilo patrimoniale, i IG.ti e risultano titolari, per la rispettiva quota Pt_1 Pt_2 di ½ ciascuno, di un immobile sito in Santa FL e costituente la loro abitazione principale, il cui valore è stato determinato, giusta perizia estimativa (cfr. allegato n. 29 alla relazione del professionista O.C.C.) datata al 4.3.2024, in € 68.812,50; - orbene, pur sommando all'importo suddetto il valore stimato del patrimonio mobiliare
(quantificato in € 5.079,72, cfr. pag. 10 della relazione del professionista O.C.C.), permane comunque un'evidente convenienza del piano proposto rispetto all'alternativa liquidatoria
(€ 70.892,22 contro € 72.000,00), tenuto conto che, in tale ultima eventualità, non solo al ricavato della vendita andrebbero sottratte le spese del procedimento liquidatorio, ma inoltre l'esito finale delle operazioni di vendita non necessariamente coinciderebbe con i valori indicati nella perizia di stima, essendo quest'ultima meramente indicativa e stante la natura incerta e del tutto aleatoria delle vendite forzate;
- né potrebbe, peraltro, giungersi a diverse valutazioni con riferimento all'eventuale liquidazione del T.F.R. ad oggi maturato dalla IG.ra , come sostenuto dal Pt_2 creditore in sede di osservazioni;
sul punto, invero, debbono preliminarmente CP_1 richiamarsi gli insegnamenti a più riprese espresse dalla giurisprudenza della Suprema Corte di legittimità, secondo cui le quota accantonata del trattamento di fine rapporto
“corrispondono ad un diritto certo e liquido del lavoratore, di cui la cessazione del rapporto determina solo
l'eIGibilità” (cfr. ex multis Cass. civ., 27.2.2020, n. 5376), sicché, seppur simile diritto maturi progressivamente in ragione dell'accantonamento annuale della quota, il relativo credito non rientra, nondimeno, nella disponibilità del lavoratore, divenendo eIGibile solo una volta cessato il rapporto lavorativo;
- seguendo tale impostazione, dunque, salva l'ipotesi in cui il TFR sia stato acquisito dal lavoratore prima dell'accesso alla procedura di sovraindebitamento (rientrando in tal caso nella massa attiva da destinare al soddisfacimento dei debitori), le somme maturate dal lavoratore a titolo di TFR non potranno includersi nel patrimonio disponibile del ricorrente, trattandosi di importi che, pur costituendo un credito certo e liquido nel relativo ammontare, difettano, tuttavia, fino al momento della cessazione del rapporto, del requisito dell'eIGibilità;
- ne deriva quindi che, alla luce di tutte le considerazioni che precedono, risultano sussistere i requisiti per procedere all'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto;
P. Q. M.
Visto l'art. 70, C.C.I.I., omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da Parte_1
, (C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in [...]
[...] C.F._1 FL (PA) in via Consolare n. 37 B, e , (C.F. ), nata Parte_2 C.F._2
a IA (PA) il 11.09.1964 e residente in [...] B, nei termini e con le modalità proposte come precisate del piano in ultimo depositato; dispone che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive e che quelle iniziate siano sospese;
autorizza il professionista O.C.C. all'apertura, presso apposito istituto di credito ritenuto più idoneo, di un conto corrente bancario al medesimo intestato nella qualità di professionista incaricato della procedura, sul quale saranno accreditate le somme mensilmente versate dal debitore e addebitate tutte le spese relative alla realizzazione del piano;
dispone che sul predetto conto corrente il professionista O.C.C. possa agire limitatamente all'ammontare delle somme ivi versate, autorizzandolo al versamento degli importi previsti nel piano e con obbligo di rendicontazione finale;
autorizza il professionista O.C.C. a prelevare dal conto corrente predetto un acconto sul proprio compenso finale nella misura massima del 65%, disponendo che il compenso residuo sia accantonato fino al completamento del piano e prelevato previo deposito della relazione finale ed autorizzazione del Tribunale ai sensi dell'art. 71, comma 4, C.C.I.I.; onera il professionista OC.C. a controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte ed a riferire tempestivamente al Tribunale, se necessario, su eventuali difficoltà che possano insorgere relativamente alla esecuzione del piano, ai sensi dell'art. 71 C.C.I.I.; dispone che la presente sentenza sia comunicata a cura dell'O.C.C. a ciascun creditore nelle forme di legge e pubblicata, a cura del professionista O.C.C., sul sito del Tribunale – apposita sezione - entro dieci giorni dalla comunicazione;
dichiara la chiusura della presente procedura.
Manda la Cancelleria di darne comunicazione alle parti.
Termini Imerese, 18.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Debernardi