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Sentenza 6 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 06/03/2023, n. 3726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3726 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/03/2023
N. 03726/2023 REG.PROV.COLL.
N. 13245/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13245 del 2021, proposto da CL IA GG, OE ELND, IA AU CA ed NA AR, rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Bonetti e Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo Studio legale dei predetti avvocati in Roma, via S. Tommaso D’Aquino, 47;
contro
Ministero dell'Università e della Ricerca, Ministero della Salute, Università degli Studi di Palermo, Università degli Studi di Bologna “ Alma Mater Studiorum ”, Università degli Studi di Catanzaro “ Magna Graecia ”, Università degli Studi di Genova e Università degli Studi di Foggia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Consorzio interuniversitario per il calcolo automatico – Cineca, non costituito in giudizio;
nei confronti
FR EN CI, IR IA, BR AS, NO AR, AT DE e NN Papa, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
1) del D.M. 25 giugno 2021, n. 730 concernente modalità di svolgimento dei test per i corsi di laurea a ciclo unico ad accesso programmato a.a. 21/22 e dei relativi allegati;
1 bis) del medesimo D.M. n. 730/21 anche nella parte in cui dispone (art. 2) che la prova di ammissione è prodotta dal Ministero “avvalendosi di una commissione di esperti con comprovata competenza in materia”;
1 ter) del medesimo D.M. n. 730/21 nella parte in cui dispone che “la prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti” così distinti “dodici (12) quesiti di cultura generale; dieci (10) di ragionamento logico; diciotto (18) di biologia; dodici (12) di chimica; otto (8) di fisica e matematica” nonché del Decreto del Ministero del 12 dicembre 2018, prot. n. 34755 che, stante quanto appare pur se non conosciuto, avrebbe comportato la determinazione circa l'aumento delle domande di cultura generale da 2 a 12 e la riduzione delle domande di logica da 20 a 10 oltre all'inserimento dei quesiti riguardanti Cittadinanza e Costituzione;
2) ove occorrer possa, di tutti gli allegati, ancorché non conosciuti, relativi ai programmi sui quesiti delle prove di ammissione anzidette, fra cui in particolare dell'allegato A e dell'allegato B al D.M. 730/21 e il Decreto del MINISTERO 12 dicembre 2018, prot. n. 34755, concernenti i programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea suddetti e dei quesiti somministrati ai candidati;
3) del Bando di ammissione ai CdL in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria dell'Università in epigrafe;
4) della nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per la formazione superiore e per la Ricerca – Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore Ufficio III, senza data, recante le Linee Guida Ministeriali sulle corrette modalità di svolgimento delle prove d'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico a programmazione nazionale anche nella parte in cui rammenta agli Atenei che sono “tenuti ad adottare” un “format del verbale di esame”;
5) della graduatoria unica del concorso per l'ammissione ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l'a.a. 2021/22 pubblicata sul sito www.universitaly.it, in data 28 settembre 2021, nella quale parte ricorrente risulta collocato oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammesso al corso di laurea e dei successivi scorrimenti nella parte in cui non consentono l'iscrizione di parte ricorrente;
6) del D.R. di approvazione della graduatoria e delle prove di concorso della sede universitaria ove parte ricorrente ha svolto la prova di accesso, se esistente, ma non conosciuto;
7) del diniego di ammissione opposto a parte ricorrente;
8) dei verbali della Commissione del concorso dell'Ateneo ove parte ricorrente ha svolto la prova di ammissione e di quelli delle sottocommissioni d'aula;
9) della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA nella parte in cui risulta inidonea a tutelare il principio di segretezza della prova;
10) di tutti gli allegati, ancorché non conosciuti, relativi ai programmi sui quesiti delle prove di ammissione anzidette, fra cui in particolare dell'allegato A e dell'allegato B al D.M. 730/21, concernenti i programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea suddetti e dei 60 quesiti somministrati ai candidati e, in particolare, quelli nn. 21 e 28 e comunque di tutti i quesiti meglio indicati in atti ed in parte motiva ivi compreso quanto dedotto sul quesito già annullato n. 56 e nella perizia in atti da intendersi espressamente richiamata come parte integrante del presente atto;
11) del D.M. 730/21, nella parte in cui generano posti liberi in caso di chiusura anticipata della graduatoria o in caso di rinunce;
12) del D.M. non conosciuto con il quale si sarebbe costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell'Unione Europea;
13) degli atti di programmazione di Ateneo nella parte in cui stimano di poter bandire un numero di posti inferiori rispetto alle effettive possibilità di didattica;
14) del D.M. n. 1071/21 inerente la definizione dei posti disponibili in Medicina nella parte in cui limita a soli 14.332 il numero dei posti banditi per Medicina in lingua italiana e del Decreto ministeriale D.M. 1 settembre 2021, n. 1067 inerenti la definizione dei posti disponibili in Medicina, Odontoiatria nella parte in cui limita a soli 1.231 il numero dei posti banditi per Odontoiatria;
15) degli stessi DD.MM. nella parte in cui dispongono che “il presente decreto costituisce atto amministrativo generale e atto presupposto delle prescrizioni recepite nei bandi di concorso delle università e di ulteriori atti comunque riferibili alle prescrizioni contenute nel presente decreto e nei suoi allegati. Il medesimo costituisce un atto di programmazione, a valenza nazionale e vincolante, in conformità all'art. 3, co. 2, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e il diritto di accesso nonchè di accesso civico generalizzato sono esclusi, in conformità all'art. 24 co. 1 lett. c) della succitata legge e ss.mm.ii e dell'art. 5 bis, co. 3, del decreto legislativo n. 33 del 2013 e ss.mm.ii. Sono parimenti disciplinati gli atti di programmazione delle Università che costituiscono gli atti presupposti del presente decreto” e nella parte in cui “le modifiche del presente decreto successivamente intervenute, anche in applicazione di pronunce giudiziali definitive a valenza conformativa, sono efficaci, in ragione del loro “status” e in relazione alle sedi prescelte in sequenza dai candidati e secondo punteggio e posizione raggiunti in graduatoria, nei confronti di tutti i candidati idonei presenti nelle graduatorie nazionali uniche dei rispettivi corsi di laurea, che abbiano confermato, nei termini previsti, l'interesse a permanere e ad essere considerati ad ogni scorrimento della graduatoria di appartenenza”;
16) del decreto ministeriale non conosciuto con cui è stata nominata una commissione di esperti per la predisposizione e validazione delle domande;
17) del diniego tacito di ammissione e di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e conseguenziale ancorché non conosciuto, nella parte in cui lede gli interessi del ricorrente;
per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Università e della Ricerca, del Ministero della Salute, dell’Università degli Studi di Palermo, dell’Università degli Studi di Bologna “ Alma Mater Studiorum ”, dell’Università degli Studi di Catanzaro “ Magna Graecia ”, dell’Università degli Studi di Genova e dell’Università degli Studi di Foggia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2023 il dott. Luca Biffaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Considerato che con il ricorso in esame i ricorrenti hanno impugnato gli atti in epigrafe lamentandone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili e contestando, per l’effetto, la mancata ammissione al corso di laurea in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria per l’anno accademico 2021/2022.
Ai fini della definizione del presente giudizio assume centrale rilievo la circostanza per cui tutti i ricorrenti hanno depositato, in corso di causa, un atto di rinuncia agli atti del giudizio, contenente, inter alia , la dichiarazione di mancanza di interesse ad una decisione di merito della presente controversia. Tali atti non risultano essere stati notificati alle altre parti.
All’udienza pubblica del 25 gennaio 2023 la causa è passata in decisione.
Il Collegio ritiene che gli atti depositati in corso di causa dai ricorrenti non rispettino tutte le prescrizioni di cui all’art. 84, commi 1 e 3, c.p.a., con la conseguenza che non può dichiararsi l’estinzione del processo per rinuncia. Tuttavia, dalle dichiarazioni contenute negli stessi può desumersi, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, n. 6484/2011).
Il Collegio, quindi, ritiene che il ricorso in esame debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Sussistono sufficienti motivi per compensare le spese di lite tra le costituite parti in causa, anche in ragione della definizione in rito della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2023 con l’intervento dei magistrati:
Alfonso Graziano, Presidente FF
Chiara Cavallari, Referendario
Luca Biffaro, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Biffaro | Alfonso Graziano |
IL SEGRETARIO